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Esenzione TARI rifiuti speciali: onere della prova

Una società di autoriparazioni ha perso il ricorso contro un Comune per l’esenzione TARI rifiuti speciali. La Cassazione ha confermato che l’onere della prova spetta al contribuente, che deve dimostrare quali aree producono in via continuativa e prevalente rifiuti non assimilabili a quelli urbani, a prescindere dalla presenza di limiti quantitativi nel regolamento comunale.

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Pubblicato il 19 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Esenzione TARI Rifiuti Speciali: La Cassazione chiarisce l’onere della prova

L’esenzione TARI per i rifiuti speciali è un tema di grande interesse per molte aziende, poiché può tradursi in un significativo risparmio fiscale. Tuttavia, ottenere questo beneficio non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’onere di dimostrare i presupposti per l’esenzione ricade interamente sul contribuente. Analizziamo il caso per comprendere meglio i doveri delle imprese e i poteri dei Comuni.

I Fatti di Causa

Una società operante nel settore delle autoriparazioni ha impugnato un avviso di accertamento per la TARI relativa agli anni dal 2013 al 2016, emesso da un Comune lombardo. La società sosteneva che una parte significativa delle proprie superfici fosse adibita alla produzione di rifiuti speciali (pericolosi e non), per i quali provvedeva autonomamente allo smaltimento. A suo avviso, tali aree avrebbero dovuto essere escluse dalla tassazione. Il ricorso è stato respinto sia in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale sia in appello dalla Commissione Tributaria Regionale.

La questione della corretta esenzione TARI rifiuti speciali

Il cuore della controversia verteva su due punti principali. In primo luogo, la società lamentava un’errata assimilazione dei propri rifiuti speciali a quelli urbani da parte del Comune. In secondo luogo, contestava la mancata disapplicazione del regolamento comunale, che, a suo dire, non indicava i limiti quantitativi per l’assimilazione, rendendo impossibile una corretta distinzione. La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato queste doglianze, affermando che mancava la prova della reale natura dei rifiuti prodotti e che l’onere di fornire tale prova (ad esempio tramite una perizia tecnica) spettava alla società contribuente, non al Comune.

L’Onere della Prova secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ha richiamato il suo consolidato orientamento in materia. Il presupposto della TARI è la semplice detenzione o occupazione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, sulla base di una presunzione legale (iuris tantum). Chi intende ottenere un’esenzione, anche parziale, ha l’onere di fornire la prova contraria.

Nello specifico, per ottenere l’esenzione per le superfici dove si formano rifiuti speciali, il contribuente deve dimostrare due condizioni essenziali:

1. Che in quelle specifiche aree i rifiuti speciali si formano “in via continuativa e prevalente”.
2. Che tali rifiuti sono stati trattati in conformità alla normativa vigente.

La Corte ha specificato che l’esenzione non opera automaticamente ma deve essere richiesta e provata, deducendo i presupposti nella denuncia originaria o in una successiva variazione.

Le Motivazioni della Corte

I giudici hanno stabilito che l’argomentazione della società, incentrata sulla mancanza di limiti quantitativi nel regolamento comunale, non era sufficiente a giustificare un’esenzione totale. L’eventuale assenza di tali criteri non comporta automaticamente l’esclusione dal tributo, ma al massimo può dar diritto a una riduzione tariffaria, a condizione che il contribuente dimostri di aver avviato i rifiuti al recupero. Nel caso specifico, la società non solo non aveva mai denunciato correttamente le tipologie di rifiuti e le aree di produzione, ma non aveva neppure contestato in modo specifico le risultanze del sopralluogo effettuato dal Comune, che aveva già escluso dalla tassazione alcune aree (come il ponte officina per il cambio gomme e il centro revisione) dove era stata riscontrata una produzione prevalente e continuativa di rifiuti speciali.

Conclusioni

La decisione della Cassazione rafforza un principio cardine del diritto tributario: le esenzioni e le agevolazioni fiscali sono eccezioni alla regola generale e, come tali, devono essere provate rigorosamente da chi intende beneficiarne. Le aziende che producono rifiuti speciali non possono limitarsi a sostenere genericamente il loro diritto all’esenzione dalla TARI. È indispensabile una gestione documentale precisa, capace di identificare e delimitare chiaramente le aree produttive di tali rifiuti e di dimostrare, anche tramite perizie tecniche se necessario, che la produzione avviene in modo continuativo e prevalente. In assenza di una prova certa e dettagliata, la presunzione di produttività di rifiuti urbani su tutta la superficie imponibile rimane valida, con la conseguente debenza del tributo.

Chi deve dimostrare il diritto all’esenzione dalla TARI per le aree che producono rifiuti speciali?
L’onere della prova grava interamente sul contribuente. È la società che deve dimostrare che su determinate superfici si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani e che questi vengono smaltiti secondo le norme vigenti.

È sufficiente che un’area produca rifiuti speciali per essere esentata dalla TARI?
No, non è sufficiente. La produzione di rifiuti speciali deve essere continuativa e prevalente. Se la presenza di rifiuti speciali è irrilevante o non continuativa rispetto ai rifiuti assimilabili a quelli urbani, l’area rimane soggetta a tassazione.

Se il regolamento comunale non definisce i limiti quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti, il contribuente ha diritto a un’esenzione totale?
No. Secondo la Corte, l’omessa individuazione dei criteri quantitativi nel regolamento comunale non comporta un’esenzione totale dal pagamento del tributo. Al massimo, può spettare al contribuente una riduzione tariffaria se dimostra di aver avviato i rifiuti speciali al recupero.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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