Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33002 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33002 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19070/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 4460/2019 depositata il 12 novembre 2019;
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 6 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per la controricorrente l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
All’esito dell’attività di verifica svolta dal RAGIONE_SOCIALE, compendiata nel processo di verbale di constatazione del 22 marzo 2013, la Direzione Provinciale II di Milano dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti BIM), appartenente al RAGIONE_SOCIALE, attivo nel settore RAGIONE_SOCIALE produzione e del commercio di orologi e gioielleria, un avviso di accertamento con il quale, ai sensi degli artt. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 25, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, determinava d’ufficio il reddito complessivo netto e il valore RAGIONE_SOCIALE produzione netta RAGIONE_SOCIALE società relativi all’anno 2006, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e dell’IRAP e irrogando le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
Secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio, la prefata RAGIONE_SOCIALE, avente sede legale in RAGIONE_SOCIALE e succursale commerciale in Svizzera, doveva ritenersi soggetta alla potestà impositiva del nostro AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell’art. 4, paragrafo 3, RAGIONE_SOCIALE Convenzione bilaterale fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contro le doppie imposizioni firmata il 3 giugno 1981, ratificata e resa esecutiva nell’ordinamento nazionale con L. n. 747 del 1982 -, essendo localizzata in RAGIONE_SOCIALE la sede RAGIONE_SOCIALE sua direzione effettiva.
La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione RAGIONE_SOCIALE Provinciale (CTP) di Milano, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla
dalla Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale (CTR) RAGIONE_SOCIALE Lombardia, che con sentenza n. 4460/2019 del 12 novembre 2019 rigettava l’appello erariale.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione adottata il collegio regionale osservava che l’Ufficio non aveva offerto idonea prova dell’ RAGIONE_SOCIALE società.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, eccependo «in limine litis» l’inammissibilità dell’avversa impugnazione e riproponendo, altresì, per la denegata ipotesi di accoglimento RAGIONE_SOCIALE stessa, le questioni rimaste assorbite dalla decisione d’appello.
Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’odierna udienza pubblica.
Nel termine di cui all’art. 378, comma 1, c.p.c. il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Entro il successivo termine di cui al comma 2 del medesimo articolo la controricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha chiesto di estendere al presente giudizio gli effetti del giudicato formatosi sull’allegata sentenza penale del Tribunale di Milano n. 675/18 del 23 gennaio/6 febbraio 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe del tutto priva di motivazione o altrimenti corredata di una motivazione solo apparente, avendo la CTR lombarda apoditticamente escluso la fittizietà RAGIONE_SOCIALE localizzazione all’estero RAGIONE_SOCIALE sede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata a norma d ell’art.
360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 4, paragrafo 3, RAGIONE_SOCIALE Convenzione fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contro le doppie imposizioni firmata il 3 giugno 1981, ratificata e resa esecutiva con L. n. 747 del 1982, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c..
2.1 Si assume che avrebbe errato la Commissione regionale nell’escludere che la sede RAGIONE_SOCIALE direzione effettiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, intesa come luogo in cui venivano prese le decisioni strategiche per la sua attività, fosse ubicata in RAGIONE_SOCIALE.
2.2 I giudici di seconde cure avrebbero pure violato le norme sulle presunzioni e sul riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, negando immotivatamente che l’Ufficio avesse fornito indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare che le scelte dirigenziali e operative concernenti la BIM erano adottate in RAGIONE_SOCIALE.
Così riassunti i mezzi di impugnazione articolati dall’Amministrazione Finanziaria, d eve essere esaminata con priorità l’eccezione RAGIONE_SOCIALE contribuente volta a sentir dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di .
3.1. L’eccezione non può essere accolta, in quanto il ricorso contiene i dati fattuali sufficienti per consentire alla Corte di ricostruire la vicenda processuale, come evolutasi nei gradi di merito pregressi, e di acquisire cognizione degli elementi utili ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione.
Del resto, anche alla luce di quanto statuito dalla CEDU nella sentenza del 28 ottobre 2021, Succi e altri c. RAGIONE_SOCIALE, il cd. principio di del ricorso per cassazione -quale corollario del requisito di specificità dei motivi di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c. – non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, pertanto, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento dell’esperito gravame, da ritenersi insussistente laddove nel
ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure e sia specificamente segnalata la loro presenza nei fascicoli dei gradi di merito (Cass. Sez. Un. n. 8950/2022).
3.2 Ancora in via preliminare deve essere scrutinata la questione attinente alla rilevanza nell’odierno processo dell’allegata sentenza penale n. 675/18 pronunciata a sèguito di dibattimento dal Tribunale di Milano, mediante la quale i vertici del RAGIONE_SOCIALE sono stati assolti, con la formula «perché il fatto non sussiste», dal reato previsto e punito dagli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e 5 del D. Lgs. n. 74 del 2000, in relazione all’art. 73 del D.P.R. n. 917 del 1986, 61 nn. 7) e 11) c.p., per avere, .
A tale sentenza la società controricorrente ha chiesto, nella memoria illustrativa ex art. 378, comma 2, c.p.c., di riconoscere efficacia di giudicato esterno ai sensi dell’art. 21 -bis , comma 1, del D. Lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del D. Lgs. n. 87 del 2024.
3.3 La soluzione del problema postula la preventiva verifica dell’identità tra i fatti oggetto RAGIONE_SOCIALE presente controversia e quelli valutati dalla menzionata sentenza assolutoria, nonché RAGIONE_SOCIALE sovrapposizione temporale RAGIONE_SOCIALE condotte contestate nel giudizio tributario e in quello penale.
Non va, peraltro, tralasciato di considerare che dubbi di legittimità costituzionale e contrasti interpretativi insorti circa i limiti di applicabilità RAGIONE_SOCIALE citata novella di cui al D. Lgs. n. 87 del 2024 hanno dato luogo alla formulazione di questioni rimesse, rispettivamente, alla Consulta e alle Sezioni Unite di questa Corte, innanzi alle quali tuttora pendono.
3.4 Ritiene, tuttavia, il Collegio che l’infondatezza dell’impugnazione erariale consenta di prescindere, anche per esigenze di rispetto del principio RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo sancito dall’art. 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali e dall’art. 111, comma 2, Cost., dall’esame RAGIONE_SOCIALE cennata questione, assorbendo in sé la richiesta RAGIONE_SOCIALE parte privata di estensione al presente giudizio degli effetti del giudicato penale, che a questo punto diventa irrilevante ai fini del decidere.
3.5 Può, quindi, passarsi alla disamina dei motivi di ricorso.
3.6 Il primo motivo è infondato.
3.7 Per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito RAGIONE_SOCIALE riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lettera b), del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza è ormai da ritenere ristretto alla verifica dell’osservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, RAGIONE_SOCIALE Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» RAGIONE_SOCIALE stessa.
3.8 Siffatte anomalie comportano la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi vizi emergano direttamente dal
testo RAGIONE_SOCIALE sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 8053-8054/2014; id. , ex permultis , Cass. Sez. Un. n. 19881/2014, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 20598/2023).
3.9 Con specifico riguardo alla nozione di ‘apparenza’, è stato precisato che per motivazione ‘apparente’ deve intendersi quella che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendo lasciarsi all’interprete il còmpito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16599/2016, Cass. n. 22232/2016, Cass. n. 13977/2019, Cass. n. 6758/2022, Cass. Sez. Un. n. 2767/2023).
3.10 Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, la CTR lombarda ha in primo luogo richiamato i princìpi di diritto elaborati in materia di dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ricordando che: -«per esterovestizione… si intende la fittizia localizzazione RAGIONE_SOCIALE residenza fiscale di una società all’estero, in particolare di un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo… di sottrarsi al più gravoso regime nazionale» ; -«in tema di libertà di stabilimento, … la circostanza che una società sia stata creata in uno AVV_NOTAIO membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà; tuttavia, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO membro interessato» ; -«quel che rileva, ai fini RAGIONE_SOCIALE configurazione di un abuso del diritto di stabilimento, non è accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma
accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l’operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica» .
3.11 Indi, esaminando la fattispecie concreta alla luce RAGIONE_SOCIALE suenunciate «regulae iuris» , ha rilevato che «la tesi dell’Ufficio pecca di genericità e non trova adeguato supporto nella documentazione prodotta da entrambe le parti in causa» , soggiungendo che: «tale documentazione, infatti, non consente di escludere che la riorganizzazione dell’impresa, intrapresa dai fratelli COGNOME fin da epoca antecedente il 2006, sia stata determinata dalla concreta ed effettiva necessità di sopravvivere ad una sistematicità tradizionale divenuta incompatibile con l’esigenza di raggiungere, con il peculiare prodotto, altri mercati, più interessati a tale prodotto e remunerativi, anche accedendo a più agevoli finanziamenti di terzi» ; -«gli input che emergono dalla ricostruzione condotta dalla RAGIONE_SOCIALE nella supervisione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma anche dallo stesso Ufficio, sembrano fornire una spiegazione del tutto plausibile di una espansione imprenditoriale imposta dalla necessità di crescere in termini non solo dimensionali ma anche e soprattutto qualitativo e generazionale» ; -«quello che emerge con evidenza dal raffronto tra il materiale probatorio dedotto dalle parti è che l’azienda RAGIONE_SOCIALE, tutto sommato di dimensioni contenute fino agli anni 2000, è poi stata interessata da un processo di internazionalizzazione che ha riguardato due mercati, quello cinese e quello americano, nella pratica assai impegnativi ed onerosi» ; -«restringere la lettura RAGIONE_SOCIALE creazione, nell’àmbito del RAGIONE_SOCIALE, di un comparto elvetico-lussemburghese, deputato a intraprendere iniziative economiche in termini di valorizzazione di marchi, acquisizioni di azienda e confronti con nuovi qualificati mercati, esclusivamente ad artificiose manovre frodatorie, non appare per nulla convincente, tanto più che… l’Ufficio ha omesso di indicare natura ed entità dell’evasione fiscale
acquisita, secondo la tesi qui sostenuta, nel corso di più di un decennio» .
3.12 Da quanto precede risulta palese come la motivazione posta a base del «decisum» non possa affatto dirsi omessa o solo apparente, in quanto, oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, consente di ricostruire senza difficoltà il percorso argomentativo su cui poggia l’impugnata decisione.
3.13 Si è, pertanto, al cospetto di una motivazione che di certo raggiunge la soglia del «minimo costituzionale», intesa nei sensi innanzi esplicitati.
3.14 Giova, inoltre, ribadire che il vizio motivazionale suscettibile di determinare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza deve emergere dal testo stesso RAGIONE_SOCIALE decisione, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, sicchè non può a tal fine assumere rilievo l’eventuale erroneità o incompletezza RAGIONE_SOCIALE valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Anche il secondo motivo è infondato.
4.1 Come ancora di recente questa Corte ha avuto occasione di chiarire, per si intende la fittizia localizzazione RAGIONE_SOCIALE residenza fiscale di una società all’estero, allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime fiscale interno.
4.2 Tuttavia, al fine di accertare se una società estera controllata da una società italiana abbia la sua residenza fiscale in RAGIONE_SOCIALE, il concetto di «sede dell’amministrazione» (contrapposto a quello di «sede legale») non può coincidere «sic et simpliciter» con il luogo di svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capoRAGIONE_SOCIALE (o comunque dalla controllante), in quanto l’effettivo spostamento RAGIONE_SOCIALE sede dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE consociata presso la controllante presuppone che quest’ultima assuma il ruolo di vero e proprio amministratore indiretto RAGIONE_SOCIALE controllata, usurpandone l’impulso imprenditoriale (cfr. Cass. n. 1544/2023 e, più di recente, Cass. n. 23842/2025; si vedano anche Cass.
n. 2869/2013, Cass. n. 33234/2018, Cass. n. 16697/2019, Cass. n. 6476/2021, Cass. n. 15424/2021).
4.3 A tal proposito, non può prescindersi dai princìpi unionali in tema di libertà di stabilimento, che l’ art. 49 del TFUE attribuisce ai cittadini dell’Unione e «implica per essi l’accesso alle attività non subordinate ed il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, alle stesse condizioni previste dalle leggi AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO membro di stabilimento per i propri cittadini: essa comprende, conformemente all’ articolo 54 TFUE, per le società costituite a norma RAGIONE_SOCIALE leggi di uno AVV_NOTAIO membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale all’interno dell’Unione, il diritto di svolgere le loro attività nello AVV_NOTAIO membro di cui trattasi mediante una controllata, una succursale o un’agenzia» (cfr. Corte di Giustizia, 7 settembre 2017, C-6/16, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE , punto 52, e giurisprudenza ivi citata; Corte di Giustizia, 20 dicembre 2017, cause riunite C-504/16 e 613/16, RAGIONE_SOCIALE e aRAGIONE_SOCIALE, punto 86).
4.4 In particolare, secondo la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia del 12 settembre 2006, C-196/04, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , la circostanza che una società sia stata creata in uno AVV_NOTAIO membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sè stessa un abuso di tale libertà (punto 37); per contro, una misura nazionale che restringa la libertà di stabilimento è ammessa solo «se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO membro interessato» (punto 51).
In detta pronuncia viene, altresì, precisato che la nozione di stabilimento presuppone «un insediamento effettivo RAGIONE_SOCIALE società interessata nello AVV_NOTAIO membro ospite e l’esercizio quivi di un’attività economica reale» (punto 54; v. anche Corte di Giustizia, 25 luglio 1991, C-221/89, RAGIONE_SOCIALE, punto 20; Corte di Giustizia, 4 ottobre 1991, C-246/89, Commissione/Regno Unito, punto 21); ne discende che
una restrizione alla libertà di stabilimento deve avere «lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale» (punto 55).
4.5 Tali concetti sono stati ribaditi dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia del 28 giugno 2007, C-73/06, RAGIONE_SOCIALE , la quale, nell’interpretare l’ottava e la tredicesima direttiva del Consiglio in materia di IVA (la n. 79/1072/CEE del 6 dicembre 1979, in tema di rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del Paese, e la n. 86/560/CEE del 17 novembre 1986, in tema di rimborso ai soggetti passivi non residenti nel territorio RAGIONE_SOCIALE Comunità), dopo aver ricordato che, per costante giurisprudenza, gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario (punto 44), ha spiegato che ciò accadrebbe se un soggetto passivo intendesse fruire del sistema di rimborso, alle condizioni enunciate dalle direttive in parola, quando l’indirizzo dell’impresa «non corrisponde ad alcuna realtà economica» (punto 45), e in particolare «né alla sede dell’attività economica del soggetto… né ad un centro di attività stabile dal quale quest’ultimo svolge le sue operazioni» (punto 49).
Gli stessi giudici hanno statuito che la nozione di sede dell’attività economica, ai sensi dell’ art. 1, punto 1, RAGIONE_SOCIALE tredicesima direttiva n. 86/560/CEE, individua il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale RAGIONE_SOCIALE società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale RAGIONE_SOCIALE stessa (punto 60).
4.6 La determinazione del luogo RAGIONE_SOCIALE sede dell’attività economica di una società implica la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale dell’ente.
Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione RAGIONE_SOCIALE assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento RAGIONE_SOCIALE maggior parte RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie, in particolare bancarie (punto 61).
Di conseguenza un insediamento fittizio, come quello caratterizzante una società ‘RAGIONE_SOCIALE postale’ o ‘schermo’, non può essere definito sede di un’attività economica a mente del citato art. 1, punto 1, RAGIONE_SOCIALE tredicesima direttiva (punto 62).
4.7 Quel che, dunque, rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE previsione normativa in esame «non è accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l’operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica» (cfr. Cass. n. 2869/2013).
È perciò necessario verificare se si tratti di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, il cui scopo essenziale è limitato all’ottenimento di un vantaggio fiscale attraverso «la fittizia localizzazione RAGIONE_SOCIALE residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale» (cfr. Cass. n. 33234/2018).
4.8 Sul piano interno, la fattispecie è regolata dall’ art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, che nella versione temporalmente applicabile così recita: «Ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO».
Fra i criteri alternativi e paritetici indicati dalla disposizione in commento
viene qui in rilievo quello RAGIONE_SOCIALE «sede dell’amministrazione».
4.9 Nell’interpretare il relativo concetto, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la nozione di ‘sede dell’amministrazione’ deve ritenersi coincidente con quella, di matrice civilistica, di ‘sede effettiva’, intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento -nei rapporti interni e con i terzi- degli organi e degli uffici societari, in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente (cfr. Cass. n. 7037/2004, Cass. n. 6021/2009, Cass. n. 2813/2014, Cass. n. 33234/2018, Cass. n. 15424/2021).
4.10 Sul piano internazionale viene, altresì, in rilievo la cd. fissata dall’art. 4, paragrafo 3, RAGIONE_SOCIALE Convenzione fra RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE contro le doppie imposizioni, firmata il 3 giugno 1981 e ratificata con L. n. 747 del 1982, il cui testo è conforme al moAVV_NOTAIO elaborato dall’OCSE.
La norma stabilisce il criterio sussidiario secondo il quale, «quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in cui si trova la sede RAGIONE_SOCIALE sua direzione effettiva».
4.11 Si è, in proposito, sottolineato che, mentre il riferimento alla ‘direzione’ concentra l’attenzione sull”attività direttiva e amministrativa’, il richiamo all”effettività’ impone una complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali, tra cui anche il ‘luogo ove è esercitata l’attività principale’, che non si contrappone a quello del «place of effective management» , ma contribuisce a identificare quest’ultimo come sede di direzione effettiva (cfr., sul tema, Cass. n. 1544/2023, in motivazione).
4.12 La stessa prassi amministrativa (vedasi la risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 312/E del 5 novembre 2007) ha chiarito che per individuare la sede di direzione effettiva di una società non basta fare
riferimento al luogo di svolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘prevalente attività direttiva e amministrativa’, ma occorre pure avere riguardo al ‘luogo ove è esercitata l’attività principale’.
4.13 Converge in questa direzione anche il succitato art. 4, paragrafo 3, del moAVV_NOTAIO OCSE, nella versione modificata dall’anno 2017, il quale continua a indicare il «place of effective management» come uno dei possibili elementi (non più l’unico) da prendere in considerazione insieme al luogo di costituzione (the «place where it is incorporated or otherwise constituted» ) e a ogni altro fattore rilevante ( «any other relevant factor» ).
4.14 La necessità RAGIONE_SOCIALE verifica, nel singolo caso, di un complesso di dati sostanziali è emersa anche in sede penale con riferimento alle società con sede legale estera controllate da società con sede in RAGIONE_SOCIALE.
Sul punto è stato affermato che non può costituire criterio esclusivo di accertamento RAGIONE_SOCIALE sede RAGIONE_SOCIALE ‘direzione effettiva’ l’individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative, ove questo si identifichi con la sede (legale o amministrativa) RAGIONE_SOCIALE società controllante italiana, essendo necessario appurare che la società controllata estera non sia una costruzione di puro artificio, ma corrisponda a un’entità reale che svolga effettivamente la propria attività in conformità al proprio atto costitutivo o allo statuto (cfr. Cass. Pen. n. 43809/2015, richiamata da Cass. Civ. n. 33234/2018, in motivazione); e ciò in quanto le società esterovestite non sono, per questa sola ragione, prive RAGIONE_SOCIALE loro autonomia giuridico-patrimoniale e, quindi, automaticamente qualificabili come (cfr. Cass. Pen. n. 50151/2018, richiamata da Cass. Civ. n. 33234/2018, in motivazione).
4.15 In altri termini, al fine di accertare se la società estera controllata da società italiana abbia o meno residenza fiscale in RAGIONE_SOCIALE, il concetto di ‘sede dell’amministrazione’ non può farsi coincidere «sic et simpliciter» con l’attività di direzione e coordinamento che la capoRAGIONE_SOCIALE, o comunque la controllante, esercita sulla controllata, avvalendosi del potere di
adottare atti di indirizzo strategico e operativo che connotano lo stato di dipendenza degli interessi RAGIONE_SOCIALE consociata da quelli del RAGIONE_SOCIALE nella sua globalità o RAGIONE_SOCIALE controllante.
Invero, lo spostamento effettivo RAGIONE_SOCIALE sede dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE consociata presso la controllante presuppone un grado di eterodirezione concreta superiore, integrando una fattispecie in cui, come evidenziato dalla dottrina, ‘la società controllante assume i connotati di un vero e proprio amministratore indiretto RAGIONE_SOCIALE società controllata’ , di cui usurpa l’impulso imprenditoriale, sottraendole ogni prerogativa sovrana in ordine alla propria operatività e riducendola a ‘mero satellite o dipendenza’ (ovvero a struttura non effettiva, alla quale neppure potrebbe essere riconosciuta, per quanto già detto sopra, la protezione accordata dal diritto unionale alla libertà di stabilimento: cfr. Cass. n. 1544/2023).
4.16 In conclusione, sulla scia del surriferito orientamento di legittimità (cfr., ex ceteris , Cass. n. 16697/2019, Cass. n. 15424/2021, Cass. n. 1544/2023, Cass. n. 23842/2025), deve ribadirsi che, ai sensi dell’ art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 , la nozione di ‘sede dell’amministrazione’ coincide con quella, di matrice civilistica, di ‘sede effettiva’, intesa come luogo di concreto svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività amministrative, di direzione dell’ente e di convocazione RAGIONE_SOCIALE assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento -nei rapporti interni e con i terzi- degli organi e degli uffici societari, in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente.
4.17 Venendo ora al caso di specie, va osservato che l’impugnata sentenza si è conformata ai suesposti princìpi di diritto.
4.18 Essa, infatti, in maniera corretta, non ha limitato la propria indagine all’individuazione del centro d’impulso RAGIONE_SOCIALE scelte gestionali concernenti la BIM, ma l’ha estesa all’accertamento RAGIONE_SOCIALE sede dell’amministrazione.
4.19 Sulla scorta di un complessivo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze
istruttorie, in dichiarata condivisione RAGIONE_SOCIALE valutazione espressa dalla Commissione Provinciale, i giudici d’appello hanno ritenuto indimostrato che la sede amministrativa RAGIONE_SOCIALE società fosse localizzata in RAGIONE_SOCIALE e che il suo insediamento in RAGIONE_SOCIALE non fosse giustificato dall’esercizio di un’attività effettiva nel territorio AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO estero, ma rappresentasse un mero artificio esclusivamente finalizzato al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.
4.20 Il giudizio da loro formulato non è sindacabile in questa sede, dovendo rammentarsi che i l denunciato vizio di cui al n. 3) dell’art. 360, comma 1, c.p.c. consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALE stessa, laddove l’allegazione di una non corretta ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è estranea all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto nei ristretti limiti stabiliti dal n. 5) del comma citato (cfr. Cass. n. 13204/2022, Cass. n. 32957/2023, Cass. n. 22994/2024, Cass. n. 21923/2025).
Spetta, infatti, in via esclusiva, al detto giudice il còmpito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, fra le varie risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 18944/2021, Cass. n. 28311/2022, Cass. n. 33460/2023, Cass. n. 16728/2024); né egli è tenuto a un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, pur se allegati dalle parti, dovendo considerarsi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati in modo specifico, si rivelano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 19298/2020, Cass. n.
16314/2023, Cass. n. 32874/2024, Cass. n. 16701/2025).
4.21 Per quanto attiene, poi, alla dedotta inosservanza del precetto posto dall’art. 2697 c.c., occorre tener presente che essa ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia, come nel nostro caso, la valutazione svolta dal giudice medesimo in ordine alle prove fornite dalle parti (cfr., ex plurimis , Cass. n. 17287/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 32923/2022).
4.22 Va, infine, notato che la CTR, attenendosi alle indicazioni RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis , Cass. n. 11267/2020, Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 21926/2024), ha proceduto a una valutazione complessiva e comparata degli elementi indiziari offerti «hinc et inde» .
Non appare, pertanto, configurabile la prospettata violazione dell’art. 2729 c.c.; né è consentito, nell’odierna sede processuale, sottoporre a critica la libera valutazione del collegio regionale circa la carenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza negli indizi addotti dall’Amministrazione Finanziaria, trattandosi di attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 15385/2024, Cass. n. 275/2025, Cass. n. 8677/2025, Cass. n. 19099/2025, Cass. n. 26987/2025).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
Nonostante l’esito del ricorso, non si fa luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), essendo l’RAGIONE_SOCIALE
esentata, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito previsto in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche, dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 4752/2025).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 6.200 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, in data 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME