Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11476 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11476 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24903/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona dal legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso SENTENZA di C.T.R. del LAZIO, n. 657/2020 depositata il 06/02/2020
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. del Lazio che, accogliendo parzialmente l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato il ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di pagamento RAGIONE_SOCIALEa TARI relativa agli anni 2012 -2017, in relazione all’assoggettamento al tributo anche dei magazzini strumentali.
La C.T.R., richiamata la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto esenti dal tributo i locali RAGIONE_SOCIALE‘opificio industriale, considerando invece assoggettabili i magazzini (per mq. 13.336) e gli uffici (mq. 496), in quanto da qualificarsi come aree operative generiche, come tali non legittimanti l’esonero.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Con memoria ex art. 380 bis c.p.c. la società ricorrente rappresenta che sono intervenute la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. del Lazio n. 305/2020 e la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. del Lazio n. 3870/2022, entrambe passate in cosa giudicata e pronunciate nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in relazione alle medesime aree, per l’anno di imposta 2008, ed indi ribadisce le conclusioni assunte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE formula quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi: sull’eccezione formulata dall’appellante in relazione all’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, essendo il messaggio PEC con il quale il difensore RAGIONE_SOCIALEa società appellante
aveva trasmesso l’atto, mancante di relata; sull’eccezione formulata in primo grado dalla società contribuente, e riproposta in sede di gravame, relativa al difetto di sottoscrizione autografa o digitale RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo; sull’eccezione, anch’essa riproposta in appello, di nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso per difetto di motivazione, nonché per violazione del principio di chiarezza degli atti impositivi; sull’eccezione, riproposta in sede di gravame, di tardività ed inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe difese di RAGIONE_SOCIALE contenute nella memoria del 13 giugno 2018, con riguardo al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 d.lgs. 546 del 1992 del 1992.
Con il secondo motivo lamenta, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per difetto di motivazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘eventuale rigetto implicito’ RAGIONE_SOCIALEe eccezioni formulate con la comparsa di risposta, in violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 n. 4 d.lgs. 546 del 1992.
Con il terzo motivo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 649 RAGIONE_SOCIALEa l. 147 de 2013 in relazione all’affermata assoggettabilità a tributo RAGIONE_SOCIALEe aree adibite a magazzini strumentali alla produzione. Ritiene inconferenti le pronunce di legittimità richiamate dalla sentenza impugnata e sottolinea che l’interpretazione offerta dalla decisione conduce a non ritenere mai applicabile l’esclusione dall’assoggettabilità a tassazione di cui all’art. 1 comma 649 RAGIONE_SOCIALEa l. 147 del 2013. Ricorda che la disposizione, come modificata dall’art. 2, comma 1 RAGIONE_SOCIALEa l. 68 del 2014, stabilisce all’ultimo periodo che ‘il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali non si estende il divieto di assimilazione’, il che impone di estendere il medesimo divieto alle aree funzionalmente collegate alle zone produttive esentate, quali sono appunto i magazzini intermedi di produzione e quelli di
stoccaggio di prodotti finiti, in quanto produttivi di rifiuti speciali. Osserva che una simile impostazione è recepita dalla risoluzione n. 2/DF del MEF. Invero, la disposizione di cui all’art. 1 comma 649 RAGIONE_SOCIALEa l. 147 del 2013, ultima parte, va letta con quella contenuta nella prima parte secondo cui ‘nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa superficie assoggettabile alla TA.RI. non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente’. Sicché, in considerazione del verificarsi RAGIONE_SOCIALEa condizione RAGIONE_SOCIALEa produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, anche i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio debbono essere esentati dal tributo. L’art. 1, comma 649 cit., infatti, secondo la risoluzione del RAGIONE_SOCIALE, va letto ‘nel senso di consentire una tassazione più equilibrata e più rispondente alla reale fruizione del servizio, evitando l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa TARI nella situazione in cui il presupposto del tributo non sorge, come nel caso RAGIONE_SOCIALEe superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali, ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali’ con la precisazione che ‘ovviamente, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa norma, l’esclusione dalla tassa avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente’.
Con il quarto motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per avere omesso di pronunciare, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., sulla contestazione relativa all’inidoneità del servizio di raccolta dei rifiuti per capacità dei contenitori e per frequenza RAGIONE_SOCIALEa raccolta urbana a ricevere i rifiuti prodotti, formulata con l’originario ricorso e ribadita in appello.
Va preliminarmente sgombrato il campo dall’eccezione di giudicato esterno formulata dalla società ricorrente con la memoria
ex art. 380 bis c.p.c.. A tal proposito appare opportuno richiamare la pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui ‘Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile RAGIONE_SOCIALEa statuizione contenuta nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, preclude il riesame RAGIONE_SOCIALEo stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza RAGIONE_SOCIALEa fattispecie costitutiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori RAGIONE_SOCIALEo stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto mira all’accertamento nel merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva
nell’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale ‘norma agendi’ cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta. (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006; il principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva di questa sezione: cfr. fra le tante: Sez. 5, Ordinanza n. 13152 del 16/05/2019; Sez. 5, Sentenza n. 16675 del 29/07/2011; Sez. 5, Sentenza n. 9512 del 22/04/2009).
7. Ora, entrambe le sentenze prodotte, corredate RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di passaggio in giudicato, riguardano avvisi di pagamento relativi all’anno di imposta 2018. Benché le pronunce accolgano il ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente sulla base RAGIONE_SOCIALEa considerazione che l’RAGIONE_SOCIALE non ha contestato che nelle aree oggetto RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo si producessero solo rifiuti speciali, vi è, come già chiarito da questa Sezione, che: ‘In materia di TARSU, l’accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali integra un elemento RAGIONE_SOCIALEa fattispecie privo di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall’uno all’altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità’ (Sez. 5 – , Ordinanza n. 2305 del 23/01/2024).
8. La prima doglianza, con cui si prospetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate in primo grado e riproposte in appello, oltre che sull’eccezione di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, è inammissibile.
Invero, ‘È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività. (Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023, Cass. Sez. 3, 06/11/2020, n. 24953; Sez. 6 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018; in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004).
Il secondo motivo con cui si propone la medesima questione, ma sotto il diverso profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 n. 4 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione, impone la verifica sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE‘implicita reiezione RAGIONE_SOCIALEe eccezioni formulate dal ricorrente con la comparsa di risposta in grado di appello.
Il rilievo inerente all’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica, a causa RAGIONE_SOCIALE‘assenza del documento informatico prescritto dall’art. 3 bis RAGIONE_SOCIALEa l. 53/1994 è infondato. Deve, infatti, osservarsi che la parte ricorrente non contesta né la tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello, né la tardiva costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellante, né, infine, di avere subito un qualsivoglia pregiudizio del diritto di difesa, tanto che si è costituita nei termini e difesa nel merito, senza eccepire di non avere ricevuto l’atto di appello in termine utile per la costituzione tempestiva, né di non avere potuto
verificare la conformità RAGIONE_SOCIALE‘atto. Questa Corte ha ritenuto, enunciando un principio che per la sua generalità può essere esteso all’eccezione in esame, che anche ‘In caso di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘appello a mezzo PEC e di costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici RAGIONE_SOCIALE‘atto d’impugnazione e RAGIONE_SOCIALEa relativa notificazione non determina l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, atteso che il destinatario RAGIONE_SOCIALEa notifica telematica, venuto in possesso RAGIONE_SOCIALE‘originale RAGIONE_SOCIALE‘atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di “strumentalità RAGIONE_SOCIALEe forme” processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (Nella specie, la S.C. ha affermato l’insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello avendo l’appellante, all’atto RAGIONE_SOCIALEa sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello con le relate di notifica unitamente all’attestazione RAGIONE_SOCIALEa conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l’atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore). (Sez. 3 – , Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024, Rv. 670511 – 01). Si deve, infatti, in ogni caso, privilegiare il principio di “strumentalità RAGIONE_SOCIALEe forme” processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito.
L’eccezione relativa alla nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo per essere il medesimo stato sottoscritto mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario, ex art. 87 l. 549 del 1995, anziché con sottoscrizione autografa o mediante firma digitale, è
parimenti infondato. Questa Sezione ha, invero, recentemente chiarito che ‘In tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 87, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa sostituzione RAGIONE_SOCIALEa firma autografa con l’indicazione a stampa del soggetto predetto. ‘ (Sez. 5, Ordinanza n. 11045 del 24/04/2024).
13. La doglianza relativa al difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo è infondata. E’, infatti, la stessa parte ricorrente a sottolineare che questo contiene sia l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe relative alle diverse tipologie di aree, nonché i relativi coefficienti stabiliti da norme regolamentari, e la superficie RAGIONE_SOCIALEe aree interessate, con la conseguenza che il mero calcolo, consistente in una semplice moltiplicazione, non abbisogna di ulteriore motivazione. Secondo questa Corte, infatti, ‘In tema di TARSU la verifica RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l’accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall’art. 1, comma 162, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base RAGIONE_SOCIALEa variazione RAGIONE_SOCIALEa superficie tassabile o RAGIONE_SOCIALEa tariffa o RAGIONE_SOCIALEa categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto RAGIONE_SOCIALEa maggiore superficie accertata o RAGIONE_SOCIALEa diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva
fase contenziosa ‘ . (Cass. Sez. 5, 31/07/2019, n. 20620). Si tratta di un orientamento certamente applicabile anche in relazione all’avviso di pagamento RAGIONE_SOCIALEa TARI.
Il terzo motivo è fondato.
La censura attiene alla non assoggettabilità a tributo RAGIONE_SOCIALEe aree adibite a magazzini strumentali alla produzione ed allo stoccaggio dei prodotti finiti, sulla base RAGIONE_SOCIALEa considerazione che nei predetti locali si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali.
Per dare soluzione al quesito posto, occorre, dunque, partire dal testo RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 1, comma 649 RAGIONE_SOCIALEa l. 147 del 2013, ove si prevede che ‘Nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni RAGIONE_SOCIALEa quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’art. 256, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152′.
L’ incipit RAGIONE_SOCIALEa norma introduce la regola generale secondo cui ‘non si tiene conto’ nella determinazione RAGIONE_SOCIALEe superfici assoggettate alla TARI di quelle parti ove si formano ‘in via prevalente e continuativa’ rifiuti speciali, sulla base del presupposto che al loro smaltimento deve provvedere il produttore.
Viene altresì previsto che il regolamento comunale debba indicare le aree laddove si producono rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché ‘i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive’. La legge individua, dunque, un collegamento fra le aree produttive ed i locali adibiti a deposito di materiali che consente l’assimilazione dei secondi alle prime, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esonero dall’imposta, basato su quattro presupposti: il primo è che il collegamento sia funzionale, il secondo è che il collegamento sia esclusivo, il terzo è che in essi debbono prodursi, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali, il quarto riguarda la condizione di avere il produttore provveduto al trattamento dei rifiuti speciali ivi prodotti in conformità con la normativa vigente.
Il magazzino deve, quindi, essere, prima di tutto, ‘servente’ rispetto all’opificio, in secondo luogo ‘esclusivamente connesso all’attività produttiva’, ovverosia non adibito ad altro, in terzo luogo, consistere in un’area ove si producono, così come per i locali produttivi in senso stretto, rifiuti speciali, in modo stabile e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani assimilabili. L’assoggettamento alla parte variabile RAGIONE_SOCIALE‘imposta (essendo sempre dovuta quella fissa, circostanza questa non contestata dalla ricorrente) è dunque condizionato non alla semplice denominazione del locale, ma alle sue caratteristiche concrete ed all’esistenza o meno del suo collegamento funzionale ed esclusivo con l’attività produttiva.
Questa è peraltro -come ben sottolineato dalla società contribuenteanche l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui
all’art. 1 comma 649 RAGIONE_SOCIALEa l. 147 del 2013, fornita dal RAGIONE_SOCIALE con la Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014, in risposta ad un quesito sull’assoggettabilità alla TARI di aree scoperte e capannoni adibiti a stoccaggio di materie prime, magazzini intermedi di produzione e magazzini di stoccaggio dei prodotti finiti. Il MEF ha, infatti, affermato che ‘Il primo periodo del comma 649 RAGIONE_SOCIALEa legge m. 147 del 2013 deve essere raccordato con il terzo periodo RAGIONE_SOCIALEo stesso comma che attribuisce ai comuni il compito di individuare con regolamento le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e merci funzionalmente es esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione’ in quanto ‘la previsione del primo periodo è finalizzata a dettare un principio generale rispetto a quanto dettato nel terzo periodo’ e di conseguenza il potere previsto in capo ai comuni ‘è esercitato nel solo ambito in cui è consentito’. Si realizzerebbe altrimenti ‘una ingiustificata duplicazione di costi, poiché i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti’.
Si tratta di considerazioni che si pongono in linea con una razionale lettura RAGIONE_SOCIALEa disposizione e che subordinano comunque l’esclusione dall’imposta alla produzione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali nelle aree per le quali si chiede l’esenzione dal tributo che, come preteso dal testo normativo, siano funzionalmente ed esclusivamente collegate all’attività produttiva. D’altro canto, questa Sezione ha già chiarito che ‘per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene (…) conto RAGIONE_SOCIALEa parte RAGIONE_SOCIALE‘area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione
genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi’ (così v. Cass. n. 18689/24 con richiamo, tra le altre, a Cass., Sez. 5, del 28/03/2023, n. 8753 e n. 8754; Cass., Sez. 5, del 30/03/2023, n. 9032).
Ciò premesso, risulta tuttavia evidente che in tema di onere probatorio incombe sul contribuente la prova del collegamento funzionale e continuativo dei magazzini (siano essi di stoccaggio di merci e materie prime da lavorare, intermedi di produzione o finali di prodotti finiti), nonché la prova RAGIONE_SOCIALEa prevalenza e continuità RAGIONE_SOCIALEa produzione di rifiuti speciali e del loro smaltimento o trattamento a carico del produttore (cfr. sul generale principio che pone in capo al contribuente l’onere probatorio circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione RAGIONE_SOCIALEa parte variabile del tributo: Cass. Sez. 5, del 6/07/2022 n. 21335, nonché ancora Cass., Sez. 5, del 28/03/2023, n. 8753 e n. 8754).
L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del quarto ed implica la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME