Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17850 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11484/2017 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE -, con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona RAGIONE_SOCIALE ‘a mministratore unico e legale rappresentante, AVV_NOTAIO, nominato con verbale RAGIONE_SOCIALE‘Assemblea ordinaria del 16.11.2016, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALECODICE_FISCALE CODICE_FISCALE:
EMAIL; Fax: NUMERO_TELEFONO) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; Fax: NUMERO_TELEFONO) RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio legale ed elettivamente domiciliata presso l’U fficio legale medesimo di INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente – contro
Preavviso fermo amministrativo autovettura -Esenzione immobili adibiti a sede del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede legale in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del rettore e legale rappresentante Padre NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, nato a New Westminster (Canada) il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA (indirizzo pec: EMAIL), del Foro di RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio d i quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO (tel.: NUMERO_TELEFONO; fax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 6559/2016 emessa dalla CTR del Lazio in data 31/10/2016 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione, fondato su cinque motivi, RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 31 ottobre 2016 n. 6559/2016, la quale, in una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo di autovettura emesso, nei confronti del “RAGIONE_SOCIALE“, da RAGIONE_SOCIALE a seguito del mancato pagamento di tre cartelle TARI relative agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 18542/2015.
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, affermando che, in base all’art. 16 del Trattato Lateranense, erano esenti da tributi, tra gli altri, gli immobili adibiti a sede del RAGIONE_SOCIALE, che con l’accordo bilaterale tra Italia e Santa Sede consacrato nel verbale del 20.4.2006 era stato affermato il principio generale RAGIONE_SOCIALEa notifica
per via diplomatica degli atti tributari italiani diretti agli enti RAGIONE_SOCIALEa Santa Sede e che la notifica del preavviso di fermo e RAGIONE_SOCIALE sottese cartelle (non impugnate) effettuata in violazione del detto accordo configurava un’ipotesi di insanabile inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione, come tale non suscettibile di sanatoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 cod. proc. civ .
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. L’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) non ha svolto difese.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 1, Trattato lateranense RAGIONE_SOCIALE‘11.2.1929, 1 l. n. 810/1929 e 2 l. n. 137/2016 (di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione tra il Governo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale stipulata l’1.4.2015), in relazione all’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa medesima Convenzione, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ ., per non aver la CTR considerato che alla base RAGIONE_SOCIALE‘imposta Tarsu vi è la produzione ed il conferimento di rifiuti, costituendo regola generale la sottoposizione alla tassa rifiuti di tutti coloro che occupano o detengono o possiedono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato, sicchè nell’esenzione di cui all’art. 16 citato non poteva rientrare altresì la tassa rifiuti per cui è controversia.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 l. n. 137/2016 (di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione tra il Governo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale stipulata l’1.4.2015), in relazione ag li artt. 7 e 13 RAGIONE_SOCIALEa medesima Convenzione, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che nel Processo Verbale del 20.4.2006, con il quale era stato confermato l’accordo raggiunto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede sulle modalità di notifica degli atti tributari, la Santa Sede aveva accettato il principio del buon fine RAGIONE_SOCIALE
notifiche già effettuate.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., per aver la CTR, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, statuito anche sulla inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, nonché 2909 cod. civ. e 56 d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR affermato, in violazione del giudicato interno, l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica, oltre che del fermo amministrativo, anche RAGIONE_SOCIALE sottese cartelle, il tutto con riferimento all’art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione RAGIONE_SOCIALEa mancata impugna zione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘intimato, dei regolamenti comunali RAGIONE_SOCIALEa tariffa rifiuti.
Il primo motivo è infondato, con conseguente assorbimento dei restanti, sebbene la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, conforme al diritto quanto al dispositivo, debba essere corretta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 cod. proc. civ..
L’art. 16 del Trattato Lateranense RAGIONE_SOCIALE’11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810, stabilisce che gli immobili nella stessa norma elencati e adibiti a sedi di RAGIONE_SOCIALE non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.
Tale principio ha trovato esecuzione con l’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa citata Convenzione tra il Governo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, a tenore del quale: «1. In attuazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano, sottoscritto l’11 febbraio 1929, gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato stesso non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sono esenti da tributi sia ordinari
che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessità di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione . 2. La presente disposizione si applica anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato ».
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4027; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2019, n. 7153; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2021, n. 13375), l’art. 16 del Trattato Lateranense è una “norma programmatica” che impegna lo Stato a darvi attuazione. A tanto lo Stato ha provveduto, ad esempio, per quanto riguarda l’imposta sui redditi (art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, il quale stabilisce l’esenzione degli immobili in questione dall’imposta locale sui redditi e dall’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche e l’esenzione dei relativi incrementi di valore dall’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), la dichiarazione e l’accertamento catastale (artt. 6, comma 3, lett. e, del R.d.l. 13 aprile 1939 n. 652 e 38, comma 2, lett. b, del regolamento per la formazione del N.C.E.U. di cui al d.P.R. 1 aprile 1949 n. 1142, i quali stabiliscono l’esenzione degli immobili in questione dalla dichiarazione e dall’accertamento degli immobili urbani) e l’ICI (art. 7, comma 1, lett. e, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il quale stabilisce l’esenzione degli immobili in questione dall’imposta comunale sugli immobili), ma non aveva, fino al 2021 almeno, fatto altrettanto per quanto riguardava la tassa sui rifiuti, con ciò convalidando l’ipotesi che l’esenzione di cui trattasi concerneva esclusivamente le imposte che gravano sui redditi degli immobili in questione (in termini: Cass., Sez. 6-5, 18 maggio 2021, n. 13375, con riguardo al medesimo contribuente; conf. Cass. n. 41533/2021).
Né poteva fondatamente sostenersi che la sopravvenienza RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa citata Convenzione tra il Governo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale – con la peculiare precisazione «senza necessità di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione» – avesse escluso la necessità per lo Stato di adottare una specifica norma di favore per ciascun tributo.
Per cui, l’eventuale carenza di una espressa disposizione di attuazione non sarebbe stata più di ostacolo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dalla TARI per gli immobili degli enti RAGIONE_SOCIALEa Santa Sede.
Invero, come è stato già osservato da questa Corte, a prescindere dalla natura meramente programmatica RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 del Trattato Lateranense, l’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa citata convenzione tra il Governo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale non è applicabile al caso di specie, attesa la natura RAGIONE_SOCIALEa tassa sui rifiuti, che non colpisce l’immobile, ma ha la valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicché la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la ratio RAGIONE_SOCIALE‘imposizione e, al tempo stesso, RAGIONE_SOCIALE relative agevolazioni (in termini: Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7153 nel medesimo senso, con riguardo alla natura RAGIONE_SOCIALEa tassa sui rifiuti: Cass., Sez. 5, 14 marzo 2012, n. 4027; Cass., Sez. 6-5, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 6-5, 18 maggio 2021, n. 13375).
Difatti, la tassa sui rifiuti – nonostante le alterne vicende che l’hanno vista passare da tributo a tariffa e da tariffa a tributo nell’evoluzione normativa che ne ha caratterizzato la disciplina dal d.P.R. 15 novembre 1993 n. 507, al d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, infine, al d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 – ha avuto sempre, e in particolare a partire dalla disciplina dettata con il c.d. “decreto Ronchi” (d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22), una valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, articolandosi in una “quota fissa”, commisurata alle necessità pubbliche di erogazione del servizio, ed in una “quota variabile”, commisurata ai rifiuti prodotti (in termini: Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4027; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2017, n. 13740; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2019, n. 7153; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8087; Cass., Sez. 6-5, 18 maggio 2021, n. 13375).
Aggiungasi che l’edificio in questione, essendo adibito a sede di «un centro di alti studi RAGIONE_SOCIALEa Sacra RAGIONE_SOCIALE nella città di RAGIONE_SOCIALE per promuovere il più
efficacemente possibile la dottrina biblica e tutti gli studi connessi secondo lo spirito RAGIONE_SOCIALEa Chiesa cattolica» (secondo la definizione RAGIONE_SOCIALEa lettera apostolica Vinea Electa di Papa Pio X del 7 maggio 1909), non è un edificio destinato al culto (edifici che l’art. 10, comma 3, del “Regolamento per la applicazione sperimentale RAGIONE_SOCIALEa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di RAGIONE_SOCIALE“, approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 3 marzo 2003 n. 24, esclude dal calcolo RAGIONE_SOCIALE superfici, ma sempre perché ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti») e, in assenza di una specifica norma di legge o regolamentare, non è sufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dalla tassa dei rifiuti la condizione soggettiva considerata nella richiamata (e sotto questo profilo inattuata) norma del Trattato Lateranense (in termini: Cass., Sez. 6-5, 18 maggio 2021, n. 13375, con riguardo al medesimo contribuente).
5.1. Rispetto alla situazione descritta è sopravvenuto, nella pendenza del presente giudizio, un intervento normativo, vale a dire il d.l. 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, il cui comma 2-bis ha stabilito che <> (tra i quali rientra anche l’immobile adibito a sede del RAGIONE_SOCIALE in virtù del richiamo espresso effettuato a tale ente all’art. 16 del Trattato fra Santa Sede ed Italia, che fa riferimento agli ‘immobili … adibiti a sedi’ degli ‘RAGIONE_SOCIALE‘, tra i quali l”RAGIONE_SOCIALE‘.), laddove il successivo comma 2-ter ha precisato che <>.
In tema di ricorso per cassazione, è consentito alla parte invocare la violazione di disposizioni legislative emanate dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto
dedotto, avendo il giudizio di legittimità ad oggetto la conformità RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello all’ordinamento giuridico (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 29099 del 18/12/2020).
Inoltre, con sentenza n. 547/2022, R.G.A. n. 3157/2020, depositata il 18 gennaio 2022 e passata in giudicato, la Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE ha integralmente annullato l’intimazione di pagamento nr. 09720199081448992 emessa dall’RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo che la pretesa impositiva avanzata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (avente ad oggetto l’immobile adibito a sua sede) concernente la TARI per annualità dal 2002 al 2014, ivi inclusi dunque i periodi d ‘imposta oggetto del presente giudizio, deve ritenersi definitivamente infondata e l’imposta di cui è intimato il pagamento definitivamente non dovuta per il fatto che ‘la descritta norma’ sopravvenuta <> E’ noto che, qualora un giudizio, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile RAGIONE_SOCIALEa statuizione contenuta nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, preclude il riesame RAGIONE_SOCIALEo stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20816 del 30/09/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2387 del 24/01/2024). Inoltre, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, quali, appunto, il riconoscimento in favore del
contribuente del diritto ad un’esenzione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21395 del 15/09/2017; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18923 del 16/09/2011).
Per completezza espositiva, va evidenziato che il principio di intangibilità del giudicato riveste una tale importanza, sia nell’ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea che in quelli nazionali, che la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, nemmeno se ciò permetterebbe di risolvere una situazione di contrasto tra il diritto nazionale e quello RAGIONE_SOCIALE‘Unione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9127 del 06/05/2015).
Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: <>.
5.2. Avendo il giudice di appello ritenuto che con l’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 137/2016 si sarebbe data completa attuazione alla previsione di cui all’art. 16 del Trattato del Laterano, avuto riguardo anche alla tassa rifiuti, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, pur essendo il relativo dispositivo conforme al diritto, va corretta nel senso di precisare che l’esenzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile adibito a sede del RAGIONE_SOCIALE quanto alla tassa sui rifiuti deriva dall’art. 5, comma 2 -bis, d.l. n. 146/2021 (conv. in l. n. 215/2021), applicabile retroattivamente ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dallo ius superveniens e dal giudicato esterno formatosi in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio ; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.6.2024.