Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16867 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16867 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
Avviso accertamento Tosap – Area destinata a parcheggio – Devoluzione gratuita impianti
ORDINANZA
sul ricorso 11388/2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Taranto alla INDIRIZZO (P.I.: P_IVA), in persona dell’Amministratore Unico NOME COGNOME nato a Taranto il 16 ottobre 1972 (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) e dall’Avv. NOME COGNOME pec: EMAIL), giusta procura speciale in calce al
(C.F.: CODICE_FISCALE; (C.F.: CODICE_FISCALE; ricorso (fax: NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, con sede legale in Taranto alla INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. NOME COGNOME (C.F.:
CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; p.e.c.: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; p.e.c.: EMAIL), in virtù di mandato a margine del controricorso;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –avverso la sentenza n. 794/2016 emessa dalla CTR Puglia in data 30/03/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE impugnava un avviso di accertamento con il quale la RAGIONE_SOCIALE quale concessionaria del servizio di riscossione Tosap, le aveva richiesto il pagamento della somma di euro 17.891,84 a titolo di Tosap per l’anno 200 6 in relazione all’occupazione dell’area esterna di un complesso sportivo polifunzionale.
La CTP di Taranto rigettava il ricorso, rilevando l’utilizzo economico, da parte della contribuente, dell’area in questione, in tal modo sottratta all’uso pubblico.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Puglia rigettava il gravame, affermando che, nel caso di specie, il presupposto impositivo si identificava con la pacifica occupazione, da parte dell’appellante, di un’area pubblica per finalità esclusi vamente private, che, infatti, l’accesso all’area parcheggio era consentito solo a coloro che corrispondevano un prezzo evidentemente finalizzato al perseguimento di un utile da parte della contribuente, che, pertanto, non veniva in rilievo alcun servizio pubblico e non vi era godimento del bene da parte dell’intera collettività e che, in definitiva, la gestione del parcheggio costituiva una tipica attività d’impresa alla quale era connessa un fine lucrativo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di sei motivi. La RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria per l’accertamento e la riscossione della Tosap, ha resistito con controricorso . La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente invoca la cessazione della materia del contendere per aver il Comune, con note nn. 74667 del 6.5.2016 e 142140 del 15.9.2016, dopo aver affermato la insussistenza, sin dall’origine del contratto di project financing , dei presupposti applicativi della Tosap, disposto che il concessionario incaricato della riscossione del tributo interrompesse la riscossione nei suoi confronti, rinunciando agli eventuali giudizi tributari ancora pendenti.
1.1. Preliminarmente, va evidenziato che, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione.
La richiesta (non potendosi configurare come un vero e proprio motivo di doglianza) è, in ogni caso, destituita di fondamento, se solo si considera che la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la controversia sia stata definita con accordo transattivo stragiudiziale, laddove, nel caso di specie, si è in presenza, a tutto concedere, di un proposito manifestato dalla Direzione Tributi del Comune di Taranto alla concessionaria incaricata della riscossione del tributo, non tradottosi né in un atto transattivo né in una istanza di rinuncia al giudizio pendente.
A tacer del fatto che, alla stregua delle ulteriori note i cui stralci sono stati trascritti dalla concessionaria a pagina 4 del controricorso, il Comune di Taranto ha, dapprima (con la nota n. 155926 del 12.10.2016), proposto di attendere la definizione dei contenziosi in corso e, poi (con nota n. 159945 del 18.10.2016), rimesso ogni definitiva valutazione ai difensori incaricati.
Con il secondo motivo la ricorrente rileva la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’area era
ricompresa nell’ambito della concessione da essa stipulata con il Comune di Taranto per la gestione, previa ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento, di un complesso sportivo polifunzionale.
2.1. Il motivo è infondato.
Invero, la destinazione al conseguimento di un utile economico, e non al servizio pubblico indifferenziato della collettività, non è certo esclusa dalla previsione, nel corpo dell’atto di concessione (all’art. 5), di un corrispettivo per l’utilizzazione de l parcheggio interno della struttura sportiva per assicurare l’equilibrio economico -finanziario della gestione a fronte del maggior investimento (per la ristrutturazione, la riqualificazione e l’adeguamento del complesso sportivo polifunzionale) posto a ca rico della contribuente.
Del resto, ai sensi, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38 e 39, il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all’uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all’utilizzazione particolare ed eccezionale di cui esso rappresenta il corrispettivo, indipendentemente da quella limitazione, e cioè per una pura e semplice correlazione con l’utilità particolare diversa dall’uso della generalità. Ne consegue che l’occupazione di un’area pubblica, destinata a parcheggio dall’ente proprietario (o titolare di un diritto reale su di essa) mediante concessione, va assoggettata a tassazione in capo al concessionario, con riferimento all’area posseduta in forza della concessione stessa – e secondo il regime tariffario dettato dal citato d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 45 e 46, rispettivamente per le occupazioni temporanee e permanenti – atteso, peraltro, che la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest’ultimo. Infatti egli, con la gestione del parcheggio, esercita una tipica attività d’impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo (cfr. Cass. Sentenze n. 17591 del 29/07/2009, n. 18550 del 04/12/2003 e, più di recente, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16946 del 2012). Nel caso di specie, è incontestato che l’area sottoposta a tassazione è riservata ai clienti del complesso sportivo e, soprattutto, che il
corrispettivo dovuto per il suo utilizzo viene versato alla contribuente, e non al Comune.
Senza tralasciare che l’assoggettamento alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) non è incompatibile con la concessione in uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di un ente territoriale, configurandosi il canone concessorio come il corrispettivo dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e quindi come un quid ontologicamente diverso dalla tassa, dovuta per la sottrazione del bene all’uso pubblico cui è ordinariamente destinato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19841 del 15/09/2009).
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che sussisteva un’ipotesi di esenzione dalla Tosap in quanto la convenzione da essa stipulata con il Comune di Taranto rappresentava un vero project financing per la realizzazione di opere strutturali necessarie per la funzionalità dell’intero complesso sportivo polifunzionale, ivi inclusa l’area esterna destinata a par cheggio, con la conseguenza che le opere erano state realizzate per conto del Comune.
3.1. Il motivo è infondato.
In materia di Tosap, ove l’ente pubblico abbia dato in concessione a privati un’area pubblica da destinare al parcheggio di autoveicoli, l’imposta si applica nel caso in cui l’atto di concessione abbia ad oggetto l’area stessa e non la gestione del servizio di parcheggio e di riscossione dei relativi incassi, poiché solo nel primo caso è ravvisabile il presupposto impositivo, rappresentato dall’occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, con conseguente sottrazione della relativa superficie all’uso collettivo, mentre nel secondo caso si verifica solo un’occupazione temporanea ad opera del singolo automobilista e non del gestore che, operando quale sostituto dell’ente comunale nello sfruttamento del bene per l’esazione delle entrate, non può essere considerato soggetto passivo d’imposta (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18670 del 03/07/2023). In particolare, nel caso di area del demanio comunale,
appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest’ultima occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando, così, il presupposto della TOSAP (come nel caso di specie), ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito quale sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni – il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare, in tal caso, un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, con esenzione di quest’ultima dalla tassazione in forza dell’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia (Cass., Sez, Ordinanza n. 18102 del 21/07/2017).
Del resto, in tema di TOSAP, poiché ai fini dell’esenzione dall’imposta di cui all’art. 49, del d.lgs. n. 507 del 1993, devono sussistere sia il requisito soggettivo, dato dalla natura di ente pubblico non economico del soggetto agente, sia il requisito oggettivo, costituito da un’occupazione effettuata nel perseguimento di una delle finalità tipiche indicate dalla norma stessa, detta esenzione non spetta in caso di occupazione di suolo pubblico al fine di ricavarne un utile economico, dal momento che trattasi di attività posta in essere in difetto del requisito oggettivo della immediata finalità pubblica (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 386 del 10/01/2022).
A tal proposito, va ricordato che il presupposto impositivo della Tosap è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all’occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 49 del cit. decreto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28341 del 05/11/2019).
Solo qualora risulti (sulla base di un’indagine rimessa al giudice di merito)
che il concessionario agisce quale mero sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni, viene a mancare il presupposto della tassazione, avuto riguardo all’esenzione soggettiva prevista per gli enti territoriali dall’art. 49, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19841 del 15/09/2009; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14424 del 15/06/2010 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 4078 del 18/02/2020), laddove, nella fattispecie in esame, la gestione del complesso sportivo è stata affidata alla concessionaria in proprio.
Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui l’esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, sicché ove la stessa avvenga ad opera della società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica, alla stessa non spetta l’esenzione, senza che assuma rilevanza che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione, tenuto conto delle finalità lucrative dell’attività d’impresa svolta da una società di capitali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11886 del 12/05/2017; Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 19693 del 25/07/2018).
Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 49, lett. e), d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, ai sensi dell’atto di concessione, era prevista la devoluzi one gratuita al Comune di Taranto dell’impianto adibito a servizio pubblico (centro sportivo polifunzionale) alla fine della concessione.
4.1. Il motivo è infondato.
Com’è noto, la particolare ipotesi di esonero di cui alla lett. e) dell’art. 49 d.lgs. n. 507/1993 è subordinata alla previsione, nella convenzione originaria o in una pattuizione successiva (e non in un atto unilaterale della società), della devoluzione gratuita al Comune, al termine del rapporto, degli impianti adibiti ai servizi pubblici.
In particolare, l’occupazione di suolo pubblico per la gestione di un
acquedotto, svolta nell’ambito di un rapporto di concessione di pubblico servizio, è esente da tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi dell’art. 49, lett. e), del d.lgs. n. 507 del 1993, ove l’occupazione sia effettuata dalla società appaltatrice con gli impianti adibiti al servizio e sia prevista, nello statuto o successivamente, la devoluzione, al termine del rapporto concessorio, degli impianti utilizzati ad un ente pubblico territoriale (beneficiario del gettito del tributo), sia esso indifferentemente – un Comune o una Provincia (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15247 del 12/09/2012).
Orbene, nel caso di specie, la contribuente si limiterà, al termine del rapporto concessorio, a restituire al Comune di Taranto il centro sportivo, che è già di proprietà dell’ente pubblico territoriale e che sarà stato oggetto di attività di mera manutenzione straordinaria a cura e spese della concessionaria, non risultando (e, comunque, non avendo la contribuente dedotto) che vi siano impianti da quest’ultima realizzati che verranno devoluti gratuitamente al Comune.
Senza tralasciare che oggetto dell’imposizione è l’area esterna adibita a parcheggio (e non anche il centro polisportivo al cui interno sono situati gli impianti), la quale non integra, per quanto detto nell’analizzare il secondo motivo, gli estremi di un impianto adibito a servizio pubblico.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 49, lett. e), d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di esaminar e, ai fini del riconoscimento dell’esenzione invocata, la previsione della devoluzione gratuita al Comune di Taranto dell’impianto adibito a servizio pubblico (centro sportivo polifunzionale) alla fine della concessione.
5.1. Il motivo è infondato.
Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione
può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023).
Ebbene, pur riscontrandosi effettivamente una omissione di pronuncia sulla specifica questione, la doglianza si rivela infondata per le ragioni esposte nell’analizzare il precedente motivo.
Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR omesso di esaminare l’eccezione di illegittimità della sentenza di primo grado da essa sollevata in ordine alla violazione del principio dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.
6.1. Il motivo è infondato per difetto di rilevanza.
La odierna ricorrente aveva, con l’atto di appello, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che non avesse provato l’assunto secondo cui l’area non era mai stata adibita ad uso pubblico, senza considerare che gravava sull’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria azionata. Orbene, sebbene la CTR non abbia preso posizione sulla doglianza, anche a voler ritenere in astratto che l’area in oggetto, già prima del suo affidamento in concessione, fosse sottratta all’utilizzo della collettività da parte del Comune (per essere stata destinata ad area di parcheggio per i soli atleti), non sarebbe venuto meno, per ciò solo, la pretesa impositiva.
Invero, l ‘occupazione di un’area pubblica, destinata a parcheggio dall’ente proprietario mediante concessione, va assoggettata a tassazione (TOSAP) in capo al concessionario, con riferimento all’area oggetto della concessione stessa e secondo il regime tariffario dettato dal d.lgs. n. 507 del 1993, atteso che il concessionario medesimo, malgrado la predeterminazione delle tariffe di parcheggio ed i relativi oneri, esercita una tipica attività d’impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15440 del 21/06/2017).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata
va, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.410,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 13.6.2025.