Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30348 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30348 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21217/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE RELIGIOSO DIRITTO PONTIFICIO, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SRAGIONE_SOCIALENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 1472/2024 depositata il 01/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento IUC-Tasi 2014 n. 2724 con cui RAGIONE_SOCIALE aveva contestato il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta in relazione alle unità immobiliari site in RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare: 1) INDIRIZZO; 2) INDIRIZZO; 3) INDIRIZZO; 4) INDIRIZZO PINDIRIZZO. Nello specifico, l’ ente ricorrente aveva impugnato l’atto impositivo per la mancata applicazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione Imu/Tasi di cui al comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, D.lgs. n. 23/2011, già prevista per l’Ici dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 504/92, per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali e previdenziali.
La Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 7979/2021 depositata in data 05/07/2021 ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo l’invocato beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esenzione d’imposta limitatamente agli immobili di INDIRIZZO nn. 1714/1716/a.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’ente religioso hanno interposto appello.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio con sentenza n. 1472/12/2024 depositata in data 01/03/2024 ha respinto ambedue i ricorsi.
Avverso la suddetta sentenza di gravame l’ente religioso ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
È stata formulata PDA sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità per manifesta infondatezza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis c.p.c. , in ragione RAGIONE_SOCIALEa consolidata giurisprudenza contraria. In particolare, nella PDA si è rilevato che per ottenere l’esenzione I CI/IMU-Tasi è necessario dimostrare il requisito soggettivo e soprattutto quello oggettivo, cioè
che l’attività scolastica sia svolta con modalità non commerciali e che tale onere RAGIONE_SOCIALEa prova gravava sul contribuente e doveva basarsi su dati concreti, non solo formali o statutari. Atteso che i parametri ministeriali come il costo medio per studente sono indicativi ma non decisivi, nella PDA si è sottolineato come l’ente non avesse dimostrato la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività, poiché le rette, pur inferiori a quelle ministeriali, non erano simboliche e non garantivano l’accesso non discriminatorio, quindi l’esenzione è stata esclusa.
La parte ricorrente ha chiesto la discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. n. 200 del 19 novembre 2012, RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 -bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il giudice di appello riconosciuto l’esenzione relativa all’immobile di INDIRIZZO, sede di una scuola paritaria, gestita dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
Il ricorso -basato su un unico motivo di violazione di legge e concernente avviso di accertamento TASI 2014, oggi contestato con riguardo al solo immobile di INDIRIZZO, adibito a scuola paritaria – risulta inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360 bis c.p.c., come evidenziato nella proposta di definizione anticipata.
Vi è invero un evidente contrasto con orientamenti consolidati di legittimità in materia in ordine ai seguenti fondamentali profili, come richiesti da giurisprudenza consolidata per poter fruire del beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esenzione :
la necessaria compresenza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione Ici invocata ex art. 7 co. 1^ lett.I d.lvo 504/92 (valevole anche per la disciplina Imu) di un requisito soggettivo (qui non in discussione) e di un requisito oggettivo dato dallo svolgimento con modalità non commerciali RAGIONE_SOCIALE‘attività scolastica;
l’accollo del relativo onere probatorio in capo al contribuente che l’esenzione deduca in deroga alla regola di generale contribuzione;
la necessità che questa prova muova da dati, non formali, statutari o comunque aprioristici, bensì dalla dimostrazione RAGIONE_SOCIALE concrete modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività nel periodo considerato e dei loro effettivi contenuti economici;
l’esigenza che l’attività didattica venga espletata (anche e proprio in ragione dei vincoli UE: decisione 2013/284/UE RAGIONE_SOCIALEa Commissione, del 19 dicembre 2012) a titolo gratuito ovvero a fronte di corrispettivi sostanzialmente simbolici (per la cui nozione si rinvia, in particolare, a Cass.n. 27821/23 e n. 3674/19);
il carattere indicativo e non dirimente dei parametri di cui al DMef 200/12 (che richiama esso stesso il requisito RAGIONE_SOCIALEa simbolicità dei corrispettivi: art. 4 co. 3^ lett.c)), così come del rapporto su di esso instaurabile tra costo medio per studente (CMS) e corrispettivo medio percepito (CM);
la irrilevanza del risultato RAGIONE_SOCIALEa gestione e, in particolare, del fatto che nell’esercizio considerato questa sia stata in perdita (Cass.n. 34311/22).
La decisione RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale risulta in linea con l’orientamento interpretativo ormai consolidato e già affermato, tra le stesse parti, con riferimento agli avvisi IMU per gli anni 2012 e 2013 nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione n. 4560 del 16 febbraio 2023.
Nello specifico, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto che l’ente religioso non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza del requisito oggettivo di non commercialità, richiamando
-seppur impropriamente -i parametri ministeriali, con particolare riferimento alla mancanza di prova circa il carattere paritario RAGIONE_SOCIALE‘istituto e l’adozione di criteri di accesso non discriminatori.
Tali parametri, tuttavia, non hanno valore decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa non commercialità.
Il ricorrente contesta questa valutazione sostenendo che, pur riconoscendo il carattere non vincolante dei criteri ministeriali, la prova del carattere non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività scolastica sarebbe stata comunque fornita. A tal fine richiama la documentazione depositata, dalla quale emergerebbe che gli importi RAGIONE_SOCIALE rette versate dagli alunni risultano inferiori alla metà dei costi medi per studente indicati dal RAGIONE_SOCIALE. In particolare, vengono citati esempi relativi agli anni 2012 e 2013 (documenti nn. 17 e 18), dai quali risulterebbe che, a fronte di un costo medio ministeriale pari a € 5.278,41 nel 2020 e a € 5.763,17 nel 2014 (documenti nn. 19 e 20), l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe applicato per l’anno scolastico 2019/2020 una retta annua di € 2.500 (document o n. 21), dunque inferiore alla metà rispetto ai dati ministeriali. Secondo la parte ricorrente, questa circostanza, richiamata anche nella sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALEa Corte tributaria laziale, dimostrerebbe -alla luce di quanto precisato dal D.M. 26 giugno 2014 del RAGIONE_SOCIALE -la sussistenza del requisito economico richiesto dal D.M. n. 200/2012 per qualificare l’attività come svolta in modo non commerciale.
È evidente però che l’ente fonda la prova del requisito oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘esenzione su due argomentazioni che risultano insufficienti.
In primo luogo, fa affidamento su parametri ministeriali che -come chiarito anche in relazione alla sentenza Cass. n. 4560/23 -non sono vincolanti e che, nel rapporto con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, possono al massimo costituire indizi per negare l’e senzione se superati, ma non giustificano da soli la concessione del beneficio se rispettati.
In secondo luogo, l’ente invoca la percezione di rette inferiori alla metà dei costi ministeriali come dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa non commercialità, ma tali importi -pur più bassi -non risultano irrisori, né tali da escludere una parziale copertura dei costi di gestione.
Pertanto, secondo i consolidati criteri interpretativi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, i dati forniti dalla parte non sono idonei a dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni richieste per l’esenzione, che deve quindi essere negata.
Ne consegue che non sussistono i lamentati vizi e il motivo è infondato.
Il ricorso va conseguentemente rigettato e va invece confermata la proposta di definizione anticipata.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore di parte vittoriosa e la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, com ma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.410,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma c.p.c., un importo pari a euro 1.200,00, complessivamente considerate.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 600,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 14/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME