Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24207 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 22820-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, cf. 94001410219, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale, unitamente agli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, è rappresentata e difesa –
Ricorrente e controricorrente incidentale
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 96/01/2019 della Commissione tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 13.12.2019; adunanza camerale del 14 maggio udita la relazione della causa svolta nell’ 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
La società ha impugnato la sentenza n. 96/01/2019, pronunciata dalla Commissione tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, con cui era stata
IVA -Organizzazioni di RAGIONE_SOCIALE -Agevolazioni – Disciplina
confermata la pronuncia di primo grado, che a sua volta, in merito al ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento, notificato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli anni d’imposta 201 2, 2013, 2014, ne aveva rigettato le ragioni quanto al tributo (Iva) e agli interessi, accogliendole invece sulle sanzioni, e dunque annullando parzialmente il provvedimento.
L’atto impositivo trovava genesi nel riconoscimento della natura commerciale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. I) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, RAGIONE_SOCIALE prestazioni di pubblicità eseguite dall ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice d’appello, nel ricostruire la disciplina applicabile al caso di specie, ha rilevato la legittimità della pretesa impositiva richiamando l’art. 8, comma 2, della legge n. 266/1991 (secondo cui “le operazioni effettuate dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”) e l’art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 460/97 (secondo cui “sono, in ogni caso, considerati RAGIONE_SOCIALE gli organismi di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE…Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di RAGIONE_SOCIALE .. di cui alla citata legge] n. 266 del 1991″). Ha considerato il successivo intervento dell’art. 30, comma 5, del d.l. n. 185/2008, conv. dalla legge n. 2/2009, in base al quale, a partire dall’anno di imposta 2009, i requisiti per usufruire dell’agevolazione Iva erano divenuti due: a) l’iscrizione nell’apposito RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge n. 266/91; b) il mancato svolgimento di attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 25 maggio 1995″. Ha quindi sostenuto che, alla luce del criterio dell’interpretazione sistematica, doveva ritenersi che fosse intervenuta l’implicita abrogazione del beneficio originariamente recato dall’art. 8, comma 2, della legge-quadro sul RAGIONE_SOCIALE, configurandosi un nuovo assetto normativo per effetto dell’art. 30, comma 5, del d.l. n. 185/2008. Tuttavia, atteso il non agevole coordinamento di una pluralità di prescrizioni, atto ad ingenerare “obiettive condizioni di incertezza” ha reputato illegittima l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Affidandosi ad un unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME
contro
ricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale quanto all’annullamento dell’atto impositivo sulle sanzioni. La contribuente ha a sua volta resistito con controricorso incidentale e, infine, ha depositato memoria difensiva.
Nell’adunanza camerale del 1 4 maggio 2024 la causa è stata discussa e decisa.
Considerato che
Con l’ unico motivo l ‘ RAGIONE_SOCIALE si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 8, l. n. 266 del 1991, dell’art. 10, comma 8, d.lgs. n. 460 del 1997, come interpretato dalla Circolare 168 E del 26 giugno 1998, del Ministro RAGIONE_SOCIALE Finanze, e, in correlazione con l’art. 30 del d.l. n. 185 del 2008, convertito nella l. n. 2 del 28 gennaio 2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il recupero dell’Iva sulle prestazioni di pubblicità e le altre elencate ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, ancorché l’attività di sponsoring gestita dalla ricorrente, RAGIONE_SOCIALE iscritta nel RAGIONE_SOCIALE, fosse esente da Iva, in applicazione della norma speciale di cui all’art. 8, secondo comma, della legge n. 266 del 1991. Ha sostenuto, nella specie, che su tale disciplina non poteva incidere l’art. 30, comma 5, della d.l. n. 185 del 2008.
Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.
Questa Corte è già intervenuta in materia, affermando il principio secondo cui l’esenzione IVA, prevista dall’art. 8, comma 2, della l. n. 266 del 1991, continua ad essere applicabile alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che, per effetto dell’art. 30, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, a partire dall’anno di imposta 2009, non hanno i requisiti per godere RAGIONE_SOCIALE ulteriori agevolazioni previste per le Onlus di diritto dal d.lgs. n. 460 del 1997 (Cass., 23 dicembre 2022, n. NUMERO_DOCUMENTO).
A tal fine è stato chiarito che «ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266 del 1991 (legge-quadro sul RAGIONE_SOCIALE, abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017) “L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8″. Hanno diritto ad essere iscritte nei
registri le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti”; – la semplice lettura dell’art. 8 della legge n. 266 del 1991 evidenzia che l’esenzione da ogni imposta per tali RAGIONE_SOCIALE è prevista unicamente per le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato effettuate in favore RAGIONE_SOCIALE medesime. Per le altre operazioni fiscalmente rilevanti effettuate dalle RAGIONE_SOCIALE in questione non è invece riconosciuta una generalizzata franchigia da ogni imposizione essendo invece previste alcune disposizioni riguardanti specifici tributi: esclusione dal campo di applicazione dell’IVA per le operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi; esenzione dalle imposte di RAGIONE_SOCIALE e di bollo per gli atti costitutivi e per quelli connessi all’attività (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19212 del 2007); – il comma 2 dell’art. 8 (Agevolazioni fiscali) della legge n. 266 del 1991, norma applicabile ratione temporis, prevede che “le operazioni effettuate dalle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”; -quanto alle imposte dirette, ai sensi del comma 4 dell’art. 8 cit. “I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. I criteri relativi al concetto di marginalità, di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali”; tale decreto, richiamando espressamente il comma 4 dell’art. 8 cit., è stato pubblicato il 25 maggio 1995 e contiene l’elenco RAGIONE_SOCIALE attività considerate marginali; – l’art. 10, comma 8 del d.lgs. n. 460 del 1997, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che “Sono in ogni caso considerati RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto della loro struttura e RAGIONE_SOCIALE loro finalità, gli organismi di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE… Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di RAGIONE_SOCIALE,.. alle citate leggi n. 266 del 1991..”; – la norma, in attuazione della delega recata dall’art. 3, comma 189, lett. b) della legge n.662 del 1996, sancisce l’automatica qualifica come RAGIONE_SOCIALE, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE
“RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 6 della medesima legge”; -con circolare n.127/E del 19 maggio 1998 è stato chiarito che l’automatica qualificazione come RAGIONE_SOCIALE degli enti sopra elencati comporta che gli stessi non sono tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l’uso nella denominazione della locuzione “RAGIONE_SOCIALE” o dell’acronimo “RAGIONE_SOCIALE“; -la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997 evidenzia in proposito che dall’estensione automatica della “soggettività fiscale RAGIONE_SOCIALE” consegue che gli enti in questione possono beneficiare anche RAGIONE_SOCIALE norme agevolative recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 “senza necessità di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, né di dover rispettare i requisiti richiesti nell’articolo 10 per la generalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“. La disposizione in commento dà attuazione altresì al disposto del comma 188 dell’art. 3 della legge n. 662 del 1996 secondo il quale “sono fatte salve le disposizioni di maggiore favore relative alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266,..,”; -come si evince dalla circolare 168/E del 26 giugno 1998 del Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze l’individuazione della norma di maggior favore può essere frutto di una valutazione soggettiva da parte del destinatario (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) in relazione a ciascuna imposta o tributo oggetto di agevolazioni. In sostanza l’ente può scegliere se applicare la normativa relativa alle RAGIONE_SOCIALE o quella dettata dalla normativa speciale (rispettivamente legge n. 266 del 1991, legge n. 49 del 1987 e legge n. 381 del 1991), ponderando la convenienza tra le diverse previsioni agevolative. Ovviamente la scelta può essere effettuata in relazione alle sole ipotesi in cui sia configurabile una alternatività tra le normative considerate, dovuta al fatto che la stessa fattispecie trovi disciplina sia nelle disposizioni recate dalla specifica normativa sulle RAGIONE_SOCIALE sia nelle disposizioni recate dalle citate leggi speciali. La problematica relativa all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di maggior favore assume particolare rilievo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; -in particolare, l’art. 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997, detta la
disciplina relativa all’imposta sul valore aggiunto applicabile a determinate operazioni poste in essere in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché ad alcune operazioni attive poste in essere da dette RAGIONE_SOCIALE, apportando modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Le modifiche in parola consistono nell’estendere alle RAGIONE_SOCIALE particolari disposizioni di esclusione o di esenzione dall’applicazione del tributo, già disposte dal D.P.R. n. 633 del 1972 per operazioni aventi particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALE, in conformità alle norme comunitarie dettate in materia dalla VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977; -è, dunque, rimessa all’ente la scelta se applicare la normativa relativa alle RAGIONE_SOCIALE (in materia di Iva, art. 14 del d.lgs. n. 460/97) o quella dettata dalla normativa speciale (art. 8, comma 2, della legge n. 266/91 per gli organismi di RAGIONE_SOCIALE); -ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modifiche, dalla legge n. 2 del 2009 è stabilito che “La disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle RAGIONE_SOCIALE e alle altre RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995″; -come chiarito nella circolare n. 12 del 9 aprile 2009 il comma 5 dell’art. 30 cit. stabilisce che le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE iscritte nei registri del RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 acquistano, in forza dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la qualifica di RAGIONE_SOCIALE di diritto a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995. La norma in esame modifica, in sostanza, la previsione del comma 8 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460, intervenendo sui requisiti richiesti alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per l’acquisizione della qualifica di RAGIONE_SOCIALE di diritto e riducendo il riconoscimento della medesima alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con attività commerciali marginali; -pertanto, alla luce della suddetta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, risulta evidente che l’intervento di cui all’art. 30, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008, non ha inciso sulla disciplina speciale di cui al comma 2 dell’art. 8 della legge n. 266/1991 che continua ad essere applicabile alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aventi, a partire dall’anno di imposta 2009, i requisiti per godere RAGIONE_SOCIALE ulteriori norme agevolative di
cui al d.lgs. n. 460/97 previste per le Onlus di diritto; – l’esenzione Iva di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 266/1991 trova però un limite nell’art. 5 (“Risorse economiche”) della legge n. 266/1991 che prevede che sono fonti di finanziamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, tra l’altro g) le RAGIONE_SOCIALE derivanti da attività commerciali e produttive marginali (v. Cass Sez. 5, Sentenza n. 1254 del 2014 sulla correlazione sistematica degli artt. 5 e 8 cit. con riferimento all’esenzione dall’imposta di RAGIONE_SOCIALE “laddove la evidente ratio della norma (art.8) non può che esser rinvenuta in quella dell’intenzione di escludere dall’agevolazione l’esercizio del commercio e dei suoi atti”); previsione che, a sua volta, va coordinata con l’art. 4, punto g) della legge RAGIONE_SOCIALE della n. 11 del 1993, che ha allargato le fonti di finanziamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle “RAGIONE_SOCIALE derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque strumentali rispetto al reperimento RAGIONE_SOCIALE risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento RAGIONE_SOCIALE attività di RAGIONE_SOCIALE organizzate”; – ne consegue l’enunciazione del seguente principio di diritto: “l’esenzione Iva di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991 continua ad essere applicabile alle RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE non aventi, a partire dall’anno di imposta 2009, per effetto dell’art. 30, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modifiche, dalla legge n. 2 del 2009, i requisiti per godere RAGIONE_SOCIALE ulteriori norme agevolative di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 previste per le Onlus di diritto” » ; – nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la CTR aveva mal applicato i suddetti principi «nel ritenere confermando la decisione di prime cure – che, a partire dall’anno di imposta 2009, per effetto dell’art. 30, comma 5, del d.l. n. 185/2008, conv. nella legge n. 2/2009, “i requisiti per usufruire dell’agevolazione Iva” fossero divenuti due (l’iscrizione nell’apposito RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge n. 266/1991 e il mancato svolgimento di attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel DM 25 maggio 1995) e che, alla luce di una interpretazione sistematica, dovesse considerarsi “l’intervenuta implicita abrogazione del beneficio originariamente recato dall’art. 8, comma 2, della legge-quadro sul RAGIONE_SOCIALE“».
Si tratta di motivazioni che questo collegio fa proprie integralmente sul piano logico come su quello della corretta lettura della normativa applicabile.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il ricorso incidentale dell’ufficio, che con un unico motivo censura la sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 6 del d.lgs. 472 del 1997, dell’art. 10 della l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo l’assunto dell’amministrazione finanziaria mancavano i presupposti per disporre la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
L’esito favorevole del giudizio sul ricorso principale supera infatti ogni questione sulle sanzioni.
In conclusione, il ricorso principale va accolto nei termini di cui in motivazione, assorbito quello incidentale. La sentenza va pertanto cassata, in relazione all’accolto ricorso principale e la causa deve essere rinviata alla Corte tributaria di II grado di RAGIONE_SOCIALE perché, in diversa composizione e nell’osservanza del principio di diritto enunciato (cfr. Cass., 23 dicembre 2022, n. 37626), oltre che liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità, provveda ad accertare, in punto di fatto, se le attività di sponsoring in questione, ancorché non marginali in base al DM 25 maggio 1995, siano strumentali rispetto al reperimento RAGIONE_SOCIALE risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento RAGIONE_SOCIALE attività di RAGIONE_SOCIALE organizzate (art. 4, punto g) della legge RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1993.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, assorbito il motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza in relazione all’accoglimento del ricorso principale e rinvia, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, cui demanda, in diversa composizione, anche la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 14 maggio 2024