Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32105 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32105 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ART. 47 D.P.R. 602/1973
sul ricorso iscritto al n. 5064/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Torino il DATA_NASCITA.
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 951/6/2018 della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Liguria, depositata in data 31 luglio 2019, non notificata;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 6 luglio 2023;
RILEVATO CHE:
con avviso n. 7/2010 l’RAGIONE_SOCIALE provvide a liquidare la somma asseritamente dovuta da NOME COGNOME (acquirente di un bene immobile trasferitole, giusta decreto emesso dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in esito a vendita eseguita nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare) per il pagamento RAGIONE_SOCIALE formalità concernenti la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria iscritta sul citato cespite, che era stata richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE in regime di esenzione ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973. N. 602;
con l’impugnata sentenza la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 122/1/2014 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che il predetto art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 « prevede la gratuità RAGIONE_SOCIALE trascrizioni iscrizioni e cancellazioni di pignoramento ed ipoteche allorché tali richieste vengano effettuate dal concessionario» , evidenziando che « nel caso di specie le esecuzioni immobiliari oggetto dell’avviso di accertamento in questione sono state effettuate per soddisfare crediti del concessionario per la riscossione» e che « l’attività posta in essere dall’RAGIONE_SOCIALE si è concretizzata in una mera att ività materiale in esecuzione di quanto statuito dal Giudice dell’Esecuzione» (così nella sentenza impugnata);
2.1. per tale via, il Giudice regionale riteneva corretto il riconoscimento dell’esenzione in questione, non avendo la contribuente richiesto la cancellazione RAGIONE_SOCIALE formalità, adempimento questo eseguito dalla predetta RAGIONE_SOCIALE nell’interesse del concessionario;
con ricorso notificato mediante posta elettronica certificata il 28 gennaio 2020 e tramite servizio postale in data 3/8 febbraio 2020, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando un unico motivo di censura;
4. NOME COGNOME è restata intimata;
CONSIDERATO CHE:
con il motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 49 e 78 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 11 d.lgs 31 ottobre 1990, n. 347, in quanto il citato art. 47, quale norma agevolativa di stretta interpretazione, circoscrive l’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE esenzioni, ivi compresa quella concernente il pagamento RAGIONE_SOCIALE formalità di cancellazione di ipoteche e pignoramento, alle sole « richieste del concessionario» , laddove nella specie la cancellazione RAGIONE_SOCIALE stesse erano state ordinate dal Giudice dell’esecuzione con il decreto di trasferimento;
1.1. l’RAGIONE_SOCIALE ha aggiunto che la ratio dell’agevolazione deve essere correlata alla specialità dell’esecuzione esattoriale di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella quale è lo stesso concessionario a disporre la cancellazione RAGIONE_SOCIALE formalità pregiudizievoli, mentre non riceve applicazione nell’ipotesi in cui si proceda alla vendita coattiva del bene tramite un ordinario giudizio di esecuzione, nel quale è il soggetto acquirente del bene che, a mente dell’art. 11 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, deve farsi carico di tale onere economico, a prescindere da una sua richiesta;
2. il ricorso va accolto;
questa Corte, in fattispecie del tutto analoga, ha affermato che:
« Il D.P.R. n.6 02 del 1973, art. 47- rubricato “Gratuità RAGIONE_SOCIALE trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche” stabilisce, al comma 1, che “i conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’art. 85 in esenzione da ogni tributo e diritto” »;
« In coerenza con il principio di carattere generale secondo cui le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sono da interpretare in senso restrittivo e non sono applicabili al di fuori dei casi espressamente previsti, questa Corte ha precisato che l’art. 47 cit. è norma per sua natura di stretta interpretazione che risulta perciò insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 18104 del 2021)»;
-«Tale norma prevede espressamente che l’esenzione di imposta sia riconosciuta nell’ipotesi in cui sia il concessionario della riscossione a richiedere l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE formalità e ciò allo scopo di rendere più agevole, economica e rapida l’attività di riscossione dei tributi»;
-«Nel caso di specie è incontroverso che l’attività di cancellazione RAGIONE_SOCIALE ipoteche legali e del pignoramento sia stata effettuata non su richiesta del concessionario della riscossione ma su ordine del giudice dell’esecuzione e con l’ausilio dell’RAGIONE_SOCIALE. Trattasi dunque di attività svoltasi su impulso officioso del giudice e non su richiesta della parte specificamente individuata dalla legge, sicché deve escludersi l’esenzione dal tributo, in ragione della natura eccezionale del trattamento tributario agevolativo, insuscettibile di applicazione analogica e non applicabile al di fuori dei casi espressamente previsti » (così Cass., Sez. VI/T, 4 maggio 2022, n. 14043 ed in tema Cass., Sez. T, 17 ottobre 2022, n. 30472; Cass. Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18104;
non vi sono ragioni per un diverso avviso, per cui il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari accertamento in fatto, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384 secondo comma, cod. proc. civ. rigettando l’originario ricorso della contribuente;
l’affermazione del riferito orientamento in epoca successiva al ricorso in esame giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Compensa tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.