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Esterovestizione e IVA: sede effettiva vs sede legale

Una società ha impugnato un avviso di accertamento IVA relativo a vendite a un’entità di San Marino. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il principio di esterovestizione. La Corte ha stabilito che, ai fini IVA, prevale la sede effettiva (il luogo di reale gestione) sulla sede legale formale. Le operazioni sono state quindi correttamente riqualificate come interne al territorio italiano e soggette a IVA, poiché la società acquirente, sebbene registrata a San Marino, era di fatto amministrata dall’Italia.

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Pubblicato il 31 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Esterovestizione e IVA: la Sede Effettiva Vince sulla Sede Legale

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, è tornata a pronunciarsi sul tema dell’esterovestizione, un fenomeno elusivo che continua a generare contenziosi tributari. Il caso analizzato chiarisce un punto fondamentale: ai fini dell’applicazione dell’IVA, la sede legale di una società, se puramente formale e situata all’estero, cede il passo alla sede effettiva, ovvero il luogo dove l’impresa è realmente gestita. Questa decisione rafforza il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, con importanti implicazioni per le aziende che operano a livello internazionale.

I Fatti di Causa

Una società italiana si è vista notificare un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per il mancato versamento dell’IVA su alcune operazioni commerciali. La società aveva effettuato delle cessioni di beni a un’altra impresa che risultava avere la propria sede legale nella Repubblica di San Marino. Tali operazioni erano state considerate dalla società italiana come cessioni all’esportazione, e quindi non imponibili ai fini IVA.

Tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria ha contestato questa ricostruzione, sostenendo che la società sammarinese fosse in realtà “esterovestita”. Secondo l’Agenzia, sebbene la sede legale fosse a San Marino, la direzione e la gestione effettiva dell’impresa si trovavano in Italia. Di conseguenza, le vendite non potevano essere qualificate come esportazioni, ma come operazioni interne al territorio italiano, e come tali soggette a tassazione IVA.

La Commissione Tributaria Provinciale e, successivamente, quella Regionale avevano già dato ragione all’Agenzia delle Entrate, spingendo la società a ricorrere in Cassazione.

L’Analisi della Cassazione sull’Esterovestizione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la validità dell’accertamento fiscale. Il cuore della decisione ruota attorno alla distinzione tra sede legale e sede effettiva. La Corte ha ribadito che il fenomeno dell’esterovestizione si configura quando una società, pur mantenendo in Italia la propria sede amministrativa (intesa come luogo di concreto svolgimento dell’attività di direzione), localizza fittiziamente la propria residenza fiscale all’estero per beneficiare di un regime tributario più favorevole.

I giudici hanno chiarito che la nozione di “sede dell’amministrazione” deve coincidere con la “sede effettiva”, ovvero il luogo dove si concentrano le attività amministrative, si prendono le decisioni e si impartisce l’impulso all’attività d’impresa. Questo principio, già consolidato per le imposte dirette, è stato ritenuto pienamente applicabile anche al comparto IVA.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso presentati dalla società, poiché tendevano a una rivalutazione dei fatti già accertati con giudizio concorde nei precedenti gradi di giudizio (cosiddetta “doppia conforme”). Nel merito, è stato evidenziato che le prove raccolte dimostravano in modo inequivocabile che la società sammarinese era di fatto amministrata dall’Italia. In particolare, era emerso che le due entità coinvolte facevano capo allo stesso gruppo economico e allo stesso amministratore, e che la società estera aveva come principale oggetto la commercializzazione in Italia dei beni prodotti dalla società ricorrente.

L’accertamento dell’esterovestizione ha quindi portato alla diretta conseguenza di considerare la società sammarinese come un soggetto passivo stabilito in Italia. L’art. 7 del d.P.R. 633/1972 (decreto IVA) definisce come “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” anche la società la cui “sede effettiva” si trovi in Italia. Pertanto, le operazioni tra le due società non potevano beneficiare del regime di non imponibilità previsto per le esportazioni, ma dovevano essere assoggettate ad IVA come normali cessioni interne.

Le Conclusioni

La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale nella lotta all’elusione fiscale. Il messaggio è chiaro: la forma giuridica non può prevalere sulla realtà sostanziale delle operazioni economiche. Per determinare la residenza fiscale di una società, e quindi gli obblighi IVA, non basta una casella postale o un ufficio di rappresentanza all’estero. È necessario guardare al luogo dove il “cervello” dell’impresa opera e prende le decisioni. Questa pronuncia rappresenta un monito per tutte quelle realtà imprenditoriali che tentano di sfruttare costruzioni societarie di puro artificio per ottenere indebiti vantaggi fiscali, ribadendo che la territorialità dell’imposta è legata al luogo effettivo di svolgimento dell’attività economica.

Cos’è l’esterovestizione e come viene accertata?
L’esterovestizione si verifica quando una società ha la sede legale all’estero ma la sua sede amministrativa e di gestione effettiva si trova in Italia. Viene accertata attraverso presunzioni e prove concrete, come il luogo dove opera l’amministratore e dove vengono prese le decisioni strategiche, che dimostrano la fittizia localizzazione estera.

La residenza fiscale di una società ai fini IVA è determinata dalla sede legale o da quella effettiva?
Secondo la sentenza, ai fini IVA è determinante la “sede effettiva”, ovvero il luogo dove si svolge concretamente l’attività di direzione e gestione. La sede legale registrata formalmente all’estero non è sufficiente se l’attività principale è di fatto gestita dall’Italia.

Una vendita a una società con sede a San Marino è sempre considerata una cessione all’esportazione non imponibile IVA?
No. Se viene dimostrato che la società acquirente con sede a San Marino è “esterovestita”, e quindi ha la sua sede effettiva in Italia, l’operazione non viene considerata un’esportazione. Al contrario, viene qualificata come un’operazione interna al territorio italiano e, di conseguenza, è soggetta all’imposizione IVA.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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