Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16866 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
–
Oggetto: viaggi studio –
esenzione
iva
inapplicabilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO. 7799/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO. prof. NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL) con domicilio in Roma, INDIRIZZO presso il primo dei ridetti difensori;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con
domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (con indirizzo PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 595/01/18 depositata in data 18/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2024 dal AVV_NOTAIO Relatore NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Rilevato che:
-la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per l’anno 2011 con il quale erano rideterminati i tributi reddituali e iva dovuti, richiesti interessi e irrogate le conseguenti sanzioni;
la CTP rigettava il ricorso; appellava la società contribuente;
con la pronuncia qui impugnata la CTR ha respinto l’appello;
ricorre a questa Corte la società con atto affidato a cinque motivi di gravame che illustra con memoria;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e ha depositato anch’essa memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE proprie difese;
Considerato che:
il primo motivo denuncia la legittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 10 c. 1 n. 20 del d.P.R. n. 633 del 1972 per non avere il giudice dell’appello ritenuto applicabile il regime di esenzione ivi previsto;
il secondo motivo si incentra sulla illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972; secondo parte ricorrente il giudice
dell’appello avrebbe mancato di ritenere assorbita l’operazione accessoria rispetto a quella principale, dal momento che nel presente caso l’attività didattica risulterebbe assorbente rispetto alle altre prestazioni finalizzate allo svolgimento della stessa con ciò applicandosi ha tutte le prestazioni sia quella accessoria sia quella principale e il regime di esenzione iva;
tali motivi possono esaminarsi congiuntamente tra loro e in uno con il quarto motivo, il quale di duole della illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 74 -ter del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la sentenza impugnata erroneamente fatta applicazione al caso di specie della disciplina di cui all’art. 74 -ter ridetto, diretto alle agenzie di viaggio, ai viaggi studio svolti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’estero;
-le censure da essi proposte infatti risultano logicamente e giuridicamente strettamente connesse;
i ridetti motivi, sui quali la contribuente insiste in memoria, anche richiamando le pronunce di questa Corte rese con ord. n. 12218 e ord. n. 12219 depositate in data 14 aprile 2022, aventi per oggetto la stessa società e gli accertamenti, analoghi a quelli qui impugnati, relativi ai periodi d’imposta 2009 e 2020, non possono trovare accoglimento in quanto infondati;
invero, la CTR ha accertato in fatto che nel presente caso ‘… si è indiscutibilmente in presenza di un ‘ pacchetto turistico ‘ che rende le operazioni compiute imponibili …’; e nello specifico che ‘… non viene in rilievo una prestazione non imponibile resa da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972) quanto piuttosto un servizio omnicomprensivo per trasporto, vitto alloggio, formazione linguistica e attività collaterali (da qualificare come ‘ viaggio ‘) un’ attività imprenditoriale di intermediazione effettuata da un operatore specializzato imprenditore commerciale
munito dell’autorizzazione prevista dalla legge, atteso che la didattica viene svolta all’estero da soggetti terzi (RAGIONE_SOCIALE) in onda struttura riconducibili alla stessa società ‘;
ulteriormente, la CTR ha precisato come ‘ nella fattispecie concreta si ritiene che la società appellata, svolgente attività didattica in Italia e anche all’estero per le vacanze studio, peraltro commissionate in prevalenza dall’RAGIONE_SOCIALE, e dedica anche allo svolgimento di un’attività imprenditoriale di intermediazione in quanto la didattica viene svolta all’estero da soggetti terzi non da strutture estere della stessa società; tale attività imprenditoriale, assunta a seguito di vincita di un bando di concorso, non può andare esente da iva …’;
con riferimento specifico poi alla relazione tra la prestazione che parte ricorrente assume come principale, quella di istruzione, e le prestazioni che parte ricorrente assume come accessorie, quindi da attrarsi nel regime di esenzione della prestazione principale, la CTR ha ritenuto ancora in fatto che nel presente caso ‘… tali prestazioni non possono essere assimilati a prestazioni di servizi puramente accessorie: infatti le prestazioni di cui trattasi non costituiscono una frazione meramente marginale rispetto all’importo corrispondente alla prestazione connessa all’istruzione e alla formazione linguistica offerta ai clienti ‘;
– ebbene, tale affermazione in fatto -non più suscettibile di revisione in questa sede -esclude l’applicazione dell’esenzione invocata, proprio in forza dei principi unionali del quali questa Corte, nella stessa giurisprudenza ricordata da parte ricorrente, ha già fatto applicazione; infatti, secondo la Corte dell’Unione (CGUE, sentenza 13 ottobre 2005, in causa C-200/04, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE) ‘ in primo luogo, secondo la giurisprudenza spetta al giudice nazionale cui sia stata sottoposta la controversia sull’applicazione dell’art. 26 della sesta direttiva accertare se detto requisito ricorra o meno alla luce di tutti i dati della fattispecie
ed in particolare della natura degli obblighi contrattuali dell’operatore economico interessato nei confronti dei suoi clienti (v., in tal senso, sentenza 12 novembre 1992, causa C-163/91, COGNOME, Racc. pag. I-5723, punto 21). Peraltro, come emerge dalla decisione di rinvio, è pacifico che la ricorrente nella causa principale non agisca in qualità di mandatario per le operazioni principalmente oggetto della presente decisione’;
in altre parole, secondo la Corte dell’Unione è necessario che le operazioni principali -quelle di istruzione, rispetto alle quali organizzazione del viaggio, vitto e alloggio e quant’altro sono secondarie -siano svolte direttamente dalla società, non che la stessa abbia assunto dal cliente che si recherà all’estero l’incarico di rendergliele disponibili grazie all’intervento di altri che le realizzeranno; – diversamente, infatti, ove si accerti che il cliente ha dato mandato alla contribuente -che quindi agisce come mandatario del medesimo -di rendergli disponibili principalmente la prestazione di istruzione, quindi le secondarie prestazioni di viaggio, vitto e alloggio, la situazione di fatto viene a collocarsi al di fuori del campo di applicazione dell’esenzione;
tale interpretazione è conforme sia all’ art. 306 della Direttiva n. 2006/112/CE, sia al corrispondente art. 26, par. 1, dell’abrogata VI Direttiva CEE, qui applicabile quale fondamento eurounitario della disciplina interna della quale è espressione l’art. 74 ter del d.P.R. n. 633 del 1972;
la normativa unionale surrichiamata istituisce un regime generale relativamente alla base imponibile per quanto riguarda talune operazioni RAGIONE_SOCIALE agenzie di viaggi e degli organizzatori di giri turistici, il quale recita: ‘ gli Stati membri applicano l’imposta sul valore aggiunto alle operazioni RAGIONE_SOCIALE agenzie di viaggi conformemente al presente articolo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei
confronti del viaggiatore o utilizzino per l’esecuzione del viaggio, cessioni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Il presente articolo non è applicabile alle agenzie di viaggi che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali è applicabile l’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c). Ai sensi del presente articolo sono considerati come agenzie di viaggi anche gli organizzatori di giri turistici. Le operazioni effettuate dall’agenzie di viaggi per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizio unica fornita dall’agenzia di viaggi al viaggiatore. Essa è assoggettata all’imposta nello RAGIONE_SOCIALE membro in cui l’agenzia di viaggi ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento permanente a partire dal quale essa ha fornito la prestazione di servizi. Per questa prestazione di servizio è considerata come base imponibile e come prezzo al netto dell’imposta, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), il margine dell’agenzia di viaggi, cioè la differenza tra l’importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ed il costo effettivo sostenuto dall’agenzia RAGIONE_SOCIALE viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio’; l’obiettivo perseguito dalle regole sul regime speciale dell’iva applicabile alle operazioni svolte dalle agenzie di viaggio è quello di evitare le difficoltà che deriverebbero agli operatori economici dall’osservanza del regime generale quanto al luogo d’imposizione, alla base imponibile ed alla detrazione dell’imposta pagata a monte, a causa della pluralità RAGIONE_SOCIALE prestazioni e, eventualmente, dei luoghi in cui esse sono fornite. Di qui la necessità di applicare tale regime, che comunque deroga alle regole generali in tema di iva, soltanto nelle ipotesi in cui tale obiettivo possa essere perseguito (in termini, Corte giust. 26 ottobre 2012, causa C-557/11, COGNOME, punti 19 e 21, che ha
affermato l’applicabilità del regime particolare esclusivamente alle prestazioni acquistate da terzi ed in nome proprio dall’agenzia;
ne deriva che la qualificazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni in oggetto come operazioni svolte da agenzie di viaggio rende ad esse inapplicabile l’esenzione di cui all’art. 10 n.ri 20 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972;
nel presente caso, il ridetto accertamento di fatto -come è ovvio intoccabile in questa sede -rende quindi inammissibili le censura in argomento: accertata come sopra si è detta la natura dell’attività svolta e dei servizi prestati, la CTR ha quindi correttamente applicato la disciplina iva in vigore, che -alla luce dell’attività concretamente svolta -risulta quella dell’art. 74 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 trattandosi di prestazioni relative all’organizzazione di viaggi o di giri turistici e non di prestazioni didattiche ed educative di cui agli artt. 10 n. 20 e n. 21 del medesimo d.P.R.;
può inoltre escludersi l’applicabilità alla fattispecie in esame di ogni previsione di cui all’art. 74 ter di cui si è detto, dal momento che il rapporto individuato e accertato dal giudice del merito tra la contribuente e i propri clienti non è solo quello sussistente tra mandanti e mandatario;
quanto poi al profilo dell’accessorietà RAGIONE_SOCIALE prestazioni diverse da quella didattica, che in ricorso si sostiene appunto aventi in questo caso natura ancillare rispetto a quella principale -e che se così fosse sarebbero attratte nell’esenzione invocata -va ricordato che il principio generale previsto dall’art. 2, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, impone che ciascuna operazione in tema di IVA debba essere considerata come autonoma e indipendente;
a questa regola fanno eccezione solo le operazioni accessorie, caratterizzate dalla concomitanza di operazioni diverse, ma accomunate da un rapporto di dipendenza dell’una rispetto all’altra. La normativa comunitaria non fornisce in realtà la definizione di
accessorietà, limitandosi a stabilire che nella base imponibile vanno comprese “le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all’acquirente o al destinatario della prestazione” (art. 78, comma 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE). Pur ritenendo che l’individuazione del nesso di accessorietà debba, pertanto, avvenire ricorrendo ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria secondo i quali l’operazione è accessoria ad una operazione principale quando non costituisce per il destinatario un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni dell’operazione principale, l’operazione accessoria è, quindi, quella che accede a quella principale allo scopo di integrarla, completarla o renderla possibile (in argomento e in senso del tutto conforme si segnalano le seguenti pronunce del giudice dell’Unione: CGUE sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95; CGUE sentenza 11 gennaio 2001, causa C-2/76/99 e in causa c-2/95); – la disposizione interna attuativa del dettato del diritto unionale è contenuta nell’art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui: “il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi RAGIONE_SOCIALE cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile”; è chiaro che secondo tale formulazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 40725 del 20/12/2021) devono intendersi allora accessorie, quindi nel presente caso esenti, le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con
l’operazione principale a cui accedono con la funzione di integrarla, completarla o renderla possibile;
-l’intervento del prestatore, quindi della società contribuente, deve peraltro essere diretto nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazioni accessorie, in quanto l’intromissione di altri da quali questi acquista le prestazioni per consentirne il godimento ai clienti (come qui accade) spezza il legame di accessorietà dal momento che l’inserimento di un diverso soggetto -che collabora con il prestatore -rende la prestazione frammentata, non più costituente un tutt’uno nel suo essere veicolata al cliente che ne usufruisce. Tale diverso soggetto infatti è colui il quale determina le modalità di fruizione RAGIONE_SOCIALE proprie prestazioni da parte dei clienti, secondo tempi e con modalità che restano disconnesse rispetto all’attività didattica non limitandosi esse, come qui avviene, alla semplice fornitura di vitto e alloggio o alla fornitura di libri e materiali didattici, ma comprendendo in realtà tutte le vorticose, articolate e complesse attività prestate ai clienti di un viaggio studio alla quali la CTR ha fatto analitico riferimento;
in ogni caso, va poi in ultimo rammentata la natura di stretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni agevolative in materia tributaria, che, avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, non ammettono neppure interpretazioni estensive e tanto meno analogiche (tra molte, si veda Cass. Sez. Un. Sentenza n. 10013 del 15/04/2021; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23686 del 28/10/2020; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23081 del 17/09/2019);
il terzo motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. consistente nello svolgimento dell’attività educativa all’estero da parte dell’RAGIONE_SOCIALE: secondo la prospettazione di parte ricorrente la CTR avrebbe da un lato obliterato gli elementi dedotti dalla contribuente; dall’altro mancato di esprimere
le ragioni del proprio convincimento, in ultimo fondato la propria decisione su circostanze inveritiere relative alla didattica svolta all’estero da parte di terzi in favore di clienti della RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è inammissibile;
ricorre qui il caso di c.d. ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 ter, c. 5, c.p.c., nella quale il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5497 del 2023);
ricorre invero detta situazione di ‘ doppia conforme ‘ , ai sensi dell’art. 348 ter, c. 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in termini si veda Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022);
va considerato, inoltre, che il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base RAGIONE_SOCIALE prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022);
il quinto motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alle attività svolte in Italia e denuncia altresì la violazione dell’art. 99 e dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 35 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata mancato di pronunciarsi su quanto rilevato con il motivo 3.4 dell’atto di appello della società contribuente, interattivo RAGIONE_SOCIALE eccezioni proposte con l’ ultimo motivo del ricorso di primo grado nel quale la società contestava la mancata applicazione del regime di esenzione iva di cui si è detto alle attività svolte in Italia;
il motivo è infondato;
in realtà la sentenza impugnata, pur limitandosi a indicare lo svolgimento dell’attività didattica ‘in Italia’ nel passo dedicato in motivazione a tale aspetto, dimostra di avere preso in esame anche il suddetto profilo, disattendendo pertanto le eccezioni della società contribuente: lo si evince, del resto, da quanto premesso ed esposto sia al capoverso del par. 6 a pagina 2 della sentenza, sia al par. 9 a pag. 5 ove si rileva l’avere il giudice del merito preso atto dell’eccezione posta dalla contribuente per quanto riguarda la mancata applicazione del regime di esenzione iva ai soggiorni di studio e corsi di lingua svolti dalla società in Italia;
conclusivamente, il ricorso va rigettato;
le spese, stante la particolarità della questione, vanno compensate tra le parti;
P.Q.M.
rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2024.