Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 666 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7169/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), e rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 2270/2016 depositata il 19/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’appello della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP di Ravenna che ha respinto i suoi ricorsi contro gli avvisi
di accertamento recanti recupero IVA per gli anni 2009 e 2010 è stato rigettato dalla CTR dell’Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe.
La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su quattro motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. .
CONSIDERATO CHE:
Nelle more del giudizio di legittimità, con istanza 3.11.2023 la società ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della procedura agevolativa di cui all’art. 11 del D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017, al fine di estinguere il contenzioso tributario in atto con l’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il presente giudizio, precisando che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva formalizzato alcun diniego alla definizione della lite.
Con la stessa istanza i difensori, la cui procura alle liti comprendeva anche il potere di rinunciare, hanno quindi dichiarato la rinunzia al ricorso con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese legali, ivi comprese quelle dei precedenti gradi di giudizio, per il venir meno dell’interesse della parte contribuente a coltivare tale procedimento.
Deve farsi applicazione della disciplina dell’attuale art. 390 cod. proc. civ. (v. art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022), secondo cui non è richiesta notificazione alla controparte né visto del suo difensore.
Pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche considerato che con la definizione della lite ex d.l. n.
50/2017 le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (v. art. 11 comma 10 d.l. cit.).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione; spese compensate. Così deciso in Roma, il 21/11/2023.