Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5361 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5361 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27189/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato domiciliatario NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME unitamente al domiciliatario avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, in NAPOLI n. 3640/2022 depositata il 26/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con l’avviso di accertamento n. 9475531112733 del 25 novembre 2019, notificato il 4 dicembre 2019, il Comune di Napoli ha richiesto a NOME COGNOME , in qualità di titolare dell’impresa individuale corrente in Napoli sotto la ditta ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , attiva
nel taglio e confezionamento di spugne sintetiche, il pagamento di 15.282,00 euro per omesso o parziale versamento della tassa sui rifiuti relativa all’anno 2018 per l’immobile di INDIRIZZO, sede dell’azienda.
Il contribuente ha impugnato l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che, con la sentenza n. 5696/2021, ha accolto il ricorso, riconoscendo che i materiali prodotti dall’attività erano da considerarsi sottoprodotti.
L’amministrazione comunale ha interposto appello e la CTR, con la sentenza in epigrafe meglio indicata, ha parzialmente accolto il gravame. In particolare, ha stabilito che le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, smaltiti a spese del produttore, non concorrono al calcolo della TARI e, quindi, risultavano non tassabili i magazzini intermedi, le aree per materie prime e prodotti finiti e le aree scoperte collegate al ciclo produttivo, mentre restavano invece soggette a tariffa le superfici terziarie come uffici, locali igienici, spogliatoi e mense, che generano rifiuti urbani.
Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione , ai sensi degli art. 132 c.p.c., art. 36, c. 2, n. 4, d.lgs. 546/92, art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 , c. 1, n. 4, c.p.c. Si sostiene che la decisione della CTR Campania presenti una motivazione apparente e contraddittoria, risultando incomprensibile.
1.1. In particolare, il ricorrente evidenzia il contrasto tra le premesse e il dispositivo: nella parte motiva la Commissione afferma che i magazzini per materie prime e i locali di stoccaggio dei prodotti finiti, collegati alla produzione di rifiuti speciali, sono intassabili
secondo legge e prassi ministeriale. Tuttavia, nel dispositivo conferma la legittimità della tassazione di tali aree. Questa inconciliabilità renderebbe impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e giustifica la tesi di nullità, in quanto il contribuente non può comprendere le ragioni effettive della decisione.
1.2. Il Comune controricorrente sostiene, invece, che non vi sia alcuna contraddizione interna alla sentenza: la CTR avrebbe correttamente distinto tra la detassazione totale (prevista solo per aree che producono rifiuti speciali pericolosi non conferibili al servizio pubblico) e il regime di riduzione per rifiuti assimilati. Poiché la ditta produce rifiuti assimilati agli urbani, i magazzini restano tassabili secondo il regolamento comunale.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la nullità della sentenza per falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. dell’articolo I, comma 649. L. 147/2013.
2.1. Pur riconoscendo nelle motivazioni che i magazzini intermedi e le aree di stoccaggio collegate alla produzione di rifiuti speciali sono intassabili, nel dispositivo la Commissione ha confermato la tassazione di tali locali deposito.
Il ricorrente evidenzia inoltre il contrasto con la prassi ministeriale (risoluzione 2/DF /2014), che estende l’esenzione TARI a tutti gli spazi funzionalmente connessi al ciclo produttivo, e sottolinea che la sentenza ha ribaltato il giudizio di primo grado, che aveva, invece, confermato l’esclusione dalla tassa anche sulla base di una consulenza tecnica. In sintesi, il motivo denuncia una decisione contraddittoria e in violazione della legge, imponendo la tassazione su aree che avrebbero dovuto essere esentate.
2.2. La questione prospettata è, quindi, la medesima del primo motivo, ma fatta valere sotto il profilo della violazione di legge, sicché i motivi possono essere trattati congiuntamente.
Gli stessi sono fondati.
3.1. La CTR afferma in motivazione che i locali destinati a stoccaggio sono esenti dalla tassazione, mentre in dispositivo afferma che i locali adibiti a deposito sono, invece, soggetti al pagamento della TARI.
3.2. Vi è, dunque, contraddizione, e sussiste il vizio invocato, non essendo comprensibile quale sia, in sostanza, il decisum .
I motivi vanno conseguentemente accolti.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 , c. 1, n. 4, c.p.c., per error in procedendo , omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’atto impositivo.
4.1. Secondo il Comune, la CTR non ha omesso la pronuncia, ma l’ha ritenuta assorbita nella decisione di merito. Viene, inoltre, precisato che l’avviso di accertamento è un atto vincolato privo di discrezionalità amministrativa, contenente tutti gli elementi (tributo, periodo, tariffa) necessari al contribuente per difendersi. Eventuali vizi formali di motivazione sarebbero comunque irrilevanti ai sensi dell’art. 21octies della L. 241/1990, essendo il contenuto dell’atto predeterminato dalla legge.
4.2. La censura non merita accoglimento.
4.3. Pronunziandosi nel merito dell’appello con decisione sfavorevole alla contribuente, la sentenza impugnata ha implicitamente disatteso lo specifico motivo di gravame sulla questione preliminare della carenza di adeguatezza motivazionale dell’avviso di accertamento.
Si può, quindi, ritenere che vi sia stato un rigetto implicito della censura in questione da parte del giudice di appello, secondo il principio (estensibile per analogia anche in materia di impugnazione del diniego di rimborso) per cui, in tema di contenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento,
sia passato all’esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere, per come è strutturato il giudizio di fronte alle commissioni tributarie, che ha ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l’accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, il quale costituisce il ‘veicolo di accesso’ al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano vizi formali dell’atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (da ultime: Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, n. 14562; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18941). Il che esclude la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib., 13 luglio 2025, n. 19240).
4.4. Il motivo va dunque rigettato.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., con conseguente error in procedendo e difetto di ultrapetizione ed extrapetizione.
5.1. Il quarto motivo di ricorso denuncia, dunque, un errore procedurale della CTR, sostenendo che la Commissione si sia pronunciata su questioni non contestate, ossia la tassazione degli uffici, per i quali il pagamento della TARI era già stato effettuato e pacificamente riconosciuto fin dal primo grado. Il ricorrente evidenzia che, nonostante ciò, nel dispositivo la CTR ha stabilito che la tassa era dovuta anche per i locali adibiti ad attività amministrative, attribuendo un ‘bene’ non richiesto dalle par ti e alterando il perimetro oggettivo dell’azione ( petitum e causa petendi ).
In sintesi, il motivo contesta la pronuncia della CTR su aspetti già risolti e al di fuori della materia del contendere.
5.2. Anche il Comune ammette che le superfici degli uffici non fossero in contestazione (essendo già state pagate), ma qualifica l’inserimento di tali aree nel dispositivo della CTR come una mera precisazione specifica che non inficia la validità della sentenza né arreca danno al ricorrente.
5.3. La censura, ancorché astrattamente fondata, è irrilevante.
5.4. Invero, pur avendo la CTR pronunciato sulla tassazione degli uffici, che non era invece messa in discussione in sede di gravame, la statuizione è del tutto irrilevante nei confronti del contribuente, in quanto l’avvenuto pagamento della tassa per le relati ve aree interessate rende del tutto ineseguibile in parte la qua la decisione.
5.5. La censura è, quindi, inammissibile.
Con il quinto motivo di ricorso, si contesta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 , c. 1, n. 5, c.p.c., in ragione dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
6.1. Si sostiene che la CTR abbia ignorato un elemento fondamentale che aveva determinato la vittoria di RAGIONE_SOCIALE in primo grado: la natura di ‘sottoprodotti’ degli scarti di lavorazione. La ditta produce spugne sintetiche e i residui non costituiscono rifiuti, ma sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 -bis del D.Lgs. 152/2006. A
conferma, sarebbero state prodotte fatture del 2018 che dimostrano la cessione degli scarti a terzi per essere riutilizzati in altre produzioni, come imbottiture e cuscini.
Poiché tali materiali non entrano nel circuito comunale dei rifiuti, i locali in cui vengono prodotti non sono imponibili ai fini della TARI. Il ricorrente lamenta che la CTR, pur riassumendo i fatti, non ha affrontato la questione dei sottoprodotti né motivato il distacco dalla decisione di primo grado. In sintesi, la tassa sulle aree produttive è stata confermata senza considerare che gli scarti sono riutilizzabili e non rifiuti, venendo meno il presupposto impositivo.
6.2. L’amministrazione contesta l’ammissibilità del motivo in sede di legittimità, trattandosi di una questione di merito. Nel merito, osserva che la produzione di “sottoprodotti” o rifiuti speciali non esclude comunque la produzione di rifiuti ordinari dovuta alla presenza umana durante la lavorazione. Poiché i rifiuti della ditta non hanno codici CER di pericolosità, sono assimilati agli urbani e la tassazione è dovuta, non avendo il contribuente raggiunto le soglie quantitative per le riduzioni tariffarie.
6.3. Anche tale motivo è fondato.
6.4. Il giudice del gravame nulla ha detto in merito alla qualificabilità o meno di sottoprodotti degli scarti di lavorazione, cui consegue la successiva includibilità o meno dell’area in cui sono prodotti ai fini della tassa per cui è procedimento.
E non si discute, come sostanzialmente afferma il Comune, del merito della questione, ma dell’omesso esame di un fatto decisivo, sicché la doglianza è certamente ammissibile in questa sede.
6.5. La censura merita, pertanto, accoglimento.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, al secondo motivo e al quinto motivo, mentre è inammissibile il quarto motivo e va rigettato il terzo motivo, per cui la sentenza impugnata va cassata in relazione a tali motivi con rinvio della causa
alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, il secondo motivo e il quinto motivo, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME