Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1805 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1805 Anno 2026 Presidente: COGNOME NOME
contribuente ha diritto a che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta Relatore: COGNOME Data pubblicazione: 27/01/2026
per ogni periodo d’imposta») è stata introdotta dall’art. 1 d.lgs. n. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024 e non è, quindi, applicabile ratione temporis alla fattispecie in rassegna.
Ciò nondimeno, la censura si basa, al fondo, sulla deduzione della violazione del divieto del ne bis in idem, principio questo che ha natura ‘fondante’ della struttura e del funzionamento del processo (cfr. Cass., Sez. Un., 29 agosto 2025, n. 24172) e che attiene al fatto processuale di una duplice controversia giudiziale sulla stessa pretesa fiscale, che certamente opera anche prima della predetta novella.
Deriva da quanto precede che il Giudice regionale non poteva pronunciarsi sulla pretesa impositiva TARI relativa agli anni 2016/2018, siccome già oggetto di altro giudizio pendente.
Né può essere condiviso, al riguardo, il rilievo della Procura Generale secondo cui il (secondo) motivo sarebbe inammissibile, in quanto il tema della duplicazione dell’avviso non sarebbe sostenuto dall’autosufficienza del ricorso in ragione della mancata riproduzione del contenuto dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo ai soli anni 2016/2018.
L’evidenza dell’identità di pretesa sui medesimi beni siti in INDIRIZZO con parte dell’imposizione oggetto del giudizio in esame (anni 2015/2020) emerge, infatti, dai citati documenti (ricorso originario, appello, sentenza della Corte provinciale n. 535/2023 che ha deciso sull’avviso TARI n. 254/2019 per gli anni 2016/2018), illustrati nel predetto contenuto rilevante ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c., il cui esame da parte
delle Corte è risultato consentito dalla natura processuale della questione, come sopra ricordato.
Da tale riflessione consegue, l’accoglimento nei termini sopra illustrati del primo e del secondo motivo di ricorso, con la conseguenza che l’esame che segue concerne la debenza della TARI nella misura richiesta per gli anni 2015, 2019 e 2020.
3. – Sulla terza censura –
Con tale doglianza la ricorrente principale ha eccepito, sempre secondo i parametri di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., anche in via subordinata, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 112 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno (motivo VII dell’appello) derivato dalle sentenze della Commissione tributaria provinciale di Avellino nn. 330/2013, 761/2015, 486/2017, 535/2021 e della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3634/2023 (queste ultime due già citate), le quali avevano accertato che la contribuente aveva diritto all’esenzione, in quanto produce imballaggi di tipo terziario, per legge non assimilabili, aggiungendo sul punto che tale verifica era connessa alla peculiare attività commerciale della contribuente (vendita di mobili e complementi di arredo) ed al tipo di rifiuto prodotti, come tale avente carattere di durevolezza, per cui il predetto giudicato produceva effetti anche per gli anni successivi.
3.1. La doglianza è ammissibile, essendo stati i vari parametri di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c. invocato in via subordinata, come se fossero singolarmente proposti (cfr. sul principio Cass., Sez. U. civ., 6 maggio 2015, n. 9100; Cass., Sez. VI/III civ., 17
marzo 2017, n. 7009/2017; Cass., Sez. II civ., 23 ottobre 2018, n. 26790/2018 e Cass., Sez. I civ., 9 dicembre 2021, n. 39169).
Tuttavia, essa non ha fondamento.
Va subito osservato che non alcuna rilevanza di giudicato ai fini che interessano la pronuncia n. 486/2017 relativa alla TARI 2015, giacchè la relativa decisione, avente ad oggetto la cartella di pagamento impugnata, non ha operato alcuna diretta valutazione di merito sul suindicato tema in esame (diritto all’esenzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilabili da imballaggi terziari), limitandosi a dar conto di pregressi giudicati sullo smaltimento in proprio da parte della società di rifiuti speciali, per poi annullare l’atto impugnato (la cartella) anche perché non preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento e quindi per un vizio proprio, per quanto derivato, della cartella impugnata.
In particolare, la sussistenza di un giudicato risulta impedita dallo stesso contenuto di detta pronuncia.
Essa, infatti, si è limitata, a sua volta, a prendere atto dell’esistenza di «numerose sentenze della CTP (nonché della CTR e della Corte di cassazione) che avevano annullato tutti gli avvisi di accertamento e le iscrizioni a ruolo effettuate dall’Ente impositore a tale titolo», da cui era emerso «che sussiste oramai un giudicato sul diritto della ricorrente, che procede allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti autonomamente, tramite contratto con la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, a non pagare la tassa per cui è causa».
Ora, il riferimento a «numerose sentenze», privo com’è – di ogni dettaglio in relazione al loro numero, all’anno di imposta considerato ed alle ragioni delle decisioni impedisce ogni verifica
sull’accertamento fattuale ivi compiuto e quindi sull’esistenza di un giudicato.
Se poi -come è dato desumere -il richiamo è ad altri anni di imposta, valgono le considerazioni che seguono.
3.2. Quanto alle pronunce nn. 330/2013 e 761/2015 esse hanno riguardato anni di imposta precedenti (ed anche risalenti nel tempo, 2007/2008/2009/2010/2011 e 2014) e correttamente è stato escluso il giudicato dal primo Giudice in termini condivisi dalla Corte regionale.
Va dato, infatti, seguito all’orientamento più volte espresso da questa Corte (a partire da Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916) anche nella specifica materia che occupa secondo cui l’efficacia espansiva del giudicato formatosi tra le stesse parti può in effetti investire anche annualità diverse da quelle in esso contemplate, ma a condizione che si verta di accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapporto segnate sia da stabilità normativa, sia da durevolezza e tendenziale invarianza nel tempo.
Difatti, nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo’ (così, tra tante: Cass., Sez. T., 10 ottobre 2019, n. 25516; Cass., Sez. T., 7 dicembre 2021, n. 38950; Cass., Sez. T., 24 maggio 2022, n. 16684; Cass., Sez. T. 23 gennaio 2024, n. 2305).
Nella specie, la questione della dimostrazione da parte della contribuente di aver formato nella propria attività commerciale, in
modo prevalente, rifiuti da imballaggio terziario non assimilabili agli urbani e smaltiti a spese proprie, coinvolge il tema della tipologia dei rifiuti specificamente prodotti e del loro smaltimento, il che integra un elemento fattuale della vicenda impositiva per sua natura suscettibile di mutare negli anni e quindi -richiamando la giurisprudenza sopra menzionata -privo di quel ‘carattere stabile o tendenzialmente permanente’ che giustifica l’espansione nel tempo del giudicato tributario esterno.
L’accertamento va, dunque, svolto in relazione a ciascun anno di imposta, non potendosi a priori escludere -per la sola natura dell’attività commerciale svolta – che la natura dei rifiuti prodotti nella annualità in esame potesse essere diversa -in tutto o in parte -da quella delle annualità in precedenza considerate, e non importa se per scelta aziendale, contingenza di mercato o qualsiasi altro fattore produttivo.
Peraltro, la produzione prevalente dei rifiuti da imballaggi terziari, come tali non assimilabili ed il loro smaltimento, è intrinsecamente caratterizzato da un elemento di mutevolezza in ordine non solo al variare dell’oggetto della prova (tipologia dei rifiuti prodotti anno per anno), ma anche dell’esito dell’attività dimostrativa posta a carico della società contribuente circa l’onere dichiarativo, nonchè l’avvenuto avvio allo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti e le spese sostenute a tale titolo (cfr., da ultimo, Cass.; Sez. T., 18 luglio 2024, n. 19888 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 27 marzo 2025, n. 12898 e la varia giurisprudenza ivi citata).
Corretta è, dunque, la decisione della Corte regionale sul punto.
3.3. Con riferimento, poi, alle sentenze nn. 535/2021 (di primo grado) e n. 3634/2023 (di appello avverso detta pronuncia) relative agli anni di imposta 2016/2018, valgono le considerazioni, di per sé in parte assorbenti, svolte al § 2.3.3. circa l’operatività del principio del ne bis in idem .
Va solo osservato, quanto al dedotto giudicato derivato dalla seconda sentenza, che lo stesso a tacer d’altro era già maturato nel corso del giudizio di merito (v. richiesta di passaggio in giudicato del 25 marzo 2024 in cui la ricorrente rappresentava di aver notificato la sentenza n. 3634/2023 in data 19 giugno 2023, con affermazione di non impugnazione), per cui essa doveva essere fatta valere innanzi al Giudice regionale (la cui sentenza è stata delibata il 12 febbraio 2024), restando nella presente sede preclusa ogni relativa questione e deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.
A tal fine, va, infatti, ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. I., 29 febbraio 2024, n. 5370 e la varia giurisprudenza ivi citata, ai cui contenuti si rimanda), il giudicato esterno che si sia formato nel corso del giudizio di merito non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, attesa la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità.
4. -Sulla quarta e quinta ragione di contestazione –
Con la quarta doglianza l’istante ha lamentato, ancora a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., invocati anche in via subordinata, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 112 c.p.c. e 2909 c.c., 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, 132, primo comma, num. 4, c.p.c. e 118 disp. att./trans. c.p.c., e subordinatamente la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35
d.lgs. n. 22/1997, nonché degli artt. 195 e 226 d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 2, comma 26, d.lgs. n. 4/2008, dell’art.1, comma 649, della legge n. 147/2013 e disposizioni connesse, oltre che l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le part circa la natura dei rifiuti prodotti.
La contestazione ha riguardato la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto che i rifiuti prodotti dall’istante, consistenti in residui di cartone, legno e polistirolo dell’attività economica commerciale, rientrassero nel novero dei rifiuti assimilabili agli urbani.
Di contro, la contribuente ha opposto che, ai sensi dell’art. 226, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati e che è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura, il tutto per sostenere che detti rifiuti, prodotti dalla società, sono speciali per legge, di cui è vietata l’assimilazione.
L’istante ha poi segnalato di aver sempre provveduto a smaltire a proprie spese detti rifiuti come dimostrato dalla produzione documentale offerta, elencata nel ricorso.
4.1. Con la quinta doglianza la ricorrente ha denunciato, sempre a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, dell’art. 62, commi 1 e 3, d.lgs. n. 507/1993, 2909 c.c. relativamente al giudicato esterno in ordine alla tipologia di rifiuti prodotti e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, opponendo alla valutazione del Giudice regionale – che aveva ritenuto al più rivendicabile una misura ridotta della tassa ove
Numero sezionale 651/2025
Numero di raccolta generale 1805/2026
Data pubblicazione 27/01/2026
fossero state individuate, tramite apposita dichiarazione al Comune (nella specie considerata omessa) le aree destinate alla formazione di rifiuti speciali – che il locale oggetto di tassazione era adibito per gran parte ad esposizione ed in piccola misura -per pochi metri quadri – a vendita ed ufficio con la sede della società, come risultava dall’istanza di detassazione dell’11 giugno 1994, il che dimostrerebbe -secondo la tesi della ricorrente – la produzione prevalente di rifiuti speciali, il tutto come accertato con efficacia di giudicato dalle citate sentenze nn. 330/2013, 761/2015, 486/2017.
4.2. I motivi sono fondati, richiamando, ai fini dell’ammissibilità dei motivi in relazione alla loro natura mista, quanto sopra esposto, valevole anche per il quinto motivo in cui è vari parametri sono stati inviato in via progressiva ed autonoma.
4.3. Con riferimento alla quarta censura va premesso che la valutazione del giudice regionale si è sviluppata sulla base di una duplice ratio decisoria.
Con la prima, ha ritenuto che i rifiuti in esame sarebbero costituiti da «residui di cartone, legno e polistirolo dell’attività economica commerciale, che rientrano nel novero dei rifiuti assimilabili agli urbani e pertanto essi vanno conferiti al pubblico servizio e le relative superfici ove tali rifiuti sono prodotti sono tassabili».
Poi ha affermato che «In ogni caso anche la produzione di imballaggi terziari non giustifica comunque la totale detassazione dei locali, laddove questa si accompagni alla produzione di rifiuti assimilati, essendo onere del contribuente individuare la superficie dove per struttura e destinazione si producono esclusivamente tale tipo di rifiuti e nel caso in cui la produzione degli imballaggi terziari
avvenga in modo congiunto con altri rifiuti assimilati (e a tale fine è sufficiente la presenza umana), il contribuente non ha diritto alla detassazione totale, ma all’abbattimento della sola superficie ove si producono imballaggi terziari. Ma per ottenere un’esenzione il contribuente deve procedere ad una dichiarazione da presentare al Comune con conseguente accertamento delle superfici e provvedimento autorizzativo. Tutto ciò non risulta che si sia verificato e, quindi, la mancata individuazione delle aree dove vengono prodotti rifiuti terziari non consente una riduzione della pretesa fiscale. D’altro canto i rifiuti urbani o speciali/assimilati vanno, per legge, cumulativamente conferiti al servizio pubblico e, quindi, risulta del tutto irrilevante, ai fini esonerativi, la scelta facoltativa ed unilaterale della contribuente di provvedere allo smaltimento in proprio dei rifiuti urbani ed assimilati. Il conferimento alle ditte specializzate è obbligatorio solamente ai rifiuti speciali (tossici o nocivi), per i rifiuti assimilati l’utente deve fare ricorso al servizio pubblico di raccolta» (così, integralmente sul punto, nella pronuncia impugnata).
In sintesi, il ragionamento del Giudice regionale si è basato su tre ordini di idee:
a ) i predetti rifiuti speciali sarebbero assimilabili agli urbani;
b ) se, considerati imballaggi terziari, la loro formazione non darebbe diritto all’esenzione, ma solo ad una riduzione superficiaria su cui calcolare l’imposta, a condizione che sia stata previamente presentata la relativa dichiarazione al Comune;
c ) detta dichiarazione, nella specie., è risultata mancante.
Con riferimento al primo profilo, va premesso che la Corte regionale ha implicitamente, quanto chiaramente, considerato i
suindicati rifiuti come imballaggi secondari assimilabili, posti in raffronto la diversa disciplina degli imballaggi terziari.
Senonchè, la prima valutazione sulla tipologia dei rifiuti considerati esprime un giudizio del tutto svincolato dalla previsione dell’art. 35 d.lgs. n. 22/1997 ( ratione temporis applicabile ed emanato in attuazione della direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva n. 12 dell’11 febbraio 2004), a mente del quale:
-per imballaggio secondario deve intendersi l’« imballaggio multiplo : imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche»;
per «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario» deve intendersi l’« imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei»;
per «rifiuti di imballaggio», va considerato: «ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a)» (vale a dire «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, esclusi i residui della produzione).
Ebbene, nella riferita, generica ed atecnica, valutazione del Giudice regionale è mancata ogni considerazione del predetto dato
normativo al quale ricondurre la natura del rifiuto, non essendo stato scrutinato se i citati residui fossero riconducibili ad un imballaggio multiplo, contenente cioè più unità di vendita o più imballaggi primari e, come tale, avente natura secondaria e quindi assimilabile, oppure se fossero riferibili ad imballaggi terziari, contenenti cioè a loro volta imballaggi secondari e funzionali al trasporto dei plurimi beni in essi ‘formati’ e da smaltire.
In tali termini, il Giudice regionale è incorso nell’errore giuridico e motivazionale di omettere di considerare e di qualificare puntualmente la tipologia dei rifiuti prodotti (cfr. sul principio Cass., Sez. T. 25 settembre 2024, n. 25668), anche tenendo conto della documentazione versata in atti, limitandosi riduttivamente e vagamente a configurali come «residui di cartone legno e polistirolo», che nulla dimostra sul tema in rassegna, non essendo stata specificata la loro natura secondo la definizione normativa di imballaggio secondario (cfr. Cass., Sez. T., 17 settembre 2024, n. 24972), costituente operazione imprescindibile per l’individuazione della disciplina applicabile e senza così considerare che ciò che rileva è esclusivamente la verifica della specifica natura dei rifiuti prodotti, vale a dire la tipologia di imballaggi (se primari, secondari o terziari) presenti nei locali aziendali (cfr. Cass., Sez. T., 23 febbraio 2024, n. 4915, richiamata da Cass., Sez. T., 25 settembre 2024, n. 25668 e da Cass., Sez. T., 17 settembre 2024, n. 24972 citt.).
Alla stregua di quanto precede, sussiste la dedotta violazione di legge dell’art. 35 d.lgs. n. 22/1997, il che assorbe, sul quarto motivo, l’esame di ogni altra censura.
4.4. Come sopra esposto, il Giudice regionale ha motivato la decisione impugnata, ritenendo altresì che, anche voler considerare i rifiuti in esame quali imballaggi terziari, la contribuente sarebbe
venuta meno all’obbligo dichiarativo di denunciare le aree sottratte dalla tassazione.
4.4.1. Senonchè, correttamente la ricorrente ha, tra l’altro, lamentato l’omesso esame della dichiarazione resa nel lontano 11 giugno 1994, assumendo che in essa venne indicata la complessiva superfice di mq. 117, di cui l’80% sarebbe tassabile ai fini TARI, giusta il disposto dell’art. 1 comma 645, della legge n., 147/2013, di cui 96 mq destinati alla produzione di rifiuti speciali (76 con la riduzione all’80%) e 21 destinati alla produzione di rifiuti non speciali (16 con la riduzione all’80%).
La doglianza, articolata secondo il parametro dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. è fondata per il sussistente travisamento della prova (cfr. Cass., Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792), non essendosi il Giudice regionale avveduto della predetta dichiarazione (invocata nel ricorso originario a pagina n. 3 e poi nell’appello a pagina n. 22), nella quale effettivamente venne richiesta la parziale detassazione per i locali di INDIRIZZO e di versare la tassa solo per la superfice di 21 mq indicata come produttiva di rifiuti ordinari.
Detto documento, non esaminato, assume valore decisivo ai fini della valutazione circa la riduzione della superfice oggetto di tassazione tassabile, il che giustifica, anche sotto tale profilo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice del rinvio perché proceda pure all’esame del fatto in oggetto.
Tutto ciò, non senza aver ricordato e ribadito sul piano dei principi:
-la legge n. 147/2013, nell’istituire la TARI che quale componente della IUC, è «destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore» (art. 1,
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comma 639), – ha riproposto una articolata disciplina degli obblighi di denuncia ed informazione posti a carico dei soggetti passivi del tributo (art. 1, commi 646, 684, 685 e 686) – disciplina già presente nel d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70 (in tema di TARSU) – con ciò ribadendo la cd. ultrattività della dichiarazione, alla cui stregua la dichiarazione «ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo (cfr., tra le tante, da ultimo Cass., Sez. T., 27 marzo 2025, n. 12898 e Cass., Sez. T., 1° febbraio 2024, n. 2993), il che esclude la necessità di una dichiarazione annuale;
il principio della doppia articolazione tariffaria (v. art. 3 d.P.R. 158/99 sul metodo tariffario normalizzato) in quota fissa, sempre dovuta per intero perché destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell’interesse dell’intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e conferiti; ed in quota variabile non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre in maniera continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate cfr. Cass., Sez. T., 16 luglio 2024, n. 19631, che richiama Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222; Cass., Sez. T., 15 marzo 2021, n. 7187; Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360);
-l’esonero da Tari, tramite la riduzione di superficie sottoposta ad imposizione, opera solo per la parte di essa in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili (tra cui gli imballaggi terziari e quelli secondari non destinati alla raccolta differenziata istituita dal Comune) e non assimilati, e non anche per
l’intera superficie del locale destinato ad attività di vendita, trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato (v. Cass., Sez. T., 16 luglio 2024, n. 19631, cit.);
-è sempre dovuta sull’intera superficie del locale adibito alla vendita la quota fissa del tributo, in ragione della sua finalità lato sensu remuneratoria (pur senza uno stretto legame di corrispettività) di un servizio pubblico specifico (art.1 comma 651, della legge Tari, richiamante il d.P.R. 158/99; v. Cass., Sez. T., 16 luglio 2024, n. 19631 cit.);
è ammissibile l’esclusione del versamento della parte variabile ogniqualvolta il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili (ancora Cass., Sez. T., 16 luglio 2024, n. 19631, cit.);
la disciplina dei rifiuti di imballaggio (che non esclude in assoluto il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti di imballaggi secondari, visto anche il disposto dell’art. 221 co. 4^ TU cit., ivi richiamato) muove principalmente dalla natura intrinseca e merceologica del rifiuto stesso e del suo impiego, e non dalla veste professionale del produttore (cfr. Cass., Sez. T., 16 luglio 2024, n. 19631, cit.).
La sesta ed ultima doglianza del ricorso principale concerne la contestazione in ordine alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Si tratta di tema, all’evidenza, assorbito dalla cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito per un nuovo esame, all’esito del quale occorrerà procedere ad una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
6. Con il primo motivo di ricorso incidentale la concessionaria ha impugnato la sentenza in esame, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., assumendo la violazione degli artt. 324, 329, 342, 346 c.p.c. per violazione di giudicato interno, asseritamente formatosi sulla sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto, senza che sul punto fosse stato interposto motivo di appello, che la questione della mancata menzione del subalterno 39 nell’avviso di accertamento fosse stata inammissibilmente posta dalla contribuente solo con i motivi aggiunti.
6.1. Il motivo risulta palesemente infondato.
Come pure osservato dalla Procura Generale la questione dell’individuazione nell’avviso impugnato dei beni tassati, e segnatamente del subalterno n. 39, aveva costituto motivo di appello da parte della contribuente, la quale aveva contestato la decisione del primo Giudice, assumendo che con il ricorso originario era stato dedotto che l’atto impugnato riguardava solo il subalterno n. 48 e che con i motivi aggiunti non era stata introdotta una nuova domanda, ma solo ribadita l’estraneità del subalterno n. 39 dal tema decisorio (v. primo motivo di appello).
Consegue a tanto che la concessionaria non può invocare alcun giudicato interno per la dedotta omessa impugnazione sulla declaratoria di inammissibilità della nuova domanda che il primo Giudice aveva individuato essere stata proposta con la memoria ex
art. 24 d.lgs. n. 546/1992, essendo stata questa statuizione impugnata con il primo motivo d’appello.
7. Con la seconda censura RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre che l’omesso esame e motivazione illogica e contraddittoria, avendo il Giudice regionale dapprima preso atto della decisione del primo giudice di inammissibilità del motivo aggiunto con riferimento al subalterno 39, per poi decidere nel merito, senza pronunciare sull’eccezione della concessionaria che aveva rilevato l’assenza di impugnazione sulla predetta valutazione di inammissibilità della domanda e senza spiegare le ragioni della decisione assunta sul merito della questione.
7.1. Anche tale censura non può essere accolta.
Si ribadisce sul punto quanto sopra ritenuto sul motivo di appello proposto dalla contribuente.
Per il resto, il riferimento alla titolarità in capo alla contribuente di due unità immobiliari (subb. n. 39 e 48) non è in contraddizione con l’accertamento del bene che è stato poi oggetto di tassazione, il quale, secondo la valutazione del Giudice regionale, ha riguardato solo uno dei beni della parte privata ed in particolare il sub 48.
Così come chiara è la ragione della decisione, avendo la Corte territoriale considerato, sulla base di un appezzamento di merito non censurabile sotto il dedotto profilo dell’omessa pronuncia e del vizio di motivazione, che l’avviso menzionava solo il sub. 48 e la tabella di calcolo riguardava solo tale unità, reputando che la circostanza che l’importo complessivo comprendesse anche la
superfice del sub. 39 non fosse idonea a giustificare la tassazione anche per l’altra, non menzionata, unità immobiliare.
8. Con la terza ragione di ricorso incidentale la concessionaria ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’omessa e/o apparente motivazione della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che l’avviso non contemplasse anche il subalterno 39, senza farsi carico di coniugare le due risultanze, di natura nominale (l’assente indicazione del sub. 39) e sostanziale (l’importo accertato che contemplava anche il subalterno 39), fornendo una motivazione solo apparente e senza considerare che l’errore materiale è sempre emendabile.
8.1. La censura risulta inammissibile, siccome basata, nella sua concreta articolazione, sul rilievo secondo il quale il Giudice regionale avrebbe dovuto interpretare diversamente il contenuto dell’avviso, com’è reso evidente nella parte in cui la concessionaria s’è lamentata del fatto che la Corte territoriale «avrebbe dovuto rilevare che l’errore non era di natura valutativa in ordine all’oggetto imposto» ed avrebbe dovuto valutare che l’avviso pur contenendo un errore di indicazione nominale, aveva dato contezza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richieste (v. pagina n. 26 del controricorso -ricorso incidentale).
Costituisce, infatti, principio fermo di questa Corte che l’interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo a contenuto non normativo, quale è l’avviso di accertamento, costituisce una valutazione di fatto che è sottratta al controllo della Suprema Corte qualora sia immune da vizi logici e giuridici e non impinga nella violazione di quelle norme giuridiche, in particolare gli artt. 1362, secondo comma, 1363 e 1366 c.c., che, disposte dal legislatore per l’interpretazione dei contratti in
Numero sezionale 651/2025
Numero di raccolta generale 1805/2026
Data pubblicazione 27/01/2026
genere, ben possono estendersi all’interpretazione degli atti e dei provvedimenti unilaterali e di quelli amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell’esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione. In tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l’erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta però, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati (cfr. Cass., Sez. T., 28 febbraio 2025, n. 5286, che richiama Cass. 29 settembre 2003, n. 14482 e Cass. 24 gennaio 2007, n. 1602; nello stesso senso, Cass., Sez., T, 9 maggio 2024, n. 12674; Cass., 17 novembre 2023, n. 32047; Cass., 23 febbraio 2022, n. 5966; Cass. Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass., 23 luglio 2010, n. 17367).
Tanto non è avvenuto nel caso di specie, per cui -come anticipato -la censura risulta inammissibile.
Alla stregua delle riflessioni che precedono, dunque, il ricorso principale va accolto nel suo primo, secondo, quarto e quinto motivo nei termini di cui in motivazione, la sentenza cassata va annullata in parte qua e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Sezione distaccata di Salerno -in diversa composizione per un nuovo esame, nonché per regolare anche le spese del presente grado di giudizio.
9.1. Il ricorso incidentale va, invece, respinto.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente incidentale di una somma pari a quella
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eventualmente loro dovuta a titolo di contributo unificato per la presentazione del ricorso incidentale.
P.Q.M.
la Corte:
accoglie il ricorso principale nel suo primo, secondo, quarto e quinto motivo nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame, nonché per regolare anche le spese del presente grado di giudizio;
rigetta il ricorso incidentale;
dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente incidentale di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
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