Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10216 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25896/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
CAMERA LAURA
-intimata- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 2265/2018 depositata il 17/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il AVV_NOTAIO. che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso; sentito il difensore di parte ricorrente che ha chiesto l’ accoglimento del ricorso
FATTI DI CAUSA
In data 24 dicembre 2014, il Comune di Travacò Siccomario notificava a NOME COGNOME, residente in INDIRIZZO, due avvisi di accertamento TARSU. nn. 1 e 2/2014, relativi agli anni 2009 e 2010 con riferimento agli immobili dalla stessa posseduti nel territorio comunale, catastalmente identificati nel modo seguente: fg. 5, n. 122, Sub. 7, Cat. A/2, adibita ad abitazione della contribuente e Fg. 5, n. 122, Sub. 6 e 8, Cat. C/2, adibiti a depositi pertinenziali all’abitazione. Nei propri avvisi di accertamento, il Comune di Travacò Siccomario contestava alla contribuente l’omesso parziale versamento del tributo dovuto, a seguito di infedele denuncia ai fini TARSU nella quale era stato dichiarato esclusivamente l’immobile ad uso abitativo e non invece i depositi, entrambi tardivamente accatastati in Cat. C/2 in data 27 maggio 2011 (doc. 4 di primo grado), per quanto gli stessi fossero stati edificati prima del 1942 e ristrutturati con opere ultimate in data 11 marzo 2004, come attestato dalla stessa contribuente nella DOCFA presentata nel 2011.
Impugnati entrambi gli avvisi, disposta la riunione dei giudizi, la RAGIONE_SOCIALE.T.P. di RAGIONE_SOCIALE a seguito valutate le risultanze istruttorie (un sopralluogo da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, al fine di verificare lo stato dei luoghi e la destinazione d’uso dei locali oggetto di causa) con sentenza n. 104/03/16, accoglieva parzialmente i ricorsi presentati dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento notificati dal Comune, compensando le spese di lite tra le parti.
2.1. La C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE rilevava che l’RAGIONE_SOCIALE con propria relazione depositata in data 9 febbraio 2016, mediante accesso presso la proprietà della ricorrente, aveva accertato lo stato dei luoghi degli immobili oggetto del contendere chiarendo quali parti RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari risultano strumentali all’attività agricola e quali quelle destinate ad abitazione principale e relative parti accessorie. Riteneva, pertanto, che sulla base di tale relazione il Comune di Travacò Siccomario doveva ri accertare l’imposta TARSU per ciascun anno di riferimento, detassando le parti strumentali all’attività agricola in quanto esenti giusto l’art. 184, comma 3, d.lgs. n. 152/2006».
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 2265/03/2018 depositata in data 17 maggio 2015 e notificata in data 5 giugno 2018 in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’appello principale del Comune di Trav acò Siccomario, accogliendo invece l’appello incidentale della contribuente e, per l’effetto, annullava per intero la pretesa impositiva del Comune, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti. I giudici di appello nel premettere che: risultava pacifico che la contribuente svolgeva l’ attività di coltivatore diretto fin dal 1997; per le annualità 2009 e 2010 doveva farsi riferimento alla situazione catastale dei locali di cui alle p.lle sub 6 per mq 199 e sub 8 per mq 118 che all’epoca risultavano is critti in catasto alla categoria C2 (magazzini e locali di deposito); la relazione redatta a seguito dei sopralluoghi eseguiti nel 2016 e nel 2017 attestavano soltanto lo stato dei luoghi risultante in tali anni e non fornivano elementi utili relativamente agli anni 2009 e 2010, osservavano che posto che non risultava fino al 2010 l’accatastamento dei locali in questione e che gli stessi erano inequivocabilmente ubicati in zona agricola, per le annualità 2009 e 2010 appariva ‘ più che plausibile l’utilizzo strumentale degli stessi all’attività agricola, da parte del proprietario coltivatore diretto e, in mancanza di oggettivi riscontri in senso
contrario, anche la correlata produzione di rifiuti speciali smaltiti direttamente per dispersione in campagna, con conseguente esenzione da imposta, non risultando del resto che per tali specifici rifiuti il Regolamento Comunale abbia previsto l’assimilaz ione a quelli urbani, né potendo farsi riferimento ai rifiuti derivanti da attività industriali o artigianali ‘ .
Avverso la suindicata sentenza il Comune di Travacò Siccomario propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente e/o contraddittoria, ai sensi dell’art. 360, Violazione dell’art. 111, comma 6 Costituzione, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992. Difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla natura strumentale all’a ttività agricola degli immobili oggetto di accertamento e all’asserita specialità dei rifiuti ivi prodotti.
Assume che la sentenza impugnata risultava viziata, in via preliminare, nella parte in cui la stessa, in assenza di idonea attività istruttoria ed adottando una motivazione meramente apparente -o quantomeno contraddittoria rispetto alle risultanze documentali acquisite in sede processuale -aveva qualificato come strumentali all’attività agricola gli immobili oggetto di accertamento, sostenendo che i rifiuti ivi prodotti non avrebbero dovuto rientrare tra quelli assimilati dal Comune, senza oltretutto effettuare alcuna valutazione critica in merito ai motivi di gravame formulati dall’ente impositore a supporto della legittimità dei propri avvisi di accertamento.
Lamenta che per quanto la contribuente avesse completamente omesso di fornire qualsiasi prova sul punto, la C.T.R. -dopo avere correttamente rilevato che ai fini della decisione della controversia
avrebbe dovuto farsi esclusivo riferimento alla situazione in cui versavano gli immobili oggetto di causa negli anni 2009 e 2010 -in maniera del tutto apodittica e contraddittoria rispetto alla premessa del proprio ragionamento aveva invece erroneamente considerato come pacifica la circostanza che tali fabbricati, per quanto accatastati come depositi, fossero stati di fatto adibiti rispettivamente a stalla e a fienile, disattendendo, senza alcuna giustificazione e senza nessun elemento di prova fornito a sostegno della propria pretesa di esenzione, le risultanze del classamento in atti nel 2009 e 2010, che costituiva, a suo dire, l’unica prova certa e riferibile ratione temporis al periodo oggetto di accertamento, dotata peraltro di valore ancora più determinante, ove si consideri che il classamento come depositi era stato proposto dalla stessa contribuente.
Rileva, ancora, che i giudici di secondo grado, in maniera altrettanto apodittica, avevano escluso che i rifiuti prodotti in tali locali potessero essere considerati assimilati agli urbani (con una valutazione confliggente con le risultanze del loro classamento), in forza un’interpretazione della norma regolamentare sull’assimilazione dei rifiuti ai fini TARSU, approvata con deliberazione di C.C. del 19 maggio 1998 n. 17, priva di alcuna base razionale, nonché di alcun riferimento ai criteri ermeneutici utilizzati ai fini della propria decisione, che risultava palesemente contraddittoria rispetto alle risultanze documentali degli atti prodotti in giudizio dal Comune.
Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 62 d.lgs. 507/1993, sui presupposti per l’applicazione della TARSU e sull’onere della prova circa la spettanza di eventuali agevolazioni a favore del contribuente.
Lamenta che giudici d’appello, non applicando i principi giurisprudenziali fissati in materia, non aveva considerato che
immobili in questioni avrebbero dovuto essere considerati sicuramente imponibili ai fini TARSU in mancanza di prova contraria da parte del contribuente, prova che non era stata in alcun modo fornita anche in ragione della destinazione catastale di tali immobili (depositi).
3. Con il terzo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 63 D.Lgs. 507/1993, dell’art. 1, comma 184 L. 296/2006, dell’art. 3 Costituzione, dell’art. 107, comma 1 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea in tema di tassabilità RAGIONE_SOCIALE superfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi assimilati dal Comune.
Osserva che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto che la TARSU non avrebbe potuto essere applicata ai depositi posseduti dalla contribuente in quanto produttivi rifiuti speciali nell’ambito di un’attività agricola che il Comune non avrebbe provato di aver assimilato a quelli urbani con apposita previsione regolamentare, affermazione che contrastava con le deduzioni difensive e con la documentazione allegata tra cui, in particolare, la delibera di assimilazione che comprendeva anche i rifiuti prodotti dalla contribuente con specifico riferimento agli scarti di paglia.
A fronte dell’assimilazione disposta dal Comune di Travacò Siccomario con deliberazione di C.C. del 19 maggio 1998 n. 17, che richiamava espressamente anche la «paglia e prodotti di paglia», oltre agli scarti di legno, trucioli e segatura (e cioè proprio quelle tipologie di rifiuti che si era accertato essere prodotte nei locali in oggetto in forza della relazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 23 febbraio 2017), osserva che l’esenzione dal pagamento della Tassa rifiuti per i soli titolari di aziende agricole (come deciso dal Giudice di secondo grado), oltre ad essere irragionevole per le ragioni esposte, nonché inammissibile in assenza di una espressa disposizione regolamentare in tal senso, potrebbe oltretutto rappresentare un indebito aiuto di Stato, in violazione di quanto
disposto dall’art. 107, comma 1, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (in base al quale «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»), poiché costituirebbe un incentivo selettivo per una specifica categoria, a discapito RAGIONE_SOCIALE altre.
Con il quarto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 2 e dell’art. 70 d.lgs. 507/1993 in relazione alla mancata dichiarazione della pertinenzialità dei locali adibiti a deposito ed asseritamente destinati ad attività strumentale rispetto a quella agricola e relativamente al mancato assolvimento dell’ onere della prova in ordine alla non assimilabilità dei rifiuti prodotti.
4.1. Lamenta che la C.T.R. non aveva tenuto conto della necessità di una preventiva denunzia elemento imprescindibile al fine di poter beneficiare dell’ esenzione de qua.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni appresso specificate.
Il primo motivo è infondato.
6.1. Per costante giurisprudenza la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia,
essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). Nel caso in esame, invero, il decisum -a prescindere dalla sua correttezza in diritto – raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato la loro decisione tenendo conto RAGIONE_SOCIALE rispettive allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti operate nel corso del giudizio di primo grad o e ritenendo comprovate le ragioni dell’ illegittimità dell’ accertamento in ragione della natura dei beni, della loro destinazione e della verosimile natura dei rifiuti prodotti.
Il secondo ed il quarto motivo – i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi – sono da ritenere fondati.
7.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per beneficiare RAGIONE_SOCIALE esenzioni previste dall’art. 62, commi 2 e 3, del d.lvo. 15 novembre 1993 n. 507, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all’amministrazione provare la fonte dell’obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno RAGIONE_SOCIALE esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 23 gennaio 2017, n. 1711; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2018, n. 4961; Cass., Sez. 6^-5, 16 aprile 2019, n. 10634;
Cass., Sez. 6^-5, 1 ottobre 2020, nn. 20969 e 20970; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7548). Per cui, stando all’inequivoco tenore dall’art. 62, comma 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, è specifico onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, l’inidoneità dei locali o RAGIONE_SOCIALE aree a produrre rifiuti, rispettivamente, per la loro intrinseca natura, per la loro stabile destinazione o per le loro obiettive condizioni di inutilizzabilità, sempre che tali circostanze siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass., Sez. 6^-5, 23 gennaio 2017, n. 1711; Cass., Sez. 6^-5, 16 aprile 2019, n. 10634). Difatti, l’art. 62, comma 1, del d.lvo 15 novembre 1993 n. 507 pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti (con conseguente soggezione a tassazione), che può essere vinta soltanto dall’espressa indicazione da parte del contribuente, nella denunzia originaria o nella denunzia di variazione, RAGIONE_SOCIALE condizioni indispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione (Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2015, n. 3173; Cass., Sez. 6^-5, 23 gennaio 2017, n. 1711). Ne deriva che l’ente impositore – al pari del giudice tributario (Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2015, n. 3173; Cass., Sez. 6″- 5, 23 gennaio 2017, n. 1711) – non può ritenere in modo presunto la spettanza della riduzione o dell’esenzione, nel caso in cui l’inidoneità dei locali o RAGIONE_SOCIALE aree a produrre rifiuti, rispettivamente, per la loro intrinseca natura, per la loro stabile destinazione o per le loro obiettive condizioni di inutilizzabilità (ex art. 62, comma 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), pur risultando aliunde non sia stata oggetto di una volontà manifestata dal contribuente mediante la denunzia originaria o la denunzia di variazione.
E’ stato da ultimo ribadito che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla
delimitazione RAGIONE_SOCIALE aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione RAGIONE_SOCIALE aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. ( vedi Sez. 5 – , Sentenza n. 2623 del 27/01/2023, Rv. 666760 – 01).
7.2. Nel caso in esame non risulta che la contribuente abbia presentato alcuna denunzia e, comunque, la stessa, secondo quanto è dato desumere dal tenore degli atti, non ha comprovato in alcun modo l’esistenza di aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (dalla stessa smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che, pertanto, non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993.
Va, peraltro, osservato che il comune ha prodotto in giudizio la delibera di assimilazione (deliberazione di C.C. del 19 maggio 1998 n. 17 che richiamava anche la paglia ed i prodotti di paglia tra i rifiuti soggetti alla privativa comunale) quale titolo per la riscossione della tariffa ed aveva espressamente contestato la tipologia di rifiuto prodotto nell’area.
La C.T.R., non tenendo conto degli obblighi di preventiva dichiarazione previsti dalle disposizioni citate ed omettendo di
valutare che la contribuente non aveva in alcun modo adempiuto all’ onere probatorio a suo carico, ha proceduto, pervero, come contestato dall’ ente impositore, ad una lettura del tutto erronea della deliberazione comunale ed ha ritenuto che il Comune non avrebbe provato di aver assimilato a quelli urbani con apposita previsione regolamentare, affermazione che contrasta con le deduzioni difensive e con la documentazione allegata tra cui, in particolare, la citata delibera di assimilazione che comprendeva anche i rifiuti prodotti dalla contribuente con specifico riferimento agli scarti di paglia.
L’avere escluso automaticamente i rifiuti derivanti dai locali ritenuti asseritamente strumentali dell’impresa agricola, prescindendo dal concreto accertamento della tipologia del rifiuto -non oggetto di alcune denunzia né di adeguata dimostrazione a cura della contribuente -ha implicato una evidente violazione della normativa in esame, per come pacificamente interpretata da questa Suprema Corte.
In ragione della fondatezza dei superiori motivi -assorbito il terzo -la sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente.
8.1. Appaiono sussistere i presupposti di legge per disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della contribuente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il secondo ed il quarto motivo; rigetta il primo; assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’ originario ricorso della contribuente; compensa le spese del merito; condanna RAGIONE_SOCIALE a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 500.00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE
spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data