Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4184 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4184 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1879/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente- contro
GRANDONI DOMENICO;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 541/2023 depositata il 23 giugno 2023;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
All’esito di verifica fiscale svolta dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza, compendiata nel processo di verbale di constatazione del 13 dicembre 2010, la Direzione Provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Pesaro -Urbino
emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), con sede legale in San Marino, svolgente attività di taglio del tessuto, confezionamento, controllo di qualità e lavaggio per conto di imprese operanti nel settore della produzione di capi di abbigliamento e accessori, un avviso di accertamento con il quale determinava con metodo induttivo, ai sensi degli artt. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, il reddito complessivo, il valore della produzione netta e il volume d’affari della prefata società relativi all’anno 2010, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA.
Secondo la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, l’attività sopra descritta doveva ritenersi riconducibile in via esclusiva alla persona fisica di NOME COGNOME, domiciliato in Italia, il quale aveva precedentemente operato, in un primo tempo, come imprenditore individuale, poi come socio e amministratore della RAGIONE_SOCIALE e infine, a partire dal 2007, per il tramite della RAGIONE_SOCIALE, formalmente partecipata per il 70 per cento dalla figlia NOME e per il restante 30 per cento da una fiduciaria locale.
Riqualificata, pertanto, d’ufficio come RAGIONE_SOCIALE la società sottoposta a verifica, l’RAGIONE_SOCIALE ne contestava l’esterovestizione, sostenendo che essa dovesse considerarsi residente in Italia, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del t.u.i.r., e conseguentemente soggetta alla potestà impositiva del nostro RAGIONE_SOCIALE, nel cui territorio erano posti la sede dell’amministrazione e il luogo di svolgimento del suo oggetto principale.
Il medesimo ufficio finanziario notificava in sèguito al sunnominato NOME COGNOME COGNOME distinto avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, ai fini dell’IRPEF e RAGIONE_SOCIALE relative addizionali, il reddito di capitale da lui asseritamente conseguito nell’anno 2010 per effetto della partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE, fondando la ripresa fiscale sulla
presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base proprietaria.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento personale dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Pesaro, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, la quale, con sentenza n. 541/2023 del 23 giugno 2023, resa nella contumacia della parte privata, rigettava l’appello erariale, ritenendo indimostrata l’asserita esterovestizione della società partecipata.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986.
1.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver erroneamente ritenuto che ad escludere l’esterovestizione della RAGIONE_SOCIALE fosse sufficiente la prova dell’effettiva esistenza della sua sede legale in San Marino.
I giudici regionali avrebbero, infatti, omesso di indagare se la prefata società, pur risiedendo formalmente nella Repubblica sammarinese, avesse nel territorio italiano la sede dell’amministrazione o il luogo di svolgimento del proprio oggetto principale, sì da risultare sottoposta alla potestà impositiva del nostro RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del t.u.i.r., nel testo applicabile ratione temporis .
Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360,
primo comma, num. 3, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c..
2.1 Si contesta alla Corte regionale di aver operato un’analisi atomistica dei plurimi elementi indiziari offerti dall’Amministrazione Finanziaria a supporto della contestata esterovestizione della RAGIONE_SOCIALE, senza effettuarne una valutazione complessiva e globale.
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 327 c.p.c..
3.1 Si imputa alla CGT di secondo grado di aver erroneamente riconosciuto efficacia vincolante alla sentenza di appello resa nel parallelo giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento societario, sebbene la stessa non fosse passata in giudicato, essendo stata impugnata dall’Amministrazione Finanziaria con ricorso per cassazione.
Con il quarto motivo, pure inquadrato nello schema dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 277 c.p.c..
4.1 Si sostiene che il collegio di secondo grado, una volta esclusa l’esterovestizione della RAGIONE_SOCIALE, avrebbe comunque dovuto determinare il maggior reddito che NOME COGNOME aveva ritratto dalle attività incontestabilmente detenute all’estero, essendo egli residente in Italia e perciò stesso soggetto alla potestà impositiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano.
Riassunti come sopra i motivi di ricorso, prioritario e assorbente si appalesa l’esame del terzo, il quale va accolto per le ragioni di sèguito esposte.
5.1 I giudici di appello, dopo aver ricordato che il giudizio relativo all’avviso di accertamento adottato nei confronti del socio per il recupero a tassazione di un maggior reddito da partecipazione è legato da vincolo di pregiudizialitàdipendenza a quello concernente l’atto impositivo
presupposto, emesso a carico della società partecipata ( «L’accertamento a carico della società costituisce certamente il presupposto logico giuridico dell’accertamento a carico del socio , e dunque la decisione a carico della società fa sicuramente stato nei confronti del socio nell’ipotesi in cui -come quella per cui è giudizioil socio non abbia impugnato l’avviso a suo carico per vizi propri » ), si sono limitati a rilevare che, nel caso di specie, l’avviso di accertamento societario era stato annullato con sentenza in pari data, facendone da ciò derivare l’automatico annullamento di quello riguardante personalmente il socio.
5.2 Essi hanno, però, tralasciato di considerare che la sentenza in parola non ancora era passata in giudicato (essendo stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione), onde non poteva «fa sicuramente stato nei confronti del socio» , a norma dell’art. 2909 c.c..
5.3 Fermo quanto precede, pur volendo ritenere che i detti giudici abbiano inteso attribuire a tale pronuncia l’autorità riconosciutale (ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato) dall’art. 337, secondo comma, c.p.c. (sull’argomento si vedano, ex ceteris , Cass. n. 24046/2014, Cass. n. 26251/2017, Cass. n. 14738/2019, Cass. n. 8885/2023), deve prendersi atto che la stessa è stata cassata con rinvio con ordinanza pronunciata in pari data da questa Corte nel procedimento iscritto al n. 1929/2024 r.g., sicchè il fondamento unico dell’impugnata decisione è di necessità venuto meno (cfr., per un’analoga fattispecie, Cass. n. 26801/2025).
In definitiva, va accolto, nei sensi precisati, il terzo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.
6.1 Si impone, pertanto, la cassazione della gravata sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado marchigiana, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia tenendo conto dell’intervenuto annullamento della pronuncia d’appello relativa all’avviso
di accertamento societario.
6.2 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME