Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11452 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11452 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/05/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22953/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 5783/2019 depositata il 01/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO notificato il 5 dicembre 2017, l’Ufficio di Napoli dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di pvc in data 27 ottobre 2015 della GDF di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti della RAGIONE_SOCIALE , contestava, con riferimento all’a.i. 2012, minori costi deducibili, indetraibilità dell’Iva e d omesso assoggettamento ad Iva di operazioni non esenti, recuperando a tassazione:
maggiore Iva per euro 615.000,00;
maggiore Ires per euro 29.699,00;
maggiore Irap per euro 5.367,00, con irrogazione di sanzioni.
La contribuente impugnava l’avviso e la CTP di Napoli, con sentenza n. 14242/29/18 emessa il 1° ottobre 2018 e depositata il 5 novembre 2018, rigettava integralmente il ricorso.
Proponeva appello la contribuente.
3.1. La CTR della Campania, con la sentenza emarginata, rigettava il gravame, confermando l’avviso di accertamento.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con otto motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. La contribuente deposita memoria telematica.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si denuncia, in via principale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 14, DPR n. 633 del 1972 in relazione all’art. 1325 cod. civ., ‘nella misura in cui la sentenza in epigrafe ha negato l’esenzione Iva per i servizi prestati da MDC, considerando il contratto di trasporto come un contratto misto, in cui le finalità turistico-ricreative della prestazione giustificavano l’applicazione dell’Iva ordinaria’. Invero, ad avviso della contribuent e, la conclusione cui perviene la CTR è erronea perché in contrasto con la nozione di contratto misto elaborato dalla giurisprudenza e con le prestazioni effettivamente rese da RAGIONE_SOCIALE in favore dei propri clienti, siccome risultanti dal contratto di trasporto, trascritto per autosufficienza, e dagli ‘elementi fattuali che fanno da sfondo alla fattispecie, documentati sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio’ ed ulteriormente analizzati in ricorso.
Con i motivi dal secondo al sesto, formulati in via subordinata rispetto al primo, si denuncia l’illegittimità del rilievo già oggetto di questo sotto svariati altri profili: sia perché l’esenzione dall’Iva discenderebbe comunque dall’applicabilità dell’art. 10, comma 1, n. 12, DPR n. 633 del 1972, in tema di visite a musei (secondo e terzo motivo), sia perché l’aliquota applicabile sarebbe ‘in limine’ quella del 10% (quarto motivo), sia perché in ogni caso avrebbe dovuto essere scomputata l’Iva dall’imponibile e riconosciuto il diritto alla detrazione (quinto e sesto motivo).
Con il settimo motivo si denuncia, nuovamente in via principale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa dell’art. 109 tuir, dell’art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 19 DPR n. 633 del 1972, ‘nella misura in cui l a CTR ha disconosciuto l’inerenza d costi all’attività di impresa, sia ai fini
RAGIONE_SOCIALE II.DD. che ai fini dell’Iva’. Segnatamente, con riferimento ai costi disconosciuti in avviso per euro 41.791,11, secondo la contribuente, la maggior parte di essi si riferisce a spese di manutenzione dei singoli natanti e tutti sono pertanto inerenti all’attività dell’impresa, ‘come analiticamente e dettagliatamente documentato nelle sedi di merito’. Si tratta infatti di ‘spese di manutenzione per la motobarca ‘Maestrale’ (euro 28.610,00) o per altre motobarche (euro 6.960,86)’, di ‘spese di trasferta dei motoscafisti (euro 4.700,07)’ e di ‘spese di rappresentanza (euro 1.520,19)’. ‘Secondo l’Ufficio’ prosegue il motivo -‘tali costi sarebbero non inerenti all’attivit à di impresa in quanto ‘mancanti RAGIONE_SOCIALE identificazioni del mezzo’ cui essi afferiscono. In realtà, parte privata aveva prodotto nelle precedenti fasi di merito giustificazioni analitiche a sostegno della deducibilità di dette spese, che sono state del tutto ignorate dalla sentenza impugnata’.
Con l’ottavo motivo torna a denunciarsi, del pari in via subordinata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 10 St. contr. e dell’art. 97 Cost., ‘nella misura in cui la CTR non ha riconosciuto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate’. Più precisamente, il motivo di cui si tratta è volto a dedurre l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate per effetto del riliev o sul disconoscimento dell’esenzione dall’IVA, in ragione del duplice presupposto RAGIONE_SOCIALE condizioni di obiettiva incertezza su portata ed ambito RAGIONE_SOCIALE norme tributarie (emergenti anche dai plurimi atti di prassi susseguitisi a proposito dell’art. 10, comma 1, n. 14, DPR n. 633 del 1972) e della buona fede della contribuente (per la quale il regime dell’esenzione seguito non sarebbe neppure il più favorevole).
Il ‘thema decidendum’ devoluto dal primo motivo di ricorso involge, astrattamente, l’applicabilità dell’art. 36 -bis del decretolegge n. 50 del 2022, introdotto dalla legge di conversione n. 91 del 2022, il quale, sotto la rubrica: ‘ Interpretazione autentica di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turisticoricreative’, così recita:
Le disposizioni dell’art. 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), e parte III, n. 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turisticoricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L’interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto .
5 .1. In particolare, rileva la portata, in sé, dell’art. 36 -bis d.l. n. 50 del 2022.
Segnatamente, le questioni che detto articolo pone all’interprete sono tre, tutte tra loro intimamente connesse, per quanto conservino ciascuna una specifica individualità:
in primo luogo, se, ed in che misura, esso abbia una valenza innovativa rispetto all’art. 10, primo comma, n. 14), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), e parte III, n. 127-novies);
in secondo luogo, se, ed in che misura, siffatta sua eventuale valenza riverberi effetti ‘lato sensu’ retroattivi;
-in terzo luogo, se, ed in che misura, gli effetti ‘lato sensu’ retroattivi che si ritenga di attribuirgli reggano il confronto con la disciplina unionale, sia sotto il profilo della legittimità di una normazione tributaria ora per allora, sia sotto il profilo di una nuova, ed ‘in limine’ diversa, regolazione della fattispecie.
5.2. Appare pertanto opportuno alla luce della disciplina introdotta -su cui non si registrano precedenti specifici -rinviare la causa per la trattazione in pubblica udienza, nel pieno contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti e con la partecipazione del pubblico ministero.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso a Roma, lì 10 febbraio 2023.