Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3593 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3593 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
Oggetto: Società a ristretta base sociale – Sentenza non definitiva di accertamento negativo dell’utile extracontabile della società -Efficacia nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento nei confronti del socio -Esclusione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1883/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
GRANDONI DOMENICO;
-intimato – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, n. 539/04/23, depositata in data 23 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifica fiscale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in San Marino, la Guardia di Finanza constatava la riconducibilità in via esclusiva di tale società a NOME COGNOME e l’esterovestizione finalizzata all’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte italiane per gli anni dal 2007 al 2010.
La verifica traeva le mosse da un precedente accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, committente della RAGIONE_SOCIALE
s.r.l. ed operante nel campo della produzione di capi di abbigliamento e accessori per grandi marchi internazionali, la quale usava affidare ad altre ditte il taglio del tessuto, il confezionamento, il controllo di qualità ed il lavaggio della merce. A tale scopo si serviva del COGNOME per individuare valide imprese a cui commissionare le predette fasi produttive e compiere il controllo di qualità. Secondo la G. di F., il COGNOME avrebbe operato fino al 2005 come impresa individuale, successivamente attraverso la RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio e amministratore, e dal 2007 mediante la verificata RAGIONE_SOCIALE, intestata per il 70% alla figlia e per il 30% allo stesso COGNOME tramite una fiduciaria locale.
Sulla base del p.v.c. del 13/12/2010, l’Ufficio emetteva, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, qualificata d’ufficio come RAGIONE_SOCIALE, quattro avvisi di accertamento con i quali, in considerazione della omessa dichiarazione dei redditi, ricostruiva con metodo induttivo, ex artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, l’imponibile sottratto a titolo di Ires, Irap e Iva, basandosi sulla redditività media di settore applicata al volume di affari rilevato con operatori italiani.
L’Ufficio emetteva, altresì, data la ristretta base partecipativa della predetta società, altrettanti avvisi di accertamento nei confronti del COGNOME volti al recupero dei maggiori redditi di capitale conseguiti da quest’ultimo. In particolare, oggetto del presente giudizio è l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava, per l’anno d’imposta 2008, una maggiore Irpef di euro 48.496,00 nei confronti del socio unico NOME COGNOME ex art. 47 t.u.i.r. in forza della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci.
Il contribuente impugnava il predetto atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro, deducendo l’illegittimità dell’avviso di accertamento a proprio carico in conseguenza dell’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla RAGIONE_SOCIALE, stante l’inesistenza di quest’ultima come soggetto giuridico,
la violazione dell’art. 73, comma 3, t.u.i.r. e l’effettività della sede sanmarinese e dell’attività ivi svolta.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non sufficientemente provata la fattispecie della esterovestizione.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche (di seguito, CGT2), lamentando l’omesso esame complessivo dei numerosi elementi presuntivi di esterovestizione addotti.
La CGT2 rigettava l’appello, ritenendo che facesse stato, ai fini della decisione, la propria sentenza, emessa in pari data, con cui era stato annullato l’avviso di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2008, costituente il presupposto logico -giuridico dell’accertamento in danno del contribuente.
Ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi.
È rimasto intimato il contribuente.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 22/01/2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 73 comma 3 del dpr 917/1986, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 cpc, con riferimento alla richiamata sentenza nei confronti della società», per aver la CGT-2 basato la decisione, nel richiamare la propria contestuale statuizione che aveva annullato l’avviso di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, sulla tesi in diritto che l’esterovestizione ricorra soltanto qualora la sede estera sia fittizia, nonché sul fatto che l’Ufficio non avrebbe contestato la disponibilità di una stanza (61 mq fino al trasferimento compiuto all’indomani della notifica del p.v.c.) a San Marino e la detenzione della contabilità presso un commercialista locale.
Tale assunto, però, confligge con l’art. 73, comma 3, t.u.i.r., secondo cui l’esterovestizione presuppone sempre e inevitabilmente la presenza di una sede all’estero, ma, in alternativa e senza vincolo di subordine, anche la presenza sul territorio nazionale della sede effettiva, intesa come il luogo dove vengono prese le decisioni strategiche e operative dell’impresa, o dell’oggetto sociale, inerente al luogo di realizzazione dell’attività aziendale.
In sostanza, la nozione di sede effettiva non presuppone che il suo contrario, ossia la sede legale, sia fittizia ovvero inesistente, ma che quest’ultima non coincida con il luogo di svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività amministrative e di direzione dell’ente, sia nei rapporti con i terzi, sia in quelli interni. Diversamente da quanto ritiene la CGT-2, non è dunque sufficiente che esistano un edificio in muratura e una ragione sociale sul citofono per affermare l’effettività della sede estera, essendo necessario che tale luogo sia quello di effettiva direzione dell’impresa nel senso sopra precisato.
La CGT-2 non avrebbe, pertanto, potuto affermare il difetto di esterovestizione sulla base della constatazione che il Fisco non aveva mai contestato l’esistenza fisica di una sede in San Marino, ma avrebbe dovuto accertare il carattere effettivo di tale sede. Siffatto carattere effettivo non è, peraltro, desumibile dalla sola circostanza che copia della documentazione contabile sia custodita presso un commercialista locale, sia perché tale elemento è normalmente necessario proprio per la formale costituzione della società all’estero, sia perché la custodia dei documenti non esaurisce di certo l’attività direttiva effettiva che il citato art. 73 esige per la localizzazione della sede di amministrazione e, quindi, per la collocazione del soggetto passivo all’interno o all’esterno della potestà impositiva italiana.
I giudici d’appello, inoltre, hanno del tutto omesso di indagare sull’ubicazione dell’oggetto principale della società contribuente, ossia sul
luogo di concreto svolgimento dell’attività di impresa della società riconducibile al RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si deduce la «Violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento alla richiamata sentenza nei confronti della società», per non aver la CGT-2, nel richiamare la propria contestuale statuizione che aveva annullato l’avviso di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, considerato i molteplici elementi indiziari raccolti dall’Ufficio, riportati nell’impugnato avviso di accertamento, dai quali emergeva che l’attività commerciale non solo era stata svolta dal COGNOME, ma era stata espletata interamente nel territorio italiano.
In particolare, l’ubicazione dell’oggetto sociale nel territorio italiano emergeva: a) dal rapporto univoco e continuativo, e di oggetto immutato, con la committente RAGIONE_SOCIALE, esercitato nel tempo attraverso diversi veicoli societari, di cui la RAGIONE_SOCIALE era soltanto l’ultimo; b) dalle dichiarazioni dei rappresentanti RAGIONE_SOCIALE ditte ‘contoterziste’, che avevano confermato la continuità immutata del rapporto negli anni nel territorio italiano, ove questi avevano sede.
La collocazione in Italia della sede effettiva emergeva invece: i) dalle dichiarazioni dei contoterzisti attestanti l’attività gestionale espletata sul territorio nazionale dal COGNOME; ii) dal rinvenimento nel domicilio del COGNOME non di semplice contabilità aziendale, ma di specifici atti propri del legale rappresentante, quali corrispondenza con avvocati relativa a contenziosi, indirizzata al numero di fax italiano; iii) dalla certificazione dell’autorità sanmarinese, che aveva ricondotto l’effettiva titolarità del 30% del capitale sociale al COGNOME attraverso una fiduciaria.
La CGT-2, oltre a prendere in considerazione un elemento giuridicamente irrilevante come evidenziato nel primo motivo di ricorso, ha esaminato atomisticamente uno soltanto dei tanti elementi indiziari sopra menzionati, ossia il rinvenimento della documentazione a casa del
COGNOME, ritenendolo di per sé non determinante. Ha omesso, però, l’esame nel loro complesso dei numerosi elementi presuntivi, che, se presi in considerazione, avrebbero assunto carattere grave, univoco e concordante, imponendo la conclusione che l’oggetto sociale e la direzione aziendale erano ubicati in Italia.
Con il terzo motivo si deduce la «Violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 327 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4», per aver la CGT -2 erroneamente posto a base della decisione la considerazione che la statuizione resa da sé medesima nel giudizio afferente all’accertamento dei redditi della società esterovestita faceva « sicuramente stato nei confronti del socio », così pervenendo all’annullamento anche della ripresa a tassazione dei redditi personali ritratti dal contribuente dalla partecipazione alla società.
Tale argomentazione viola le norme indicate nel motivo ed i principi in materia di giudicato sotto un duplice profilo: in primo luogo, in quanto la decisione resa nel diverso giudizio promosso dalla società partecipata non era passata in giudicato (infatti la stessa è stata poi impugnata in Cassazione); inoltre, la richiamata decisione non poteva determinare un giudicato nella causa promossa dal socio, in ragione dei limiti soggettivi del giudicato.
Con il quarto motivo si deduce la «Nullità per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35 comma 3 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e dell’art. 112 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.», in quanto la CGT-2, una volta esclusa la esterovestizione della società partecipata dal COGNOME, avrebbe dovuto determinare l’ammontare del maggior reddito da capitale ritratto dal contribuente in conseguenza del possesso RAGIONE_SOCIALE attività estere incontestabilmente da questo detenute in San Marino. A prescindere dalla ubicazione della società, è infatti fuori discussione che il contribuente è soggetto residente ex art. 2 t.u.i.r. e, pertanto, soggetto all’imposizione dello Stato italiano.
Risulta fondato il terzo motivo, con assorbimento degli altri.
5.1 La CGT2 ha rigettato l’appello dell’Ufficio sulla base della seguente motivazione: « L’accertamento a carico della società costituisce certamente il presupposto logico giuridico dell’accertamento a carico del socio (vedere in questo senso Cass. civ. n. 1574/2021) e dunque la decisione a carico della società fa sicuramente stato nei confronti del socio nell’ipotesi in cui come quella per cui è giudizio -il socio non abbia impugnato l’avviso a suo carico per vizi propri (vedere in questo senso Cass. civ. n. 23107/2022. Nel caso di specie questa Corte ha annullato, con sentenza emessa in pari data, l’avviso a carico della società ».
5.2 Tale argomentazione -se interpretata come volta a riconoscere l’efficacia propria del giudicato, considerato il vincolo ravvisato nella pronuncia presupposta (desumibile dall’uso dell’avverbio ‘sicuramente’) ed il richiamo al fatto che questa facesse ‘stato’ (come prevede l’art. 2909 c.c.) -si pone in contrasto con l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale, deve riconoscersi l’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l’RAGIONE_SOCIALE e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della medesima, in quanto detto accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal socio (Cass. 04/12/2015, n. 24793).
Più recentemente, si è ribadito, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, che la validità dell’avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa
tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari; tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento (ad esempio, per inesistenza della notifica e per errata intestazione dell’avviso), le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale (Cass. 19/01/2021, n. 752; Cass. 22/04/2021, n. 10723; Cass. 13/09/2024, n. 24621).
Nel caso di specie, la statuizione della stessa CGT-2 con cui era stato annullato l’avviso di accertamento nei confronti della società partecipata non era passata in giudicato, né poteva all’evidenza ritenersi tale, essendo stata emessa contestualmente alla sentenza impugnata in questa sede (come si evince dalla motivazione di quest’ultima), con la conseguenza che la prima, essendo pronuncia non definitiva, non poteva ‘sicuramente fare stato’ nel giudizio vertente sull’avviso di accertamento notificato al socio in conseguenza dell’asserita percezione di maggiori utili.
5.3 Se, invece, volesse interpretarsi la statuizione del giudice d’appello come volta a riconoscere, alla sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento verso la società, non l’efficacia vincolante del giudicato, bensì un’autorità ‘di mero fatto’ ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. 11/01/1991, n. 206), rileva, in senso dirimente di tale questione, la circostanza che questo Collegio, nella medesima adunanza camerale in cui è stato trattato il presente giudizio, ha provveduto (trattasi del proc. n. 1882/2024 R.G.) alla cassazione con rinvio della sentenza della CGT2 con cui era stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata per l’anno d’imposta 2008, facendo così venir meno il presupposto decisionale della sentenza impugnata in questa sede.
In definitiva, il terzo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME