Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 666 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 666 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7169/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, e rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 2270/2016 depositata il 19/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’appello della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP di Ravenna che ha respinto i suoi ricorsi contro gli avvisi
di accertamento recanti recupero IVA per gli anni 2009 e 2010 è stato rigettato dalla CTR dell’Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe.
La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su quattro motivi.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. .
CONSIDERATO CHE:
Nelle more del giudizio di legittimità, con istanza 3.11.2023 la società ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della procedura agevolativa di cui all’art. 11 del D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017, al fine di estinguere il contenzioso tributario in atto con l’Agenzia delle entrate avente ad oggetto il presente giudizio, precisando che l’Agenzia delle entrate non aveva formalizzato alcun diniego alla definizione della lite.
Con la stessa istanza i difensori, la cui procura alle liti comprendeva anche il potere di rinunciare, hanno quindi dichiarato la rinunzia al ricorso con compensazione delle spese legali, ivi comprese quelle dei precedenti gradi di giudizio, per il venir meno dell’interesse della parte contribuente a coltivare tale procedimento.
Deve farsi applicazione della disciplina dell’attuale art. 390 cod. proc. civ. (v. art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022), secondo cui non è richiesta notificazione alla controparte né visto del suo difensore.
Pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, anche considerato che con la definizione della lite ex d.l. n.
50/2017 le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (v. art. 11 comma 10 d.l. cit.).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione; spese compensate. Così deciso in Roma, il 21/11/2023.