Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32443 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32443 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 712/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 7167/2016 depositata il 20/12/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale.
Uditi per le parti l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO per la parte contribuente.
FATTI DI CAUSA
Con avvisi di accertamento del 10.12.2013 la Direzione provinciale II di Milano dell’RAGIONE_SOCIALE accertava d’ufficio i redditi
prodotti negli anni dal 2000 al 2003 dalla società lussemburghese RAGIONE_SOCIALE.
Rilevava l’Ufficio che l a società negli anni in questione era totalmente posseduta (al 50% ciascuno) dai fratelli NOME e NOME COGNOME, residenti in RAGIONE_SOCIALE, e a sua volta deteneva insieme ai fratelli COGNOME (questi al 26% ciascuno, quella al 48%) il controllo della società italiana RAGIONE_SOCIALE, operante nella produzione e commercio di orologi di marca.
Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di finanza nel processo verbale di constatazione del 22 marzo 2013 , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riteneva dimostrato che la sede amministrativa, da intendere come direzione effettiva, della società lussemburghese dovesse essere localizzata in RAGIONE_SOCIALE, nelle persone dei fratelli COGNOME e della società italiana menzionata.
Conseguentemente, venivano recuperati a tassazione in RAGIONE_SOCIALE ai fini Ires e Irap i redditi prodotti negli anni in questione dalla società lussemburghese.
Fallito il tentativo di accertamento con adesione, la società impugnava gli accertamenti avanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che li riuniva e li accoglieva.
4.1. Riteneva la Commissione provinciale che l’Ufficio non avesse fornito prova idonea che la direzione effettiva della società lussemburghese si trovasse in RAGIONE_SOCIALE e che la società lussemburghese non avesse una propria autonomia decisionale.
4.2. Inoltre, relativamente agli anni di imposta 2000 e 2001, i giudici di prossimità ritenevano gli avvisi di accertamento tardivi, anche tenendo conto del raddoppio del termine ex art. 43, terzo comma DPR 600/73 introdotto dal d.l. 223/2006, tesi, questa, contrastata dall’Ufficio che aveva invocato, per i due anni in questione la proroga biennale di tutti i termini di accertamento disposta a suo tempo dall’art. 10 della L. 289/2002.
L’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria veniva quindi rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, ritenendo gli indizi di esterovestizione addotti dall’Ufficio irrilevanti e smentiti dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotta dalla società, confermava la decisione del collegio di primo grado con la sentenza indicata in epigrafe.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi e resiste la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato sorretto da sei motivi.
6.1. La società ha inoltre depositato memoria di nomina di nuovi difensori, nelle persone degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché , in prossimità dell’odierna pubblica udienza, memoria illustrativa ex art. 378 c.p.с.
In particolare, con la memoria, la controricorrente ha invocato l’applicazione dell’art. 21 bis della L. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 14/06/2024 n. 87, che al primo comma dispone che «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi».
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso erariale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve esaminarsi l’e ccezione di tardività del ricorso principale sollevata dalla società controricorrente, che contesta l’applicabilità, nella specie, del la sospensione dei termini processuali disposta dall’art. art. 6, comma 11, D.L. 24 aprile 2017 n. 119; ciò in quanto alla data della conversione in legge del decreto (con la L. n. 136 del 2006, di conversione con modifiche del D.L. cit.,
pubblicata il 23/06/2017) sarebbe spirato il termine semestrale per il ricorso in cassazione.
1.1. L’eccezione è i nfondata.
1.2. La legge di conversione non ha immutato la data di inizio del periodo di sospensione, come indicata dal l’art. 6, comma 11, D.L. cit., che resta stabilita al 24 aprile 2017, ma ne ha solamente prorogato la durata sino al 30/09/2017. La norma prevede dunque la sospensione per sei mesi per la proposizione dei ricorsi il cui termine di impugnazione sarebbe scaduto tra la data di entrata in vigore del decreto legge (il 24/04/2017) ed il 30/09/2017, termine ultimo prorogato dalla legge di conversione.
1.3. Il termine per l’impugnazione della sentenza di appello, depositata il 20/12/2016 e non notificata, sarebbe spirato ex art. 327, primo comma, c.p.с., il 20.06.2017, per cui rientra nell’ambito di applicazione della norma.
Pertanto, il ricorso principale, notificato il 20/12/20917, è tempestivo.
1.4. Debbono essere esaminate, sempre con priorità, le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale proposte in sede di controricorso. Esse attengono alla mancanza di allegati ed alla mancanza di esaustività e completezza dei motivi.
1.5. Le eccezioni non possono essere accolte. Il ricorso introduttivo riproduce al suo interno gli stralci degli atti impositivi e dei gradi di merito che completano e rendono esaustivi i motivi di doglianza, tali da poter essere scrutinati senza dover ricorre re all’esame di altri documenti.
Ed infatti, il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. RAGIONE_SOCIALE del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in
contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022).
Sempre preliminarmente deve rilevarsi che, con la memoria illustrativa, la controricorrente ha invocato l’applicazione dell’art. 21 bis della L. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 14/06/2024 n. 87, che al primo comma dispone che «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi».
2.1. La questione, tuttavia, non impatta il presente giudizio, in quanto la sentenza penale di assoluzione prodotta, pronunciata dal Tribunale di Milano, non attiene agli stessi fatti materiali qui controversi, riguardando i periodi di imposta decorrenti dal 2007 al 2011, laddove qui sono in scrutinio gli anni dal 2000 al 2003.
Con il primo motivo del ricorso principale l ‘Amministrazione finanziaria deduce, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 d. lgs. 31.12.1992 n. 546, per «avere la CTR omesso qualsivoglia considerazione in ordine ai fatti e documenti dedotti dall’Ufficio, che nell’appello aveva confutato le argomentazioni spese sul punto dalla CTP».
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Si premette che i l riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto, chi censura non può
limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (Cass., n. 15771 del 2019).
3.3. Inoltre, la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, Cass. V, n. 5583/2011).
3.4. Pertanto, come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. La sentenza è nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del
dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).
3.5. Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica e adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
3.6. Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018).
3.7. Dette anomalie non sono ravvisabili nell’apparato motivazionale della sentenza impugnata.
3.8. I giudici territoriali hanno costruito il percorso argomentativo muovendo dal duplice presupposto secondo cui i motivi di appello ripercorrevano sostanzialmente le questioni già ampiamente dettagliatamente affrontate nella decisione dei giudici di primo grado e l’onere di dimostrare l’esistenza del presupposto impositivo , consistente nella ‘ esterovestizione ‘ spetta all’ Amministrazione finanziaria, per poi richiamare, testualmente, le ragioni espresse dalla sentenza di primo grado, riportate integralmente nella parte riepilogativa AVV_NOTAIO svolgimento del processo, che assume rilievo ai fini in discorso stante la condivisione del decisum di primo grado espressa in parte motiva, e infine per escludere che le allegazioni documentali dell’RAGIONE_SOCIALE fossero idonee a comportare l’assolvimento di detto onere.
3.9. La pronuncia ha poi considerato che la documentazione prodotta dalla società contribuente fosse, a prescindere dal mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’ Amministrazione, di per sé idonea ad escludere che nel caso di specie si fosse realizzato il presupposto impositivo, cioè l’esterovestizione, elencando una serie di elementi ritenuti indicativi dell’effettività della realtà economica sita in Lussemburgo.
3.10. Tanto evidenziato, la motivazione della sentenza, pur sintetica ed essenziale, tuttavia regge pienamente ad una valutazione di legittimità.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 73, comma 3 DPR 22.12.1986 n. 917, 4, par. 3 convenzione RAGIONE_SOCIALE-Lussemburgo contro le doppie imposizioni resa esecutiva con L. 14.8.82 n. 747, 2697 e 2729 c.c. Deduce l’Amministrazione ricorrente che la CTR ha dato rilievo determinante alla natura reale o fittizia della società lussemburghese, laddove il punto controverso verteva su dove si trovasse il luogo in cui venivano effettivamente assunte le scelte dirigenziali e operative;
contesta inoltre l’ errata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole sul riparto dell’onere probatorio.
Il motivo, diretto a contestare il presupposto della pronuncia impugnata, secondo cui oggetto dell’onere della prova incombente sull’amministrazione , e non soddisfatto, fosse la natura effettiva o fittizia della holding e, quindi, l’effettività della sede legale all’estero è infondato.
Come ancora di recente questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, per esterovestizione s’intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime interno.
6.1. Tuttavia, in tema di “esterovestizione”, al fine di accertare se una società estera controllata da una società italiana abbia la sua residenza fiscale in RAGIONE_SOCIALE, il concetto di “sede dell’amministrazione” (contrapposto a quello di “sede legale”) non può coincidere “sic et simpliciter” col luogo di svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo (o comunque dalla controllante), in quanto un effettivo spostamento della sede dell’amministrazione della consociata presso la controllante presuppone che quest’ultima assuma il ruolo di vero e proprio amministratore indiretto della controllata, usurpandone l’impulso imprenditoriale (Cass. Sez. 5, 19/01/2023, n. 1544; da ultimo v. Cass. n. 23842 del 25/08/2025; l’orientamento è pienamente consolidato, v. anche Cass. n. 2021, n. 6476 del 2021; Cass. n. 15424 del 2021; Cass. n. 16697 del 2019; Cass. n. 33234 del 2018; Cass. n. 2869 del 2013).
6.2. A tale riguardo, non può infatti prescindersi dai principi unionali in tema di libertà di stabilimento, che l’articolo 49 TFUE attribuisce ai cittadini dell’Unione, e «implica per essi l’accesso alle attività non subordinate ed il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, alle stesse condizioni previste dalle leggi AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
membro di stabilimento per i propri cittadini. Essa comprende, conformemente all’articolo 54 TFUE, per le società costituite a norma RAGIONE_SOCIALE leggi di uno AVV_NOTAIO membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale all’interno dell’Unione, il diritto di svolgere le loro attività nello AVV_NOTAIO membro di cui trattasi mediante una controllata, una succursale o un’agenzia (sentenza del 7 settembre 2017, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, C-6/16 punto 52 e giurisprudenza citata)» (così Corte giust., 20 dicembre 2017, cause riunite C-504/16 e 613/16, RAGIONE_SOCIALE e a., punto 86).
6.3. In particolare, secondo Corte giust. 12 settembre 2006, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, causa C196/04, la circostanza che una società sia stata creata in uno AVV_NOTAIO membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà (punto 37) ma, per contro, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa «se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO membro interessato» (punto 51); la Corte di giustizia ha altresì precisato che, poiché l’obiettivo della libertà di stabilimento è quello di permettere ad un cittadino di uno AVV_NOTAIO membro di creare uno stabilimento secondario in un altro AVV_NOTAIO membro per esercitarvi le sue attività e di partecipare così, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno AVV_NOTAIO membro diverso dal proprio AVV_NOTAIO di origine e di trarne vantaggio (punti 52 e 53), la nozione di stabilimento implica l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata, mercé l’insediamento in pianta stabile in un altro AVV_NOTAIO membro, sicché essa presuppone «un insediamento effettivo della società interessata nello AVV_NOTAIO membro ospite e l’esercizio quivi di un’attività economica reale» (punto 54; v. anche Corte giust, 25 luglio 1991, causa C-221/89, RAGIONE_SOCIALE, punto 20; Corte giust., 4 ottobre 1991, causa C-246/89, Commissione/Regno Unito, punto 21); ne discende che una restrizione alla libertà di stabilimento deve avere
«lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale» (punto 55).
6.4. Tali concetti sono stati ribaditi dalla sentenza della Corte di giustizia 28 giugno 2007, causa C-73/06, RAGIONE_SOCIALE, la quale, nell’interpretare l’ottava e la tredicesima direttiva in materia di IVA (direttive del Consiglio, rispettivamente, 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in tema di rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del Paese, e 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in tema di rimborso ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità), premesso che, per costante giurisprudenza, gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario (punto 44), ha affermato che ciò accadrebbe se un soggetto passivo intendesse fruire del sistema di rimborso, alle condizioni enunciate dalle citate direttive, quando l’indirizzo dell’impresa «non corrisponde ad alcuna realtà economica» (punto 45), in particolare, «né alla sede dell’attività economica del soggetto , né ad un centro di attività stabile dal quale quest’ultimo svolge le sue operazioni» (punto 49). Gli stessi giudici hanno stabilito che la nozione di sede dell’attività economica, ai sensi dell’art. 1, punto 1, della tredicesima direttiva n. 86/560/CEE, indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione AVV_NOTAIO della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima (punto 60).
6.5. La determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una società implica la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica AVV_NOTAIO di tale società. Possono essere presi in considerazione
anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione RAGIONE_SOCIALE assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie, in particolare bancarie (punto 61).
Di conseguenza un insediamento fittizio, come quello caratterizzante una società “casella postale” o “schermo”, non può essere definito sede di un’attività economica ai sensi dell’art. 1, punto 1, della tredicesima direttiva (punto 62).
6.6. Quel che, dunque, deve essere accertato, ai fini della corretta applicazione della previsione normativa in esame, è l’apparente localizzazione all’estero di un soggetto. Quel che rileva «non è accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l’operazione sia meramente artificiosa ( wholly artificial arrangement ), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica» (Cass. n. 2869 del 2013); è quindi necessario accertare che si tratta di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, il cui scopo essenziale è limitato all’ottenimento di un vantaggio fiscale, attraverso «la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale» (Cass. n. 33234 del 2018). La maggior attenzione al dato della ‘fittizietà’, della ‘artificiosità’, dell’assenza di ‘effettività economica’, rispetto ai vantaggi economici e fiscali, è coerente con la giurisprudenza unionale secondo la quale, quando può scegliere tra due operazioni, il contribuente non è obbligato a preferire quella che implica il pagamento di maggiori imposte, ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale (Corte giust., 17 dicembre 2015,
RAGIONE_SOCIALE kft, causa C419/14, punto 42; Corte giust., 21 febbraio 2006, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, causa C-255/02, punto 73; Corte giust., 21 febbraio 2008, Part Service, causa C-425/06, punto 47, Corte giust., 22 febbraio 2018, RAGIONE_SOCIALE BV e X NV, cause C-398/16 e 399/16, punto 49), a meno che consimili meccanismi non abbiano come risultato l’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito dalle norme e da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell’operazione si limiti all’ottenimento di tale vantaggio fiscale (Corte giust., 17 dicembre 2015, causa C-419/14, RAGIONE_SOCIALE), occorrendo, a tal fine, la disamina della singola operazione (si veda anche Corte giust. 7 settembre 2017, causa C-6/16, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE).
6.7. Sul piano interno, la fattispecie è regolata dall’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui «i fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO». Tra i criteri alternativi e paritetici descritti nell’art. 73, comma 3, TUIR, viene in rilievo quello della «sede dell’amministrazione». Questa Corte, a proposito dell’interpretazione del relativo concetto, ha già avuto modo di precisare che «la nozione di ‘sede dell’amministrazione’, in quanto contrapposta alla ‘sede legale’, deve ritenersi coincidente con quella di ‘sede effettiva’ (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente» (Cass. n. 7037 del 2004, Cass. n. 6021 del 2009, Cass. n. 2813 del 2014; Cass. n. 33234 del 2018; Cass. n. Cass. n. 15424 del 2021).
6.8. Si rileva una convergenza con la giurisprudenza comunitaria, quanto alla nozione e individuazione della ‘sede effettiva’ perché, come è stato già sottolineato da questa Corte, «sullo stesso specifico punto, la citata sentenza della Corte di giustizia 28 giugno 2007, RAGIONE_SOCIALE, ha statuito che la nozione di sede dell’attività economica ‘indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione AVV_NOTAIO della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima’ (punto 60), e che la determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una società implica ‘la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica AVV_NOTAIO di tale società. Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione RAGIONE_SOCIALE assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie, in particolare bancarie’ (punto 61);» (così Cass. n. 15424 del 2021, in motivazione; nello stesso senso Cass. n. 16697 del 2019, in motivazione).
Viene altresì in rilievo la tie-breaker rule fissata dall’art. 4, par . 3, della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Granducato del Lussemburgo in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l’evasione fiscale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, ratificata con legge 14/08/1982, n.747 e in vigore dal 4/02/1983, secondo cui «Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in cui si trova la sede della sua direzione effettiva». Se il riferimento alla ‘direzione’ pone l’attenzione sulla ‘attività direttiva e amministrativa’ il richiamo alla ‘effettività’ impone una complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali, tra i quali anche il
‘luogo ove è esercitata l’attività principale’, che non si contrappone a quello del place of effective management , ma contribuisce ad identificare quest’ultimo, come sede di direzione effettiva (v., sul tema, Cass. n. 1544 del 2023 in motivazione). La stessa prassi (risoluzione n. 312/E del 5 novembre 2007) aveva chiarito che per individuare la sede di direzione effettiva di una società non basta fare riferimento al luogo di svolgimento della ‘prevalente attività direttiva e amministrativa’, ma occorre considerare anche il ‘luogo ove è esercitata l’attività principale’. Converge su questa impostazione l’art. 4, par. 3, del MoAVV_NOTAIO OCSE, come modificato dal 2017, che prevede la combinazione di diversi fattori, sia formali che sostanziali, tra i quali continua ad essere menzionato il place of effective management , ma come uno (non l’unico) dei possibili elementi rilevanti, dovendosi tener conto anche: del luogo di costituzione ( the place where it is incorporated or otherwise constituted ) e di ogni altro fattore rilevante ( any other relevant factors ).
6.9. Tirando, quindi, le fila di tali premesse, deve rilevarsi, conformemente all’orientamento di questa Corte (tra le ultime, Cass. n. 23842 del 25/08/2025; Cass. n. 1544 del 2023; Cass. n. 15424 del 2021; Cass. n. 16697 del 2019), che ai sensi dell’art. 73, terzo comma, d.P.R. n. 917 del 1986, la nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”, coincide con quella di ‘sede effettiva’ ( di matrice civilistica), intesa come luogo di concreto svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività amministrative e di direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente.
Resta fermo che tale valutazione, nel singolo caso concreto, proprio perché finalizzata all’accertamento di un dato ‘effettivo’, non può non tenere conto anche di quei rilevanti fattori sostanziali (tra i quali,
in ipotesi, lo svolgimento dell’attività principale) che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l’attività amministrativa e di direzione, depongano invece per l’effettiva riconduzione di quest’ultima ad un diverso contesto territoriale.
In particolare, la necessità della verifica, nel caso concreto, di un complesso di dati sostanziali è emersa, in sede penale, a proposito della societ à̀ con sede legale estera controllate da società con sede in RAGIONE_SOCIALE, quando si è affermato che non pu ò̀ costituire criterio esclusivo di accertamento della sede della ‘direzione effettiva’ l’individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative, qualora esso s’identifichi con la sede (legale o amministrativa) della societ à̀ controllante italiana, precisando che in tal caso è necessario accertare anche che la societ à̀ controllata estera non sia costruzione di puro artificio, ma corrisponda a un’entit à̀ reale che svolge effettivamente la propria attivit à̀ in conformit à̀ al proprio atto costitutivo o allo statuto (Cass. pen., 24/10/2014, n. 43809, richiamata da Cass. n. 33234 del 2018, in motivazione), non essendo le societ à̀ esterovestite, per ciò soltanto, prive della loro autonomia giuridico-patrimoniale e, quindi, automaticamente qualificabili come schermi (Cass. pen. 07/11/2018, n. 50151, richiamata da Cass. n. 33234 del 2018): «Nella sostanza, ai fini di accertare se abbia, o meno, residenza fiscale in RAGIONE_SOCIALE la società estera controllata da società italiana, il concet to di «sede dell’amministrazione» non può coincidere ‘sic et simpliciter’ con l’attività di direzione e coordinamento che la capogruppo, o comunque la controllante, esercita sulla controllata, adoperando quella prerogativa tipica del controllo societario di cui all’art. 2359 cod. civ., che si realizza attraverso atti d’indirizzo strategico ed operativo che connotano lo stato di dipendenza degli interessi della consociata a vantaggio del gruppo nella sua globalità o della controllante. Lo spostamento effettivo, presso la controllante,
della sede dell’amministrazione della consociata presuppone invece, un grado di eterodirezione concreta superiore, integrando una fattispecie in cui , come si è detto in dottrina, ‘la società controllante assume i connotati di un vero e proprio amministratore indiretto della società controllata’, della quale usurpa l’impulso imprenditoriale, sottraendole ogni prerogativa sovrana in ordine alla propri operatività e riducendola a ‘mero satellite o dipendenza’ (ovvero a struttura non effettiva, rispetto alla quale pertanto neppure opererebbe, per quanto già rilevato, la protezione accordata dal diritto comunitario alla libertà di stabilimento)» (Cass. n. 1544 del 2023).
6.10. L’accertamento contenuto nell a sentenza impugnata è coerente con tali principi.
6.11. La sentenza in discorso è infatti corretta nel non limitare l’indagine al centro d’impulso RAGIONE_SOCIALE scelte gestionali, ma ad estenderlo all’accertamento della sede dell’amministrazione, secondo criteri che, come detto, non si limitano all’individuazione della sede della direzione effettiva.
6.12. In ogni caso, non v’è alcuna evidenza del fatto che la sentenza abbia trascurato di considerare che il fenomeno della esterovestizione, con conseguente imposizione fiscale della società interessata secondo la normativa italiana, debba considerarsi integrat o all’accertarsi anche soltanto uno dei seguenti elementi: sede legale, gestione ordinaria principale o sede amministrativa di fatto in RAGIONE_SOCIALE (art. 73, comma 3, TUIR).
È infatti innegabile che la pronuncia abbia affrontato specificamente (anche) la questione della sede di direzione effettiva (sede amministrativa di fatto), come desumibile dall’esplicito riferimento al luogo di svolgimento RAGIONE_SOCIALE sedute del Consiglio di amministrazione, di approvazione dei bilanci e RAGIONE_SOCIALE delibere strategiche dell’impresa. Infine va rilevato come la sentenza applichi correttamente il principio secondo cui è sull’amministrazione finanziaria che incombe l’onere di
provare che la società estera sia una mera costruzione artificiosa creata con l’unico scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale, anzi considerando dimostrato dalla contribuente l’assenza di benefici fiscali, previa produzione di una certificazione dell’amministrazione finanziaria lussemburghese, ragione per cui risulta infondata anche la prospettata violazione RAGIONE_SOCIALE norme codicistiche che governano la ripartizione tra le parti processuali dell’onere della prova.
6.13. In sintesi, si rileva che l ‘impugnata sentenza si è misurata con gli elementi sintomatici dell’esterovestizione, come affinati da questa Suprema Corte di legittimità, in esplicazione RAGIONE_SOCIALE tre figure indicate nel terzo comma dell’art. 73 d.P.R. n. 917/1986, giungendo all’argomentata conclusione che gli indici rivelatori della reale residenza della società propendono per l’individuazione nel Lussemburgo: locali, residenza e cittadinanza degli amministratori, luogo di celebrazione RAGIONE_SOCIALE assemblee e degli organi collegiali. A tale conclusione la sentenza in scrutinio è addivenuta all’esito di un bilanciamento dell’apporto probatorio RAGIONE_SOCIALE parti che è scevro di incongruenze logiche oggetto del sindacato di legittimità dov’è limitata la cognizione di questa Suprema Corte.
6.14. A tale ultimo riguardo, si evidenzia che la sentenza non può essere censurata per non aver confutato tutte le evidenze probatorie offerte dalla parte pubblica. Dopo aver ricordato che la sentenza di primo grado, fatta propria dal collegio d’appello con autonoma valutazione critica, si è misurata analiticamente con le principali circostanze addotte a prova dall’Ufficio, è appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge, qui proposto, consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità,
attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
6.15. Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Ed infatti, non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. III, n. 24953/2020).
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 10 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, deducendo la non cumulabilità della proroga biennale di cui alla L. n. 289/2002 con il raddoppio dei termini e/o l’impossibilità di computare nei termini da sottoporre a raddoppio, ex art. 43, comma 3 del D.P.R. n. 600/197, anche la predetta proroga biennale.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione d ell’art. 43, comma 3, del DPR n. 600/1973, deducendosi la mancata allegazione della notizia di reato e l’intervenuta prescrizione della fattispecie penalmente rilevante.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 43, comma 3 del DPR n. 600/1973 e 331 c.p., stante l’esclusione dell’I rap dall’ambito oggettivo di applicabilità RAGIONE_SOCIALE predette disposizioni.
Con il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 60 del DPR n. 600/1973 e dell’art. 6 della L. n. 212/2000, nonché degli artt. 4, 26 e 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra RAGIONE_SOCIALE e Lussemburgo, di rango costituzionale ex art. 117, co. 5 Cost., stante l’illegittimità della notifica effettuata in RAGIONE_SOCIALE presso la presunta sede dell’amministrazione della Società, per violazione RAGIONE_SOCIALE norme convenzionali sulla residenza.
Con il quinto motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 95 del DPR n. 917/1986 e dell’art. 53 Cost., allegandosi l’erronea quantificazione del reddito pretesamente imputabile alla RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe dovuto essere ridotto in conseguenza del riconoscimento dei costi sostenuti dalla società;
Con il sesto motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 10 della L. 212 del 2000 e dell’art. 12, comma 5 del D.Lgs. 472/1997, stante l’illegittima irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per mancata applicazione del cumulo giuridico pur essendo contestate con i diversi avvisi di accertamento violazioni ripetute per più periodi di imposta.
Il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale.
In conclusione, il ricorso principale è infondato e dev’essere rigettato; per l’effetto, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna la ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore della società controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 06/11/2025.
Il AVV_NOTAIO est.
NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME