Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19781 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16894/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procura allegata al
Oggetto: tributi – IVA – contratto di trasporto urbano – esenzione
contro
ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, n. 921/22/23, depositata in data 31 gennaio 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, la quale esercita l’attività di trasporto marittimo e costiero di passeggeri, ha separatamente impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2014 e 2015 con cui -a seguito di verifica – veniva disconosciuta l’esenzione IVA a termini dell’art. 10, primo comma, n. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, applicata dalla società contribuente per l’attività di trasporto urbano con « veicoli da piazza » (taxi). L’Ufficio aveva ritenuto che l’attività svolta avesse natura di contratto misto, con finalità turistico-ricreativa e non di mero trasporto urbano; pertanto, l’Uffic io riqualificava in tali termini l’attività svolta dalla società contribuente, disconoscendo l’esenzione IVA , e recuperava maggiori imposte dirette e IVA, oltre ad irrogare sanzioni (tenuto conto di accertamenti relativi a precedenti annualità), disconoscendo ulteriori costi non inerenti.
La società contribuente ha dedotto che nella specie si vertesse in tema di contratto di trasporto e di movimentazione di passeggeri e che le eventuali prestazioni accessorie a bordo nave fossero erogate da soggetti terzi.
La CTP di Napoli ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti in punto sanzioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società
contribuente , ritenendo che l’attività svolta fosse quella di trasporto persone, essendo i servizi accessori disponibili a bordo erogati da terzi. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto che la finalità turisticoricreativa non sia in grado di incidere sulla natura di contratto di trasporto delle prestazioni erogate dalla società contribuente, valorizzando la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 36 -bis d.l. 17 maggio 2022, n. 50.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a quattro motivi; resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10, primo comma, n. 14 d.P.R . n. 633/72 e dell’art. 36 -bis d.l. n. 50/2022, nonché dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e dell’art. 3 l. 27 luglio 2000, n. 212. Ritiene il ricorrente che debba darsi una interpretazione riduttiva della norma di interpretazione autentica, da applicarsi alle mere attività di trasporto di persone, laddove nel caso di specie mancherebbe l’accertamento che le prestazioni abbiano esclusivamente come oggetto il trasporto di persone.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 primo comma, n. 14 e degli artt. 54 quinto comma, nonché 21 e 23 d.P.R . n. 633/72 e dell’art. 39 primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), violazione dell’art. 2697 degli artt. 2727, 2729 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che nella specie vi fosse una mera prestazione di trasporto di persone, laddove nella specie la funzione della prestazione offerta dalla società contribuente
sarebbe quella di attività turistico-ricreativa, costituente un plus rispetto al contratto di trasporto, idoneo a modificarne la tipologia contrattuale.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10, n. 22 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 14 prel., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere anche l’ulteriore l’esenzione IVA di cui alla norma in commento.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 109, primo e quinto comma, TUIR , nella parte in cui la sentenza impugnata non si è pronunciata su ulteriori rilievi attinenti l’indebita deduzione di costi non inerenti , già oggetto dell’allegato 15 dell’originario PVC. Deduce parte ricorrente di avere riproposto la questione in appello.
I primi tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Deve preliminarmente rilevarsi, come dedotto dal controricorrente in memoria, che questa Corte si è già pronunciata in una analoga vicenda inter partes (Cass., Sez. V, 14 dicembre 2023, nn. 35054, 35064, 35070, 35074), relativa a precedenti periodi di imposta, in senso favorevole alla società contribuente, ritenendo che il regime di esenzione e di riduzione delle aliquote per il trasporto marittimo di persone, previsto dall’art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633/1973, trova applicazione anche ove siano effettuate esclusivamente prestazioni di trasporto con finalità turistico-ricreative; il principio opera ove manchi la fornitura di ulteriori servizi in virtù dell’ applicazione della norma di cui all’ art. 36bis d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022, avente natura di norma di interpretazione autentica, ritenendosi – in conformità alla rubrica e al tenore letterale e precisandosi il significato già attribuibile alla
disposizione interpretata anche alla luce dei principi del diritto dell’Unione che tale norma spiega efficacia retroattiva; la regola di giudizio contenuta in tale disposizione enuncia una regola destinata ad operare in termini generali sia per le controversie pendenti, sia per quelle future, con esclusione dei soli rapporti esauriti.
La presente controversia attiene ad accertamenti relativi a periodi di imposta successivi a quelli già oggetto di decisione di questa Corte, oggetto essi stessi del medesimo PVC (27 ottobre 2015) e attinenti alle medesime circostanze di fatto e di diritto, per cui non può che darsi continuità ai principi enunciati nei precedenti richiamati, che si fanno propri.
Fondato è, invece, il quarto motivo, relativo al disconoscimento dell’inerenza di costi e, in particolare, a spese relative alla manutenzione e alla riparazione delle motobarche. Il motivo è ammissibile, essendo la questione stata riproposta in appello e non può essere decisa in sede di legittimità, essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Il ricorso va, pertanto, accolto quanto al quarto motivo, cassandosi la sentenza in tali limiti con rinvio per esame della relativa questione. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 29 maggio 2024