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Esenzione IVA viaggi studio: quando si applica?

Una società di formazione linguistica si è vista negare l’esenzione IVA per i viaggi studio organizzati all’estero. L’Amministrazione Finanziaria ha riqualificato l’attività come quella di un’agenzia di viaggi. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16406/2024, ha confermato che l’organizzazione di pacchetti comprensivi di corso, vitto e alloggio tramite fornitori terzi ricade nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggi (art. 74-ter), escludendo quindi l’applicazione dell’esenzione IVA viaggi studio prevista per le prestazioni didattiche.

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Pubblicato il 27 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Esenzione IVA Viaggi Studio: La Cassazione Traccia il Confine con le Agenzie di Viaggio

L’organizzazione di viaggi studio all’estero è un’attività didattica o un servizio turistico? Da questa domanda dipende l’applicazione di regimi fiscali molto diversi. Con la recente ordinanza n. 16406 del 12 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante chiarimento sulla corretta qualificazione ai fini IVA di tali attività, stabilendo quando non si applica l’esenzione IVA viaggi studio in favore del regime speciale previsto per le agenzie di viaggio.

I Fatti del Caso: Attività Didattica o Pacchetto Turistico?

Una società specializzata nella formazione linguistica organizzava per i propri clienti viaggi studio all’estero, offrendo un pacchetto “tutto compreso” che includeva corsi di lingua, viaggio, vitto e alloggio. La società riteneva che tale attività, avendo una finalità prettamente educativa, dovesse beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10 del D.P.R. 633/1972.

L’Amministrazione Finanziaria, tuttavia, non era dello stesso avviso. A seguito di un accertamento, ha riqualificato l’attività della società come quella di un’agenzia di viaggi, assoggettandola al regime speciale IVA “base da base” previsto dall’art. 74-ter del D.P.R. 633/1972. Questo regime prevede che l’IVA sia calcolata non sull’intero corrispettivo, ma solo sul margine di profitto dell’organizzatore. La controversia è così approdata nelle aule di giustizia, fino a giungere al vaglio della Corte di Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione e l’Esenzione IVA Viaggi Studio

La Corte di Cassazione ha respinto la tesi della società contribuente, confermando l’impostazione dell’Amministrazione Finanziaria. I giudici hanno esaminato la natura concreta del servizio offerto, stabilendo che, sebbene vi fosse una componente didattica, l’attività complessiva non poteva essere considerata una mera prestazione educativa.

Il punto cruciale, secondo la Corte, risiede nel modo in cui il servizio viene erogato. Nel caso di specie, è emerso che la società si avvaleva di strutture e servizi forniti da terzi (campus, residence, vettori, ecc.) per comporre il pacchetto offerto ai clienti. Di fatto, non forniva direttamente l’insegnamento o l’alloggio, ma agiva come un organizzatore che assemblava prestazioni altrui.

L’impatto sulla qualificazione dell’attività

Questa modalità operativa, secondo gli Ermellini, qualifica l’impresa come un organizzatore di pacchetti turistici, rendendo applicabile il regime speciale delle agenzie di viaggio e turismo. La Corte ha richiamato la normativa europea (Direttiva IVA) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che sono alla base della disciplina nazionale dell’art. 74-ter. Tale regime è stato introdotto proprio per semplificare l’applicazione dell’IVA a servizi complessi che includono prestazioni diverse, spesso rese in Paesi differenti.

Le Motivazioni della Sentenza

Le motivazioni della Corte si fondano su una distinzione fondamentale: la differenza tra la fornitura diretta di un servizio e l’intermediazione o l’organizzazione di servizi forniti da altri. L’esenzione IVA viaggi studio, prevista dall’art. 10, si applica alle prestazioni educative e didattiche rese direttamente dall’ente formativo. Questo significa che l’ente deve essere colui che, con la propria organizzazione e i propri mezzi, eroga l’insegnamento.

Quando, invece, un’impresa si limita a organizzare un “pacchetto” acquistando servizi da terzi (il corso di lingua da una scuola estera, l’alloggio da un residence, il trasporto da una compagnia aerea) e rivendendolo al cliente finale in nome proprio, non sta più svolgendo un’attività puramente didattica. Sta, di fatto, agendo come un’agenzia di viaggi. L’operazione principale non è più l’insegnamento, ma l’organizzazione di un insieme complesso di servizi. In questo scenario, l’attività principale è la vendita di un pacchetto di viaggio, anche se a scopo educativo, e le singole prestazioni (didattica, vitto, alloggio) sono elementi secondari di un servizio unico e complesso.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per gli Operatori del Settore

La pronuncia della Cassazione ha importanti implicazioni per tutte le imprese che operano nel settore dei soggiorni linguistici e dei viaggi studio. La decisione chiarisce che il trattamento fiscale non dipende dalla finalità (educativa) del viaggio, ma dalla struttura contrattuale e operativa con cui il servizio è fornito. Gli operatori devono quindi analizzare attentamente il proprio modello di business: se agiscono come meri organizzatori di pacchetti acquistati da terzi, devono applicare il regime speciale IVA dell’art. 74-ter. Se, al contrario, forniscono direttamente e con mezzi propri la componente didattica, potrebbero aver diritto all’esenzione. Una corretta qualificazione dell’attività è fondamentale per evitare contenziosi fiscali e l’applicazione di sanzioni.

Un’impresa che organizza viaggi studio all’estero ha diritto all’esenzione IVA?
No, non se agisce come un’agenzia di viaggi, ovvero organizzando un “pacchetto” di servizi (corso, vitto, alloggio) acquistati da fornitori terzi. In tal caso, si applica il regime speciale IVA previsto per le agenzie di viaggio (art. 74-ter D.P.R. 633/1972) e non l’esenzione per le prestazioni didattiche.

Qual è la differenza chiave tra prestazione didattica esente IVA e servizio di agenzia di viaggi?
La differenza risiede nella modalità di erogazione del servizio. La prestazione didattica è esente se fornita direttamente dalla società con la propria organizzazione. Se la società, invece, si limita ad assemblare e vendere in nome proprio un pacchetto di servizi erogati da terzi (scuole, residence, vettori), la sua attività viene considerata quella di un’agenzia di viaggi.

Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla natura dell’attività della società nel caso specifico?
La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano accertato in fatto che la società svolgeva un’attività di intermediazione. Utilizzava strutture di terzi per organizzare non solo corsi di studio ma “vacanze studio” con un prezzo onnicomprensivo, agendo quindi come un organizzatore di pacchetti turistici e non come un semplice fornitore di servizi educativi.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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