Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28481 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28481 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18267/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 1418/2024 depositata il 29/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune RAGIONE_SOCIALE ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della C.G.T.-2 del Lazio in data 25/10/2023, depositata in data 29/2/2024, non notificata, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. 20152034 del 29 /9/2020 in forza del quale detto Comune richiedeva alla soc. RAGIONE_SOCIALE il pagamento della IMU, nonché, sanzioni e interessi, per l’anno 2015
La società RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, così come meglio specificato nell’allegato verbale di conciliazione sottoscritto in data 4 luglio 2025 e che la società ricorrente ha dichiarato di rinunziare al giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c. con compensazione delle spese di lite.
In ragione di ciò va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite in forza dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 9 settembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)