Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8609 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 8609  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33444 -2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore, rappresentata  e  difesa  da ll’ AVV_NOTAIO  giusta  procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso  la  sentenza  n.  3058/2019  RAGIONE_SOCIALEa  COMMISSIONE  TRIBUTARIA
REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA, depositata il 4/4/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/3/2025 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE  propone  ricorso,  affidato  a  quattro  motivi, per  la cassazione  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  indicata  in  epigrafe,  con  cui  la  Commissione tributaria  regionale  RAGIONE_SOCIALEa  Campania  aveva  respinto l’appello avverso  la sentenza n. 3128/2017 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta,  in  rigetto  del  ricorso  proposto  avverso  cartella  esattoriale  per mancato pagamento TARI 2015 in favore del Comune di Marcianise.
Il Comune resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1.  In  via  preliminare,  seppure  rubricato  come  primo  motivo,  la ricorrente fa valere l’efficacia di giudicato esterno di cui all’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione n. 23434, depositata in data 19 settembre 2019, a conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 7457/2017 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, con cui era stata ritenuta la non assoggettabilità a TARI dei rifiuti speciali derivanti dal ciclo di lavorazione industriale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
1.2. Le doglianze sono infondate.
1.3. Il giudicato derivante dall’ordinanza di questa Corte n. 23434/2019, pur vertendo tra le stesse parti e sui medesimi RAGIONE_SOCIALE anche qui dedotti, ha tuttavia avuto ad oggetto annualità impositiva (2014) diversa da quella del presente giudizio (2015).
1.4.  Ricorre  in  proposito  il  consolidato  orientamento  di  legittimità -originatosi  da  Cass.  SSUU  n.  13916/06  e  poi  innumerevoli  volte richiamato, anche nella specifica materia RAGIONE_SOCIALEa tassa rifiuti -secondo cui l’efficacia espansiva del giudicato formatosi tra le stesse parti può in effetti investire  anche  annualità  diverse  da  quelle  in  esso  contemplate,  ma  a
condizione che si verta di accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapporto segnate sia da stabilità normativa, sia da durevolezza e tendenziale invarianza nel tempo, essendo stato affermato che nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. ex plurimis Cass. n. 25516/2019; Cass. n. 38950/2021; Cass. n. 16684/2022; Cass. n. 2305/2024).
1.5. Nel caso di specie è la stessa ricorrente a porre in evidenza come il portato sostanziale del giudicato esterno in questione dovrebbe attestare -con forza preclusiva di intangibilità, ex art. 2909 c.c. -la tipologia dei rifiuti specificamente prodotti dalla contribuente, con la necessità, dunque, di individuare un elemento fattuale RAGIONE_SOCIALEa vicenda impositiva per sua natura suscettibile di mutare negli anni e quindi -richiamando la giurisprudenza -privo di quel «carattere stabile o tendenzialmente permanente» che si è visto giustificare l’espansione nel tempo del giudicato tributario esterno.
1.6 . L’accertamento in questione andava pertanto svolto dal giudice di merito con  riguardo  alla  specifica  annualità  2015,  non  potendosi  a  priori escludere che la natura dei rifiuti prodotti in questa annualità potesse essere diversa -in tutto o in parte -da quella RAGIONE_SOCIALE‘annualità colà considerata, non importa se per scelta aziendale, contingenza di mercato o qualsiasi altro fattore produttivo.
1.7. Questa conclusione tanto più si avvalora considerando poi che il nucleo del giudicato esterno invocato dalla ricorrente poggiava specificamente sul fatto che la società avesse in quel giudizio «provato» di produrre rifiuti speciali non assimilabili, con ciò introducendo un ulteriore elemento di mutevolezza in ordine non solo al variare RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa prova (tipologia dei rifiuti prodotti anno per anno), ma anche RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALE‘attività dimostrativa posta a carico RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, che be n
avrebbe potuto -per l’anno qui in esame invece non soddisfare il relativo onere probatorio, quand’anche assolto nelle annualità precedenti.
1.8. L ‘ordinanza di questa Corte, citata, ha dunque investito -nell’oggetto di asserita rilevanza preclusiva ex art. 2909 c.c. -elementi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie impositiva o esonerativa in realtà non vincolanti, perché per loro natura non durevoli e necessariamente stabili, bensì suscettibili in fatto di mutare nel tempo a seconda RAGIONE_SOCIALEe annualità considerate.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 , comma 649, terzo periodo, L. 147/2013 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che gli scarti di lavorazione prodotti nel complesso industriale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente siano stati correttamente considerati assimilabili ai rifiuti urbani, sostenendo la ricorrente che tutti i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali non sono assimilabili ai rifiuti urbani e vanno esenti da tassazione.
2.2. La doglianza è infondata.
2.3. Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla TARSU, prevista dal d.lgs. 15  novembre  1993,  n.  507,  ha  subito,  nel  tempo,  numerose  modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall’art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ambiente).
2.4. Nell’ambito di tale successione di norme, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha inciso in modo significativo sui criteri di tassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quello precedente incentrato sul tributo.
2.5. L’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha istituito la nuova ‘tariffa’ sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha, poi, previsto, al comma 1, che «la tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 10 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma
11», il quale recita che prevede che «sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».
2.6. Poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 183 e 184, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALEa TARSU.
2.7. L’art. 5, comma 2 -quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, quindi, disposto che, «ove il regolamento di cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (entro il 30 giugno 2010), i Comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative e regolamentari vigenti».
2.8. Dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti RAGIONE_SOCIALE di adottare delibere di passaggio dalla TARSU  alla  TIA  2,  con  effetto  dal  10  gennaio  2011  (su  tale  evoluzione normativa, ex multis ,  vedi:  Cass.  3  novembre 2016, n. 22223; Cass. 19 aprile 2019, n. 11035; Cass. 16 giugno 2021, n. 17032).
2.9. In seguito, l’art. 14, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha disposto che «sino alla revisione RAGIONE_SOCIALEa disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani  e  la  tariffa  di  igiene  ambientale.  Resta  ferma  la  possibilità  per  i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale».
2.10. Da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di  passare  dall’una  all’altra  forma  di  imposizione,  –  e,  con  questo,  una preclusione alla modifica dei regolamenti di TARSU e TIA 1, – ma non anche l’abrogazione RAGIONE_SOCIALEe discipline istitutive di dette forme di prelievo in difetto
RAGIONE_SOCIALEa (compiuta) realizzazione RAGIONE_SOCIALEa TIA 2 (istituita col d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (Cass. 13 luglio 2017, n. 17271; Cass. 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass. 28 marzo 2019, n. 8650; Cass. 16 dicembre 2019, n. 33224; Cass. 23 dicembre 2019, nn. 34283, 34284, 34285, 34286 e 34287; Cass. 16 aprile 2020, n. 7849; Cass. 26 ottobre 2021, n. 30120; Cass. 14 giugno 2022, n. 19110).
2.11. Con riferimento alla TARES si osserva che essa è stata l’imposta sui rifiuti dal gennaio al dicembre 2013 (dal 10 gennaio 2014 è stata sostituita dalla TARI), ed è stata introdotta dal d.l. n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia), convertito con legge n. 214 del 2011, il cui art. 14 ha così stabilito: «A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del RAGIONE_SOCIALE nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni … Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo RAGIONE_SOCIALE o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani……. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’ che non siano detenute o occupate in vi a esclusiva……..La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80 per cento RAGIONE_SOCIALEa superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi RAGIONE_SOCIALEa toponomastica, con quelli RAGIONE_SOCIALE‘Agenzia RAGIONE_SOCIALE, secondo modalità di interscambio stabilite
con provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALEa predetta Agenzia, sentita la RAGIONE_SOCIALE. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione RAGIONE_SOCIALEa superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale RAGIONE_SOCIALE‘Agenzia del RAGIONE_SOCIALE la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, RAGIONE_SOCIALEa consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile…… Nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente’.
2.12. Occorre, quindi, evidenziare che, nella fattispecie in esame, trova applicazione, per l’annualità 201 5 , l’art. 1, commi 641, 642 e 649, legge 147/2013, che dispone quanto segue: – «Il presupposto RAGIONE_SOCIALEa TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di RAGIONE_SOCIALE o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a RAGIONE_SOCIALE tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» (c. 641); – «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo RAGIONE_SOCIALE o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani …» (c. 642); – «Nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni RAGIONE_SOCIALEa quota variabile del tributo
proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione […]» (c. 649); al regolamento, adottato dall’Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni ed esenzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuente è posto l’obbligo procedurale RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione (originaria o di variazione; art. 1, cc. 684 e ss.).
2.13. Le disposizioni normative da ultimo richiamate relative alla TARES ed  alla  TARI  sono  intervenute  in  sostanziale  continuità  con  i  preesistenti tributi (TARSU e TIA) dovuti da cittadini, enti e imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, conservandone la medesima natura,  sicché  ai  fini  qui  considerati  valgono  per  tutti  i  tributi  oggetto  di causa i principi di seguito riportati.
2.14. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare (vedi, ex multis , Cass. 7 luglio 2022, n. 21490; Cass. 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass. 30 marzo 2023, n. 9032) il suindicato quadro normativo, reputandolo sostanzialmente omogeneo a quello che connotava la disciplina RAGIONE_SOCIALEa TARSU ed ha, in particolare, posto in rilievo che il presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALEa TARI rimane, pur sempre, correlato all ‘ occupazione o alla conduzione di RAGIONE_SOCIALE ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, così come, pur valendo il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova RAGIONE_SOCIALEa fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per beneficiare RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALEa superficie tassabile ovvero RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta sui rifiuti urbani nelle zone del RAGIONE_SOCIALE comunale (vedi Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130), giacché la disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘area produttrice di rifiuti determina una presunzione, iuris tantum , di produttività degli stessi, che
può essere superata solo dalla prova contraria del detentore RAGIONE_SOCIALE‘area (cfr. Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459, tutte citate da Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490).
2.15. Deve, poi, osservarsi che, in tema di TARES, l’esenzione dal tributo, in conformità al previgente regime (art. 62, comma 3, d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507) che lo correlava a «quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti» (v. Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass. 4 aprile 2012, n. 5377), è prevista per quella parte di essa ove si formano «di regola» rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente mentre per quanto concerne la TARI l’esenzione è stabilita per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente» ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente».
2.16. Questa Corte ha ritenuto -per quanto più direttamente occupache la pertinente disposizione di cui all’art. 1, comma 649, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2013, n. 147 esprime sulla questione dirimente «una sostanziale continuità regolativa» rispetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa TARSU, come affermato, in modo espresso, dalla pronuncia di questa Corte del 7 luglio 2022, n. 21490 e come già ritenuto nelle menzionate due pronunce del 23 aprile 2020, n. 8088 e 8089, che hanno esteso «alla TARI l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU con riguardo all’art. 62, comma 3, del d.lvo. 15 novembre 1993, n. 507» (così alle pagine n. 7 RAGIONE_SOCIALEe citate sentenze); analogamente, la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione RAGIONE_SOCIALE‘8 febbraio 2023, n. 3818 ha ribadito che «questa Corte ha più volte già ritenuto che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi
per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA» (cfr. Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019).
2.17. Si è, ancora, precisato che la tassa in questione è doppiamente strutturata: a) in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate; b) in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel RAGIONE_SOCIALE comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione RAGIONE_SOCIALEa collettività (cfr. Cass. 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass. 27 febbraio 2020, n. 5360).
2.18. Ciò posto, la riduzione RAGIONE_SOCIALEa superficie tassabile muove dunque non dalla generica destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile ad attività industriale, ma dalla specifica  indicazione  e  dimostrazione  RAGIONE_SOCIALEe  aree  che,  all’interno  RAGIONE_SOCIALEo stabilimento, producono prevalentemente rifiuti (speciali) esenti da privativa comunale, perché non assimilati né assimilabili ai rifiuti urbani e, come tali, assoggettati ad autosmaltimento.
2.19. Correttamente, dunque, la Commissione tributaria regionale ha escluso l’e spunzione da tassazione RAGIONE_SOCIALEe superfici relative all’ «attività produttiva di arredamenti, pareti divisorie, poltrone e sedie» per la sola loro destinazione industriale, in quanto in contrasto con la previsione legislativa (sostanzialmente recepita dal Regolamento comunale) basata sulla considerazione che le aree industriali producono anche rifiuti non esenti, perché ordinari ovvero a questi assimilati, come nel caso di specie, con
riguardo ai rifiuti costituiti da «segatura, trucioli, residui di taglio, imballaggi misti»).
3.1. Con il quarto motivo, da esaminare preliminarmente, la ricorrente denuncia,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  360,  primo  comma,  n.  4),  c.p.c.,  violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. n. 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa il motivo di appello relativo all’illegittimità del regolamento comunale, laddove non era indicato un limite quantitativo massimo di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.
3.2.  La  doglianza  è  fondata  con  assorbimento  del  terzo  motivo  (che ripropone le suddette censure come violazione di norme di diritto).
3.3. La Commissione tributaria regionale ha effettivamente mancato di pronunciarsi sul motivo di appello in oggetto, ritualmente trascritto in ricorso (cfr. pag. 17).
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il quarto motivo, assorbito il terzo e respinti i rimanenti motivi
 La  sentenza  impugnata  va,  pertanto,  cassata  e  la  causa  rinviata, anche per il governo RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado di giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania in diversa composizione, la  quale,  uniformandosi  ai  principi  di  diritto  sopra  esposti,  procederà  alle valutazioni sopra indicate, nonché a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo e respinti i  rimanenti  motivi;  cassa  la  sentenza  impugnata  in  relazione  al  motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da