Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 145 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 145 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/01/2025
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 22219/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in Torino, alla INDIRIZZO -quale incorporante RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , avv. NOME COGNOME in ragione dei poteri conferitigli con procura rilasciata dal consigliere delegato e CEO, giusta scrittura privata autenticata in data 17 ottobre 2018 dal notaio NOME COGNOME (rep. 32.904 -racc. 10.623), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE e dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
CONTRO
il COMUNE DI FIANO ROMANO (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in INDIRIZZO in persona del Sindaco pro tempore , NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6789/9/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 5 dicembre 2019, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Oggetto di controversia erano gli avvisi di accertamento ed il diniego di rimborso indicati in atti, con cui il Comune di Fiano Romano aveva chiesto il pagamento dell’IMU relativa agli anni di imposta 2012/2013 e negato il rimborso della somma versata a tale titolo per l’anno 2012;
con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di Fiano Romano avverso la sentenza n. 10402/7/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma;
con atto notificato al citato Comune in data 16 luglio 2020 il predetto istituto bancario proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando quattro motivi di impugnazione;
il Comune di Fiano Romano resisteva con controricorso notificato il 3 settembre 2020;
con atto del 18 ottobre 2021, depositato il 25 novembre 2021 e telematicamente il 13 novembre 2024, Intesa Sanpaolo ha rappresentato di aver transatto (anche) la presente lite con accordo di conciliazione stragiudiziale del 18 ottobre 2021, che è stato allegato all’istanza con la quale ha rinunciato al ricorso, essendo venuto meno ogni interesse alla lite;
a tale rinuncia ha prestato adesione il Comune, sottoscrivendo l’atto.
CONSIDERATO CHE:
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.;
non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26