Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23440 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21887/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 106/2021 depositata il 19/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto (hinc: CTR) con sentenza n. 106/21 depositata in data 19/07/2021 ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc : RAGIONE_SOCIALE) proposto contro la sentenza n. 507/2018, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, in data 16/04/2018, aveva rigettato il ricorso della parte appellante avverso due avvisi di accertamento.
Dalla lettura della sentenza della CTR emerge che nell’atto di appello era stata contestata la violazione ed errata applicazione dell’art. 10, primo comma, n. 14 d.P.R. 26/10/1972, n. 633, l’erronea qualificazione dei servizi erogati dalla RAGIONE_SOCIALE c ome servizi complessi di carattere ricreativo, la violazione del principio di neutralità dell’IVA, l’illegittimità della ricostruzione con cui erano state rideterminate le imposte dirette e l’IRAP e l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate.
NOME ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
4 . L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso COGNOME ha contestato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 10 preleggi e dell’art. 2697 cod. civ.
1.1. La ricorrente ha rilevato come la CTR abbia riconosciuto che: a) San RAGIONE_SOCIALE eseguiva anche il servizio di trasporto marittimo di persone; b) non poteva essere data alcuna rilevanza alla tipologia di persone traportate (utenti indistinti, turisti, gruppi predeterminati o meno); c) non poteva essere data alcuna rilevanza ai soggetti nei
confronti dei quali erano emesse le fatture per il servizio reso dalla società (singoli o tour operator).
1.2. Nonostante tali premesse -conformi alle eccezioni sollevate dalla contribuente -nella sentenza impugnata si legge: « se la RAGIONE_SOCIALE si fosse limitata per le annualità qui in esame ad effettuare solo un servizio di trasporto marittimo, correttamente avrebbe potuto applicare l’esenzione IVA prevista dalla normativa qui in esame. Ma in realtà il servizio reso dalla RAGIONE_SOCIALE è stato di natura turistico-ricreativa, come evidenziato in sede di verifica in base ai seguenti elementi:
-i documenti contabili della società reperiti dalla GDF (tra i quali anche ricevute fiscali per ‘pranzo a bordo’ o ‘catering’);
-le informazioni tratte dal sito web della società contribuente nel quale la voce ‘I nostri servizi’ sono indicati, oltre ai transfers, ‘tours della città con buffet a bordo, giri panoramici, congressi, creazione di programmi specifici e personalizzati’;
-i depliants e i listini prezzi rinvenuti dalla RAGIONE_SOCIALE nella sede della società;
-il contenuto degli accordi in essere a gli scambi di corrispondenza con le agenzie di viaggio che prevedevano specifici servizi aggiuntivi (guide turistiche, pranzi, visite a luoghi di interesse);
-le dichiarazioni del personale che forniva tali servizi aggiuntivi e contenute nel PVC redatto dalla GDF;
-la possibilità per i clienti di scegliere diversi intinerari, con conseguente diversa durata del viaggio e relativa differenza di prezzo, per raggiungere la stessa meta finale.
Tutti questi elementi, in merito ai quali la RAGIONE_SOCIALE non ha fornito nemmeno in questo grado di giudizio alcuna giustificazione, fanno ritenere che il servizio di trasporto fosse ‘accessorio’ alla
finalità turistica e non viceversa come sostenuto dall’appellante , per cui questa Commissione ritiene applicabili al caso in esame i principi enunciati dalla Corte di Cassazione in materia con le ordinanze 6484/14 e 12599/14.»
1.3. La ricorrente evidenzia, tuttavia, come l’esenzione prevista nell’art. 10, primo comma, n. 13, d.P.R. n. 633 del 1972 richieda due soli presupposti (la cui esistenza è pacifica nel caso in esame): il trasporto di persone «urbano» e l’esecuzione tramite mezzi di trasporto abilitati ad eseguire i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.
1.4. Rileva di aver svolto servizio di trasporto non di linea nella laguna veneziana con i seguenti servizi: i cd. transfer (i.e. trasporto passeggeri dal Tronchetto/Punta Sabbioni a San Marco e viceversa), le escursioni e i servizi panoramici (sempre servizi di trasporto acqueo nella tratta dal Tronchetto/Punta Sabbioni a San Marco e viceversa con un itinerario alternativo e di maggior durata del transfer.
1.5. La decisione del giudice di secondo grado, negando l’esenzione prevista dall’art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633 del 1972 sul presupposto che si trattasse di servizi di natura turistico-ricreativa sulla base della documentazione offerta dall’ufficio, ha ancorato il riconoscimento dei requisiti dell’esenzione a presupposti diversi e distinti da quelli previsti dalla norma appena richiamata.
1.6 . Non è corretta neppure l’affermazione secondo cui la società contribuente non avrebbe fornito alcuna giustificazione, essendo stato esposto, sin dal primo grado di giudizio, che i servizi di trasporto si distinguevano dagli ulteriori servizi di guida turistica, di somministrazione di pranzi e cene (servizi di natura, comunque,
accessoria rispetto al servizio principale di trasporto esente ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633 del 1972.
1.7. La società aveva, poi, evidenziato come nei periodi di imposta oggetto di accertamento erano stati erogati pressoché esclusivamente servizi di traporto marittimo di persone, come risulta anche dai tariffari della società contribuente rinvenuti dalla Guardia di Finanza. Inoltre, la società non disponeva neppure del personale e dei mezzi necessari per svolgere attività diverse da quella di trasporto dei passeggeri. I costi sostenuti servivano prevalentemente per il trasporto, per la manutenzione RAGIONE_SOCIALE imbarcazioni e per il personale di bordo. Era, quindi, evidente che la società non avesse svolto alcun servizio di guida turistica, né che avesse ricevuto alcun corrispettivo a fronte dell’eventuale fruizione di tale servizio da parte dei viaggiatori.
Con il secondo motivo di ricorso San COGNOME ha contestato la violazione degli artt. da 167 e 179, 179, 213, par. 1, 214, par. 1, e 273 Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (cd. principio di neutralità dell’IVA) e dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972.
2.1. La ricorrente ha contestato la violazione del cd. principio di neutralità dell’IVA, contestando la sentenza della CTR, laddove afferma che: « l’IVA è dovuta dalla società contribuente in quanto emettitrice RAGIONE_SOCIALE fatture contestate senza esposizione dell’imposta in modo illegittimo. Del resto, nulla vieta alla RAGIONE_SOCIALE di richiederne l’importo ai suoi clienti, in sede civile.»
2.2. La ricorrente contesta l’erroneità della sentenza impugnata anche sotto tale profilo, evidenziando come non sia stata presa alcuna posizione in ordine all’eccepita violazione del principio di neutralità e del diritto della contribuente di portare in detrazione l’imposta assolta sugli acquisti.
Con il terzo motivo la ricorrente ha contestato la nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
3.1. La ricorrente evidenzia di aver contestato, sin dal giudizio di primo grado, l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate per violazione del cd. principio di colpevolezza ex art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 (rilevando che non era stata provata alcuna responsabilità della società a titolo di colpa) e per il rilievo da assegnare alle obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 (evidenziando come le contestazioni dell’amministrazione finanziaria scaturissero da alcune interpretazioni disattese dagli stessi uffici dell’RAGIONE_SOCIALE. Tale motivo veniva, complessivamente, disatteso dai giudici d’appello che si limitavano a rilevare che « il comportamento complessivamente scorretto tenuto dalla società giustifica le sanzioni irrogate.»
L’RAGIONE_SOCIALE nel controricorso ha rilevato, con riferimento al primo motivo, che dai controlli della Guardia di Finanza era emerso che l’attività svolta dalla società ricorrente fosse stata organizzata tramite gite o escursioni turistiche giornaliere, che duravano l’intera giornata o la metà. Dalla consultazione del sito www.boatsantrovasovenice.com era emerso che la ricorrente eseguiva una pluralità di attività aggiuntive rispetto al trasporto marittimo che andavano dal servizio di guida turistica, fino a quello di somministrazione (di alimenti e bevande) e a quello di bus navetta (dagli aeroporti o dagli hotel). Ha poi citato la lettera di richiamo ai dipendenti riportata in allegato sub 21 al PVC, dove il legale rappresentante della società ricorrente raccomandava ai dipendenti di non far salire a bordo persone estranee o non appartenenti al gruppo. Dagli atti di causa emergeva, quindi, che si trattava di un’attività eminentemente turistica, come tale non rientrante
nell’ambito di applicazione dell’art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633 del 1972.
4.1. Rileva, poi, come i servizi di trasporto fossero apprestati per specifici gruppi di turisti, a seguito di accordi con i tour operator.
4.2. Contesta, infine, che la ricorrente, con il primo motivo, intenda riproporre la valutazione della documentazione depositata nei precedenti gradi di giudizio. Tale attività è, tuttavia, preclusa al giudice di legittimità.
In merito al secondo motivo di ricorso la controricorrente rileva come la società sia rimasta incisa da un suo comportamento illegittimo e che l’Ufficio ha riconosciuto il diritto alla detrazione, come emerge da quanto si legge a pag. 6 dell’avviso di a ccertamento, scomputando l’importo di Euro 13.755 dal totale di Euro 147.101,00).
In merito al terzo motivo di ricorso ha, infine, evidenziato che la sentenza impugnata è comunque pervenuta alla corretta soluzione giuridica della questione proposta dalla parte appellante, ritenendo che il comportamento tenuto da quest’ultima fosse tale da giustificare le sanzioni irrogate.
Il ricorso è infondato.
7.1. Con riferimento al primo motivo occorre richiamare, in via preliminare, il dettato dell’art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis : « Sono esenti dall’imposta le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.»
7.2. In base all’art. 36 bis d.l. 17/05/2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15/07/2022, n. 91: « Le disposizioni
dell’articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 . L’interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto. »
In relazione a tale norma questa Corte ha precisato che: « In tema di IVA, il regime di esenzione e di riduzione RAGIONE_SOCIALE aliquote per il trasporto marittimo di persone, previsto dall’art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1973, trova applicazione anche ove siano effettuate esclusivamente prestazioni di trasporto con finalità turistico-ricreative, senza la fornitura di ulteriori servizi, in virtù dell’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. dalla l. n. 91 del 2022, che, avendo natura di norma di interpretazione autentica, in conformità alla rubrica ed al tenore letterale, e precisando il significato già attribuibile alla disposizione interpretata anche alla luce dei principi del diritto dell’UE, dispiega efficacia retroattiva, enunciando una regola di giudizio destinata da operare in termini generali sia per le controversie pendenti che per quelle future, con esclusione dei soli rapporti esauriti. » (Cass., 14/12/2023, n. 35054). In base all’art. 36 bis d.l. 50 del 2022 l’esenzione ex art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633 del 1972 richiede o l’esclusività della prestazione di trasporto o la fornitura di servizi accessori ai sensi
dell’art. 12 d.P.R. n. 633 del 1972. In merito a quest’ultima norma è stato precisato che: « In tema di Iva, ai fini dell’esenzione dall’imposta vanno considerate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti, i quali si identificano nella causa del contratto e non nei motivi che inducono il singolo contraente a stipulare; ne consegue che l’unitarietà va valutata con riguardo alle sole parti contrattuali, non già rispetto a terzi estranei, ancorché parti di un distinto rapporto con uno dei contraenti. » (Cass., 09/02/2023, n. 3893).
7.3. Nel caso di specie la CTR, sulla base di una serie di indici riportati supra, al punto 1.2., ha ritenuto già che fosse indifferente la tipologia RAGIONE_SOCIALE persone trasportate (tra le quali ha dato rilievo anche ai gruppi di turisti, in conformità alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 36 -bis d.l. 50 del 2002), ma ha ritenuto in concreto -con valutazione di fatto incensurabile nella presente sede -che il servizio svolto dalla ricorrente fosse di natura turisticoricreativa, evidenziando una pluralità di prestazioni ( pranzo a bordo o catering, transfer, tours della città con buffet a bordo, giri panoramici, congressi, creazione di programmi specifici e personalizzati, accordi con agenzie di viaggio che prevedevano specifici servizi aggiuntivi (guide turistiche, pranzi, visite a luoghi di interesse).
7.4. In sostanza, anche tenendo conto della norma di interpretazione autentica sopravvenuta (art. 36 bis d.l. 50 del 2022 cit.) afferente al parametro normativo indicato in relazione al vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
(art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633 del 1972) resta che le censure della parte ricorrente sono funzionali a ribaltare – più che un’errata interpretazione giuridica – una non condivisa ricostruzione e valutazione dei fatti ad opera del giudice di secondo grado, per il quale la pluralità di prestazioni appena richiamate non sono legate da un legame ancillare rispetto alla prestazione del trasporto, al punto da porsi come accessorie rispetto a quest’ultima.
7.5. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
Anche il secondo motivo è infondato. L’avviso di accertamento non comporta, infatti, alcuna violazione del cd. principio di neutralità dell’IVA, ma solo un recupero ad imposizione di un fatto generatore d’imposta classificato dal contribuente come esente.
Infine, il terzo motivo è, in parte inammissibile e in parte infondato.
9.1. È infondato, perché non si ha un’omessa pronuncia, nonostante la stringata motivazione del giudice d’appello, per il quale « il comportamento complessivamente scorretto tenuto dalla società giustifica le sanzioni irrogate.» Tale affermazione, collocata nella parte finale della motivazione della sentenza della CTR si collega necessariamente a quanto evidenziato nel corpo della motivazione, dove si legge che: « l’IVA è dovuta dalla società contribuente in quanto emettitrice RAGIONE_SOCIALE fatture contestate senza esposizione dell’imposta in modo illegittimo. »
Sempre nella sentenza impugnata si legge che: « Infine, con riferimento ai punti 4) e 5) va sottolineato che la società contribuente per l’anno 2011 non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale e per l’anno 2012 non ha presentato la dichiarazione IVA e ha presentato quelle relative alle imposte dirette e all’IRAP con dati non corrispondenti alla realtà, come accertato in sede di verifica sulla base della documentazione contabile reperita dalla GDF.»
Deve, quindi, ritenersi che dalla lettura dell ‘intera sentenza sia ricostruibile, in modo chiaro, l’iter argomentativo che ha portato la CTR a ritenere infondata la contestazione di parte ricorrente in merito al requisito della colpevolezza.
9.2. Il terzo motivo è anche in parte inammissibile, in quanto il ricorrente -nel riportare quanto affermato davanti alla CTR -finisce per evocare genericamente la mancata prova in ordine alla sussistenza del requisito della colpa e a rilevare che non sia stata attribuita e provata alcuna responsabilità a titolo di colpa, con un evidente difetto del requisito di specificità.
Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni ficato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/06/2024.