Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22121 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22121 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34850/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 3478/2019 depositata il 15/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR della Campania, con la sentenza 3478/25/2019, rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE confermando la sentenza di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione proposta dalla predetta società contribuente avverso l’avviso di pagamento Tari anno 2017 notificatole dalla società RAGIONE_SOCIALE società concessionaria TARI del comune di Caserta.
I giudici di secondo grado ritenevano che parte ricorrente non avesse diritto all’esenzione in difetto di comunicazione al Comune di Caserta della esatta superficie esente e delle specifiche modalità di effettivo smaltimento separato dei rifiuti speciali prodotti, precisando, infine, che privo di rilievo era il giudicato formatosi con riferimento ad altre annualità.
Contro detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato su sette motivi.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo rigettarsi il ricorso.
La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società contribuente lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 56 e 57 del d.lgs. 546/1992 per avere la CTR rilevato d’ufficio una questione che non era mai stata oggetto di discussione fra le parti (cioè, l’esistenza di un presunto onere di comunicazione al Comune non assolto) e che era stata superata dalla sentenza di primo grado nonché del giudicato formatosi per effetto delle sentenze riguardanti TARI 2016.
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 649, della legge 147/2013 non avendo considerato i giudici di appello che tale normativa non condiziona l’esenzione ad alcun onere informativo.
Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 649, della legge 147/2013 e dell’art. 2909 c.c. non avendo i giudici territoriali accertato che il diritto all’esenzione scaturiva in forza del giudicato formatosi con riferimento alle annualità 2013 e 2017.
Con il quarto motivo lamenta ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa considerazione della natura di prova legale in merito alla tracciabilità dei rifiuti quanto alla produzione e all’affidamento degli stessi per lo smaltimento e il riciclo del deposito e il registro di carico e scarico 2017 e del MUD 2018.
Con il quinto motivo lamenta ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. per omessa considerazione della valenza probatoria del deposito e il registro di carico e scarico 2017 e del MUD 2018, documentazione non specificamente contestata.
Con il sesto motivo deduce ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al mancato esame dell’autonoma domanda di riduzione al 100% ex art. 1 comma 649 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 per non avere i giudici di appello esaminato la domanda in forza della quale era stato precisato che sussisteva il diritto all’esenzione in relazione all’ulteriore area di deposito di materiali, della illegittima assimilazione dei rifiuti industriali a quelli urbani, dell’assenza di un limite quantitativo per l’assimilazione rifiuti e della riduzione della TARI per l’assenza del servizio di raccolta.
Con il settimo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’art. 4 del DM 55/2014 per avere i giudici di appello nel liquidare le spese di lite violato i parametri fissati al DM citato.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono da ritenere infondati.
9.1. Va premesso che secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra le stesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.).
Questa Corte ha rimarcato che l’esenzione dal tributo – che, a differenza del previgente regime (d. lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3) che lo correlava a quella parte di superficie «ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti» (v. Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 4 aprile 2012, n. 5377), è ora prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente», ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente», – integra, pur sempre, l’oggetto di un’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenere l’esenzione, in quanto, se è vero che l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il diritto all’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di
tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).
9.3. Sulla scorta di tali consolidati principi, quindi, l’accertata, pacifica, assenza di una preventiva dichiarazione da parte della società, volta ad invocare l’esenzione dal pagamento della tassa su delimitate aree occupate dalla stessa, vale ad escludere, a monte, la fondatezza delle ragioni del motivo proposto con il ricorso originario e reiterato in sede di appello.
Invero l’appello della contribuente nel rimettere in discussione il diritto all’esclusione da tassazione delle aree di produzione dei rifiuti speciali -ha riaperto la cognizione del giudice del gravame sulla (intera) fattispecie in contestazione, sicchè il giudice di appello poteva e doveva verificare se i presupposti per l’esenzione erano stati dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, apparendo, quindi, del tutto infondata la censura secondo cui il giudice territoriale avrebbe introdotto e deciso su una questione che non era mai stata oggetto di discussione fra le parti in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 56 e 57 d.lgs. 546/1992.
9.4. Non può, del resto, parlarsi di un ‘giudicato interno’ che si forma -piuttosto che sul fatto (nella fattispecie, assolvimento dell’onere informativo) -su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di
gravame ( ex plurimis , Cass., 7 novembre 2022, n. 32683; Cass., 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24783).
9.5. Nè coglie nel segno l’eccezione secondo cui la questione era preclusa dal giudicato favorevole di cui alle sentenze relative ad altra annualità TARI (CTP Caserta 674/2017; CTR Campania nn. 9802/2018 e 1272/2018).
Orbene le sentenze riguardano altre annualità e questa Corte ha ripetutamente affermato che <>, così che non si tratta di elemento di fattispecie tendenzialmente permanente cui raccordare l’efficacia espansiva esterna del giudicato (in tema di TARSU: Cass., 30 marzo 2023, n. n. 8990; Cass., 7 luglio 2022, n. 21555; Cass., 29 luglio 2021, n. 21680; Cass., 1 ottobre 2020, n. 20969; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741; in tema di TARI Cass., 7 luglio 2022, n. 21490; in tema di TARES Cass., 15 novembre 2024, n. 29538)
Per altro verso, dalla medesima prospettazione della società contribuente si evince che si tratta di giudicato formatosi sulla base di una data interpretazione delle disposizioni che governano l’esercizio del potere impositivo e disciplinano esenzioni tributarie in tema d i TARI. Come statuito da questa Corte, l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale
rispetto alla decisione (Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 22 luglio 2021, n. 20977; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723).
Ne deriva che le sentenze richiamate, riguardando ad altre annualità e profili prettamente interpretativi delle norme di riferimento, non possono dispiegare l’effetto vincolante dedotto.
9.6. In conclusione il giudice di appello poteva e doveva, quindi, verificare se i presupposti per l’esenzione erano stati dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, sicchè la sentenza nella parte in cui ha disatteso il ricorso originario per inosservanza dell’onere dichiarativo (certamente sussistente ex lege) è da ritenere immune da censure.
Il terzo motivo è infondato sulla scorta delle argomentazioni articolate al punto §. 9.5. in tema di giudicato.
Il quarto ed il quinto -che vanno esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi sono da ritenere inammissibili o, comunque infondati: in difetto di previa comunicazione non si pone questione circa il rispetto delle condizioni sostanziali del di ritto all’esenzione, esenzione che, in ogni caso, non poteva essere riconosciuta a prescindere dalla valenza della documentazione prodotta (registro di carico e scarico e MUD) per la violazione degli obblighi informativi.
Il sesto motivo è parzialmente fondato, e dal suo esame consegue l’assorbimento del settimo motivo di ricorso .
Osserva questo Collegio che a fronte di una omessa pronunzia su tale domanda (certamente ravvisabile) ben può essere disatteso in diritto -per ragioni di economia processuale- il profilo riguardante la chiesta esenzione in misura pari al 100% per determinate aree ai sensi dell’art. 1, comma 649, legge 147/2013 a fronte della pacifica inosservanza degli oneri informativi.
12.1. Discorso differente vale per le chieste riduzioni tecniche previste dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 656 e 657 di cui la CTR non si è occupata affatto.
Occorre, invero, ribadire che il tema di TARI, la riduzione tecnica tariffaria prevista, fino al 40 per cento, dall’art. 1, comma 657, l. n. 147 del 2013, spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona municipale, purché abbia una significativa estensione per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; tale zona – indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata, che di regola non rileva a fini impositivi – non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio; è, altresì, irrilevante la sussistenza di ipotesi di inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale o extracontrattuale in capo all’Amministrazione comunale, operando la riduzione tariffaria non quale risarcimento del danno da mancata raccolta, né quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l’imposizione, entro la riduzione massima prefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio completo e di quelli cui è tenuto presumibilmente il cittadino per far fronte al disservizio. (Cass. Sez. 5, 19/08/2020, n. 17334, Rv. 658774 -02).
In conclusione in parziale accoglimento del sesto motivo di ricorso, assorbito il settimo e rigettati i primi cinque motivi, la sentenza va cassata, con rinvio alla CGT-2 della Campania, la quale dovrà esaminare la questione relativa al diritto alle invocate riduzioni tecniche e procedere, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il sesto motivo di ricorso, assorbito il settimo; rigetta i primi cinque motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data