Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19753 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19753 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25396/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO, come da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE n. 17/01/2021, depositata il 29 marzo 2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE rigettava sia l’appello proposto dalla
Oggetto:
Tributi – IVA –
RAGIONE_SOCIALE – Operazioni esenti
RAGIONE_SOCIALE sia l’appello incidentale proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla predetta RAGIONE_SOCIALE, avverso tre avvisi di accertamento, emessi per IVA, in relazione agli anni 2009, 2010 e 2011, disapplicando il provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
-il recupero dell’imposta riguardava diverse prestazioni di sponsorizzazione, pubblicità e altro, effettuate dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente senza assoggettarle ad IVA, ai sensi dell’art. 8 della l. n. 266 del 1991;
la pretesa impositiva dell’Amministrazione era legittima in quanto sul quadro normativo di cui agli artt. 8, comma 2, della l. n. 266 del 1991 (secondo il quale “le operazioni effettuate dalle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” ) e 10, comma 8, del d.lgs. n. 460 del 1997 (secondo il quale “Sono, in ogni caso, considerate RAGIONE_SOCIALE … gli or ganismi di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e RAGIONE_SOCIALE…Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di RAGIONE_SOCIALE … di cu i alle citate leggi n. 266 del 1991 … ” ), era intervenuto l’art. 30, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008, conv. dalla l. n. 2/2009, in base al quale, a partire dall’anno di imposta 2009, i requisiti per usufruire dell’agevolazione IVA erano divenuti due: l’iscrizione nell’apposito RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di cui alla l. n. 266 del 1991 e il mancato svolgimento di attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 25 maggio 1995;
secondo l’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALE richiamate disposizioni, era da considerarsi implicitamente abrogato il beneficio originariamente previsto dall’art. 8, comma 2, della l. n. 266 del 1991, per effetto di un nuovo assetto normativo che si è venuto a configurare, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 30, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008;
l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni era, invece, illegittima, atteso il non agevole coordinamento di una pluralità di prescrizioni tale da delineare un quadro di “obiettive condizioni di incertezza”;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso e proponeva, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo;
-l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositava con memoria del 3.05.2024 una precedente ordinanza di questa Corte che aveva esaminato analoga questione.
CONSIDERATO CHE
-Con l’unico motivo del ricorso principale, l ‘RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 2, della l. n. 266 del 1991, 10, comma 8, del d.lgs. n. 460 del 1997, come interpretato dalla circolare 168/E del 26.06.1998 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in correlazione con l’art. 30 del d.l. n. 185 del 2008, convertito nella l. n. 2 del 2009 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere legittimo il recupero dell’IVA sulle prestazioni di pubblicità e le altre elencate ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633/72, ancorché l’attività di sponsoring, gestita dall’RAGIONE_SOCIALE, iscritta nel RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fosse esente IVA in applicazione della norma speciale di cui all’art. 8, comma 2, della l. n.
266 del 1991, sulla quale non avrebbe inciso l’art. 30, comma 5, della d.l. n. 185 del 2008, che si limita a disporre che le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, svolgenti attività commerciali non considerate marginali ai sensi del D.M. 25 maggio 1995, non sono qualificabili come “RAGIONE_SOCIALE di diritto” ai sensi dell’art. 10, comma 8 del d.lgs. n. 460 del 1997, perdendo le ulteriori agevolazioni (indicate dal predetto decreto legislativo), ma non quelle previste dall’art. 8 della l. n. 266 del 1991, con conseguente esenzione dell’ IVA per le RAGIONE_SOCIALE da attività commerciali anche non marginali, se strumentali rispetto al reperimento di risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento RAGIONE_SOCIALE attività di RAGIONE_SOCIALE organizzate (art. 4, punto g) della legge provinciale n. 11 del 1993);
rileva, inoltre, che in ordine alla contestata non marginalità RAGIONE_SOCIALE prestazioni di pubblicità, da un lato, il richiamato D.M. 25 maggio 1995 sarebbe riferibile soltanto alle imposte dirette e, dall’altro lato, la legge provinciale n. 11 del 1993 avrebbe allargato le fonti di finanziamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
aggiunge che il primo giudice avrebbe escluso l’esenzione IVA in forza del nuovo assetto di cui dell’art. 30, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008, ammettendo che, fino all’anno di imposta 2009, alla luce dell’art. 8, comma 2, della legge n. 266/91, le RAGIONE_SOCIALE da attività commerciali e produttive anche non marginali, se strumentali rispetto al reperimento di risorse economiche, non costituivano motivo per il disconoscimento dell’esclusione dell’IVA, senza che tale profilo fosse stato oggetto di appello incidentale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è fondato nei termini di seguito indicati;
come è stato rilevato da una recente sentenza di questa Corte (Cass. n. 37626 del 23.12.2022), intervenuta sulla medesima questione, che questo Collegio condivide e a cui si riporta integralmente, “l’esenzione IVA di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991 continua ad
essere applicabile alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aventi, a partire dall’anno di imposta 2009, per effetto dell’art. 30, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modifiche, dalla legge n. 2 del 2009, i requisiti per godere RAGIONE_SOCIALE ulteriori norme agevolative di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 previste per le Onlus di diritto” ;
il quadro normativo che rileva nel caso in esame riguarda l’art. 8, comma 2, della l. n. 266 del 1991, nella versione applicabile ratione temporis , secondo il quale “le operazioni effettuate dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” ;
-l’art. 8, comma 4, della l. n. 266 del 1991 prevede , invece, per le imposte dirette, che “I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per RAGIONE_SOCIALE sociali ” (si tratta del D.M. del 25 maggio 1995, che contiene l’elenco RAGIONE_SOCIALE attività considerate marginali);
l’art. 10, comma 8 del d.lgs. n. 460 del 1997, nella formulazione applicabile ratione temporis , stabilisce, poi, che “Sono in ogni caso considerati RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto della loro struttura e RAGIONE_SOCIALE loro finalità, gli organismi di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di RAGIONE_SOCIALE… Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di RAGIONE_SOCIALE, … alle citate leggi n. 266 del 1991 … “;
la norma da ultimo richiamata, in attuazione della delega recata dall’art. 3, comma 189, lett. b) della l. n. 662 del 1996, sancisce l’automatica qualifica come RAGIONE_SOCIALE, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 6 della medesima legge “;
la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997 evidenzia che dall’estensione automatica della ” soggettività fiscale RAGIONE_SOCIALE ” consegue che gli enti in questione possono beneficiare anche RAGIONE_SOCIALE norme agevolative recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 ” senza necessità di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, nè di dover rispettare i requisiti richiesti nell’articolo 10 per la generalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” . La disposizione in commento dà attuazione anche al disposto del comma 188 dell’art. 3 della legge n. 662 del 1996, secondo il quale “sono fatte salve le disposizioni di maggiore favore relative alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 … “;
a tale proposito giova sottolineare che, come si evince dalla stessa circolare 168/E del 26 giugno 1998 del RAGIONE_SOCIALE, l’individuazione della norma di maggior favore può essere frutto di una valutazione soggettiva da parte del destinatario (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), in relazione a ciascuna imposta o tributo oggetto di agevolazioni, nel senso che l’ente può scegliere se applicare la normativa relativa alle RAGIONE_SOCIALE o quella dettata dalla normativa speciale (rispettivamente, la l. n.266 del 1991, la l. n.49 del 1987 e la l. n. 381 del 1991), ponderando la convenienza tra le diverse previsioni agevolative;
questa possibilità vale, ovviamente, solo quando la scelta riguarda ipotesi in cui sia configurabile una alternatività tra le diverse disposizioni normative, dovuta al fatto che la stessa fattispecie risulta
disciplinata sia dalle disposizioni previste dalla specifica normativa sulle RAGIONE_SOCIALE, sia nelle disposizioni recate dalle citate leggi speciali;
la questione relativa all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di maggior favore assume particolare rilievo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
a tale proposito va richiamato l’art. 14 del d.lgs. n. 460 del 1997, che detta la disciplina relativa all’IVA, applicabile a determinate operazioni, poste in essere in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché ad alcune operazioni attive poste in essere da tali RAGIONE_SOCIALE, apportando modifiche al d.P.R. n. 633 del 1972, nel senso che vengono estese alle RAGIONE_SOCIALE particolari disposizioni di esclusione o di esenzione dall’applicazione del tributo, già disposte dal d.P.R. n. 633 del 1972 per operazioni aventi particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALE, in conformità alle norme comunitarie dettate in materia dalla VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977;
in questi casi è, dunque, rimessa all’ente la scelta se applicare la normativa relativa alle RAGIONE_SOCIALE (in materia di Iva, art. 14 del d.lgs. n. 460/97) o quella dettata dalla normativa speciale (art. 8, comma 2,
della legge n. 266/91 per gli organismi di RAGIONE_SOCIALE);
-l’ art. 30, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modifiche, dalla legge n. 2 del 2009, nel prescrivere che “La disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle RAGIONE_SOCIALE e alle altre RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995 “, modifica, in sostanza, la previsione del comma 8 dell’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, intervenendo sui requisiti richiesti alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per l’acquisizione della qualifica di RAGIONE_SOCIALE di diritto e riducendo il riconoscimento della medesima alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con attività commerciali marginali;
– questa Corte ha, quindi, condivisibilmente concluso, nella decisione prima citata (Cass. n. 37626 del 2022), che l’art. 30, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008 non ha inciso sulla disciplina speciale di cui al comma 2 dell’art. 8 della legge n. 266/1991, che continua ad essere applicabile alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aventi, a partire dall’anno di imposta 2009, i requisiti per godere RAGIONE_SOCIALE ulteriori norme agevolative di cui al d.lgs. n. 460/97, previste per le RAGIONE_SOCIALE di diritto;
– l’esenzione IVA di cui all’art. 8, comma 2, della l. n. 266/1991 trova, tuttavia, un limite nell’art. 5 della l. n. 266 del 1991, ratione temporis applicabile, secondo il quale sono fonti di finanziamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, tra l’altro le ‘ g) RAGIONE_SOCIALE derivanti da attività commerciali e produttive marginali ‘ (cfr. anche Cass. n. 1254 del 2014 sulla correlazione sistematica degli artt. 5 e 8 cit., con riferimento all’esenzione dall’imposta di RAGIONE_SOCIALE “laddove la evidente ratio della norma (art. 8) non può che esser rinvenuta in quella dell’intenzione di escludere dall’agevolazione l’esercizio del commercio e dei suoi atti” ); tale previsione va, a sua volta, coordinata con l’art. 4, punto g) della legge provinciale n. 11 del 1993, che ha allargato le fonti di finanziamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle ” RAGIONE_SOCIALE derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque strumentali rispetto al reperimento RAGIONE_SOCIALE risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento RAGIONE_SOCIALE attività di RAGIONE_SOCIALE organizzate “;
– la CTR non ha fatto buon governo dei suddetti principi, limitandosi ad affermare che, a partire dall’anno d’imposta 2009, per effetto dell’art. 30, comma 5, del d.l. n. 185/2008, conv. nella l. n. 2/2009, i requisiti per usufruire dell’agevolazione erano diventati due (l’iscrizione nell’apposito RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di cui alla l . n. 266 del 1991 e il mancato svolgimento di attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel D.M. 25 maggio 1995) e che dovesse
considerarsi implicitamente abrogata la norma agevolatrice di cui all’art. 8, comma 2, della l. n. 266 del 1991 ;
-passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/97, 10, comma 3, della l. n. 212/00 e 8 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente annullato le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento impugnati, sebbene non sussistessero le obiettive condizioni di incertezza, che, in caso di pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento risulti difficoltoso, devono essere riferite al giudice e non al RAGIONE_SOCIALE o all’Amministrazione, mentre la CTR era riuscita agevolmente ad interpretare la normativa applicabile alla fattispecie concreta, giungendo a conclusioni analoghe a quelle dell’Ufficio senza palesare alcuna difficoltà interpretativa;
-a seguito dell’accoglimento del ricorso principale rimane assorbito l’esame di quello incidentale ;
in conclusione, il ricorso principale va accolto nei termini di cui in motivazione, assorbito quello incidentale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, in relazione al ricorso principale accolto, per nuovo esame che dovrà accertare, in punto di fatto, se le attività oggetto di ripresa, ancorché non marginali in base al D.M. 25 maggio 1995, siano strumentali rispetto al reperimento RAGIONE_SOCIALE risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento RAGIONE_SOCIALE attività di RAGIONE_SOCIALE (art. 4, punto g) della legge provinciale n. 11 del 1993), nonché per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso principale accolto, e rinvia, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE
spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione. Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio 2024.