Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15916 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15916 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32680/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
REGIONE TOSCANA, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale della Toscana, sede FIRENZE, n. 1311/2019 depositata il 23/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Regione Toscana ha notificato alla società contribuente, titolare di concessioni demaniali rilasciate dall’Autorità Portuale di Livorno, un avviso di accertamento emesso in relazione all’imposta
regionale sulle concessioni statali (l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2) per il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, comprensivo di irrogazione di sanzione , relativo all’anno di imposta 2012 .
Avverso tale atto di accertamento, la società contribuente ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 1047/2017.
La parte contribuente ha quindi proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso il provvedimento della CTR, meglio in epigrafe indicato, la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.
La parte intimata si è costituita in giudizio con controricorso.
Con nota del 30 settembre 2024, la difesa della Regione Toscana ha comunicato che la contribuente e l’amministrazione avevano sottoscritto un accordo, producendo il relativo bonifico di saldo del pagamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2 legge 281 del 1970, art. 1 legge regionale n. 2/71 e artt. 6 e 18 L. n. 84/94, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’articolo 360, c.1, n. 2, c.p.c., ha eccepito la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2 legge 281 del 1970, e dell’ art. 10 L. 212/2000, in ragione del fatto che la pretesa creditoria della Regione per quanto concerne gli interessi di mora sarebbe illegittima in quanto il contribuente non conosceva con certezza l’imponibile.
Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di invalidità, nonché
l’ illegittimità e la nullità degli atti di accertamento impugnati per applicazione delle sanzioni pecuniarie in violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 c. 2, d.lgs. n. 472/1997, e dell’art. 10 , l. 212/2000, chiedendo comunque che non venissero applicate in ragione dell’obiettiva incertezza normativa.
Il controricorrente ha replicato ai motivi.
Con nota del 30 settembre 2024, la difesa della Regione Toscana ha comunicato che la contribuente e l’amministrazione avevano sottoscritto un accordo, producendo il relativo bonifico. Ha indi concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite di legittimità.
5.1. La Corte, preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, dispone in conformità e dichiara la estinzione del giudizio tra le parti, con cessazione della materia del contendere ed integrale compensazione delle spese di questa fase di giudizio.
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, 5 venendo in considerazione una causa estintiva del giudizio: il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude difatti l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.