Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22011 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22011 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 31/07/2025
Tarsu Tia Tares Accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22331/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dette ‘ Le RAGIONE_SOCIALE‘ (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE (11210661002), RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) e RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del Responsabile AVV_NOTAIOa Gestione e legale rappresentante AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 8641/20/2019, depositata il 18 novembre 2019, AVV_NOTAIOa Commissione tributaria regionale AVV_NOTAIOa Campania; Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025, dal AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la
Corte accolga il secondo motivo di ricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 8641/20/2019, depositata il 18 novembre 2019, la Commissione tributaria regionale AVV_NOTAIOa Campania ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in integrale riforma AVV_NOTAIOa decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di RAGIONE_SOCIALE emesso in relazione alla TARSU dovuta dalla contribuente per l’anno 2012.
1.1 -A fondamento del decisum , e per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che:
andava accolto il secondo motivo di appello articolato dal RAGIONE_SOCIALE atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice -che aveva dato applicazione, nella fattispecie, ad una sopravvenuta disposizione regolamentare del Comune di Napoli (art. 5 del regolamento approvato con delibera n. 17, del 30 marzo 2017) -i RAGIONE_SOCIALE tassati non potevano ricondursi a detta causa di esenzione in quanto: – trattavasi di disposizione inapplicabile ratione temporis , priva di portata retroattiva (ovvero
interpretativa) e, per di più, riferibile a distinto tributo (la Tares); secondo dicta AVV_NOTAIOa giurisprudenza di legittimità, l’esenzione in questione poteva trovare applicazione (solo) ai RAGIONE_SOCIALE «destinati al culto, sempre perché ritenuti ‘ incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti ‘ considerato che la tassa de quo ha sempre avuto la valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicché la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la ratio AVV_NOTAIO‘imposizione e, al tempo stesso, RAGIONE_SOCIALE relative agevolazioni …»; -la disposizione regolamentare vigente ratione temporis «prevedeva l’esenzione solo per i RAGIONE_SOCIALE destinati all’esercizio del culto (cfr. art. 4), ma non per quelli destinati ad alloggio dei religiosi o ad altre attività (arg. ex art. 7).»; – nella fattispecie, «neanche risulta che le superfici tassate siano anche quelle destinate al culto, considerato che l’odierno appellato, pur essendo gravato dal relativo onere, nulla ha provato al riguardo (in quanto l’unico elemento di giustificazione che viene addotto è costituito dalla supposta destinazione AVV_NOTAIO‘immobile all’esercizio del culto, alla preghiera e ad attività connesse).»;
le questioni rimaste assorbite nel primo grado di giudizio, e riproposte dalla parte appellata, andavano, per converso, disattese in quanto:
rimaneva irrilevante che del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE facesse parte la RAGIONE_SOCIALE – che risultava sprovvista del requisito soggettivo costituito dall’iscrizione all’ RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53) -perché detto requisito andava ascritto alle RAGIONE_SOCIALE raggruppate che avevano svolto l’attività principale di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE» dei tributi, laddove alla RAGIONE_SOCIALE erano stati «affidati compiti e servizi meramente complementari (il che risulta nel caso incontroverso)», né risultando allegato, e documentato, «che l’avviso
impugnato sia riferibile alla suddetta RAGIONE_SOCIALE (cfr. l’avviso versato in atti, in cui non vi è nessun riferimento alla società da ultimo citata).»;
-l’avviso di RAGIONE_SOCIALE faceva riferimento ad un precedente avviso bonario di pagamento che era stato ritualmente notificato alla parte (il 17 novembre 2014), così che dall’atto emergeva il riferimento ( per relationem ) «all’immobile tassato (sito in Napoli alla INDIRIZZO, sede del RAGIONE_SOCIALE), alla superficie occupata (m² 1017,1) e alle tariffe ed ai criteri applicati per il computo AVV_NOTAIOa tassa.».
-Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dette ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ricorre per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza sulla base di tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, ed ha depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– In via preliminare di rito, deve ribadirsi il principio di diritto secondo il quale, in tema di rappresentanza processuale, l’art. 1, comma 8, del d.l. n.193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, ed il Protocollo 22 giugno 2017, intervenuto tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, non sono applicabili rispetto ad un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE misto, con RAGIONE_SOCIALE quale mandataria, quando la procura ad litem al difensore viene rilasciata, previa autorizzazione AVV_NOTAIOa stessa RAGIONE_SOCIALE, dal legale rappresentante di una impresa mandante, atteso che il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta alla mandataria esclusivamente nei confronti AVV_NOTAIOa stazione RAGIONE_SOCIALE e per le operazioni e gli atti dipendRAGIONE_SOCIALE dall’appalto, ma non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, quale nella specie la contribuente (Cass., 2 ottobre 2024, n. 25925).
-Col primo motivo, formulato ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 11 RAGIONE_SOCIALE disp. prel. cod. civ., al regolamento Tari del Comune di Napoli approvato con delibera consiliare n. 17, del 30 marzo 2017, ed al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62, comma 1, 65 e 68.
Si assume, quindi, che -pur dovendosi ritenere consRAGIONE_SOCIALEta, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE disposizioni statutarie (l. 27 luglio 2000, n. 212), la retroattività di disposizioni di natura interpretativa e, ad ogni modo, un’interpretazione evolutiva che tenga conto AVV_NOTAIOa «evoluzione normativa emanata dallo stesso RAGIONE_SOCIALE impositore, nell’idRAGIONE_SOCIALEca (o quanto meno analoga) materia» – nella sostanza, la disposizione regolamentare sopravvenuta [art. 5, comma 2, lett. h ) del regolamento] altro non contemplava se non una mera specificazione casistica (secondo esemplificazione) RAGIONE_SOCIALE nozioni di «luoghi di culto», e di «luoghi strettamente connessi ai luoghi di culto», esemplificazione che, pertanto, doveva ritenersi suscettibile di applicazione al di là AVV_NOTAIOa specifica disposizione regolamentare introdotta che, peraltro, nemmeno contemplava una qualche disciplina transitoria.
Soggiunge il ricorrente che, nella fattispecie, veniva in considerazione «un luogo integralmente di clausura» da intendersi quale luogo di culto in senso proprio cui, peraltro, un precedente di legittimità aveva finito col ricondurre l’esenzione prevista i n tema di ICI.
2.1 -Il motivo di ricorso -che pur prospetta profili di inammissibilità -è destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso.
2.2 – Rileva, innanzitutto, la Corte che, al fondo RAGIONE_SOCIALE questioni di diritto poste dal motivo di ricorso, si rinviene la deduzione inerente alla destinazione funzionale RAGIONE_SOCIALE superfici sottoposte a tassazione, deduzione che non reca alcuna esplicitazione RAGIONE_SOCIALE connotazioni
RAGIONE_SOCIALElogiche del bene («un luogo integralmente di clausura») e che intercetta l’RAGIONE_SOCIALE in fatto del giudice del gravame che, come anticipato, ha rilevato che «neanche risulta che le superfici tassate siano anche quelle destinate al culto, considerato che l’odierno appellato, pur essendo gravato dal relativo onere, nulla ha provato al riguardo (in quanto l’unico elemento di giustificazione che viene addotto è costituito dalla supposta destinazione AVV_NOTAIO‘immobile all’esercizio del culto, alla preghiera e ad attività connesse).».
Il rilievo in questione -che già rende ex se evidente come, sotto il velo AVV_NOTAIOa censura di violazione di legge, si solleciti un riesame RAGIONE_SOCIALE conclusioni cui il giudice del gravame è pervenuto in completa anomia di riferimRAGIONE_SOCIALE alla effettiva destinazione funzionale del bene sottoposto a tassazione -deve, poi, essere coniugato coi condivisibili arresti cui la Corte è pervenuta in tema di Tarsu, essendosi statuito che:
i Comuni, nel rispetto (imprescindibile) del principio comunitario «chi inquina paga» – «sicché non potrebbe trovare spazio una norma regolamentare che esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento AVV_NOTAIOa Tarsu RAGIONE_SOCIALE che sono invece idonei alla produzione dei rifiuti» – possono prevedere (sulla base del combinato disposto di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62, comma 2, e 70) «che gli edifici adibiti a culto religioso siano esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento di imposta e come tali indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente la mera classificazione catastale, né, se il contribuente non assolve all’onere di prevRAGIONE_SOCIALEva informazione tramite denuncia, la circostanza AVV_NOTAIOa destinazione a culto può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione AVV_NOTAIO‘atto impositivo» (Cass., 23 maggio 2022, n. 16645);
la disposizione di cui alla l. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16 (alla cui stregua «… si considerano comunque …. attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura RAGIONE_SOCIALE anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi,
all’educazione cristiana») ha natura programmatica e -diversamente da quanto avvenuto con riferimento all’ICI [e poi all’IMU; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. e ) ed i )], secondo disposizioni di stretta interpretazione e, con ciò, non suscettibili di interpretazione estensiva del loro àmbito applicativo -non ha trovato applicazione a riguardo AVV_NOTAIOa TARSU (Cass., 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., 31 maggio 2017, n. 13740; Cass., 14 marzo 2012, n. 4027; v. altresì, tra le stesse parti, Cass., 7 dicembre 2021, n. 38984).
2.3 -Per di più, va soggiunto, AVV_NOTAIO‘evocata disposizione regolamentare viene riprodotta una sola frazione del contenuto precettivo (« … i RAGIONE_SOCIALE destinati al culto, intendendosi per tali anche quelli strettamente con-nessi alle attività di culto (es. cori, cantorie, narteci, sacrestie, aree di clausura) …», così che la Corte nemmeno viene posta nella condizione di verificarne la legittimità (alla stregua del più complessivo contesto regolativo) ed in relazione al presupposto normativo AVV_NOTAIO‘esenzione (da int erpretare secondo un contenuto conforme al cennato principio comunitario), presupposto che, come anticipato, si correla a RAGIONE_SOCIALE e aree «che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso AVV_NOTAIO‘anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elemRAGIONE_SOCIALE obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione» (art. 62, comma 2, cit.; v. altresì, tra le spesse parti, Cass., 5 novembre 2021 n. 32001).
-Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.m. 11 settembre 2000, n. 289, art. 2, comma 2, ed alla determina AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) del 3 agosto 2018, deducendo il ricorrente che -tenuto
conto RAGIONE_SOCIALE orientamRAGIONE_SOCIALE emersi in via di prassi (delibera ANAC n. 498 del 10 maggio 2017), e nella stessa giurisprudenza amministrativa, illegittimamente il giudice del gravame aveva ritenuto irrilevante la mancata iscrizione di RAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53), atteso che dal difetto di un siffatto requisito soggettivo avrebbe dovuto ritenersi conseguire la nullità AVV_NOTAIO‘atto impositivo in quanto emesso da un RAGIONE_SOCIALE «composto anche da soggetti privi RAGIONE_SOCIALE imprescindibili requisiti di legge», tenuto (anche) conto AVV_NOTAIOa citata determina con la quale era stata soppressa dalla convenzione di concessione « … l’attività di RAGIONE_SOCIALE coattiva AVV_NOTAIOa TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 …» .
-Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento.
4.1 – Occorre premettere che il fondo AVV_NOTAIOa questione esaminata dalla gravata sentenza ha natura ancipite in quanto può porsi -con riferimento al legittimo esercizio del potere impositivo -sotto un duplice profilo ed a riguardo, innanzitutto, AVV_NOTAIOa illegittimità di una concessione operata in difetto di specifico requisito di legge e, pertanto, suscettibile di disapplicazione da parte del giudice tributario; come ripetutamente rilevato dalla Corte, difatti, il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituRAGIONE_SOCIALE il presupposto AVV_NOTAIO‘imposizione – potere che è espressione del principio AVV_NOTAIO, di cui alla l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, dettato dall’interesse, di rilevanza pubblicistica, all’applicazione in giudizio di tali atti solo se legittimi (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3) -può essere esercitato, anche d’ufficio, indipendentemente dall’avvenuta impugnazione AVV_NOTAIO‘atto avanti al giudice amministrativo – posto che il potere in questione non è escluso dalla inoppugnabilità del provvedimento che concerne la tutela RAGIONE_SOCIALE interessi legittimi e non quella dei diritti soggettivi (v. Cass., 23 maggio
2019, n. 14039; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3390; Cass. Sez. U., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., 18 agosto 2004, n. 16175; Cass., 11 maggio 2002, n. 6801) e sempreché la legittimità AVV_NOTAIO‘atto non sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti e con autorità di giudicato (Cass., 23 maggio 2019, n. 14039, cit.; Cass., 2 aprile 2015, n. 6788; Cass. Sez. U., 2 dicembre 2008, n. 28535; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3390, cit.; Cass. Sez. U., 22 marzo 2006, n. 6265, cit.).
Sotto distinto profilo, poi, il difetto di potere impositivo può rimanere correlato al suo concreto esercizio in quanto riconducibile -posta la legittimità del provvedimento concessorio secondo la concreta articolazione AVV_NOTAIOa lex specialis AVV_NOTAIOa gara -a soggetto che ne risulti sprovvisto siccome violati gli stessi limiti AVV_NOTAIO‘attività assRAGIONE_SOCIALEta in concessione.
4.2 -Per quel che qui rileva, il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ( ratione temporis ) disponeva nei seguRAGIONE_SOCIALE termini:
-«……..
I regolamRAGIONE_SOCIALE, per quanto attiene all’RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE altre RAGIONE_SOCIALE, sono informati ai seguRAGIONE_SOCIALE criteri:
……..
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi e di tutte le RAGIONE_SOCIALE, le relative attività sono affidate, nel rispetto AVV_NOTAIOa normativa AVV_NOTAIO‘Unione europea e RAGIONE_SOCIALE procedure vigRAGIONE_SOCIALE in materia di affidamento AVV_NOTAIOa gestione dei servizi pubblici RAGIONE_SOCIALE, a:
i soggetti iscritti nell’RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 53, comma 1;
……………» [art. 52, comma 5, lett. b ), n. 1];
«Presso il RAGIONE_SOCIALE è istituito l’RAGIONE_SOCIALE dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di RAGIONE_SOCIALE
dei tributi e quelle di RAGIONE_SOCIALE dei tributi e di altre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE province e dei comuni» (art. 53, comma 1; v., altresì, il d.m. 11 settembre 2000, n. 289 recante il relativo regolamento).
4.3 -La Corte ha già avuto modo di rilevare che:
la disciplina del RAGIONE_SOCIALE portata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37 (v. poi, negli stessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48) distingue due tipi di RAGIONE_SOCIALE, quello orizzontale (quando, per i servizi e le forniture tutte le RAGIONE_SOCIALE riunite eseguono la medesima prestazione) e quello verticale (quando, invece, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie), essendo, inoltre, consRAGIONE_SOCIALEto anche il RAGIONE_SOCIALE c.d. misto, che è un RAGIONE_SOCIALE verticale in cui l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da subassociazioni di RAGIONE_SOCIALE orizzontale;
«come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. nn. 435/2005, 2294/2002, 2580/2002), in via AVV_NOTAIO, in caso di partecipazione alla gara – indetta per l’aggiudicazione di appalto di servizi – di RAGIONE_SOCIALE riunite in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come nel caso di specie, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferRAGIONE_SOCIALE in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole RAGIONE_SOCIALE), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), tanto che può verificarsi l’ipotesi di concorrente che, sebbene fornito di tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado di offrire uno specifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto, tutti i titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietà imprenditoriale»;
«secondo un principio di fondo del sistema, tali certificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di carattere soggettivo e
devono essere possedute da ciascuna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguibili da alcune soltanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cons. St. nn. 1459/2004, 2569/2002)»;
«più volte, pertanto, è stato ribadito che sul piano sostanziale la certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (cfr., ex plurimis , Cons. St., nn. 4668/2006, 2756/2005, 2569/2002, 5517/2001)»;
«il consolidato orientamento del Giudice amministrativo è stato peraltro costantemente condiviso e ribadito, per parte sua, anche dall’RAGIONE_SOCIALE, ad esempio nel parere precontenzioso n. 254 del 10.12.2008, laddove la medesima RAGIONE_SOCIALE ha chiarito come nei raggruppamRAGIONE_SOCIALE “il requisito soggettivo” in parola debba essere “posseduto” da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (così Cass., 30 novembre 2022, n. 35338 cui adde Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391; Cass., 8 giugno 2023, n. 16261).
4.3.1 -Come, allora, ben rilevato dal giudice del gravame, nulla escludeva, nella fattispecie, che l’affidamento dei servizi in questione avvenisse dietro distinzione tra attività principali e attività secondarie (di cd. supporto); e che, per queste ultime, non risultasse necessaria l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE (v. in questo senso v. Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).
La stessa giurisprudenza amministrativa, difatti, aveva rimarcato anche nella prospettiva AVV_NOTAIOa necessaria ricorrenza del requisito AVV_NOTAIO‘iscrizione in un RAGIONE_SOCIALE speciale (RAGIONE_SOCIALE qual prescritta, ai fini AVV_NOTAIO‘affidamento a
terzi dei servizi di liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi, dal d.lgs. n. 446 del 1997, art. 53 (RAGIONE_SOCIALE disciplinato, poi, dal d.m. 11 settembre 2000, n. 289) – la distinzione tra concessione (in senso proprio) di un pubblico servizio e affidamRAGIONE_SOCIALE (in convenzione) di attività di supporto (alla gestione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributarie) che, – non comportando «la delega al privato AVV_NOTAIOa potestà pubblicistica» (che rimane di pertinenza AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE impositore), – si risolvono in prestazioni (meramente) strumentali rispetto alle quali «il controllo e la responsabilità su tutte le attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rimane in capo alla stazione RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’utilizzo di moAVV_NOTAIOi da questa predisposti, nonché attraverso il controllo e l’assunzione di responsabilità da parte del funzionario responsabile del Comune su tutte le attività svolte dall’aggiudicataria» (così che «il potere tributario resta di pertinenza del Comune» cui fanno capo «la titolarità RAGIONE_SOCIALE atti e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE derivanti dal servizio»; v. Tar Roma, sez. II, 10 maggio 2016, n. 5470; Tar Bari, 24 marzo 2016, n. 424; Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 20 aprile 2015, n. 1999; Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1421).
E, con riferimento alla natura dei RaggruppamRAGIONE_SOCIALE Temporanei di RAGIONE_SOCIALE, si è, per l’appunto rilevato che (solo) in relazione ad un affidamento di servizi per il quale la legge di gara non distingue tra prestazioni principali e secondarie, limitandosi ad elencare le attività dedotte in contratto, non può essere ammessa la partecipazione di raggruppamRAGIONE_SOCIALE temporanei di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE “verticale”, con la conseguenza che, potendo operare in tale contesto solo dei raggruppamRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE “orizzontale” (nei quali, “gli operatori economici eseguono il medesimo RAGIONE_SOCIALE di prestazione”), i partecipanti alla gara avrebbero dovuto essere in possesso di tutti i requisiti – nessuno escluso – previsti dalla lex specialis per eseguire le prestazioni oggetto AVV_NOTAIO‘appalto, relativamente alle quali assumono indistintamente
responsabilità solidale (Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 7 ottobre 2020, n. 5936; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772).
4.3.2 – Ai fini in discorso, la distinzione tra attività principali e attività secondarie -in tema di liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi -deve ritenersi venuta meno, con la conseguente necessità di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53 , cit. (in apposita sezione) anche per lo svolgimento di attività di supporto, solo a seguito AVV_NOTAIO‘attuazione AVV_NOTAIOa l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 805 (secondo il cui disposto «Con decreto del AVV_NOTAIO‘economia e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore AVV_NOTAIOa presente legge, secondo le procedure di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE società da essi partecipate») ad opera del d.m. 13 aprile 2022, n. 101 (v., difatti, Tar Liguria, sez. I, 15 novembre 2023, n. 935).
5. -D’altra parte, la superfluità AVV_NOTAIO‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per l’esclusivo svolgimento di attività secondarie o accessorie rispetto alle attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi trova positivo riscontro nella stessa disciplina del diritto unionale.
5.1 – Difatti, in base alle direttive n. 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sull’aggiudicazione dei contratti di concessione) e n. 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sugli appalti pubblici) – di cui il c.d.
«codice dei contratti pubblici» costituisce attuazione nel diritto interno -le forme di partecipazione aggregata, caratterizzate dal RAGIONE_SOCIALE di persone fisiche, persone giuridiche o RAGIONE_SOCIALE pubblici, «compresa qualsiasi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi» – forme che il diritto unionale riconduce alla soggettività di un unico «operatore economico» ex art. 5, n. 2, AVV_NOTAIOa citata direttiva 2014/23/UE e art. 2, § 1, n. 10), AVV_NOTAIOa citata direttiva n. 2014/24/UE -non escludono affatto -quand’anche sia effettivamente riscontrabile una permanente alterità soggettiva tra gli RAGIONE_SOCIALE a vario titolo coinvolti nell’affidamento e nell’esecuzione del servizio pubblico – la possibilità che un soggetto faccia valere i requisiti, in materia tanto di capacità economica e finanziaria, quanto di capacità tecniche e professionali [requisiti di selezione di cui agli artt. 36, § 1, 2 e 3, AVV_NOTAIOa citata direttiva 2014/23/UE e 58, § 1, lett. a), b) e c), AVV_NOTAIOa citata direttiva n. 2014/24/UE], propri di altro soggetto, con il quale si correli appunto nell’ambito di un affidamento unitario e coordinato.
Così, l’art. 38 AVV_NOTAIOa citata direttiva 2014/23/UE (con riguardo alla «Selezione e valutazione qualitativa dei candidati») stabilisce che, «ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l’operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro» (§ 2); e che «(s)e un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie per l’intera durata AVV_NOTAIOa concessione, per esempio mediante presentazione AVV_NOTAIO‘impegno a tal fine di detti soggetti», fermo restando che «l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può richiedere che l’operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido AVV_NOTAIO‘esecuzione del contratto» (§ 2, cit.).
E tanto in linea con il predicato del precedente art. 26, che, con particolare riguardo ai «raggruppamRAGIONE_SOCIALE di operatori economici, comprese le associazioni temporanee», dispone nei seguRAGIONE_SOCIALE termini: «Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici o gli RAGIONE_SOCIALE aggiudicatori possono precisare nei documRAGIONE_SOCIALE di gara le modalità con cui gli operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 38, purché ciò sia giustificato da motivazioni obiettive e proporzionate. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte RAGIONE_SOCIALE operatori economici. Eventuali condizioni per l’esecuzione di una concessione da parte di tali gruppi di operatori economici diverse da quelle imposte a singoli partecipanti sono giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate» (§ 2).
Analogamente, l’art. 63 AVV_NOTAIOa citata direttiva n. 2014/24/UE (con riguardo allo «Affidamento sulle capacità di altri soggetti») prevede che « […] un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi»; e che «se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione AVV_NOTAIO‘impegno assunto da detti soggetti a tal fine», fermo restando che «se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili AVV_NOTAIO‘esecuzione del contratto» (§ 1); nonchè che: «le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un
RAGIONE_SOCIALE di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, da un partecipante al RAGIONE_SOCIALE» (§ 2).
5.2 – Queste disposizioni sono state interpretate in senso ampio dalla giurisprudenza unionale la quale ha rimarcato che l’art. 63, § 1, AVV_NOTAIOa citata direttiva n. 2014/24/UE «conferisce a qualsiasi operatore economico il diritto di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al fine di soddisfare le varie categorie di criteri di selezione elencati all’articolo 58, paragrafo 1, di detta direttiva e riportati nei paragrafi da 2 a 4 di tale articolo» (Corte Giust., 26 gennaio 2023, causa C-403/21, RAGIONE_SOCIALE vs. Judetul Timis, par. 72 – in senso analogo: Corte Giust., 10 ottobre 2013, RAGIONE_SOCIALE vs. Provincia di Fermo, causa C-94/12, §§ 29 e 33; Corte Giust., 7 settembre 2021, causa C-927/19, “Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras” UAB, § 150); nonché che il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 38, § 1 e 2, e 26, § 2, AVV_NOTAIOa citata direttiva 2014/23/UE «deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non può, senza violare il principio di proporzionalità garantito dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, esigere che ciascuno dei membri di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sia iscritto, in uno RAGIONE_SOCIALE membro, nel registro commerciale o nell’RAGIONE_SOCIALE professionale ai fini AVV_NOTAIO‘esercizio AVV_NOTAIO‘attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri» (Corte Giust., 10 novembre 2022, causa C-486/21, RAGIONE_SOCIALE najem in zakup vozil d.o.o. vs. Mestna obcina Ljubljana, § 104).
In particolare, si è osservato (Corte Giust., 10 novembre 2022, causa C-486/21, cit.), con riguardo all’art. 38 AVV_NOTAIOa citata direttiva 2014/23/UE, che «la disposizione in parola non può essere interpretata nel senso che impone a un operatore economico di fare unicamente ricorso al contributo di soggetti che possiedono ciascuno l’abilitazione
all’esercizio AVV_NOTAIOa medesima attività professionale. Infatti, per ipotesi, un operatore economico che fa affidamento sulle capacità di altri soggetti cerca vuoi di potenziare capacità di cui già dispone ma, eventualmente, in quantità o qualità insufficiRAGIONE_SOCIALE, vuoi di dotarsi di capacità o di competenze di cui non dispone. […] Sarebbe pertanto sproporzionato, in particolare in quest’ultima ipotesi, esigere che tutti i membri di un’RAGIONE_SOCIALE siano abilitati all’esercizio AVV_NOTAIO‘attività professionale oggetto AVV_NOTAIOa concessione. Infatti, il principio di proporzionalità, che è segnatamente garantito dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, AVV_NOTAIOa direttiva 2014/23 e che costituisce un principio AVV_NOTAIO del diritto AVV_NOTAIO‘Unione, impone che le norme stabilite dagli Stati membri o dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito AVV_NOTAIO‘attuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di detta direttiva non vadano oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi previsti da quest’ultima” (§§ 100-101), a meno che non ricorrano “motivazioni obiettive e proporzionate”» (§ 102).
5.3 -In definitiva, la disciplina unionale consente che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come unico “operatore economico”, ai fini AVV_NOTAIOa partecipazione alla procedura di aggiudicazione, possa beneficiare RAGIONE_SOCIALE capacità riferibili alle singole RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che ciascuna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possa usufruire RAGIONE_SOCIALE capacità riferibili alle altre nell’ambito unitario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei rapporti esterni con l’amministrazione aggiudicatrice.
In tal modo, si realizza un fenomeno di reciproca e vicendevole osmosi tra le singole RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e tra queste e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso, dall’altro lato, in modo che le capacità AVV_NOTAIO‘una siano paritariamente condivise con le altre e siano cumulativamente imputate al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella relazione corrente con l’amministrazione aggiudicatrice, fermi restando i poteri di verifica e di adeguamento che
sono riservati a quest’ultima dall’art. 63 AVV_NOTAIOa citata direttiva n. 2014/24/UE.
Né tale peculiarità è esclusa dall’istituzione di «elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti» o dalla previsione di una «certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all’allegato VII» (art. 64, par. 1), essendo stato contemplato dalla citata direttiva n. 2014/24/UE l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE «condizioni di iscrizione negli elenchi ufficiali» e di «quelle di rilascio di certificati da parte RAGIONE_SOCIALE organismi di certificazione» all’articolo 63 «per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facRAGIONE_SOCIALE parte di un RAGIONE_SOCIALE e che dispongono di mezzi forniti loro dalle altre società del RAGIONE_SOCIALE» (art. 64, § 2), obbligando «detti operatori […] in tal caso (a) dimostrare all’autorità che istituisce l’elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all’elenco ufficiale e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini AVV_NOTAIOa loro iscrizione».
Per cui, ciò che rileva in tale contesto è il legame associativo, con reciproca vincolatività, tra le RAGIONE_SOCIALE munite e le RAGIONE_SOCIALE sprovviste del titolo abilitativo all’esercizio AVV_NOTAIO‘attività qualificata, che viene in tal modo a concentrarsi – ai soli fini AVV_NOTAIOa partecipazione alla procedura selettiva – in capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella veste di unico operatore economico «che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi».
6. -Sotto, poi, il distinto profilo del concreto esercizio del potere impositivo -qual correlabile alla paternità AVV_NOTAIO‘avviso di RAGIONE_SOCIALE -il giudice del gravame ha (anche qui) ben specificamente accertato come la società non iscritta al cennato RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE) fosse
rimasta estranea all’adozione AVV_NOTAIO‘avviso di RAGIONE_SOCIALE (v. Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).
6.1 – La Corte, difatti, ha avuto modo di rilevare che le disposizioni secondo le quali le RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa mandataria, con conferimento di procura al legale rappresentante AVV_NOTAIO‘operatore economico mandatario – così che al mandatario «spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti AVV_NOTAIOa stazione RAGIONE_SOCIALE per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendRAGIONE_SOCIALE dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto» (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 37, commi 14, 15 e 16) sono finalizzate ad agevolare l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE nella tenuta dei rapporti con le RAGIONE_SOCIALE appaltatrici ma non si estendono anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica (art. 37, comma 17, cit.; v. Cass., 2 ottobre 2024, n. 25925, cit.; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29737; Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; v., altresì, Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, Ad. plen., 13 giugno 2012, n. 22).
E, in particolare, si è rimarcato che tanto il potere gestorio AVV_NOTAIO‘impresa mandataria quanto il potere rappresentativo del legale rappresentate AVV_NOTAIOa stessa non derivano direttamente dalla legge, ma dalla designazione AVV_NOTAIO‘impresa mandataria liberamente e volontariamente effettuata dalle RAGIONE_SOCIALE raggruppate, così che -non operando, in ambito negoziale di diritto privato, il principio delegatus delegare non potest -non sussistono ragioni per restringere l’operatività RAGIONE_SOCIALE ordinari principi AVV_NOTAIOa rappresentanza negoziale con riferimento al rilascio di procure da parte del legale rappresentante AVV_NOTAIO‘impresa mandataria ( Cass., 27 aprile 2016, n. 8407).
6.2 -Del tutto inconferente rimane, da ultimo, la deduzione relativa alla determina AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE) del 3 agosto 2018 perché -inidoneo ex se un siffatto provvedimento ad incidere sulle fattispecie ad effetti già esauriti (in conformità ai limiti, ed alle condizioni, del potere assRAGIONE_SOCIALEto in concessione) -per come dallo stesso ricorrente dedotto la determina concerneva « … l’attività di riscoss ione coattiva AVV_NOTAIOa TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 …», non dunque l’attività di accertamen to del tributo che qui viene in considerazione.
7. -Col terzo motivo, sempre formulato ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIOa l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, deducendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva disatteso l’eccezione di nullità AVV_NOTAIO‘atto impositivo per difetto di motivazione, venendo in considerazione un avviso di pagamento che, seppur richiamato nell’avviso di accertame nto, a questo non era stato allegato né nello stesso riprodotto (almeno) nel suo contenuto essenziale, dovendosi, poi, ritenere preclusa ogni successiva integrazione (in corso di giudizio) del relativo contenuto motivazionale.
7.1 -Questo motivo è manifestamente destituito di fondamento.
Come anticipato, il giudice del gravame ha specificamente rilevato che l’atto prodromico (un avviso bonario di pagamento) era stato ritualmente notificato al contribuente così che il contenuto motivazionale AVV_NOTAIO‘avviso di RAGIONE_SOCIALE ne risultava esposto dietro espresso rinvio per relationem al contenuto AVV_NOTAIO‘atto richiamato [recante riferimRAGIONE_SOCIALE «all’immobile tassato (sito in Napoli alla INDIRIZZO, sede del RAGIONE_SOCIALE), alla superficie occupata (m² 1017,1) e alle tariffe ed ai criteri applicati per il computo AVV_NOTAIOa tassa.»].
Come, difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte in tema di motivazione per relationem RAGIONE_SOCIALE atti d’imposizione tributaria, la l. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere
allegato all’atto AVV_NOTAIO‘amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (qui, giustappunto, per notificazione; cfr., ex plurimis , Cass., 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073).
8. -Mentre le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo alla sopravvenienza, in corso di causa, AVV_NOTAIOa pertinente giurisprudenza di legittimità in tema di affidamento dei servizi pubblici sopra ripercorsi, nei confronti di parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità; ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.