Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33116 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33116 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 17840/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, come da delega a margine della memoria di nomina di nuovo difensore, anche disgiuntamente tra loro, all’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’EMILIA ROMAGNA, n. 7/01/2022, depositata in data 3 gennaio 2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Forlì, n. 86/02/2016 del 14 marzo 2016, che aveva accolto il ricorso presentato dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di pagamento riguardanti l’omesso versamento, negli anni dal 2008 al 2013, dell’accisa sul consumo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ceduta ai consorziati, denunciata in esenzione d’imposta.
La Commissione tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha accolto l’appello dall’RAGIONE_SOCIALE ritenendo d ovuta l’imposta, in quanto l’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), TUA con riferimento all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta da fonti rinnovabili era limitata all’utilizzazione che faceva dell’RAGIONE_SOCIALE medesima il soggetto autoproduttore ed era di stretta interpretazione, sicchè l’esenzione andava riconosciuta unicamente alla società consortile che produceva l’RAGIONE_SOCIALE, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l’ipotesi in cui, come accaduto nella specie, la società consortile aveva ceduto l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a distinti soggetti giuridici quali erano i consorziati.
I giudici di secondo grado, inoltre, hanno rigettato i motivi di appello incidentali proposti dalla contribuente appellata, riguardante l’illegittimità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 10 e 11 Statuto del contribuente, escludendo che rientravano in tali ipotesi quelle in cui l’induzione in errore fosse da ascrivere ad informazioni
fornite dalla Amministrazione doganale con atti interpretativi di carattere generale o con erronee prassi applicative, in quanto dette erano già espressamente contemplate dall’art. 10, comma 2, della legge n. 212/2000 ed erano, dunque, inidonee ad esonerare il contribuente dalla obbligazione tributaria.
La Commissione tributaria regionale, quanto alla questione della presunta prescrizione, ex artt. 15 e 57 TUA, ha precisato che, in assenza di precisazione della data in cui era stata presentata la dichiarazione annuale, era solo dalla data fissata per la presentazione di detta dichiarazione (e, dunque, dal 31 marzo 2009) che decorreva il termine di prescrizione, con la conseguenza che la notificazione dell’avviso di pagamento, pacificamente intervenuta a seguito del processo verbale del 14 marzo 2014, doveva ritenersi comunque tempestiva.
La società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 57 del decreto legislativo n. 504/1995, nonché degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod., proc. civ.. La sentenza era errata nella parte in cui non aveva affermato che la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto dell’Amministrazione finanziaria al versamento RAGIONE_SOCIALE accise coincid eva con il momento di presentazione della relativa dichiarazione di consumo e non con il momento dell’effettivo consumo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo mezzo deduce la viol azione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000 e dei principi comunitari in tema di tutela del legittimo affidamento , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva errato a limitare l’effetto dell’affidamento alla sola disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in un caso come questo, in cui il RAGIONE_SOCIALE era stato indotto ad applicare l’agevolazione da numerose ed esplicite determinazioni amministrative rilasciate dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dogane con provvedimenti specificamente riferiti alla società contribuente, in esito a richieste di quest’ultimo e ad una valutazione consapevole RAGIONE_SOCIALE sue attività e struttura.
Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del decreto legislativo n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, e 118 cod. proc. civ., nonché 111, comma 6, della Costituzione , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La pronuncia impugnata risultava gravemente viziata in ordine all’accertamento (e alla motivazione) della ricorrenza di quelle circostanze di fatto che avrebbero impedito un nuovo e diverso esercizio, in malam partem , dell’attività accertativa .
Il quarto mezzo deduce l’o messo esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La pronuncia impugnata risultava gravemente lacunosa per non aver compiutamente esaminato, ai fini della valutazione della possibile violazione del principio del legittimo affidamento emergente dall’Ordinamento comunitario, tutti i fatti che avevano indotto la società RAGIONE_SOCIALE a fare affidamento sulla qualifica di autoproduttore.
Il quinto mezzo deduce la vio lazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era errata nella parte in cui non aveva riconosciuto la nullità della pretesa fiscale, pur in presenza di numerose determinazioni amministrative (equiparabili ad una formale risposta ad un’istanza di interpello) nelle quali era stata
riconosciuta alla società RAGIONE_SOCIALE l’esenzione (e, quindi, la non debenza proprio di quell’imposta ora contestata).
Il sesto mezzo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 3 lett. b), del decreto legislativo n. 504/1995, in relazione agli artt. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 e 2602 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva negato che nella nozione di autoproduttore rientrasse anche il RAGIONE_SOCIALE ai consorziati, per essere detta circostanza confermata dal Decreto Bersani e dai principi codicistici in tema di consorzi.
In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 16 maggio 2023, istanza, comunicata all’RAGIONE_SOCIALE, giusta ricevuta di avvenuta accettazione del 15 maggio 2023, con la quale ha rappresentato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, specificando di avere depositato, in data 30 settembre 2022, accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale, che prevedeva la chiusura RAGIONE_SOCIALE liti con spese compensate e di avere concluso la transazione con il pagamento di tutte le posizioni creditorie; ha, altresì, allegato il decreto del Tribunale di Forlì, datato 10 novembre 2022, di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi ai sensi degli artt. 182 bis legge fall. con i creditori e ai sensi dell’art. 183 ter legge fall. con l’RAGIONE_SOCIALE.
7.1 Deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini RAGIONE_SOCIALE spese (cfr. Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429).
7.2 Sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, attesa l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione da parte della società ricorrente (Cass., 4 maggio 2023, n. 11761).
7.3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione nei casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa interamente fra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, in data 9 novembre 2023.