Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29265 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29265 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10564/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in NapoliINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso la sua sede amministrativa, in Caserta, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CAMPANIA n. 7429/10/2021 depositata il 18/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Proposto, dalla RAGIONE_SOCIALE, ricorso avverso l’avviso di accertamento nr. NUMERO_DOCUMENTO emesso dalla RAGIONE_SOCIALE,
quale concessionaria per il servizio di gestione delle entrate comunali, per il pagamento di €27.492,40 a titolo di TARI in relazione all’anno 2014 e ad una superficie di mq 4.220, oltre €41.238,00 a titolo di sanzione, la C.T.P. di Caserta, con sentenza n. 4587/2019, ha, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminato in mq 205,55 la superficie idonea a produrre rifiuti solidi urbani e conseguentemente applicato la riduzione della tassazione in ragione della minor superficie accertata.
Su appello della RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale per la Campania, con sentenza n. 7429/10/2021 depositata il 18/10/2021, ha escluso la riduzione riconosciuta in primo grado e respinto il ricorso della contribuente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi; la RAGIONE_SOCIALE si è costituita mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, si denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per non aver il giudice di appello accertato, anche d’ufficio, il giudicato esterno formatosi in ordine all’estensione delle superfici dell’immobile della ricorrente ove si producono rifiuti speciali e, perciò, non assoggettabili a TARI. Si deduce, in particolare, che, con sentenza della C.T.P. di Caserta nr. 5405/2019, resa in altro giudizio tra le stesse parti, in relazione sempre alla TARI ed al medesimo immobile, ma per l’anno di imposta 2019, era stata riconosciuta l’assoggettabilità ad imposta TARI dell’immobile per la ridotta superficie di mq 205,55, e che tale pronuncia è passata in giudicato per mancanza di impugnazione.
Il motivo è infondato.
1.1. In ordine all’applicabilità ai rapporti di durata, in materia tributaria, dell’efficacia del giudicato esterno, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta,
questa Corte, con sentenza a sezioni unite n. 13916 del 2006, ha affermato il seguente principio di diritto: ‘ Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il ‘petitum’ del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente’.
1.2. Successivamente, sul tema, questa Corte, con sentenza n. 4832 del 2015, ha precisato che, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengono in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale (fatti, cioè, che, pur essendo unici, producono, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta) o nei
quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata.
Al di fuori di dette ipotesi, va esclusa l’efficacia estensiva del giudicato.
In definitiva, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche non si estende agli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. Cass. n. 13/2025; n. 32747/2022; n. 25516/2019; n. 7417/2019; n. 17660/2018), proprio come nel caso dell’estensione della superficie dell’immobile assoggettabile a TARI.
1.3. La tesi difensiva del contribuente non è, dunque, condivisibile, non potendo, nella specie, ravvisarsi alcun vincolo di giudicato determinato dalla sentenza della C.T.P. di Caserta nr. 5405/2019 in relazione alla superficie dell’immobile destinata alla produzione di rifiuti speciali, in quanto elemento di fatto variabile di anno in anno.
Col secondo motivo, si censurano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, dell’art. 70 d. lgs. n. 507/1993, degli artt. 183, 184, 216 d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 6 e 10 legge n. 212/2000 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello ritenuto, in difformità da tali norme, che il mancato assolvimento, da parte del contribuente, dell’obbligo di denuncia ex art. 70 d. lgs. n. 507/1993 precluda il superamento della presunzione di assoggettabilità ad imposta dell’immobile e, quindi, anche l’applicazione dell’esenzione per la natura (speciale) dei rifiuti prodotti. In particolare, secondo la ricorrente, la denuncia ex art. 70 d. Lgs. 507/1993 è equiparabile -quanto agli effetti -alla conoscenza che il Comune abbia aliunde acquisito, segnatamente mediante una relazione tecnica di parte prodotta in giudizio, dell’esistenza di circostanze tali da escludere/ridurre la tassabilità.
Il motivo è infondato.
2.1. Secondo la CTR, ‘ eventuali esclusioni dall’indifferenziata sottoposizione alla TARI non sono mai automatiche, perché -ponendo la norma una presunzione “iuris tantum” di produttività di rifiuti, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area -essa dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cfr., ancora, Cass. 10634 del 16/04/2019; Cass. 1711 del 2017; Cass. SU 17703 del 2004; Cass. n. 13086 del 2006, Cass. n. 775 del 2011, Cass. n. 17622 del 2016)’.
La conclusione della CTR è, quindi, che, in assenza di documentazione attestante sia la necessaria comunicazione preventiva all’ente comunale della superficie delle aree produttive di rifiuti speciali sia l’effettivo smaltimento dei rifiuti speciali, non possa invocarsi alcuna esenzione o riduzione in favore del contribuente.
2.2. Ebbene, le affermazioni della Commissione tributaria regionale sono conformi all’orientamento consolidato di questa Corte, che, come già statuito con riferimento alla TARSU, ha ribadito i seguenti principi: il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell’area (Cass. 6551/20; 14037/19; 18054/16; 19173/04; 19459/03); l’esenzione dal tributo, che, a differenza del previgente regime (d. lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3), che lo correlava a « quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti» (v. Cass. 21250/17; 16858/14; 5377/12), è ora
prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente» ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente », integra, pur sempre, l’oggetto di un’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenere l’esenzione.
2.3. Ciò perché, sebbene spetti all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 2623/2023; 10634/2019; 21250/2017, cit.; 17622/2016; 16858/2014; 11351/2012; 3756/2012; 775/2011; 17599/2009; 13086/2006; 17703/2004).
Pertanto, sia le deroghe alla tassazione che le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione ( ex multis , Cass. 8845/2025; 9032/2023; 8753 e n. 8754 del 2023; 21490/2022; 11130/2021; 8335/2021; 4602/2018; 21250/2017, cit.; 16235/2015; 2202/2011; 17381/2010).
2.4. Va inoltre aggiunto, con riguardo all’obbligo dichiarativo in capo al contribuente di denunciare non solo la produzione di rifiuti speciali, ma anche l’estensione dell’area in cui tali rifiuti si producono, che tale dichiarazione non costituisce mero adempimento formale, ma una condizione essenziale per beneficiare dell’esenzione, essendo la prescrizione chiaramente
dettata allo scopo di ‘ porre l’amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare l’esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell’esclusione dall’imposizione’ (Cass. 8595/2025; 11130/2021, cit.; 22891/17; 22020/2004);
2.5. Ed è quanto accaduto nel caso di specie, in cui, pacifica l’omissione dichiarativa, la ricorrente si duole che il giudice di appello non abbia tenuto conto del deposito, nel giudizio di primo grado, di una relazione tecnica di parte descrittiva delle superfici adibite alla produzione di rifiuti speciali.
La circostanza è, tuttavia, come perspicuamente evidenziato nella sentenza impugnata, inconferente, alla luce del principio secondo cui il contribuente, tenuto a fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, non può -a tal fine -servirsi ‘ di altri strumenti per sopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla prova dello smaltimento attraverso appositi moduli’ (in termini, Cass. 2623/2023, cit.).
2.6. Proprio in tema di TARI, infatti, questa Corte ha già avuto modo di precisare come, al fine di ritenere assolto da parte del contribuente l’obbligo di indicare i presupposti per l’esenzione o la riduzione tariffaria nella denuncia originaria o in quella di variazione, in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non è sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un’ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (cfr. Cass. 8595/2025, cit.).
2.7. Inoltre, non censura la ricorrente il principio -pure enunciato in sentenza -secondo cui le circostanze addotte a sostegno della più ridotta tassazione debbano trovare puntuale riscontro ‘ in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione’, ma si limita ad obiettare che tali
informazioni siano state fornite a mezzo della produzione in giudizio della citata relazione tecnica.
2.8. La deduzione non coglie, tuttavia, nel segno, perché, dato per assodato il principio secondo cui il contribuente ha l’onere di indicare -nella denuncia -le aree dove si produrrebbero rifiuti speciali e la relativa quantità dei rifiuti prodotti (ai fini di una riduzione della tassa) nonché di documentare la quantità di rifiuti smaltiti tramite aziende all’uopo autorizzate (Cass. 2623/2023, cit.), il documento, provenendo dalla parte interessata, non possiede alcuna idoneità a provare né la superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali né tanto meno l’effettivo smaltimento degli stessi.
2.9. Ciò in applicazione di un costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché vi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione, il cui onere incombe al contribuente (Cass. 8595/2025, cit.; 17599/2009; 13086/2006; 17703/2004, cit.), il quale dovrà, tra l’altro, dimostrare di avere provveduto all’effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio dell’esclusione della imposta, in tale caso, è di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti (cfr. Cass. n. 19888/2024; sull’insufficienza della sola produzione documentale dei MUD, cfr. anche Cass. n. 15481/2019; vedi anche 10812/2016).
Ebbene, a tali principi si è esattamente conformata la sentenza della CGT, che, in difetto di tale prova, non ha riconosciuto alla ricorrente la riduzione della tassazione prevista per la produzione di rifiuti speciali in ragione della minor superficie di mq 205,55, in luogo di quella di mq 4220 sulla base della quale è stata calcolata la TARI per l’anno 2014.
Il motivo va, pertanto, respinto.
Spese, da liquidarsi in dispositivo, a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 30 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME