Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8596 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8596 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7740/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del presidente del C.d.A. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F: CODICE_FISCALE) del foro di Santa Maria C.V, giusta procura speciale ad litem , su foglio separato allegato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata con loro presso la sede amministrativa/operativa in Caserta, al INDIRIZZO (pec: EMAIL e EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P. Iva: P_IVA, con sede legale in Mestre (VE), alla INDIRIZZO
Avviso
pagamento Imballaggi
Tari – terziari
Terraglio n. 17, in persona del procuratore speciale Avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE EMAIL) del Foro di Milano e dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE EMAIL) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO e NUMERO_TELEFONO; indirizzo pec: EMAIL);
– controricorrente –
e
Comune di Caserta;
-intimato –
-avverso la sentenza 46/2022 emessa dalla CTR Campania il 04/01/2022 e notificata il 24/01/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE quale concessionaria del Comune di Caserta, proponeva appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Caserta aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE contro un avviso di pagamento relativo alla Tari per l’anno 2019.
La CTR della Campania rigettava il gravame, affermando che: a) avendo la CTP accolto il motivo di ricorso relativo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani (siccome imballaggi terziari), disapplicando l’art. 33 del Regolamento Tari del Comune di Caserta che aveva operato l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani senza la concreta individuazione delle caratteristiche anche quantitative dei rifiuti, e non avendo la RAGIONE_SOCIALE impugnato tale punto della sentenza, lo stesso era passato in giudicato; b) la società contribuente aveva fornito la prova della destinazione di una parte delle superfici (in particolare, di quelle
destinate alla vendita e adibite a magazzino) all’attività di produzione di rifiuti speciali (in particolare, prevalentemente di imballaggi terziari e, quindi, non assimilabili a quelli urbani), nonché dello smaltimento autonomo degli stessi mediante il servizio di raccolta, trasporto, appunto, smaltimento e recupero svolto dalla RAGIONE_SOCIALE; c) l’art. 1, comma 649, l. n. 147/2013 già considera la presenza umana nella esenzione delle superfici produttive di rifiuti speciali, escludendo da Tarsu quelle nelle quali si formano ‘di regola’ rifiuti speciali allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, e che l’avverbio di tempo (da intendersi come ‘non esclusivamente’) è configurabile allorquando sulle superfici si formino, in misura prevalente, rifiuti speciali, laddove l’occasionale formazione sulle stesse di ordinari rifiuti urbani non esclude il diritto all’esenzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Comune di Caserta non ha svolto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale la OVS ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione con violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992 e 112 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la CTP avesse dichiarato l’illegittimità dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani compiuta dal Comune di Caserta.
1.1. Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, la ricorrente, in palese violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, la sentenza di primo grado, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di scrutinare la fondatezza o
meno dei suoi assunti.
In secondo luogo, la motivazione della sentenza qui impugnata non si pone senz’altro al di sotto del cd. minimo costituzionale, se solo si considera che, con argomentazioni congrue sul piano logico-formale e corrette dal punto di vista giuridico, la CTR ha affermato che, avendo la CTP accolto il motivo di ricorso relativo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani (siccome imballaggi terziari), disapplicando l’art. 33 del Regolamento Tari del Comune di Caserta che aveva operato l’assim ilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani senza la concreta individuazione delle caratteristiche anche quantitative dei rifiuti, e non avendo la RAGIONE_SOCIALE impugnato tale punto della sentenza, lo stesso era passato in giudicato.
Del resto, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel vigore del d.P.R. n. 915 del 1982 e degli artt. 268 e segg. del R.D. n. 1175 (ed in particolare dell’art. 270, come sostituito dall’art. 21 del citato d.P.R.), la dichiarazione comunale di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, che costituisce l’indeclinabile presupposto per l’assoggettamento delle superfici di locali ed aree destinati allo svolgimento di attività commerciali (o di servizi) nei quali si producano rifiuti speciali e deve essere adottata in base ai criteri generali stabiliti con la deliberazione adottata il 27 luglio 1984 dal Comitato Interministeriale nominato ai sensi dell’art. 5 del suddetto d.P.R. n. 915 del 1982, implica la concreta individuazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti speciali, perché solo in tal modo è possibile valutare se l’assimilazione comporti o meno rischi per la salvaguardia della salute pubblica e dell’assetto ambientale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13316 del 29/11/1999; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19657 del 22/12/2003, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16453 del 20/08/2004). Senza dimenticare che, qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sia illegittima per violazione del criterio qualitativo o per l’omessa previsione dell’ulteriore criterio quantitativo, di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera
presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11035 del 19/04/2019).
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c. e 24 Cost., con riferimento all’art. 1, comma 649, l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che le superfici di vendita ed i magazzini erano frequentati da clientela e, pertanto, produttive di rifiuti urbani sottratti all’esenzione prevista dall’art. 1, comma 649, citato.
2.1. Il motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24054 del 12/10/2017; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25182 del 19/09/2024).
L’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è, dunque, mediata
dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
Orbene, a ben vedere, la ricorrente, piuttosto che denunciare un vizio di violazione di legge, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede, vieppiù se si considera che si è, nel caso di specie, in presenza di una cd. doppia conforme né la concessionaria ha dedotto che le decisioni di merito fossero fondate su differenti ragioni inerenti ai fatti.
Del resto, la CTR ha fondato la propria decisione sul rilievo secondo cui la società contribuente ha fornito la prova della destinazione di una parte delle superfici (in particolare, di quelle destinate alla vendita e adibite a magazzino) all’attività di p roduzione di rifiuti speciali (in particolare, prevalentemente di imballaggi terziari e, quindi, non assimilabili a quelli urbani), nonché dello smaltimento autonomo degli stessi mediante il servizio di raccolta, trasporto, appunto, smaltimento e recupero svolto dalla RAGIONE_SOCIALE
Ciò non solo attraverso la comunicazione di variazione della superficie assoggettabile a Tari operata in data 24.2.2014 (con la quale ha, quindi, assolto all’obbligo informativo su di essa gravante), ma anche mediante la planimetria allegata a tale denunci a, a dire della CTR ‘mai contestata o smentita dal Comune di Caserta o dalla società concessionaria’, le cui risultanze sono state avallate dalle fatture e dai formulari di identificazione rilasciati dalla ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti.
In quest’ottica, non è neppure configurabile l’asserita violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo la CTR operato una indebita inversione dell’onere probatorio, ma avendo ritenuto, con valutazione insindacabile nella presente sede siccome congruamente motivata, che la contribuente avesse assolto al detto onere.
Lo stabilire se determinati locali di uno stesso edificio, benché destinati ad uffici, depositi, mostre ecc. e non propriamente all’attività produttiva, siano parimenti idonei a produrre “rifiuti speciali”, costituisce apprezzamento di
fatto riservato al giudice di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1242 del 17/02/1996; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4841 del 30/05/1997, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7387 del 08/08/1997, Sez. 5, Sentenza n. 15517 del 11/08/2004).
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR, con motivazione illogica e contraddittoria, escluso la tassabilità delle superfici di vendita, nonostante le stesse fossero frequentate da clientela e, pertanto, produttive di rifiuti urbani.
3.1. Il motivo è infondato.
La CTR ha, con motivazione congrua sul piano logico-formale e corretta dal punto di vista giuridico, evidenziato che l’art. 1, comma 649, l. n. 147/2013 già considera la presenza umana nella esenzione delle superfici produttive di rifiuti speciali, esclude ndo da Tarsu quelle nelle quali si formano ‘di regola’ rifiuti speciali allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, e che l’avverbio di tempo (da intendersi come ‘non esclusivamente’) è configurabile allorquando sulle superfici si formino, in misura prevalente, rifiuti speciali, laddove l’occasionale formazione sulle stesse di ordinari rifiuti urbani non esclude il diritto all’esenzione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.376,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.3.2025.