Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13603 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13603 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10058/2016 R.G., proposto DA
la ‘ RAGIONE_SOCIALE, con sede in Gricignano di Aversa (CE), in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, e dal AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALEe di Modugno (BA), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Santeramo in Colle (BA), elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari il 20 ottobre 2015, n. 2173/01/2015;
TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO IMBALLAGGI
Rep.
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 maggio 2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari il 20 ottobre 2015, n. 2173/01/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di pagamento per la TARSU relativa a ll’anno 20 08, con riferimento ad uno stabilimento per lo stoccaggio ed il deposito di generi alimentari di provenienza industriale in Modugno (BA), ha accolto l’appello proposto da l RAGIONE_SOCIALEe di Modugno (BA) nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari il 12 novembre 2014, n. 2709/22/2014, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul rilievo che la contribuente non aveva mai presentato alcuna denuncia con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe aree adibite alla formazione di rifiuti speciali (in particolare, di imballaggi secondari e terziari);
il RAGIONE_SOCIALEe di Modugno (BA) ha resistito con controricorso;
la ricorrente ha depositato memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale , chiedendo l’interruzione del presente procedimento per la sopravvenuta dichiarazione del proprio fallimento con sentenza depositata dal Tribunale di Napoli-Nord il 4 maggio 2018, n. 49/2018 (sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa certificazione rilasciata dal competente ufficio del registro RAGIONE_SOCIALEe imprese);
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a cinque motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione de ll’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre
1993, n. 507, con riferimento all’art. 184, comma 3, lett. e, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli imballaggi secondari e terziari non erano esenti da TARSU, essendo soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali, senza tener conto che i rifiuti speciali prodotti nell’ese rcizio di attività commerciali erano esenti da TARSU in ragione RAGIONE_SOCIALE‘auto -smaltimento;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento all’art. 2697 cod. civ. ed all’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché al principio di buona amministrazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’onere di provare l’esistenza e la delimitazione RAGIONE_SOCIALEe aree destinate alla produzione di rifiuti speciali gravava a carico RAGIONE_SOCIALEa contribuente;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento all’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la contribuente aveva presentato all’ente impositore la denuncia con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa superficie ta ssabile;
1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull’eccezione concernente la riduzione parziale (e forfettaria)
RAGIONE_SOCIALEa superficie tassabile, in luogo RAGIONE_SOCIALEa completa esenzione dalla base imponibile;
1.5 con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento al principio comunitario « Pay as You Throw », in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata rilevata e sollevata dal giudice di secondo grado l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione per violazione degli artt. 3, 53, 97 e 117, primo comma, Cost.; 2. preliminarmente, si deve disattendere l’istanza di interruzione del presente procedimento in conseguenza del sopravvenuto fallimento RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, in conformità all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui il fallimento di una RAGIONE_SOCIALEe parti che si verifichi nel corso del giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 ss. cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., Sez. 1^, 24 febbraio 2020, n. 4795; Cass., Sez. 1^, 12 febbraio 2021, n. 3630; Cass-, Sez. 1^, 7 aprile 2023, n. 9563); peraltro, l’intervenuta modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui stabilisce che «l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo», non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità tempestivamente intrapreso, mediante rituale avvio del procedimento notificatorio, con l’invio RAGIONE_SOCIALEa copia del ricorso per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘ufficio postale, quand’anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla dichiarazione di fallimento di quest’ultimo (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., Sez. 5^, 8
giugno 2021, n. 15928; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2356; Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2023, n. 10476);
per il resto, il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono infondati.
3.1 a tale proposito, si rende opportuno un rapido excursus sull’evoluzione storica RAGIONE_SOCIALEa disciplina settoriale;
3.2 il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla TARSU, prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall’art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ambiente);
3.3 nell’ambito di tale successione di norme, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha inciso in modo significativo sui criteri di tassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quello precedente incentrato sul tributo;
3.4 l’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha poi previsto, al comma 1, che: «La tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che: «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti»;
3.5 poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai RAGIONE_SOCIALEi nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto de ll’art. 1, commi 183 e 184, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALEa TARSU;
3.6 l’art. 5, comma 2quater , del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, infine, disposto che, «Ove il regolamento di cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (entro il 30 giugno 2010), i RAGIONE_SOCIALEi che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative e regolamentari vigenti»;
3.7 dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011 (per tale excursus , tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17032);
3.8 da ultimo, poi, l’art. 14, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha disposto che: «Sino alla revisione RAGIONE_SOCIALEa disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i RAGIONE_SOCIALEi di adottare la tariffa integrata ambientale»;
3.9 da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di passare dall’una all’altra forma di imposizione, – e, con questo, una preclusione alla modifica dei regolamenti di TARSU e TIA 1, – ma non anche l’abrogazione RAGIONE_SOCIALEe discipline istitutive di dette forme di prelievo in difetto RAGIONE_SOCIALEa (compiuta) realizzazione RAGIONE_SOCIALEa TIA 2 (istituita col d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2017, n. 17271; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33224; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, nn. 34283, 34284, 34285, 34286 e 34287; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7849; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30120; Cass., Sez. 6^-5, 14 giugno 2022, n. 19110);
3.10 così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, questa Corte ha già statuito che, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogato l’art. 39 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l’assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l’art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha attribuito ai RAGIONE_SOCIALEi la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche;
3.11 con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono, quindi, decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l’assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari, in quanto con
l’entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è stato restituito ai RAGIONE_SOCIALEi (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, nn. 9610 e 9612; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, nn. 14197 e 14198; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2019, n. 18988; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13108; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7548; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9183; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10899) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche «per qualità e quantità» (art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22); 3.12 il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I (“Gestione dei rifiuti”), che:
la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un’elevata protezione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute RAGIONE_SOCIALE‘uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’RAGIONE_SOCIALE (art. 2, commi 1 e 2);
le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc.), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale RAGIONE_SOCIALEa “gestione” degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d);
sono rifiuti “urbani”, tra l’altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 2, lett. g, mentre sono rifiuti “speciali”, tra l’altro, quelli “da attività commerciali” (art. 7, comma 2, lett. b, e comma 3, lett. e);
d) i RAGIONE_SOCIALEi «effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa»; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l’altro, «le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio», nonché «l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini RAGIONE_SOCIALEa raccolta e RAGIONE_SOCIALEo smaltimento»; la privativa suddetta «non si applica (….) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati» (dal l’ 1 gennaio 2003, «alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati», ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 RAGIONE_SOCIALEa legge 31 luglio 2002, n. 179) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e e g, e comma 7).
3.13 come si è in precedenza già evidenziato, l’art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , ha istituito la ‘ tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ‘ (usualmente denominata TIA, “tariffa di igiene ambientale”), in sostituzione RAGIONE_SOCIALEa soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, «ad eccezione RAGIONE_SOCIALEa raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori» (comma 10), e disponendo, altresì, che «sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua» detta attività (comma 14);
3.14 dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e
assimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione RAGIONE_SOCIALEa superficie tassabile, prevista dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, istitutivo RAGIONE_SOCIALEa TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto -a consuntivo – in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal l’art. 67, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e poi, più specificamente, dall’art. 49, comma 14, del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e dal l’art. 7, comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34299; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 21957);
3.15 l’art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che nella fase transitoria può essere applicato dai RAGIONE_SOCIALEi anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa TARSU, nell’approvare il «metodo normalizzato per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani», prevede, infatti, non già l’esenzione dall’imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione;
3.16 ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, a norma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la possibilità di
sottrarsi entro certi limiti alla privativa comunale; presupposto RAGIONE_SOCIALE‘esonero, e RAGIONE_SOCIALEa conseguente riduzione proporzionale del tributo, è la qualificazione del rifiuto come assimilabile all’urbano;
3.17 dunque, l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà regolamentare dei RAGIONE_SOCIALEi assume a riferimento i criteri contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, che risulta ancora attuale grazie a una serie di rinvii contenuti nel c.d. ‘ C odice RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘ , in attesa dei nuovi decreti ministeriali sul punto;
3.18 il c.d. ‘ Codice RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ‘ (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è entrato in vigore il 29 aprile 2006 solo parzialmente, causando l’abrogazione di una serie di norme tra cui, all ‘art. 264, comma 1, lett. i, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disponendo, però, che, al fine di assicurare che non vi fosse soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa alla parte IV^ del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i provvedimenti attuativi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 continuassero ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti previsti dalla parte IV^;
3.19 in particolare, ed in conclusione, l’art. 195, comma 2, lett. e, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riservando alla competenza RAGIONE_SOCIALEo Stato «la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l’assimilazione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa raccolta e RAGIONE_SOCIALEo smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani », ha previsto che: «Con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con il Ministro RAGIONE_SOCIALEo sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani», ma tale decreto non è stato adottato;
3.20 dal suo canto, la norma transitoria contenuta nell’art. 265, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti specifiche norme di attuazione RAGIONE_SOCIALEa parte IV^;
3.21 così come esplici tato dall’art. 1, comma 184, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base alla quale, nelle more RAGIONE_SOCIALEa completa attuazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si continuano ad applicare le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lett. d, e 57, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disponendo la permanenza RAGIONE_SOCIALEe norme regolamentari e tecniche di disciplina dei rifiuti sino all’attuazione del Decreto Ronchi;
3.22 per cui, la normativa di cui all’art. 195, comma 2, lett. e, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è applicabile in assenza di provvedimenti attuativi (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2019, nn. 7142, 7143, 7144, 7145 e 7146; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2019, n. 22231; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 21957);
3.23 la definizione dei criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani avrebbe dovuto essere attuata mediante l’adozione di apposito regolamento emanato con decreto e, in assenza del previsto regolamento, si continuano ad applicare i criteri per l’assimilazione previsti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984 (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9214);
3.24 ne discende che, in tema di TARSU, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogato l’art. 39 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 febbraio 1994, n. 146, venendo meno l’assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli
provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l’art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, attributivo ai RAGIONE_SOCIALEi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall’annualità di imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l’assimilazione del rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari;
3.25 per cui, secondo un orientamento costante di questa Corte, in tema di TARSU, spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione RAGIONE_SOCIALEe aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che, pertanto, non concorrono alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa superficie imponibile, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione comunale provare i fatti che costituiscono fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel RAGIONE_SOCIALE comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione RAGIONE_SOCIALEe aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono
immobili nel RAGIONE_SOCIALE comunale (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2015, n. 16235; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14040; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21011; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8222; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2023, n. 9887);
3.26 invero, operando in conseguenza di specifiche condizioni non RAGIONE_SOCIALEmenti conoscibili dall’ente impositore, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tale riduzione è subordinato alla condizione RAGIONE_SOCIALEa presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente RAGIONE_SOCIALEa documentazione necessaria per giustificarne l’attribuzione (Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2021, n. 11130; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373);
3.27 nello specifico, la questione all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte verte essenzialmente sulla tassabilità ai fini RAGIONE_SOCIALEa TARSU di locali e spazi ritenuti esenti da imposta, perché produttivi di soli imballaggi secondari e terziari, che la contribuente deduce di avviare al recupero a proprie cure e spese (mediante l’ausilio di società private autorizzate);
3.28 il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, nel Titolo II (specificamente dedicato alla «Gestione degli imballaggi») – premesso che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata «sia per prevenire e ridurne l’impatto sull’RAGIONE_SOCIALE ed assicurare un
elevato livello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza», ai sensi RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva n. 94/62/CEE (art. 34, comma 1), dispone che: a) Gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da «un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore»), secondari o multipli (quelli costituiti dal «raggruppamento di un certo numero di unità di vendita») e terziari (quelli concepiti «in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli») (art. 35, comma 1); b) «i produttori e gli utilizzatori sono responsabili RAGIONE_SOCIALEa corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti»: oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per – fra l’altro – la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari (art. 38); c) «A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata» (art. 43, comma 2);
3.29 dall’esame del Titolo II del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori
ed agli utilizzatori RAGIONE_SOCIALEa loro “gestione” (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) (art. 38 citato); ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale;
3.30 ne deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai RAGIONE_SOCIALEi ai rifiuti urbani, nell’esercizio del potere ad essi restituito dall’art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dalla successiva abrogazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 39 RAGIONE_SOCIALE a legge 22 febbraio 1994, n. 146, da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 aprile 1998, n. 12 8, ed i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2012, n. 627; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2016, n. 4793; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2016, nn. 6358 e 6359; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14414; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10157, 10158, 10159, 10160 e 10161; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21130; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10029; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2023, n. 9032);
3.31 ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti da TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal l’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell’ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari, l’esclusione dalla tassa RAGIONE_SOCIALEa sola parte
RAGIONE_SOCIALEa superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali; ed al riguardo va ribadito che incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione RAGIONE_SOCIALEe aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto RAGIONE_SOCIALEa occupazione di aree nel RAGIONE_SOCIALE comunale – il principio secondo il quale l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova dei fatti costituenti fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria spetta all’amministrazione comunale, per quanto attiene alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa tassa è posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘interessato (oltre all’obbligo RAGIONE_SOCIALEa denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel RAGIONE_SOCIALE comunale (in termini: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2012, n. 627; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2012, n. 5377; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2013, n. 14156; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2016, n. 4793; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2018, n. 8909; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11451; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, nn. 10009, 10010, 10011, 10012, 10014 e 10015; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21130; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10029; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2023, nn. 5578, 5579 e 5580; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2023, n. 9032);
3.32 ne discende che il giudice di appello si è espressamente uniformato a tale orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di
legittimità, avendo ritenuto che: «Non avendo la contribuente adempiuto all’onere di informazione che ad essa incombeva, delimitando le aree produttrici di rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) (e non avendo, nemmeno in giudizio, fornito tale precisazione, con la dimostrazione di quali rifiuti speciali si formano nelle aree asserite esenti), legittimamente il RAGIONE_SOCIALEe di Modugno, a seguito di sopralluogo, ha proceduto alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa superficie imponibile determinandola in mq. 11.492,00, e nell’impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti imballaggi secondari e terziari, abbia determinato la TARSU si sensi del secondo periodo del terzo comma, RAGIONE_SOCIALE‘art. 62, DLgs 507/93, applicando le percentuali fissate dall’art. 10 del regolamento comunale vigente ratione temporis »; là dove, invece, la contribuente si era limitata a denunciare (con dichiarazione del 17 agosto 2009) la superficie dei locali adibiti ad uffici e servizi igienici per mq. 719, omettendo di considerare la superficie degli spazi adibiti a carico e scarico di merci ed a magazzini, con la conseguenza che, «nell’impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti di imballaggi secondari e terziari», la superficie complessiva dei locali e RAGIONE_SOCIALEe aree assoggettabili a TARSU ammontava a mq. 11.492 (secondo le risultanze emerse all’esito di sopralluogo RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore );
3.33 ovviamente, l’omessa dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa contribuente in ordine all’estensione RAGIONE_SOCIALEe superfici produttive di imballaggi secondari e terziari precludeva anche il minor beneficio RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALEa TARSU;
anche il quinto motivo è infondato;
4.1 invero, la prospettata eccezione di illegittimità costituzionale deve essere disattesa in relazione ai parametri dedotti dalla contribuente, dal momento che la prevalenza
RAGIONE_SOCIALEa presunzione relativa ex lege per la determinazione del presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALEa TARSU con riguardo al computo RAGIONE_SOCIALEa superficie dei locali e RAGIONE_SOCIALEe aree produttive di rifiuti urbani, in difetto di prova contraria sull’estensione degli spazi esenti per la destinazione alla produzione di rifiuti speciali, non contrasta, a monte, né con il principio eurounitario ‘ chi inquina paga ‘ , né con i principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva e buon andamento/imparzialità RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, trattandosi di un criterio suppletivo per il calcolo RAGIONE_SOCIALEa base imponibile del tributo, la cui commisurazione è proporzionata alla potenziale produttività di rifiuti urbani in base alla superficie calcolata;
4.2 peraltro, in coerenza con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia (Corte Giust., 24 giugno 2009, causa C-188/07, RAGIONE_SOCIALE vs RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; Corte Giust., 16 luglio 2009, causa C-254/08, RAGIONE_SOCIALE vs. RAGIONE_SOCIALEe di Casoria ), secondo cui «(…) è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; – in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione RAGIONE_SOCIALEa superficie dei beni immobili che occupano, nonché RAGIONE_SOCIALEa loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi RAGIONE_SOCIALEo smaltimento e ripartirli tra i vari detentori; – sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l’art. 15, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/12; – nella materia, le autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di
calcolo RAGIONE_SOCIALEa tassa; – per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purché non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili» (Corte Giust., 16 luglio 2009, causa C-254/08, cit., punti 49 -56), sicché, in definitiva, il metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sé, contrario al principio “chi inquina paga” recepito dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/442», non essendo ammessi regimi d’imposizione i cui fatti costitutivi si fondano su presunzioni legali che non ammettono prova contraria, questa Corte ha affermato che, in tema di TARSU, la disciplina contenuta nel d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla individuazione dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base RAGIONE_SOCIALEa superficie RAGIONE_SOCIALE‘immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni (Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2011, n. 2202; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31461; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18207);
in conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esb orsi ed € 800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad RAGIONE_SOCIALE accessori di legge; dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 maggio