Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16865 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16865 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18214/2019 proposto da:
Società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , Amministratore Unico, Rag. NOME COGNOME, con sede legale in Roma, INDIRIZZO (C.F.: P_IVA; partita I.V.A.: P_IVA), nella sua qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in nome e per conto del Comune di Rivoli, rappresentata e difesa, come da procura a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CRD CODICE_FISCALE) del Foro della Spezia (fax: NUMERO_TELEFONO; caselle di posta elettronica certificata PEC: EMAIL);
Avviso accertamento Tassa pubblicità – Loghi vetture istituto di sicurezza
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Rivoli (TO), al INDIRIZZO (P.IVA: P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t. Dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAILpec.ordineavvocatitorino.it; fax: NUMERO_TELEFONO) del Foro di Torino;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 1888/2/2018 emessa dalla CTR Piemonte in data 05/12/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento con il quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 7.611,00 dovuta a titolo di tassa sulla pubblicità relativamente ad alcune scritte riportate su veicoli di sua proprietà, sostenendo la mancanza del presupposto d’imposta (non rappresentando i segni distintivi ed i loghi dell’istituto un messaggio pubblicitario) ed invocando l’esenzione ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 507/1992 (per essere l’apposizione dei loghi sulle sue vetture prevista come obbligatoria dal dm n. 269/2010. 2. La CTP di Torino rigettava il ricorso, ritenendo che la previsione, di cui all’art. 17, secondo cui va riconosciuta l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità allorquando l’esposizione sia obbligatoria per legge, si riferisce alle insegne e alle targhe, e non a messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR del Piemonte accoglieva il gravame, affermando che nella specie difettava lo scopo promozionale, essendo il logo apposto in assolvimento di un preciso obbligo di legge dettato per motivi di ordine pubblico, e che non era applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 13 d.lgs. n. 597/1993 (che limita a due i marchi che possono essere apposti), atteso che la non confondibilità
dei contrassegni con i mezzi della Polizia necessariamente richiedeva che ogni lato di prospettiva del mezzo dovesse essere contrassegnato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’I.CRAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria per l’accertamento, la liquidazione la riscossione dell’imposta sulla pubblicità per conto del Comune di Rivoli, sulla base di quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato
memorie illustrative.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 5, comma 2, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR escluso la rilevanza pubblicitaria del nome e del logo della contribuente apposti sulle auto e per aver reso una motivazione contraddittoria nell’aver, dopo aver escluso la detta rilevanza in ragione dell’assolvimento di un preciso obbligo di legge, ritenuto che a tal fine fosse necessario il mancato superamento del limite dimensionale di mezzo metro di cui all’art. 17, lett. i), d.lgs. n. 507/1993.
1.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, nessuna contraddittorietà o perplessità insuperabile è contenuta nella sentenza impugnata, se solo si considera che l’art. 17 del d.lgs. n. 507/1993 prevede espressamente, al comma 1, lett. i), che <>, richiedendo, pertanto, anche allorquando l’apposizione dei segni distintivi sia obbligatoria per legge, il rispetto del limite di superficie di mezzo metro quadrato.
Del resto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.
134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
In secondo luogo, la normativa regolamentare prescritta dal riportato art. 17 è identificabile nell’art. 2.b. dell’allegato D al d.m. n. 269 del 2010 il quale, per quanto qui rileva, prevede che <> (la sottolineatura è dello scrivente).
Ragion per cui, una volta equiparato il logo alle insegne, l’esenzione dall’imposta sulla pu bblicità è normativamente prevista.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 13, comma 4, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso erroneamente, a suo dire, l’applicabilità alla fattispecie in esa me del detto art. 13.
2.1. Il motivo è infondato.
Ai sensi del quarto comma dell’art. 13 del d.lgs. n. 507/1993, <>.
Orbene, essendosi in presenza di una ipotesi di esenzione dall’imposta sulla pubblicità (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2631 del 11/02/2015), è evidente che, potendosi applicare un’altra fattispecie di esenzione (quella contemplata dall’art. 17), è a quella ch e occorre fare riferimento per individuare la disciplina che regolamenta il caso specifico.
Del resto, l’art. 13 si riferisce ai veicoli utilizzati per il trasporto, laddove nella fattispecie si tratta di veicoli utilizzati per la vigilanza.
3. Con il terzo motivo la ricorrente rileva l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., e la violazione degli artt. 7, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, e 2.b e 2.c dell’allegato D al d.m. n. 269/2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, ai fini della misurazione delle superfici delle singole iscrizioni pubblicitarie poste sulle varie parti esterne della autovetture di proprietà della contribuente utilizzate nel servizio di vigilanza, occorreva tener conto altresì del contrassegno (caratterizzato dal ‘baffo’ e dalle altre parti colorate del logo) comunque compreso nel mezzo pubblicitario.
3.1. Il motivo è fondato.
Come si è detto nell’analizzare il primo motivo, l’art. 17 prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità sempre <>.
In base al primo comma dell’art. 7 del d.lgs. n. 507 del 1993, <>.
Ebbene, la CTR, pur correttamente affermando astrattamente che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 17, è necessario che il mezzo utilizzato non superi il mezzo quadrato di superficie, non ha in concreto in alcun modo preso posizione su questo aspetto, in particolare non valutando la documentazione (fotografie e schede tecniche delle autovetture Fiat Punto e Fiat Panda) prodotta a tal fine dalla concessionaria che, se corrispondente a quanto rappresentato da quest’ultima, presenterebbe i connotati della decisività, escludendo la riconoscibilità dell’esenzione.
E’ noto che, nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale in grado d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, è applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano, di per sé, una prova ai sensi degli artt. 2699-2720 c.c., ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che, da soli o unitamente ad altri, in quanto dotati delle caratteristiche previste dall’art. 2729 c.c., siano idonei a fondare una praesumptio hominis (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6772 del 07/03/2023). Invero, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c. (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021).
Del resto, premesso che è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta, la questione del rispetto del limite dimensionale delle superfici rientrava già nel thema decidendum originario sin dal momento in cui la contribuente ha invocato l’esenzione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 507/1993.
Cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13636 del 2019, secondo cui la norma de qua , pur prevedendo l’esenzione dal pagamento dell’imposta ove l’esposizione di un logo o di una targa configuri un obbligo ex lege , mostra tuttavia di considerare rilevante il rispetto di un limite dimensionale superato il quale si deve ritenere comunque sussistente un’ipotesi di veicolazione di messaggio pubblicitario.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 115, commi 1 e 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4), c.p.c., e la violazione degli artt. 7, comma 1, e 17, comma 1, lett. i), d.lgs. 15.11.1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR esaminato le prove da essa proposte (avuto particolare riguardo alle schede tecniche), omettendo, in particolare, di comparare il foglio appositamente creato (della dimensione di mezzo metro quadrato) con le superfici delle parti esterne delle autovetture Fiat Punto e Fiat Panda.
4.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 13.6.2025.