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Esenzione IVA volontariato: la Cassazione chiarisce

Un’associazione sportiva di volontariato si è vista negare l’esenzione IVA per le sue attività di sponsorizzazione. L’Agenzia delle Entrate riteneva che la normativa successiva sulle ONLUS avesse ristretto il beneficio. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, chiarendo che l’esenzione IVA volontariato prevista dalla Legge n. 266/1991 non è stata implicitamente abrogata. Il beneficio resta applicabile anche se l’ente non possiede i requisiti per le agevolazioni ONLUS, a condizione che le attività commerciali siano puramente strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali.

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Pubblicato il 17 dicembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Esenzione IVA volontariato: la Cassazione fa chiarezza sulla coesistenza dei regimi

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un’importante interpretazione sulla disciplina dell’esenzione IVA volontariato, stabilendo che le agevolazioni previste dalla legge quadro sul volontariato (L. n. 266/1991) non sono state abrogate dalle normative successive relative alle ONLUS. Questa decisione offre certezze a migliaia di organizzazioni che, pur svolgendo attività commerciali marginali, operano con finalità solidaristiche.

I Fatti del Caso

Una associazione sportiva dilettantistica, regolarmente iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, aveva ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione Finanziaria contestava la mancata applicazione dell’IVA su alcune prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione, considerandole attività di natura commerciale. La pretesa fiscale si fondava sull’idea che una modifica normativa del 2008 (D.L. n. 185) avesse implicitamente abrogato il regime di favore originario, subordinando l’esenzione IVA a requisiti più stringenti, ovvero il mancato svolgimento di attività commerciali non marginali. Sia in primo che in secondo grado, i giudici tributari avevano dato ragione all’Agenzia delle Entrate, pur annullando le sanzioni per l’oggettiva incertezza normativa.

La Disciplina sull’Esenzione IVA Volontariato

La questione giuridica ruota attorno all’interpretazione e al coordinamento di diverse norme:

1. Legge-quadro sul volontariato (L. n. 266/1991): L’art. 8, comma 2, stabilisce che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, “non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
2. Normativa ONLUS (D.Lgs. n. 460/1997): Introduce la figura delle ONLUS, prevedendo che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri siano considerate ONLUS “di diritto”, beneficiando di un regime fiscale di favore, ma con specifici requisiti.
3. Decreto Legge n. 185/2008: L’art. 30, comma 5, ha modificato i requisiti per l’acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto, richiedendo che le organizzazioni di volontariato non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali.

Il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto che quest’ultima norma avesse di fatto abrogato il beneficio generale della L. 266/1991, creando un nuovo sistema in cui l’esenzione IVA era condizionata al rispetto dei limiti sull’attività commerciale.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’associazione, ribaltando la lettura dei giudici di merito. I giudici hanno chiarito che l’intervento normativo del 2008 ha inciso esclusivamente sui requisiti per ottenere le agevolazioni aggiuntive previste per le ONLUS, ma non ha toccato la disciplina speciale e autonoma contenuta nella legge-quadro sul volontariato. In sostanza, i due regimi continuano a coesistere.

La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: l’esenzione IVA volontariato di cui all’art. 8, comma 2, della L. 266/1991 continua ad essere applicabile alle organizzazioni che, pur non avendo i requisiti per godere delle ulteriori norme agevolative per le ONLUS di diritto (introdotti a partire dal 2009), mantengono la loro natura di ente di volontariato. Il limite a tale esenzione si trova piuttosto nell’art. 5 della stessa legge, che ammette entrate da attività commerciali e produttive marginali, a condizione che siano strumentali al reperimento delle risorse economiche necessarie per il funzionamento dell’ente.

La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Il nuovo giudice dovrà accertare, in punto di fatto, se le attività di sponsorizzazione contestate, sebbene non marginali secondo i decreti ministeriali, fossero comunque “strumentali” al funzionamento delle attività di volontariato, secondo quanto previsto dalla pertinente legge provinciale.

Le Conclusioni

Questa ordinanza rappresenta una vittoria importante per il terzo settore. La Corte di Cassazione ha riaffermato l’autonomia del regime fiscale previsto per le organizzazioni di volontariato rispetto a quello delle ONLUS. Si è chiarito che non rispettare i requisiti più stringenti per le agevolazioni ONLUS non comporta la perdita automatica dei benefici fiscali basilari, come l’esenzione IVA. La decisione sottolinea l’importanza del criterio della “strumentalità”: un’attività commerciale non fa perdere le agevolazioni se il suo unico scopo è sostenere finanziariamente le finalità solidaristiche dell’organizzazione. Questo approccio garantisce una maggiore certezza del diritto e supporta la sostenibilità economica degli enti che operano senza scopo di lucro.

Un’associazione di volontariato perde l’esenzione IVA se svolge attività commerciali?
No, non necessariamente. Secondo la Corte, l’esenzione IVA prevista dalla L. n. 266/1991 continua ad applicarsi, a condizione che le attività commerciali, anche se non marginali, siano strumentali a reperire le risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento delle attività di volontariato organizzate.

La normativa successiva sulle ONLUS ha abrogato le agevolazioni per il volontariato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che le modifiche del 2008 (D.L. n. 185/2008) hanno inciso solo sui requisiti per ottenere le ulteriori agevolazioni previste per le ONLUS di diritto, ma non hanno abrogato il regime di esenzione IVA specifico e autonomo previsto dalla legge-quadro sul volontariato del 1991.

Qual è il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione in questo caso?
L’esenzione IVA di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991 continua ad essere applicabile alle organizzazioni di volontariato che, a partire dall’anno d’imposta 2009, non hanno i requisiti per godere delle ulteriori norme agevolative previste per le ONLUS di diritto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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