Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24172/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 958/2017 depositata il 15/06/2017.
NONCHE’
Sul ricorso iscritto al n. Rg 24236/2017 proposto dal RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO INDIRIZZO
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
Controricorrente
NONCHE’
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Intimato avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 958/2017
depositata il 15/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. La società RAGIONE_SOCIALE impugnava la comunicazione di pagamento notificale in data 29.07.2014 relativa alla Tares, annualità di imposta 2014, emessa dalla concessionaria del RAGIONE_SOCIALE di Chivasso, RAGIONE_SOCIALE, sulla base dei dati dichiarati dalla società incorporata dalla ricorrente, la quale aveva denunciato una superficie commerciale di 3.506 mq sulla quale la società RAGIONE_SOCIALE aveva assolto la T.I.A. In data 4.07.2014; la società RAGIONE_SOCIALE presentava istanza di determinazione della superfice tassabile che indicava in mq 36, in quanto le residue superfici venivano indicate come produttrici di rifiuti speciali per le quali l’ente provvedeva al recupero tramite ditte specializzate.
L’opposizione si fondava sul difetto motivazionale dell’atto impugnato, sulla violazione della doppia imposizione ed erronea determinazione della superficie tassabile.
Il RAGIONE_SOCIALE di Chivasso eccepiva la carenza di legittimazione passiva in base al combinato disposto dell’art. 1, comma 692, legge 147/2013 e dell’art. 69 del regolamento disciplinante la IUC, ai sensi dei quali il RAGIONE_SOCIALE è responsabile della gestione del tributo ed ha la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ad esso.
Il RAGIONE_SOCIALE, nell’atto di controdeduzioni, contestava la possibilità di produrre rifiuti speciali nell’area destinata alla vendita ed aperta al pubblico, adducendo che l’ente locale aveva provveduto all’assimilazione dei rifiuti speciali – imballaggi primari e secondari -ai rifiuti urbani con delibera del CC del 17.06.2014, stabilendo anche i limiti quantitativi.
I giudici di prossimità accoglievano il ricorso affermando che la società aveva dimostrato di produrre imballaggi terziari e secondari al cui smaltimento provvedeva a proprie spese tramite ditte specializzate, attribuendo l’esenzione sulla intera superficie ( tranne che sulle aree destinate ad uffici), in quanto – ad avviso dei giudici
di prime cure – l’esenzione non poteva ritenersi circoscritta ai soli punti specifici ove fisicamente si formano i rifiuti speciali. Respingeva l’eccezione delle resistenti secondo cui la società era tenuta al pagamento non avendo mai comunicato di aver provveduto in via autonoma allo smaltimento dei rifiuti, sul rilievo che la società aveva comunicato la nuova denuncia il primo luglio 2014 distinguendo per destinazione d’uso e tipologia.
Interposti separati gravami dal RAGIONE_SOCIALE e dalla concessionaria, la RAGIONE_SOCIALE, una volta riuniti, li respingeva ritenendo che la società aveva depositato regolare denuncia al RAGIONE_SOCIALE e che la contribuente aveva affidato ad una ditta esterna a titolo oneroso la raccolta ed lo smaltimento dei rifiuti speciali.
Ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi.
Anche il consorzio ricorre per la cassazione della medesima sentenza, sulla base di tre motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
In data 3 giugno 2024, il RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso, per intervenuta transazione con la società contribuente ed il RAGIONE_SOCIALE. Successivamente ha depositato in giudizio l’atto di conciliazione stragiudiziale.
CONSIDERATO CHE
1.Con la prima censura, il RAGIONE_SOCIALE eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in merito alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, ex art. 360, primo comma, n.4), c.p.c.; per avere il decidente trascurato di esaminare la preliminare eccezione fondata sugli artt. 1, comma 692, legge 147/2013 e 54 comma 2 della delibera CC n. 27 del 30 giugno 2014.
La seconda doglianza deduce violazione degli artt. 10 d.lgs. 546/1992 e 75 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., reiterando la censura dedotta con il primo motivo.
Con il terzo mezzo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 1, comma 649, legge 147/2013 e dell’art. 184, comma 3, d.lgs. 152/2006, ex art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.; per avere il decidente escluso dalla tassazione l’intera superficie ad eccezione delle aree destinate ad uffici, in contrasto col disposto dell’art. 1 cit. che dispone che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori; per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, il RAGIONE_SOCIALE disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità dei rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo. L’art. 184 cit. individua come speciali i rifiuti provenienti da attività commerciali.
Assume di aver assimilato ai rifiuti urbani i rifiuti speciali con delibera del 30.06.2014 n. 27, individuando i rifiuti assimilabili agli urbani e individuando le riduzioni la cui applicazione è applicata a consuntivo e a seguito di dimostrazione dell’avvenuto avvio al riciclo, previa presentazione della denuncia da presentare entro il 31 marzo dell’anno successivo. Aggiunge altresì che il servizio di raccolta è attivo come risulta dalle controdeduzioni del primo grado ( all. 9).
In conclusione, asserisce che la società può vantare l’esenzione solo per gli imballaggi terziari con cui la merce arriva al magazzino del centro commerciale ma non anche per gli imballaggi secondari, da determinarsi a consuntivo l’anno successivo all’annualità 2014; che, pertanto, la società avrebbe dovuto presentare la dichiarazione e relativa documentazione relativa allo smaltimento
dei rifiuti assimilati prodotti nell’anno 2014 chiedendo la riduzione in misura percentuale – come da regolamento – del tributo in misura proporzionale alla percentuale dei rifiuti smaltiti autonomamente, il che poteva avvenire soltanto in data primo gennaio 2015 e non al momento del ricevimento dell’avviso di pagamento. Aggiungendo che la dichiarazione del luglio 2014 presentata ai fini Tares non poteva assumere rilevanza ai fini Tari.
Con successivo ricorso, il RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 1, comma 649, legge 147/2013 e dell’art. 184 comma 3, d.lgs 152/2006; reiterando le censure proposte con l’ultimo motivo dal comune di Chivasso.
5.Si impone, preliminarmente, la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto queste investono lo stesso provvedimento (Cass. sez. un. n. 1521 del 2013; conf. Cass. n. 27550 del 2018). Inoltre, il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia, nel caso in esame l’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE, pur notificata (ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ.) al RAGIONE_SOCIALE, non legittima costui ad impugnare in via incidentale la sentenza, perché l’impugnazione tempestiva non è contro di lui rivolta e perché si verte in caso riconducibile all’art. 332 e non all’art. 331 cod. proc. civ. (per riferimenti, si vedano Cass. n. 1315 del 2006, nonché Cass. n. 8105 del 2006 e 10623 del 2016, più di recente).
Si tratta dunque di due ricorsi proposti in via principale il medesimo giorno dalle parti soccombenti del giudizio.
Il consorzio ha rinunciato al proprio ricorso, rappresentando l’intervenuta transazione delle liti in corso. Dalla transazione risulta
che sia il RAGIONE_SOCIALE che il RAGIONE_SOCIALE hanno rinunciato al ricorso per cassazione.
La rinuncia è rituale, poiché formulata in atto univoco in tal senso, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e comunque dal difensore in questa sede, da qualificarsi munito dei relativi poteri; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss c.p.c. La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo. La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) (Cass. n. 28675 del 2005; Cass. n. 11033/2019) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Vedi Cass. n. 23840 del 2008 e n. 3971 del 2015). La rinuncia in esame risulta notificata regolarmente alla società e all’amministrazione comunale ( Cass. 13923/2019), con il conseguente perfezionamento della fattispecie estintiva del giudizio. trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29/07/2014 n. 17187).
Per l’effetto della rinuncia al ricorso per cassazione ad opera del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame
… ma non per quella sopravvenuta” (Cass. n. 13636/2015; n. 12743/2016).
P.Q.M.
La Corte
-Dispone la riunione del giudizio n. Rg 24236/2017 al giudizio n. Rg 24172/2017;
-dichiara l’estinzione del giudizio;
-compensa le spese del giudizio;
Così deciso nell’adunanza camerale della sezione tributaria della Corte di