Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10403 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10403 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22871/2022 proposto da:
Comune di Tremestieri Etneo (P.IVA: P_IVA, in persona del Sindaco pro tempore , Dott. NOME COGNOME rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), dipendenti di ruolo del Comune, iscritti presso l’elenco Sindaco del Comune di speciale degli avvocati addetti ad uffici legali dell’Ordine degli Avvocati di Catania, domiciliato presso i locali del Comune di RAGIONE_SOCIALE Etneo in INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAILordineavvocaticataniaEMAIL e EMAILordineavvocaticataniaEMAIL);
-ricorrente – contro
NOME
–
Avviso accertamento Ici Esenzione prima casa Dimora abituale familiari
-avverso la sentenza 1554/6/2022 emessa dalla CTR Sicilia il 23/02/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
NOME proponeva ricorso, dinanzi alla CTP di Catania, avverso un avviso di accertamento Ici per l’anno 2007 emesso dal Comune di Tremestieri Etneo, deducendo che, a seguito della rinuncia all’eredità, seppur titolare di diritto di abitazione, non rivestiva la qualità di erede, con conseguente insussistenza del relativo presupposto impositivo, e che comunque aveva diritto alle agevolazioni per la prima casa.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Sicilia accoglieva il gravame, evidenziando che, da un lato, la medesima aveva rinunciato all’eredità, mettendo di ciò a conoscenza l’amministrazione, e, dall’altro, la titolarità del diritto di abitazione (quale coniuge superstite), sebbene non escludesse il presupposto impositivo, dava diritto alle relative agevolazioni come prima casa, senza tralasciare che alcuni dei cespiti erano anche soggetti ad espropriazione immobiliare ancor prima del decesso del de cuius .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Tremestieri Etneo sulla base di due motivi. NOME non ha svolto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per essere passate in giudicato, nelle more della pubblicazione della sentenza impugnata, tre sentenze della CTR Sicilia, aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004, 2006 e 2009, con le quali era stata affermata la legittimazione passiva della contribuente, sussistendo il
presupposto impositivo costituito dal diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 540 e 1022 c.c. e 1, 3 e 8 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste per la prima abitazione, il contribuente deve provare che l’immobile costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari.
Il secondo motivo ha ad oggetto la questione concernente la necessità (o meno), al fine di beneficiare dell’esenzione per la ‘prima casa’, di familiari coabitanti, alla luce del l’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, a tenore del quale <>.
In quest’ottica, la questione è strettamente connessa a quella di legittimità costituzionale sollevata dalle SS.UU. della Corte (Cass. Sez. U., 15 ottobre 2024, n. 26776; Cass. Sez. U., 15 ottobre 2024, n. 26774), secondo cui è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 173, lett. b), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione di cui alla citata norma all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce: «(p)er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre: «(p)er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»).
La questione, come è noto, si è posta all’indomani della pronuncia della stessa Consulta n. 209 del 2022, la quale ha, per quanto qui interessa,
dichiarato in tema di IMU, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo, l’art. 1, comma 741, lett. b), primo periodo, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
Occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione sulla descritta questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata da Cass., sez. un., 15 ottobre 2024, nn. 26774-26776.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 5.12.2024.