Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27261 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27261  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19052/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale ‘presunta’ legale rappresentante di fatto RAGIONE_SOCIALE disciolta società RAGIONE_SOCIALE, già avente sede in Londra, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma, giusta procura speciale in atti
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore ,  rappresentata  e  difesa  ex  lege  dall’Avvocatura  Generale dello Stato
-controricorrente – avverso  la  sentenza  n.  291/3/2022  RAGIONE_SOCIALE  Commissione  tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 18.2.2022, non notificata;
Società esterovestita -presupposti -valutazione in fatto del giudice di merito -questione non dedotta nei gradi di merito -inammissibilità.
udita  la  relazione  svolta  all’adunanza  camerale  del  23.9.2025  dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con  separati  ricorsi  COGNOME  NOME  impugnava  due  avvisi  di accertamento relativi agli anni di imposta 2013 e 2014, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Firenze, sulla base del P.V.C. del 20.9.2016,  recuperava  a  tassazione  imponibili  non  dichiarati  e richiedeva  maggiori  imposte  a  titolo  di  IRES,  IVA  e  IRAP,  oltre sanzioni, formulando identici motivi di ricorso.
La  C.T.P.  di  Firenze,  riuniti  di  ricorsi,  li  accoglieva  integralmente, ritenendo non provata la contestata esterovestizione RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, accoglieva l’appello, ritenendo invece che gli elementi evidenziati dagli accertatori,  quali  emergenti  dalla  documentazione  esaminata  e dalle  dichiarazioni  rese  da  terzi,  rendevano  indubitabile  che  la società avesse sede effettiva in Italia.
COGNOME  NOME  propone  ricorso  per  cassazione  affidato  a  due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 23.9.2025.
La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo- rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 73, commi 1, 3, e 5 del TUIR, nonché degli articoli 49 e 54 del Trattato CE sulla libertà di stabilimento , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », la ricorrente assume essere errata la statuizione RAGIONE_SOCIALE C.T.R. che ha ritenuto provato che la sede effettiva RAGIONE_SOCIALE società a fini fiscali fosse in Italia, risultando dalla documentazione prodotta che la società estera ricavava il proprio guadagno tramite fatturazione RAGIONE_SOCIALE relative commissioni al cliente
1.1.
nazionale ( società produttrice) e al cliente estero ( società estera), per cui tutto il fatturato era realizzato in Inghilterra. Era per contro irrilevante che buona parte dei costi fosse legata ai compensi dei collaboratori di COGNOME o alle spese di viaggio e di trasferta di costoro, essendo ciò del tutto lecito e intrinseco nella previsione a livello comunitario RAGIONE_SOCIALE libertà di stabilimento. In Italia vi era solo un ufficio di rappresentanza ed ivi non si svolgeva alcuna attività produttiva. Gli incassi venivano accreditati su conti correnti accesi presso un istituto bancario di Londra, le fatture venivano inviate ai clienti dalla sede di Londra, i collaboratori erano coordinati e diretti dalla rappresentante legale. Non vi era stato alcun intento doloso di aggirare il Fisco italiano, come si ricavava dal decreto di archiviazione del giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari italiano, il quale aveva escluso il dolo specifico del reato di omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi al fine di evadere le imposte, ingiustamente considerato irrilevante dalla C.T.R.. Di conseguenza, la signora COGNOME non era l’amministratore di fatto, ma una semplice dipendente che peraltro possedeva solo il 45% RAGIONE_SOCIALE quote.
Il motivo è inammissibile.
1.1. Premessa la legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in quanto destinataria RAGIONE_SOCIALE sanzioni, essendo stata individuata come autrice materiale RAGIONE_SOCIALE violazioni, come si evince dagli avvisi di accertamento in atti, è opportuno premettere che questa Corte ha avuto modo di precisare che l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE cd. esterovestizione ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell’attività di direzione e gestione dell’impresa, localizza la propria residenza fiscale all’estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, e può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indici RAGIONE_SOCIALE fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementi indiziari
acquisiti  agli  atti  di  causa,  siano  esaminati  nel  loro  insieme,  non atomisticamente, secondo  i criteri RAGIONE_SOCIALE gravità, precisione e concordanza tali  da  trarre  vigore  l’uno  dall’altro,  completandosi  a vicenda. (da ultimo, Cass. n. 14485/2024).
1.2. Inoltre, in tema di prove civili, il riconoscimento di una presunzione favorevole ad una parte non comporta una deroga ai criteri ordinari di riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova di cui all’art. 2967 c.c., ma consente alla parte, che ne rimane gravata, di assolvervi mediante la presunzione stessa. (cfr. Cass. 32642/ 2018: nella specie, la S.C., in tema di esterovestizione, ha ritenuto che la presunzione di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 917 del 1986 non esoneri il fisco dall’onere di provare la fittizietà RAGIONE_SOCIALE sede estera RAGIONE_SOCIALE società, in luogo di quella effettiva in Italia, ma gli consenta, in presenza di alcuni indici, di fornire tale dimostrazione mediante detta presunzione).
1.3.Nel caso in esame, come si evince dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata, la C.T.R. ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE avesse fornito la prova presuntiva di cui all’art. 73, comma 3, del TUIR, sulla base del complesso degli elementi elencati nel verbale di accertamento e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dai terzi escussi e la parte ricorrente richiede a questa Corte una non consentita rivalutazione del materiale probatorio con esiti ad essa favorevoli, preclusa in sede di legittimità.
ll  motivo  è  pertanto  inammissibile,  in  quanto  la  ricorrente,  pur deducendo,  apparentemente,  una  violazione  di  norme  di  legge, mira, in realtà, ad ottenere da questa Corte la rivalutazione dei fatti già operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758).
Oggetto  del  giudizio  che  si  vorrebbe  demandare  a  questa  Corte non è dunque l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme invocate, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di
merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315). Questa Corte ha infatti più volte chiarito che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALE causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017 n. 9097).
Con il secondo motivo, deduce, in via subordinata, la « violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2495, comma 3, c.c., art. 36 d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », deducendo che, anche ove fosse stata dimostrata l’esterovestizione RAGIONE_SOCIALE società, l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto identificarla quale debitrice RAGIONE_SOCIALE imposte ed autrice RAGIONE_SOCIALE violazioni, dovendo invece le stesse essere imputate alla sola società. Invoca a fondamento del motivo la pronuncia di questa Corte n. 8811/2021.
Il motivo è inammissibile.
2.1.  Questa  Corte  ha  reiteratamente  precisato  che  in  tema  di ricorso  per cassazione,  qualora  siano  prospettate questioni di  cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena
di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel ” thema decidendum ” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (ex multis, Cass. 18018/2024).
2.1. Nella sentenza impugnata non vi è alcun cenno alla questione dedotta nel secondo motivo. L’affermazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente secondo  cui  avrebbe  formulato  nei  due  ricorsi  di  primo  grado  il motivo  indicato  al  n.  6)  di  pagina  5  del  presente  ricorso  per cassazione  ( ‘in  ogni  caso,  non  imputabilità  alla  signora  COGNOME RAGIONE_SOCIALE presunte imposte e sanzioni dovute dalla società ‘) non trova riscontro nei ricorsi di primo grado.
La ricorrente ha  infatti affermato di impugnare  gli avvisi di accertamento sia nell’interesse RAGIONE_SOCIALE  società,  sia  in  proprio,  quale destinataria RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie ed ha contestato la legittimità degli avvisi di accertamento, denunciando difetti di notifica, difetto di motivazione ed infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie, opponendo a tal riguardo l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE contestata esterovestizione e del suo ruolo di amministratore di fatto.
Ciò in coerenza con quanto emerge dai verbali di accertamento, in atti,  nei  quali  è  chiaramente  affermato  che  il  controllo  fiscale riguarda la  società  e  che  l’evasione  RAGIONE_SOCIALE  imposte  è  imputata  alla società, a differenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni, per le quali la COGNOME è stata individuata quale autrice RAGIONE_SOCIALE violazioni, in ragione RAGIONE_SOCIALE qualità di socia al 45% e di amministratrice di fatto.
Neppure in sede di controdeduzioni all’atto di appello dell’RAGIONE_SOCIALE vi è alcun cenno  alla questione del difetto di
responsabilità personale per le sanzioni tributarie, fermo restando che le imposte sono state richieste solo alla società.
La ricorrente introduce pertanto in sede di legittimità una questione del tutto nuova, che non è stata trattata nei gradi di merito e che avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo (subordinato) di ricorso in primo grado.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Spese secondo soccombenza.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater,  del  d.P.R.  115/2002,  la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater,  del  d.P.R.  115/2002,  la Corte  dà  atto  RAGIONE_SOCIALE  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  dovuto  per  il  ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)