Estinzione del Giudizio: Quando un Accordo Salva dal Processo Tributario
Un’ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sulla risoluzione delle controversie tributarie. Il caso analizzato dimostra come un accordo di ristrutturazione del debito possa portare all’estinzione del giudizio anche in sede di legittimità, evidenziando l’efficacia delle soluzioni stragiudiziali e le recenti semplificazioni procedurali.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine da un contenzioso fiscale tra una società produttrice di energia elettrica da fonti rinnovabili e l’Amministrazione Finanziaria. L’ente impositore aveva emesso un avviso di pagamento e un atto di irrogazione sanzioni, contestando alla società un’indebita esenzione dal pagamento delle accise su quantitativi di energia erogata in un’annualità precedente.
La società contribuente aveva impugnato tali atti, ma il suo ricorso era stato respinto sia in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale, sia in appello dalla Commissione Tributaria Regionale. Ritenendo errata la decisione di secondo grado, la società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque distinti motivi.
La Svolta: L’Accordo di Ristrutturazione e la Rinuncia al Ricorso
Il punto di svolta del procedimento non è arrivato da una decisione sul merito dei motivi di ricorso, ma da un evento esterno al processo. La società ricorrente, infatti, aveva nel frattempo avviato una procedura di risanamento aziendale, culminata con l’omologazione da parte del tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Questo accordo prevedeva espressamente la chiusura di tutte le liti pendenti con l’Amministrazione Finanziaria, con spese legali compensate tra le parti. A seguito del buon esito dell’accordo e del pagamento delle posizioni creditorie, la società ha depositato in Cassazione un’istanza formale di rinuncia al ricorso, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L’Estinzione del Giudizio e le Nuove Regole Processuali
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta della società, dichiarando l’estinzione del giudizio. La decisione si fonda sull’applicazione delle nuove disposizioni dell’articolo 390 del Codice di procedura civile, come modificato da recenti riforme legislative (L. 197/2022). Questa normativa ha semplificato notevolmente la procedura di rinuncia, stabilendo che non è più necessaria la notifica dell’atto di rinuncia alla controparte, né il visto del suo difensore, per rendere efficace la rinuncia stessa.
Pertanto, la semplice istanza depositata dalla ricorrente è stata ritenuta sufficiente per porre fine al contenzioso.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la propria decisione sulla base di due elementi principali. In primo luogo, la volontà inequivocabile della parte ricorrente di abbandonare il ricorso, manifestata attraverso un’istanza formale. In secondo luogo, l’applicazione diretta della nuova disciplina processuale, che snellisce gli adempimenti per la rinuncia. La Corte ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali, come del resto era già previsto nell’accordo di ristrutturazione che aveva dato origine alla rinuncia. La decisione della Corte, quindi, non entra nel merito della questione tributaria, ma prende atto della volontà delle parti di porre fine alla controversia, ratificando gli effetti dell’accordo raggiunto in sede stragiudiziale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma l’importanza degli strumenti di composizione della crisi d’impresa, come gli accordi di ristrutturazione, quali vie efficaci per risolvere anche complessi contenziosi fiscali. Per le aziende, ciò significa che una gestione proattiva delle proprie passività può portare a una definizione tombale delle liti pendenti, con un notevole risparmio di tempo e risorse. Inoltre, la semplificazione delle procedure di rinuncia al ricorso in Cassazione rappresenta un incentivo a cercare soluzioni concordate, sapendo che la chiusura formale del processo sarà più rapida e meno onerosa dal punto di vista burocratico.
Quando può essere dichiarata l’estinzione del giudizio in Cassazione?
L’estinzione del giudizio può essere dichiarata quando la parte che ha presentato il ricorso vi rinuncia formalmente. In questo caso, la rinuncia è avvenuta a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti che ha risolto la controversia alla base del contenzioso.
È ancora necessaria la notifica della rinuncia alla controparte secondo le nuove norme?
No. Secondo la disciplina aggiornata dell’art. 390 del Codice di procedura civile, per l’efficacia della rinuncia al ricorso non è più richiesta la notifica alla controparte né il visto del suo avvocato.
Cosa ha deciso la Corte riguardo alle spese processuali in questo caso di estinzione del giudizio?
La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, il che significa che ogni parte sostiene i propri costi legali. Questa decisione era coerente con quanto previsto nell’accordo transattivo che ha portato alla rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32089 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32089 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26241/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 435/2022 depositata il 21/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato l’avviso di
pagamento e atto di irrogazione sanzioni per indebita esenzione dall’accisa su quantitativi di energia elettrica erogata nel 2014.
La CTP di Verona ha rigettato il ricorso e la CTR del Veneto, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello della società contribuente, che ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE
Con istanza depositata in data 16 maggio 2023 la ricorrente, dato atto che il Tribunale di Forlì in data 10 -21 novembre 2022 aveva omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente che prevede espressamente la chiusura delle liti con spese compensate e che la riferita transazione si era conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere
Deve farsi applicazione della disciplina dell’attuale art. 390 cod. proc. civ. (v. art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022), per cui non è richiesta notifica alla controparte né visto da parte del difensore di questa.
Pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio.-
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione.
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 09/11/2023.