Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3591 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3591 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
Oggetto: Avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva 2007 – Art. 73, co. 3, t.u.i.r. -Residenza fiscale Esterovestizione – Configurabilità – Presupposti.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1881/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, n. 528/04/23, depositata in data 23 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifica fiscale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in San Marino, la Guardia di Finanza constatava la riconducibilità in via esclusiva di tale società a NOME COGNOME e l’esterovestizione finalizzata all’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte italiane per gli anni dal 2007 al 2010.
La verifica traeva le mosse da un precedente accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, committente della RAGIONE_SOCIALE ed operante nel campo della produzione di capi di abbigliamento e accessori per grandi marchi internazionali, la quale usava affidare ad altre ditte il taglio del tessuto, il confezionamento, il controllo di qualità ed il lavaggio della merce. A tale scopo si serviva del COGNOME per individuare valide imprese a cui commissionare le predette fasi produttive e compiere il controllo di qualità. Secondo la G. di F., il COGNOME avrebbe operato fino al 2005 come impresa individuale, successivamente attraverso la RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio e amministratore, e dal 2007 mediante la verificata RAGIONE_SOCIALE, intestata per il 70% alla figlia e per il 30% allo stesso COGNOME tramite una fiduciaria locale.
Sulla base del p.v.c. del 13/12/2010, l’Ufficio emetteva, nei confronti della società contribuente, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per il 2007, con il quale, in considerazione della omessa dichiarazione dei redditi, ricostruiva con metodo induttivo, ex artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, l’imponibile sottratto a titolo di Ires, Irap e Iva, basandosi sulla redditività media di settore applicata al volume di affari rilevato con operatori italiani.
La RAGIONE_SOCIALE, in persona di NOME COGNOME nella sua supposta (dall’Ufficio) qualità di legale rappresentante p.t., impugnava il predetto atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro, deducendo l’inesistenza della RAGIONE_SOCIALE come soggetto giuridico, la violazione dell’art. 73, comma 3, t.u.i.r., l’effettività della sede sanmarinese, la palese erroneità giuridica del recupero Iva atteso che il fenomeno della esterovestizione non riguarda tale imposta per sua natura neutra, nonché l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate sia per l’operatività dell’esimente dell’obiettiva incertezza che sotto il profilo dell’avvenuta applicazione della misura massima edittale.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non sufficientemente provata la fattispecie della esterovestizione.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche (di seguito, CGT2), lamentando l’omesso esame complessivo dei numerosi elementi presuntivi di esterovestizione addotti.
La CGT2 rigettava l’appello.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi.
È rimasta intimata la società contribuente.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 22/01/2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 73 comma 3 del dpr 917/1986, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 cpc», per aver la CGT-2 basato la decisione sulla tesi in diritto che l’esterovestizione ricorra soltanto qualora la sede estera sia fittizia, nonché sul fatto che l’Ufficio non avrebbe contestato la disponibilità di una stanza (61 mq fino al trasferimento compiuto all’indomani della notifica del p.v.c.) a San Marino e la detenzione della contabilità presso un commercialista locale.
Tale assunto, però, confligge con l’art. 73, comma 3, t.u.i.r., secondo cui l’esterovestizione presuppone sempre e inevitabilmente la presenza di una sede all’estero, ma, in alternativa e senza vincolo di subordine, anche la presenza sul territorio nazionale della sede effettiva, intesa come il luogo dove vengono prese le decisioni strategiche e operative dell’impresa, o dell’oggetto sociale, inerente al luogo di realizzazione dell’attività aziendale.
In sostanza, la nozione di sede effettiva non presuppone che il suo contrario, ossia la sede legale, sia fittizia ovvero inesistente, ma che quest’ultima non coincida con il luogo di svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività
amministrative e di direzione dell’ente, sia nei rapporti con i terzi, sia in quelli interni. Diversamente da quanto ritiene la CGT-2, non è dunque sufficiente che esistano un edificio in muratura e una ragione sociale sul citofono per affermare l’effettività della sede estera, essendo necessario che tale luogo sia quello di effettiva direzione dell’impresa nel senso sopra precisato.
La CGT-2 non avrebbe, pertanto, potuto affermare il difetto di esterovestizione sulla base della constatazione che il Fisco non aveva mai contestato l’esistenza fisica di una sede in San Marino, ma avrebbe dovuto accertare il carattere effettivo di tale sede. Siffatto carattere effettivo non è, peraltro, desumibile dalla sola circostanza che copia della documentazione contabile sia custodita presso un commercialista locale, sia perché tale elemento è normalmente necessario proprio per la formale costituzione della società all’estero, sia perché la custodia dei documenti non esaurisce di certo l’attività direttiva effettiva che il citato art. 73 esige per la localizzazione della sede di amministrazione e, quindi, per la collocazione del soggetto passivo all’interno o all’esterno della potestà impositiva italiana.
I giudici d’appello, inoltre, hanno del tutto omesso di indagare sull’ubicazione dell’oggetto principale della società contribuente, ossia sul luogo di concreto svolgimento dell’attività di impresa della società riconducibile al COGNOME.
Con il secondo motivo si deduce la «Violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», per non aver la CGT-2 considerato i molteplici elementi indiziari raccolti dall’Ufficio, riportati nell’impugnato avviso di accertamento, dai quali emergeva che l’attività commerciale non solo era stata svolta dal COGNOME, ma era stata espletata interamente nel territorio italiano.
In particolare, l’ubicazione dell’oggetto sociale nel territorio italiano emergeva: a) dal rapporto univoco e continuativo, e di oggetto immutato,
con la committente RAGIONE_SOCIALE, esercitato nel tempo attraverso diversi veicoli societari, di cui la RAGIONE_SOCIALE era soltanto l’ultimo; b) dalle dichiarazioni dei rappresentanti RAGIONE_SOCIALE ditte ‘contoterziste’, che avevano confermato la continuità immutata del rapporto negli anni nel territorio italiano, ove questi avevano sede.
La collocazione in Italia della sede effettiva emergeva invece: i) dalle dichiarazioni dei contoterzisti attestanti l’attività gestionale espletata sul territorio nazionale dal COGNOME; ii) dal rinvenimento nel domicilio del COGNOME non di semplice contabilità aziendale, ma di specifici atti propri del legale rappresentante, quali corrispondenza con avvocati relativa a contenziosi, indirizzata al numero di fax italiano; iii) dalla certificazione dell’autorità sanmarinese, che aveva ricondotto l’effettiva titolarità del 30% del capitale sociale al COGNOME attraverso una fiduciaria.
La CGT-2, oltre a prendere in considerazione un elemento giuridicamente irrilevante come evidenziato nel primo motivo di ricorso, ha esaminato atomisticamente uno soltanto dei tanti elementi indiziari sopra menzionati, ossia il rinvenimento della documentazione a casa del COGNOME, ritenendolo di per sé non determinante. Ha omesso, però, l’esame nel loro complesso dei numerosi elementi presuntivi, che, se presi in considerazione, avrebbero assunto carattere grave, univoco e concordante, imponendo la conclusione che l’oggetto sociale e la direzione aziendale erano ubicati in Italia.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono fondati.
3.1 L’ipotesi della cd. esterovestizione ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell’attività di direzione e gestione dell’impresa, localizza la propria residenza fiscale all’estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, e può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia
localizzazione, desumibili da tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza tali da trarre vigore l’uno dall’altro, completandosi a vicenda (Cass. 23/05/2024, n. 14485; Cass. 21/06/2019, n. 16697).
Rileva, sul piano normativo, il disposto dell’art. 73, comma 3, t.u.i.r. (d.P.R. n. 917/1986), il quale, nella formulazione ratione temporis vigente, prevede che « Ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato ».
In coerenza con la rubrica («Soggetti passivi») dell’art. 73, e con i primi due commi della stessa disposizione del previgente art. 87, che individuava i soggetti sottoposti all’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche, il comma 3 in esame indica i criteri di collegamento, paritetici ed alternativi, tra i soggetti passivi (nel caso di specie, le società) dell’imposizione diretta ed il territorio dello Stato, la cui insistenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, determina la residenza in Italia del contribuente e, con essa, l’assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano.
3.2 La questione è già stata affrontata da questa Corte, con molteplici sentenze (oltre a quelle già citate, si vedano Cass. n. 2869/2013, nn. 33234 e 33235/2018, n. 15424/2021, nn. 11709 e 11710/2022, nn. 1544, 1875, 1879, 1883/2023 e, tra le ultime, n. 23842/2025), cui si intende qui dare continuità, non intravedendo ragioni per discostarsene.
In tali pronunce si è precisato che la rilevanza dei criteri di collegamento territoriale individuati dalla predetta norma prescinde dall’eventuale alterazione, da parte della società contribuente, della realtà oggettiva, al fine di configurare una residenza diversa da quella effettiva,
con il fine di sottrarsi all’imposizione dello Stato italiano e di entrare nell’area territoriale di imposizione di uno Stato diverso, il cui trattamento fiscale risulti più favorevole. Vale a dire che i criteri in questione non sono tesi unicamente ad individuare fenomeni, di natura elusiva, solitamente definiti di ‘esterovestizione’, caratterizzati in generale dall’artificiosa ed apparente distrazione del soggetto passivo dal territorio nazionale, e quindi dalla residenza in Italia e dalla potestà impositiva nazionale, per attrarlo nell’area impositiva più conveniente di altro Stato. Certamente, in questi ultimi casi, i criteri di collegamento territoriale dettati dal citato art. 73 sono fondamentali per verificare quale sia in realtà la sede effettiva della società, nonostante l’eventuale manipolazione della realtà operata dalla contribuente. Si è, quindi, detto che, in materia di imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE società, l’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 individua i criteri di collegamento (la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale), paritetici ed alternativi, RAGIONE_SOCIALE società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, determina la residenza in Italia e l’assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano, a prescindere dall’accertamento di un’eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe (Cass. 25/07/2022, n. 23150; conformi, tra le stesse parti, Cass. 11/04/2022, n. 11709 e n. 11710, tutte in materia di imposte dirette e relative a società controllata di diritto cinese dislocata in Cina). Nello stesso senso, con riferimento ad accertamento anche in materia di Iva, è stato ribadito che l’applicazione dei concorrenti criteri di collegamento, di cui all’art. 73, comma 3, cit., della sede legale o sede dell’amministrazione od oggetto principale in Italia è compatibile con la contestazione da parte della Amministrazione finanziaria alla parte contribuente di un’evasione fiscale, a prescindere dall’accertamento di un’eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che
altrimenti non le spetterebbe (Cass. 25/11/2022, n. 34723, in motivazione).
3.3 La descritta repressione RAGIONE_SOCIALE finalità elusive, soprattutto nel caso di delocalizzazione all’interno della Unione europea (ipotesi, però, non ricorrente nella specie), non si pone necessariamente in contrasto con il rispetto della libertà di stabilimento. Invero, nel limite del divieto di misure fiscali che assumano una connotazione restrittiva per la libertà di stabilimento nel territorio nazionale da parte di soggetti non residenti, gli Stati membri sono liberi di determinare autonomamente, per effetto di norme interne e di convenzioni internazionali, i criteri di collegamento con il loro territorio ai fini fiscali (Corte giustizia, 27/09/1988, C-81-87, Centros).
In termini generali, la repressione dell’abuso di tentativi elusivi è funzionale al mantenimento della concorrenza, come paritetica possibilità di competere nel mercato, senza vantaggi competitivi derivanti da attività illecita. In questo senso, però, come già detto, il controlimite è dato dalla libertà di stabilimento, con cui pure si manifesta la fisiologica concorrenza. In proposito, deve rilevarsi che la libertà di stabilimento presuppone comunque l’esercizio di un’attività economica ed un insediamento reale, corrispondente anche ad un livello minimo di presenza oggettivamente verificabile, del soggetto non residente nello Stato membro ospite (Corte giustizia, 23/04/2008, C-201/05, Test Claimants), così da ricomprendere quelle ipotesi in cui, da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, risulti che la società estera controllante, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, sia realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi eserciti attivit à̀ economiche effettive (Corte giustizia, 12/09/2006, C196/04, INDIRIZZO).
Nel concreto, quindi, la nozione di stabilimento di cui alle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento « implica l’esercizio effettivo di un’attività̀ economica per una durata di tempo
indeterminata, merc é l’insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro (v. sentenze 25 luglio 1991, causa C-221/89, RAGIONE_SOCIALE, Racc. pag. I-3905, punto 20, nonché 4 ottobre 1991, causa C-246/89, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 14585, punto 21). Essa presuppone, pertanto, un insediamento effettivo della societ à̀ interessata nello Stato membro ospite e l’esercizio quivi di un’attività̀ economica reale. Ne consegue che, perché sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettivit à̀ economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attivit à̀ svolte sul territorio nazionale » (Corte giustizia, 12/09/2006, C-196/04, COGNOME Schweppes, cit.). In sostanza, la tutela della corretta concorrenza misura i termini del diritto di stabilimento all’estero.
3.4 Tanto premesso, tra i criteri alternativi e paritetici descritti nell’art. 73, comma 3, t.u.i.r., viene in rilievo, in primo luogo, quello della «sede dell’amministrazione». Questa Corte, a proposito dell’interpretazione del relativo concetto, ha già avuto modo di precisare, e di ribadire recentemente, che la nozione di ‘sede dell’amministrazione’, in quanto contrapposta alla ‘sede legale’, deve ritenersi coincidente con quella di ‘sede effettiva’ (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente (Cass. 16/06/1984, n. 3604; Cass. 04/10/1988, n. 5359; Cass. 18/01/1997, n. 497; Cass. 13/04/2004, n. 7037; Cass. 12/03/2009, n. 6021; Cass. 28/01/2014, n. 2813); un analogo principio è stato affermato, con specifico riferimento all’art. 73, comma 3, t.u.i.r., da Cass. pen., 24/01/2012, n. 7080, 21/02/2013, n.
32091, 13/07/2018, n. 50151 (così Cass. 03/06/2021, n. 15424, in motivazione; nello stesso senso Cass. 21/06/2019, n. 16697, in motivazione).
Sebbene la controversia in questione interessi una fattispecie di pretesa sede non effettiva in un paese extracomunitario (San Marino), non priva di rilevanza sistematica è comunque la considerazione che, nel contesto internazionale, anche la giurisprudenza unionale mostra di convergere sulla rilevanza della ‘sede effettiva’, nel senso appena precisato, ai fini della determinazione della residenza fiscale. È stato, infatti, già sottolineato da questa Corte che, sullo stesso specifico punto, la sentenza della Corte di giustizia 28 giugno 2007, RAGIONE_SOCIALE, ha statuito che la nozione di sede dell’attività economica « indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima » (punto 60), e che la determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una società implica « la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società. Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione RAGIONE_SOCIALE assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie, in particolare bancarie » (punto 61); (così Cass. 03/06/2021, n. 15424, in motivazione; nello stesso senso Cass. 21/06/2019, n. 16697, in motivazione).
3.5 In sintesi, alla luce di quanto finora esposto, deve confermarsi, in conformità all’orientamento di questa Corte recentemente ribadito (Cass. n. 16697/2019, cit.; Cass. n. 15424/2021, cit.; Cass. 19/01/2023, n. 1544; Cass. 25/08/2025, n. 23842), che, ai sensi dell’art. 73, comma 3,
t.u.i.r., la nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”, coincide con quella di ‘sede effettiva’ (di matrice civilistica), intesa come luogo di concreto svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività amministrative e di direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente (cfr. Cass. 20/01/2023, nn. 1875, 1879 e 1883, nonché Cass. 06/11/2020, n. 24872, tutte con riguardo proprio al caso di una società sammarinese). Fermo restando che tale valutazione, nel singolo caso concreto, proprio perché diretta all’accertamento di un dato ‘effettivo’, non può non tenere conto anche di quei rilevanti fattori sostanziali (tra i quali, in ipotesi, lo svolgimento dell’attività principale) che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l’attività amministrativa e di direzione, depongano invece per l’effettiva riconduzione di quest’ultima ad un diverso contesto territoriale.
In conseguenza di ciò, possono essere indicati, con intento esemplificativo e non esaustivo, i seguenti indici sintomatici (per il richiamo ad alcuni dei quali, cfr. la citata Cass. n. 1879/2023), utili a verificare l’esterovestizione o meno di una società o di un altro soggetto economico organizzato: a) il luogo dove si riuniscono gli amministratori e dove si forma la volontà degli organi collegiali di amministrazione e di impulso imprenditoriale; b) la residenza e/o la cittadinanza degli amministratori; c) la reale disponibilità di locali adeguati alle funzioni direttive e/o operative – che si dichiarano svolgervisi; d) la conservazione, almeno di una parte, RAGIONE_SOCIALE scritture contabili obbligatorie; e) un fascio di comunicazioni consistenti e continuative che dimostrino il carattere eterodiretto della società estera; f) il periodo di vita della società estera e l’investimento fatto per costituirla, avviarla e mantenerla.
3.6 A tali criteri si aggiunge poi, come alternativo ai precedenti, quello del luogo in cui si svolge l’oggetto principale, che i successivi commi 4 e 5 del medesimo art. 73 t.u.i.r. individuano nell’oggetto determinato dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto o, in difetto, nell’attività effettivamente esercitata dall’impresa nel territorio dello Stato. Criterio altrettanto sostanziale, che completa il precedente e che, per le società estere, ha una particolare valenza posto che se ne prevede l’applicazione « in ogni caso agli enti non residenti » (art. 73, comma 5).
3.7 Nel caso di specie, la CGT-2 non si è attenuta ai predetti principi.
La Corte di merito, invero, pur avendo richiamato le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in ordine all’interpretazione del citato art. 73, comma 3, non ne ha fatto corretta applicazione al caso concreto, essendosi limitata a sostenere che « Con riferimento al caso di specie l’amministrazione, come chiaramente affermato anche dal giudice di primo grado, non ha provato in maniera adeguata che la sede a San Marino fosse una sede fittizia né ha fornito elementi indiziari significativi che potessero avvalorare tale presunzione. Non è contestato, infatti, che, prima di tutto, la RAGIONE_SOCIALE sia effettivamente una società la cui sede si trova a San Marino dove, peraltro, dalla sua costituzione al fallimento, è stata tenuta tutta la documentazione contabile presso uno studio professionale che ivi ha provveduto anche a tutti gli adempimenti fiscali. La documentazione rinvenuta presso la residenza di COGNOME NOME e COGNOME NOME, soci della RAGIONE_SOCIALE, non può, conseguentemente, essere assunta ad elemento decisivo per presumere che la sede effettiva della RAGIONE_SOCIALE fosse in Italia, tenuto, peraltro, conto che la maggior parte di tale documentazione (contratti di collaborazione, fatture etc.) avrebbe, in ogni caso, potuto essere legittimamente dagli stessi detenuta presso la propria residenza o domicilio ».
In sostanza, la CGT-2 ha focalizzato la propria indagine sul fatto che la sede legale in San Marino della società contribuente non sarebbe fittizia,
in quanto l’Ufficio non avrebbe contestato la presenza di una sede, intesa come locale a ciò deputato, nel territorio sanmarinese, ove, tra l’altro, sarebbe stata conservata, presso lo studio di un professionista, tutta la documentazione contabile inerente alla società medesima. Inoltre, irrilevante sarebbe il rinvenimento, presso la residenza di NOME COGNOME e della figlia NOME COGNOME, soci della RAGIONE_SOCIALE, di documentazione inerente alla società contribuente.
Così motivando, però, i giudici di appello non hanno considerato che la questione essenziale, in applicazione del comma 3 dell’art. 73 citato, non consisteva nell’appurare la fittizietà (ossia la mera parvenza o, addirittura, l’inesistenza di una struttura muraria o, comunque, di un recapito citofonico) della sede legale in San Marino, bensì nell’indagare, sulla base degli elementi indiziari e presuntivi indicati dall’Ufficio nell’avviso di accertamento, sull’ubicazione della sede amministrativa della società contribuente, nel senso sopra precisato di luogo in cui è effettivamente svolta l’attività di gestione e direzione dell’ente, in cui risiedono e si riuniscono gli amministratori, in cui vengono assunte le decisioni di impulso e strategia imprenditoriale, ed ove vengono – in larga parte – conservati i libri e le scritture contabili.
In altri termini, il fenomeno dell’esterovestizione non è escluso dalla effettività della sede legale in territorio estero, se, in realtà, la sede amministrativa e/o l’oggetto principale dell’attività -concetto, quest’ultimo, da intendere, ai sensi del comma 4 dell’art. 73 t.u.i.r., come « attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto » -sono collocati nel territorio nazionale, integrandosi, in tale ipotesi, i presupposti per l’applicazione del comma 3 in esame.
Nel caso di specie, in sostanza, nessuna indagine è stata effettuata dalla CGT-2 -valutando complessivamente, e non atomisticamente, tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa (secondo quanto indicato
dalla già citata Cass. n. 14485/2024) – per appurare se la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della contribuente fosse nel territorio italiano.
3.8 Né, a diversa conclusione, può pervenirsi in ragione del generico richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla decisione di primo grado, avendo questa Corte rilevato che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione, come quella in esame, con cui la corte di merito si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/11/2018, n. 28139).
In definitiva, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME