Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16866 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 16866  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18533/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO (P.I.: P_IVA), in persona dell’Amministratore Unico NOME COGNOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa  dall’AVV_NOTAIO  (C.F.:  CODICE_FISCALE)  del  foro  di RAGIONE_SOCIALE,  giusta  procura  speciale  allegata  in  calce  al  ricorso  (indirizzo  di posta  elettronica  certificata:  EMAIL;  fax:  al NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE  (C.F.:  CODICE_FISCALE),  con  sede  legale  in  INDIRIZZO  INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, e  Presidente del Consiglio di Amministrazione AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.:
Avviso accertamento RAGIONE_SOCIALE  –  Area  destinata  a parcheggio  –  Devoluzione gratuita impianti
CODICE_FISCALE),  e    RAGIONE_SOCIALE  (C.F.:  P_IVA),  con  sede legale  in  Perugia  alla  INDIRIZZO,  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione AVV_NOTAIO  (C.F.:  CODICE_FISCALE),  rappresentate  e  difese dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: CODICE_FISCALE; p.e.c.: EMAIL), in virtù di mandato a margine del controricorso;
-controricorrenti -ricorrenti incidentali –
-avverso  la  sentenza  n.  3725/2017  emessa  dalla  CTR  Puglia  in  data 14/12/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza con la quale la CTP di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto il ricorso proposto dalla  RAGIONE_SOCIALE  avverso  un  avviso  di  accertamento  RAGIONE_SOCIALE  per l’anno 2007 relativa ad un’area adibita a  parcheggio pertinenziale ad un complesso sportivo.
La CTR della Puglia, previa riunione con altro gravame avente ad oggetto analoga sentenza emessa in tema di avviso di accertamento RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2008, accoglieva l’appello, affermando che l’area tassata era stata destinata a parcheggio degli autoveicoli dei fruitori del centro sportivo polifunzionale e, quindi, sottratta all’uso da parte dell’intera collettività, che l’accesso all’area era consentito solo a coloro che corrispondevano il prezzo, evidentemente finalizzato al perseguimento di un utile lucrativo da parte della contribuente, e che l’atto di concessione non prevedeva alcuna devoluzione gratuita di impianti al RAGIONE_SOCIALE al termine della concessione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di cinque motivi. La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito  con  controricorso,  proponendo,  a  sua  volta,  ricorso  incidentale fondato su tre motivi.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente principale invoca la cessazione della
materia  del  contendere  per  aver  il  RAGIONE_SOCIALE,  con  note  nn.  74667  del 6.5.2016 e 142140 del 15.9.2016, dopo aver affermato la insussistenza, sin dall’origine del contratto di project financing , dei presupposti applicativi della RAGIONE_SOCIALE, disposto che il concessionario incaricato della riscossione del tributo  interrompesse  la  riscossione  nei  suoi  confronti,  rinunciando  agli eventuali giudizi tributari ancora pendenti.
1.1.  Preliminarmente,  va  evidenziato  che,  non  essendovene  cenno  nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in  quale  fase  e  con  quale  atto  processuale  avesse  tempestivamente sollevato la relativa questione.
La richiesta (non potendosi configurare come un vero e proprio motivo di doglianza) è, in ogni caso, destituita di fondamento, se solo si considera che la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la controversia sia stata definita con accordo transattivo stragiudiziale, laddove, nel caso di specie, si è in presenza, a tutto concedere, di un proposito manifestato stragiudizialmente dalla Direzione Tributi del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE incaricata della riscossione del tributo, non tradottosi né in un atto transattivo né in una istanza di rinuncia al giudizio pendente.
A tacer del fatto che, alla stregua delle ulteriori note i cui stralci sono stati trascritti  dalla  RAGIONE_SOCIALE  a  pagina  4  del  controricorso,  il  RAGIONE_SOCIALE  di RAGIONE_SOCIALE ha, dapprima (con la nota n. 155926 del 12.10.2016), proposto di attendere la definizione dei contenziosi in corso e, poi (con nota n. 159945 del 18.10.2016), rimesso ogni definitiva valutazione ai difensori incaricati.
Con il secondo motivo la ricorrente principale rileva la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’area era ricompresa nell’ambito della concessione da essa stipulata con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la gestione, previa ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento, di un complesso sportivo polifunzionale.
2.1. Il motivo è infondato.
Invero, la destinazione al conseguimento di un utile economico, e non al
servizio pubblico indifferenziato della collettività, non è certo esclusa dalla previsione, nel corpo dell’atto di concessione (all’art. 5), di un corrispettivo per  l’utilizzazione  del  parcheggio  interno  della  struttura  sportiva  per assicurare  l’equilibrio economico-finanziario  della  gestione  a  fronte  del maggior investimento (per la ristrutturazione, la riqualificazione e l’adeguamento del complesso sportivo polifunzionale) posto a carico della contribuente.
Del resto, ai sensi, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38 e 39, il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all’uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all’utilizzazione particolare ed eccezionale di cui esso rappresenta il corrispettivo, indipendentemente da quella limitazione, e cioè per una pura e semplice correlazione con l’utilità particolare diversa dall’uso della generalità. Ne consegue che l’occupazione di un’area pubblica, destinata a parcheggio dall’ente proprietario (o titolare di un diritto reale su di essa) mediante concessione, va assoggettata a tassazione in capo al concessionario, con riferimento all’area posseduta in forza della concessione stessa – e secondo il regime tariffario dettato dal citato d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 45 e 46, rispettivamente per le occupazioni temporanee e permanenti – atteso, peraltro, che la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest’ultimo. Infatti egli, con la gestione del parcheggio, esercita una tipica attività d’impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo (cfr. Cass. Sentenze n. 17591 del 29/07/2009, n. 18550 del 04/12/2003 e, più di recente, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16946 del 2012). Nel caso di specie, è incontestato che l’area sottoposta a tassazione è riservata ai clienti del complesso sportivo e, soprattutto, che il corrispettivo dovuto per il suo utilizzo viene versato alla contribuente, e non al RAGIONE_SOCIALE.
Senza  tralasciare  che  l’assoggettamento  alla  tassa  per  l’occupazione  di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) non è incompatibile con la concessione in uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di un ente
territoriale,  configurandosi  il  canone  concessorio  come  il  corrispettivo dell’uso  esclusivo  o  speciale  di  beni  pubblici,  e  quindi  come  un quid ontologicamente  diverso  dalla  tassa,  dovuta  per  la  sottrazione  del  bene all’uso pubblico cui è ordinariamente destinato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19841 del 15/09/2009).
3. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che sussisteva un’ipotesi di esenzione dalla RAGIONE_SOCIALE in quanto la convenzione da essa stipulata con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rappresentava un vero project financing per la realizzazione di opere strutturali necessarie per la funzionalità dell’intero complesso sportivo polifunzionale, ivi inclusa l’area esterna dest inata a parcheggio, con la conseguenza che le opere erano state realizzate per conto del RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Il motivo è infondato.
In materia di RAGIONE_SOCIALE, ove l’ente pubblico abbia dato in concessione a privati un’area pubblica da destinare al parcheggio di autoveicoli, l’imposta si applica nel caso in cui l’atto di concessione abbia ad oggetto l’area stessa e non la gestione del servizio di parcheggio e di riscossione dei relativi incassi, poiché solo nel primo caso è ravvisabile il presupposto impositivo, rappresentato dall’occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, con conseguente sottrazione della relativa superficie all’uso collettivo, mentre nel secondo caso si verifica solo un’occupazione temporanea ad opera del singolo automobilista e non del gestore che, operando quale sostituto dell’ente comunale nello sfruttamento del bene per l’esazione delle entrate, non può essere considerato soggetto passivo d’imposta (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18670 del 03/07/2023). In particolare, nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in conce ssione a società privata, rileva in concreto se quest’ultima occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando, così, il presupposto della TOSAP (come nel caso di specie), ovvero se ad essa società sia soltanto
attribuito quale sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni – il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare, in tal caso, un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della RAGIONE_SOCIALE, con esenzione di quest’ultima dalla tassazione in forza dell’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia (Cass., Sez, Ordinanza n. 18102 del 21/07/2017).
Del resto, in tema di TOSAP, poiché ai fini dell’esenzione dall’imposta di cui all’art. 49, del d.lgs. n. 507 del 1993, devono sussistere sia il requisito soggettivo, dato dalla natura di ente pubblico non economico del soggetto agente, sia il requisito oggettivo, costituito da un’occupazione effettuata nel perseguimento di una delle finalità tipiche indicate dalla norma stessa, detta esenzione non spetta in caso di occupazione di suolo pubblico al fine di ricavarne un utile economico, dal momento che trattasi di attività posta in essere in difetto del requisito oggettivo della immediata finalità pubblica (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 386 del 10/01/2022).
A tal proposito, va ricordato che il presupposto impositivo della RAGIONE_SOCIALE è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all’occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 49 del cit. decreto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28341 del 05/11/2019).
Solo qualora risulti (sulla base di un’indagine rimessa al giudice di merito) che il concessionario agisce quale mero sostituto dell’ente nello sfruttamento  dei  beni,  viene  a  mancare  il  presupposto  della  tassazione, avuto  riguardo  all’esenzione  soggettiva  prevista  per  gli  enti  territoriali dall’art. 49, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che
dall’atto  di  concessione  non  emerga una diversa volontà  pattizia  (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19841 del 15/09/2009; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n.  14424  del  15/06/2010  e  Cass.,  Sez.  5,  Ordinanza  n.  4078  del 18/02/2020), laddove, nella fattispecie in esame, la gestione del complesso sportivo è stata affidata alla RAGIONE_SOCIALE in proprio.
Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui l’esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, sicché ove la stessa avvenga ad opera della società RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica, alla stessa non spetta l’esenzione, senza che assuma rilevanza che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione, tenuto conto delle finalità lucrative dell’attività d’impresa svolta da una società di capitali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11886 del 12/05/2017; Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 19693 del 25/07/2018).
 Con  il  quarto  motivo  la  ricorrente  principale  denunzia  la  violazione dell’art.  49,  lett.  e),  d.lgs.  n.  507/1993,  in  relazione  all’art.  360,  primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, ai sensi dell’atto di concessione, era prevista la devoluzione gratuita al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell ‘impianto adibito a servizio pubblico (centro sportivo polifunzionale) alla fine della concessione.
4.1. Il motivo è infondato.
Com’è noto, la particolare ipotesi di esonero di cui alla lett. e) dell’art. 49 d.lgs.  n.  507/1993  è  subordinata  alla  previsione,  nella  convenzione originaria o in una pattuizione successiva (e non in un atto unilaterale della società),  della  devoluzione  gratuita  al  RAGIONE_SOCIALE,  al  termine  del  rapporto, degli impianti adibiti ai servizi pubblici.
In  particolare,  l’occupazione  di  suolo  pubblico  per  la  gestione  di  un acquedotto,  svolta  nell’ambito  di  un  rapporto  di  concessione  di  pubblico servizio,  è  esente  da  tassa  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche (TOSAP),  ai  sensi  dell’art.  49,  lett.  e),  del  d.lgs.  n.  507  del  1993,  ove l’occupazione sia effettuata dalla società appaltatrice con gli impianti adibiti
al servizio e sia prevista, nello statuto o successivamente, la devoluzione, al  termine  del  rapporto  concessorio,  degli  impianti  utilizzati  ad  un  ente pubblico  territoriale (beneficiario del gettito del tributo),  sia  esso -indifferentemente – un RAGIONE_SOCIALE o una Provincia (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15247 del 12/09/2012).
Orbene,  nel  caso  di  specie,  la  contribuente  si  limiterà,  al  termine  del rapporto concessorio, a restituire al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il centro sportivo, che è già di proprietà dell’ente pubblico territoriale e che sarà stato oggetto di  attività  di  mera  manutenzione  straordinaria  a  cura  e  spese  della RAGIONE_SOCIALE, non risultando (e, comunque, non avendo la contribuente dedotto)  che  vi  siano  impianti  da  quest’ultima  realizzati  che  verranno devoluti gratuitamente al RAGIONE_SOCIALE.
Senza tralasciare  che  oggetto  dell’imposizione  è  l’area  esterna  adibita  a parcheggio (e non anche il centro polisportivo al cui interno sono situati gli impianti), la quale non integra, per quanto detto nell’analizzare il secondo motivo, gli estremi di un impianto adibito a servizio pubblico.
 Con  il  quinto  motivo  la  ricorrente  principale  deduce  la  nullità  della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 49, lett. e), d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR  omesso  di esaminare, ai fini del riconoscimento dell’ese nzione invocata, la previsione della devoluzione gratuita al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE  dell’impianto  adibito a servizio pubblico  (centro  sportivo polifunzionale) alla fine della concessione.
5.1. Il motivo è infondato.
Invero, non è configurabile l’omissione di pronuncia denunciata, avendo la CTR preso espressa posizione sulla questione affermando che l’atto di concessione non prevedeva alcuna devoluzione gratuita di impianti al RAGIONE_SOCIALE al termine della concessione. In particolare, la Commissione ha posto in rilievo che la convenzione alla base della concessione prevedeva, all’art. 38, la sola ‘riconsegna delle opere al termine della concessione’, nulla prevedendo relativamente all’area parcheggi e, men che meno, alla cessione di impianti relativi.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., e 36, 49, 50 e 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR rigettato implicitamente la sua eccezione di giudicato interno relativo alla mancata impugnazione della circostanza concernente la sussistenza del presupposto impositivo.
6.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, la RAGIONE_SOCIALE ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, le controdeduzioni depositate dalla contribuente in sede di appello, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di scrutinare la fondatezza del proprio assunto. Di contro, sembrerebbe da un passaggio a pagina 6 del controricorso che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe, con le dette controdeduzioni, ribadito la mancanza del presupposto impositivo.
Senza tralasciare che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per  cassazione  proposto  dalla  parte  totalmente  vittoriosa  in  ordine  alla domanda  oggetto  del  giudizio  e  diretto  ad  ottenere  una  pronuncia  di inammissibilità dell’appello, esperito dalla controparte, in luogo del rigetto dello stesso (Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 4981 del 14/03/2016).
Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 49 e 61 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 36 0, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR omesso di rilevare la formazione del giudicato interno e di esporre i motivi per i quali lo stesso non si sarebbe realizzato.
7.1.  Il  motivo  è  inammissibile,  siccome,  come  correttamente  affermato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nell’esposizione del precedente motivo, la RAGIONE_SOCIALE ha ‘implicitamente rigettato l’eccezione di giudicato interno che la Società resistente aveva dedotto con propr ie memorie illustrative’.
Con il terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 56 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo  comma,  n.  3),  c.p.c.,  per  non  aver  la  CTR  rilevato  d’ufficio  la
inammissibilità, per tardiva riproposizione in appello, delle questioni relative alla sussistenza del presupposto di imposta e della ipotesi di esenzione di cui all’art. 49, lett. e), d.lgs. n. 507/1993, rimaste assorbite nella decisione di primo grado.
8.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Non è revocabile in dubbio che nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell’appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio (vale a dire, entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato), e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17950 del 19/10/2012 ; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26830 del 18/12/2014 e Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12937 del 22/06/2016).
Tuttavia, dalla pronuncia di rigetto nel merito, anziché di inammissibilità della  doglianza,  non  deriva  alcun  pregiudizio  processuale  a  carico  della RAGIONE_SOCIALE.
E’ noto che, in tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.  postula  la  soccombenza  nel  suo  aspetto  sostanziale,  correlata  al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione  all’utilità  giuridica  che  può  derivare  al  proponente  il  gravame dall’eventuale  suo  accoglimento  (Cass.,  Sez.  3,  Sentenza  n.  13395  del 29/05/2018; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 38054 del 29/12/2022).
Del  resto,  la  ricorrente  non  ha  neppure  dedotto  quale  risultato  utile  e giuridicamente apprezzabile conseguirebbe da una pronuncia di inammissibilità, anziché di rigetto nel merito.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
rigetta entrambi i ricorsi;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambe le parti dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 13.6.2025.