Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5096 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 5096  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società» , aggiungendo che « Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione RAGIONE_SOCIALE assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie, in particolare bancarie’ (punto 61) (così Cass. 03/06/2021, n. 15424, in motivazione; nello stesso senso Cass. 21/06/2019, n. 16697, in motivazione) »;
 « Tirando,  quindi, le fila di tali premesse,  deve  rilevarsi,  in conformità all’orientamento di questa Corte  recentemente ribadito (Cass.  03/06/2021, n. 15424, cit.;  Cass.  21/06/2019,  n.  16697,  cit.), che  ai  sensi  dell’art.  73,  terzo  comma,  d.P.R.  n.  917  del  1986,  la
nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”, coincide con quella di ‘sede effettiva’ (di matrice civilistica), intesa come luogo di concreto svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività amministrative e di direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente. Fermo restando che tale valutazione, nel singolo caso concreto, proprio perché finalizzata all’accertamento di un dato ‘effettivo’, non può non tenere conto anche di quei rilevanti fattori sostanziali (tra i quali, in ipotesi, lo svolgimento dell’attività principale) che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l’attività amministrativa e di direzione, depongano invece per l’effettiva riconduzione di quest’ultima ad un diverso contesto territoriale » (così, Cass., Sez. T., 19 gennaio 2023, n. 1554).
6.3.  Medesimi  principi  sono  stati  ribaditi  dall’ancor  più  recente pronuncia di questa Corte, la quale ha aggiunto che:
 «   la  disciplina  interna,  tesa  ad  attribuire  prevalenza  al  dato fattuale dello svolgimento  dell’attività  direttiva  presso  un  territorio diverso da quello in cui la società ha la sua sede legale, non si pone in conflitto con la libertà di stabilimento »;
-«Se ne trae conferma dalla sentenza della Corte di Giustizia 12 settembre 2006, C-196/04, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, secondo la quale la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro dell’Unione RAGIONE_SOCIALEa per fruire di una legislazione fiscale più vantaggiosa non costituisce di per sé abuso della libertà di stabilimento, fermo restando che una misura nazionale restrittiva di tale libertà è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad escludere l’applicabilità della normativa dello Stato membro interessato (cfr. Cass. n. 6476/2021); il che accade quando alla formale localizzazione della sede della società all’estero non corrisponde l’esercizio quivi di un’attività economica reale (cfr. Cass. n. 1753/2023, Cass. n. 26538/2022, Cass. n. 16679/2019, Cass. n. 2869/2013) » (così Cass., Sez. T, 6 febbraio 2024, n. 3386).
Val la pena evidenziare che detta ultima pronuncia è intervenuta in fattispecie del tutto analoga a quella in rassegna, avendo avuto ad oggetto il conferimento di beni immobili di proprietà di NOME COGNOME, giusta atto pubblico per AVV_NOTAIO di Napoli del 3 agosto 2011, a favore della RAGIONE_SOCIALE , avente sede a Londra, in esecuzione di un aumento di capitale deliberato, ed ha cassato la sentenza del Giudice regionale, in quanto « Pur in presenza di una pluralità di elementi suscettibili di essere apprezzati, sulla scorta di una valutazione d’insieme, come indicativi della contestata fittizietà della localizzazione della residenza fiscale dell’ente societario in altro Stato (all’epoca) membro dell’Unione RAGIONE_SOCIALEa, detto giudice ha escluso la configurabilità di un’ipotesi di esterovestizione, attribuendo decisivo rilievo al riferimento contenuto nell’atto costitutivo della IGI a un ufficio di segreteria esistente in Londra, diretto da tale COGNOME » (così Cass., Sez. T, 6 febbraio 2024, n. 3386).
 Agli  illustrati  principi  si  è  (invece)  uniformata  la  valutazione  di merito  sviluppata  dalla  Commissione,  come  tale  non  sindacabile  nella sede che occupa, avendo:
individuato ed accertato espressamente il criterio di collegamento (la sede dell’amministrazione) utilizzato nell’accertamento controverso;
applicato detto criterio, offrendone un’interpretazione in chiave sostanziale, nel senso dell’individuazione in Italia della sede effettiva di direzione e di amministrazione della società, sostenuta da dati oggettivi e riscontrabili, non meramente formali ed astratti, costituiti dalla qualifica di amministratore unico di NOME COGNOME (residente in Italia) della RAGIONE_SOCIALE , dalla presentazione in Italia RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni IRAP ed IVA, dalla stessa operazione, oggetto di tassazione, di aumento del capitale sociale della società mediante conferimento di immobili ubicati in Italia, dalla sussistenza nella sede formale londinese di una mera segreteria, nonché dall’assenza di un’attività societaria nel Regno Unito.
in tale contesto i motivi di ricorso non meritano accoglimento per le seguenti ragioni.
9.1. Non ha fondamento la prima censura, con la quale i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. (da riqualificare ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ.), in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, ord. 9 giugno 2021, n. 16016; Cass. SU, 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. sez. 3, 10 giugno 2016, n. 11892 ), « detto vizio ricorre solo quando il giudice di merito disattenda il principio sancito dalla norma, secondo cui il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, cioè allorché disattenda il principio di valutazione del libero apprezzamento in assenza di una deroga normativamente prevista o, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime» (così, Cass., Sez. T., 29 settembre 2023, n. 27646), laddove nessuna prova legale può riconoscersi al certificato rilasciato dalla RAGIONE_SOCIALE Wales (vale a dire il Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese del Regno Unito), le cui evidenze possono essere superate dalla verifica, in concreto, dell’effettivo insediamento territoriale della struttura amministrativa e decisionale della società.
9.2. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui gli istanti hanno contestato il collegamento territoriale con l’Italia che la Commissione regionale ha ravvisato in ragione del predetto conferimento di immobili (sito in Italia) nella società, disvelando la doglianza un uso improprio del paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., traducendosi il dedotto vizio nella non condivisione della valutazione di merito compiuta dal Giudice regionale e richiedendo alla Corte di affermare un inconferente principio di diritto rispetto ai contenuti della decisione di merito.
9.3. Anche il terzo motivo di ricorso non ha fondamento, avendo il Giudice  regionale  posto  a  fondamento  della  decisione  gli  elementi addotti dall’Ufficio.
9.4. La quarta censura basata sulla violazione dell’art. 73, comma 5 -bis , d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è inammissibile.
Con  essa  la  difesa  dei  ricorrenti  ha  dapprima  lamentato  che  la questione della esterovestizione di diritto sarebbe stata posta dall’Ufficio
solo in grado di appello, chiedendo poi alla Corte di valutare « preliminarmente se la C.T.R. è incorsa in error in procedimento in relazione di proposizione di ‘nuova questione di diritto’, inammissibile ai sensi dell’art. 345 » cod., proc. civ. (v. pagina n. 11 del ricorso), ma, in uno ai motivi di perplessità pure insiti nell’articolazione del motivo, va osservato come lo stesso difetti di autosufficienza, avendo omesso di riassumere i contenuti dell’avviso impugnato e della deduzione in sede di appello che si ipotizza come nuova e comunque di chiarire in cosa essa sia consistita (l’art. 73, comma 5 -bis , d.P.R. cit. prevede ipotesi alternative), così precludendo alla Corte di poterla apprezzare tramite la sola lettura del ricorso e, soprattutto, di porla in connessione con la decisione assunta dal Giudice d’appello sulla scorta dei complessivi elementi sopra riportati al § 7.
9.5. Non merita di essere accolto nemmeno il quinto motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti hanno rimproverato al Giudice regionale di aver desunto dalla dichiarazione dei redditi presentata in Italia la dimostrazione della esterovestizione, in violazione dell’art. 23, comma 1, lett., a ), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, opponendo – di contro -che il possesso di immobili in Italia da parte di un soggetto non residente non configura una stabile organizzazione ai fini dell’appartenenza territoriale.
Il motivo difatti -a tacer d’altro – risente di una visione parcellizzata della complessiva valutazione compiuta dal Giudice dell’appello, tenuto conto che il riferimento alle dichiarazione IRAP ed IVA presentate in Italia ha costituito solo uno dei plurimi elementi indiziari presi in considerazione per ritenere, sulla scorta di una valutazione globale del compendio probatorio che la RAGIONE_SOCIALE , formalmente avente sede in Inghilterra, in realtà avesse il suo centro amministrativo e decisionale ubicato nel territorio italiano.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE valutazioni che precedono il ricorso va, allora, rigettato.
le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
12. va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte  dei  ricorrenti,  in  solido  tra  di  loro,  di  una  somma  pari  a  quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME,  in  solido  tra  di  loro,  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  presente grado  di  giudizio  che  liquida  in  favore  dell’RAGIONE_SOCIALE  nella misura  di  4.000,00  €  per  competenze,  oltre  accessori  e  spese  che risulteranno dai registi di cancelleria prenotate a debito.
Dà atto  che ricorrono  i  presupposti  di  cui  all’art  13,  comma  1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023.