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Esenzione IVA viaggi studio: quando non si applica

Una società che organizza viaggi studio all’estero, comprensivi di corso di lingua, trasporto e alloggio, non può beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni didattiche. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16866/2024, ha stabilito che tale attività configura un “pacchetto turistico” e deve essere assoggettata al regime speciale IVA per le agenzie di viaggio (art. 74-ter), poiché la componente didattica non è l’unica prestazione principale e i servizi sono acquistati da terzi. La decisione verte sulla corretta qualificazione dell’operazione ai fini dell’applicazione dell’esenzione iva viaggi studio.

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Pubblicato il 28 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Esenzione IVA Viaggi Studio: La Cassazione Fa Chiarezza sul “Pacchetto Turistico”

L’organizzazione di viaggi studio all’estero rappresenta un’importante opportunità formativa, ma dal punto di vista fiscale solleva complesse questioni. La principale riguarda la possibilità di applicare l’esenzione iva viaggi studio, un’agevolazione prevista per le prestazioni educative e didattiche. Con la recente ordinanza n. 16866 del 19 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, stabilendo che quando il servizio offerto assume le caratteristiche di un “pacchetto turistico”, l’esenzione non è applicabile e si deve ricorrere al regime speciale per le agenzie di viaggio.

I Fatti del Caso: Più di una Semplice Lezione di Lingua

Una società specializzata in formazione linguistica si è vista notificare un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2011. L’amministrazione finanziaria contestava la mancata applicazione dell’IVA sui corrispettivi ricevuti per l’organizzazione di viaggi studio all’estero. La società sosteneva che la propria attività, essendo primariamente di natura didattica e formativa, dovesse rientrare nel regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972. I servizi di trasporto, vitto e alloggio, secondo la difesa, erano da considerarsi meramente accessori alla prestazione principale (il corso di lingua).

Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano respinto le tesi della società, qualificando l’attività come quella tipica di un’agenzia di viaggi. La controversia è così giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.

L’Analisi della Corte e la questione sull’esenzione IVA viaggi studio

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione dei giudici di merito. L’analisi si è concentrata sulla natura della prestazione offerta al cliente, al fine di stabilire il corretto regime IVA da applicare.

La Distinzione tra Servizio Didattico e Pacchetto Turistico

Il punto cruciale della decisione è la distinzione tra una prestazione puramente didattica, esente da IVA, e un servizio complesso che integra più elementi. La Corte ha osservato che nel caso di specie, l’offerta non si limitava al corso di lingua, ma includeva un insieme coordinato di servizi (trasporto, vitto, alloggio, attività collaterali) che, nel loro complesso, formavano un vero e proprio “pacchetto turistico”.

I giudici hanno sottolineato che i servizi accessori non costituivano una frazione marginale dell’offerta, ma ne erano parte integrante e sostanziale. Pertanto, l’operazione non poteva essere considerata come una semplice prestazione didattica con elementi accessori, ma come un servizio unico e onnicomprensivo.

Il Ruolo dell’Intermediazione e il Regime delle Agenzie di Viaggio

Un altro elemento decisivo è stato il modo in cui i servizi venivano forniti. La società contribuente non erogava direttamente tutte le prestazioni (in particolare, la didattica era svolta all’estero da soggetti terzi), ma agiva come un organizzatore, acquistando i vari servizi da fornitori diversi per poi assemblarli in un pacchetto unico offerto al cliente. Questo modello operativo è tipico delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Di conseguenza, la Corte ha stabilito che il regime fiscale corretto non è quello dell’esenzione, bensì il regime speciale “base da base” previsto dall’art. 74-ter del d.P.R. n. 633/1972, pensato appositamente per le agenzie di viaggio. Tale regime prevede che l’IVA sia calcolata non sull’intero corrispettivo pagato dal cliente, ma solo sul margine di profitto dell’agenzia.

Le Motivazioni della Decisione

La Cassazione ha fondato la sua decisione su diversi principi, sia nazionali che europei. In primo luogo, ha ribadito che le norme di esenzione fiscale, avendo natura derogatoria, devono essere interpretate in modo restrittivo e non possono essere applicate in via analogica.

In secondo luogo, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha chiarito che per distinguere una prestazione principale da una accessoria, occorre valutare la prospettiva del consumatore medio. Se il cliente acquista un pacchetto unico per fruire di un’esperienza integrata (il viaggio studio), le singole componenti perdono la loro autonomia. L’intervento di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni (come la scuola di lingua all’estero) spezza ulteriormente il legame di accessorietà, frammentando la prestazione e confermando la natura di intermediazione dell’organizzatore. L’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, che avevano qualificato l’operazione come un pacchetto turistico, è stato ritenuto incensurabile in sede di legittimità.

Le Conclusioni

Questa ordinanza offre un’indicazione chiara per gli operatori del settore dei viaggi studio. L’esenzione IVA viaggi studio non è un’opzione percorribile quando l’attività consiste nell’organizzazione di un pacchetto di servizi integrati, acquistati da fornitori terzi. In tali circostanze, l’operatore agisce come un’agenzia di viaggi e deve applicare il regime speciale IVA dell’art. 74-ter. Per poter beneficiare dell’esenzione, la prestazione didattica deve essere non solo prevalente, ma erogata direttamente, e gli eventuali servizi aggiuntivi devono avere un ruolo e un valore economico veramente marginali.

Un viaggio studio organizzato da una società beneficia sempre dell’esenzione IVA?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se il viaggio studio è strutturato come un “pacchetto turistico” che include, oltre alla didattica, servizi significativi come trasporto, vitto e alloggio forniti da terzi, l’operazione non beneficia dell’esenzione IVA ma è soggetta al regime speciale per le agenzie di viaggio (art. 74-ter d.P.R. 633/1972).

Cosa si intende per prestazione “accessoria” in un viaggio studio ai fini IVA?
Una prestazione è considerata accessoria quando non costituisce per il cliente un fine a sé stante, ma serve solo a fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che il trasporto e l’alloggio non fossero meramente accessori al corso di lingua, ma componenti essenziali di un unico servizio complesso.

Perché l’attività di un’organizzazione di viaggi studio è stata assimilata a quella di un’agenzia di viaggi?
Perché la società non erogava direttamente tutti i servizi, in particolare quelli didattici, ma li acquistava da fornitori terzi per poi rivenderli al cliente finale in un pacchetto unico. Questo schema operativo, che prevede l’intermediazione e l’assemblaggio di servizi, è caratteristico delle agenzie di viaggio e dei tour operator e giustifica l’applicazione del relativo regime speciale IVA.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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