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Esenzione IVA volontariato: le nuove direttive

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19753/2024, ha chiarito un punto cruciale sull’esenzione IVA volontariato. Un’associazione sportiva si era vista contestare dall’Agenzia delle Entrate la mancata applicazione dell’IVA su proventi da sponsorizzazione. La Corte ha stabilito che la normativa del 2008, che ha ristretto i requisiti per essere ONLUS di diritto, non ha abrogato la norma speciale di esenzione IVA prevista dalla legge quadro sul volontariato (L. 266/1991). Di conseguenza, un’organizzazione può beneficiare dell’esenzione anche per attività commerciali non marginali, a patto che queste siano puramente strumentali al reperimento di fondi per le finalità istituzionali. La causa è stata rinviata al giudice di merito per questa verifica fattuale.

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Pubblicato il 28 gennaio 2026 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Esenzione IVA Volontariato: Chiarimenti dalla Cassazione sulle Attività Commerciali

L’esenzione IVA volontariato rappresenta un pilastro fondamentale per la sostenibilità economica delle organizzazioni del terzo settore. Tuttavia, la complessità delle normative fiscali ha spesso generato incertezza, specialmente riguardo alle attività commerciali svolte da questi enti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha finalmente fatto luce su un punto controverso, stabilendo che l’esenzione può sopravvivere anche quando un’organizzazione svolge attività commerciali non marginali, a patto che siano strumentali alla sua missione. Analizziamo questa importante decisione.

I Fatti del Caso

Una associazione sportiva di volontariato, regolarmente iscritta nel registro provinciale, si è vista recapitare tre avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria contestava la mancata applicazione dell’IVA su diverse prestazioni, tra cui sponsorizzazioni e pubblicità, relative agli anni 2009, 2010 e 2011. Secondo l’Agenzia, l’associazione aveva perso il diritto all’esenzione a causa delle modifiche normative introdotte nel 2008, che avevano ristretto i requisiti per essere considerati “ONLUS di diritto”. La Commissione Tributaria di secondo grado aveva dato ragione all’Agenzia, pur annullando le sanzioni per “obiettive condizioni di incertezza”. L’associazione ha quindi presentato ricorso in Cassazione.

La Complessa Questione dell’Esenzione IVA Volontariato

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione di tre diverse normative. Da un lato, la Legge quadro sul volontariato (L. 266/1991) prevedeva una generale esenzione IVA volontariato per tutte le operazioni effettuate da tali organizzazioni. Successivamente, il D.Lgs. 460/1997 ha introdotto la figura delle ONLUS, qualificando automaticamente come tali le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri (“ONLUS di diritto”). Infine, una legge del 2008 (D.L. 185) ha modificato quest’ultimo punto, stabilendo che solo le organizzazioni di volontariato che svolgono esclusivamente attività commerciali “marginali” potessero mantenere lo status di ONLUS di diritto. La tesi dell’Agenzia delle Entrate era che questa modifica avesse implicitamente abrogato la più ampia esenzione originaria della legge del 1991.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ribaltato la decisione di merito, accogliendo il ricorso dell’associazione. I giudici hanno chiarito un principio fondamentale: la legge del 2008 non ha cancellato l’esenzione IVA prevista dalla Legge 266/1991, ma ha solo limitato l’accesso automatico al regime fiscale delle ONLUS.

Le Motivazioni

La Corte ha spiegato che le due discipline normative operano su binari diversi. La Legge 266/1991 offre un regime di favore specifico per il volontariato. Il regime ONLUS, introdotto successivamente, ha previsto ulteriori agevolazioni, con una “clausola di maggior favore” che permetteva agli enti di scegliere il regime più conveniente. La modifica del 2008 ha inciso solo sui requisiti per essere ONLUS di diritto, ma non ha toccato il regime speciale e separato del volontariato.

Di conseguenza, un’organizzazione che svolge attività commerciali non marginali perde lo status di ONLUS di diritto, ma non necessariamente l’esenzione IVA volontariato garantita dalla legge del 1991. Tuttavia, la Corte ha posto un limite: l’esenzione si applica a condizione che tali attività commerciali, seppur non marginali, siano “strumentali” al reperimento delle risorse indispensabili per il funzionamento delle attività di volontariato. In questo specifico caso, una legge provinciale di Bolzano allargava le fonti di finanziamento proprio a queste attività strumentali. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato il caso alla Commissione Tributaria per una nuova valutazione dei fatti: spetterà al giudice di merito accertare se le attività di sponsorizzazione e pubblicità fossero effettivamente strumentali alla missione dell’associazione.

Le Conclusioni

Questa ordinanza rappresenta una boccata d’ossigeno per il mondo del volontariato. Viene affermato il principio che lo svolgimento di attività commerciali, anche rilevanti, non comporta l’automatica perdita dei benefici fiscali storicamente previsti per il settore. La chiave di volta diventa il concetto di “strumentalità”: le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare che i proventi commerciali sono interamente reinvestiti per sostenere le finalità sociali e non lucrative. Questa decisione impone agli enti del terzo settore una gestione contabile e documentale ancora più rigorosa, per poter provare in caso di controllo fiscale il nesso indissolubile tra l’attività commerciale e il perseguimento della missione istituzionale.

Un’organizzazione di volontariato che svolge attività commerciali non marginali perde sempre l’esenzione IVA?
No, non necessariamente. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’esenzione IVA prevista dalla Legge 266/1991 può ancora applicarsi, a condizione che l’organizzazione dimostri che tali attività sono puramente strumentali, ovvero finalizzate esclusivamente a raccogliere i fondi necessari per sostenere la sua missione di volontariato.

La legge del 2008 (D.L. 185/2008) ha cancellato la vecchia esenzione IVA per il volontariato prevista dalla Legge 266/1991?
No. La Corte ha stabilito che la legge del 2008 ha solo modificato i requisiti per essere considerati automaticamente una ONLUS (“ONLUS di diritto”), ma non ha abrogato la specifica e autonoma norma di esenzione IVA contenuta nella legge quadro sul volontariato.

Cosa si intende per attività “strumentale” e perché è importante in questo caso?
Un’attività è “strumentale” quando, pur essendo di natura commerciale e non marginale, serve unicamente a reperire le risorse economiche indispensabili per finanziare le attività istituzionali di volontariato. È un concetto cruciale perché, secondo la Corte, se l’associazione riesce a provare questa strumentalità, le entrate derivanti da tali attività possono beneficiare dell’esenzione IVA.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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