Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34345 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34345 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22999/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (c.f. 80039790151), costituitasi in persona dell’amministratore delegato Ing. NOME COGNOME e del Chief financial officer Dr. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE) costituitasi in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (c.f. 8022403087);
-ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 951/2024 depositata il 28/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.1 Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, la RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo ad IVA per l’anno 2016 con il quale, sostanzialmente, veniva contestato che la contribuente aveva fatturato come operazioni esenti alcune prestazioni rese in favore di altre compagnie assicuratrici che, ad avviso dell’Amministrazione, erano in realtà assoggettate all’imposta.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato un ‘trattato di riassicurazione’ con altre compagnie assicuratrici , con il quale si era fatta carico di una quota dei rischi derivanti dai contratti di assicurazione stipulati da queste ultime con i loro assicurati in cambio di una corrispondente quota dei premi incassati; unitamente a tale ‘trattato’ era stata stipulata una ‘convenzione di servizi’ , con la quale la medesima società si era impegnata ad erogare le prestazioni di assistenza in natura nei confronti dei clienti RAGIONE_SOCIALE imprese riassicurate (attività di call center, soccorso stradale, traino, ecc.).
Oggetto della contestazione erano quindi i corrispettivi richiesti alle compagnie riassicurate per i cd. costi diretti interni, cioè quelli sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE per il funzionamento della struttura operativa che garantiva le prestazioni di assistenza, in relazione ai quali non risultava versata l’IVA per complessivi € 2.706.354. L’Amministrazione non aveva invece applicato le sanzioni , in quanto aveva ritenuto che ricorressero le condizioni di cui agli artt. 10, comma 3°, l. 212/2000 e 6, comma 2°, d.lgs. 472/1997.
1.2 Con l’impugnazione dell’avviso, la società deduceva la violazione del legittimo affidamento e la natura di operazioni esenti da IVA RAGIONE_SOCIALE
prestazioni in questione, ai sensi degli artt. 10, comma 1°, n. 2) o 12 d.P.R. 633/1972.
La CGT di primo grado di Milano, con sentenza n. 1332/2023, accoglieva parzialmente il ricorso; rigettava i motivi relativi alla pretesa principale, ma riconosceva che, in applicazione dell’art. 10, comma 2°, l. 212/2000, non erano dovute le sanzioni (già escluse anche dall’Amministrazione) e gli interessi moratori ex art. 30 d.P.R. 602/1973.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava tale sentenza, riproponendo, sostanzialmente, le medesime doglianze oggetto dell’originario ricorso; l’RAGIONE_SOCIALE resisteva all’appello e proponeva appello incidentale per ottenere l’integrale rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 951/2024, la CGT della Lombardia rigettava entrambi gli
appelli.
Osservava, quanto all’appello principale, richiamando le argomentazioni della decisione di primo grado (che si fondava sulla sentenza cd. ‘RAGIONE_SOCIALE‘ della CGUE del 17/3/2016 nella causa C-40/15), che le prestazioni in questione non erano riconducibili nell’ambito RAGIONE_SOCIALE attività di assicurazione, essendo estranee all’oggetto del contratto di assicurazione che consiste nella copertura di un rischio a fronte del versamento di un compenso; le stesse neppure potevano rientrare tra quelle di intermediazione, mancando ogni rapporto con l’assicurato. Escludeva altresì che si trattasse di prestazioni accessorie. Rigettava infine l’appello incidentale, osservando che la stessa Amministrazione, nel 2010, aveva ritenuto esenti da IVA le prestazioni in questione con riguardo alle annualità 2005, 2006 e 2007.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che ha proposto anche ricorso incidentale articolato in un unico motivo.
La Procura Generale ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., concludendo per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
Anche la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, la società ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. 633/1972, dell’art. 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, degli artt. 1, comma 1°, lett. c) e d), 2 comma 3°, 175 commi 1° e 2°, 30 comma 3°, del codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE private (d.lgs. 209/2005), nonché della normativa secondaria di cui ai regolamenti RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 2 gennaio 2008 e n. 12 del 9 gennaio 2008. Ha osservato, in particolare, che svolgeva attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza (ramo 18, secondo la classificazione contenuta nell’art. 2 d.lgs. 209/2005 e nell’allegato I alla direttiva 2009/138/CE) che comportava la necessità di una struttura caratterizzata da una centrale operativa e da una rete capillare di fornitori per garantire assistenza sul territorio nazionale ed internazionale. La normativa di settore è contenuta nel regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 2/1/2008, secondo il quale l’impresa che chiede l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività nel ramo 18 deve disporre di tale struttura e, qualora non l’abbia, può stipulare un trattato di riassicurazione con un’altra società munita di tale struttura, unitamente ad una convenzione avente ad oggetto l’incarico per la trattazione dei sinistri. Pertanto, ad avviso della ricorrente, la riassicurazione e la prestazione oggetto della convenzione costituiscono un unicum , cioè un unico servizio assicurativo, come si ricava anche dall’art. 175 d.lgs. 209/2005; quest’ultima non può essere paragonata a quella di liquidazione del sinistro cui fa riferimento la giurisprudenza citata nella decisione impugnata. Infine, ha osservato che sarebbe irrilevante, in relazione alla fattispecie in esame, la sentenza ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che riguardava un caso diverso e cioè un servizio, erogato da un soggetto che non era un assicuratore, consistente nell’assistenza nella liquidazione dei sinistri. 1.1 Il motivo è fondato.
1.2 Occorre innanzi tutto tenere presente che l’art. 135 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 prevede che «Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione; »
Tale norma riproduce l’art. 13 parte B lett. a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio ed ha sostanzialmente il medesimo contenuto dell’art. 10 d.P.R. 633/1972 secondo il quale «Sono esenti dall’imposta: (…) 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; (…) 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) ».
Per individuare la nozione di attività di assicurazione ai fini IVA occorre fare riferimento al contenuto economico dell’operazione, destinato a prevalere sul testo dei contratti (cfr. Cass. 14406/2017, in motivazione e CGUE 20/6/2014, nella causa C-653/11, Commissioners Her Majesty’s Revenue and Customs c. Newey, punto 40; 7/10/2010, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, cause C-53/09 e C-55/09, punti 39 e 40, nonché la giurisprudenza ivi citata).
Il contenuto dell’operazione di assicurazione è stato ripetutamente definito dalla giurisprudenza della CGUE, secondo la quale «un’operazione di assicurazione è caratterizzata, come in genere si ammette, dal fatto che l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto (v. le menzionate sentenze CPP, punto 17, e Skandia, punto 37).
40. E’ pur vero che la Corte ha precisato che l’espressione «operazioni di assicurazione» non comprende unicamente le operazioni effettuate dagli assicuratori stessi ed è, in linea di principio, sufficientemente ampia per comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che
non sia direttamente assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi RAGIONE_SOCIALE prestazioni di un assicuratore che si assume l’onere del rischio assicurato (v. le menzionate sentenze CPP, punto 22, e Skandia, punto 38).
41. Tuttavia, al punto 41 della menzionata sentenza Skandia, la Corte ha rilevato che, conformemente alla definizione di operazione di assicurazione di cui al punto 39 della presente sentenza, è evidente che l’identità del destinatario della prestazione rileva ai fini della definizione del tipo di servizi previsti dall’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva e che una tale operazione implica, per sua natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatario del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato» (sentenza 20/11/2003 nella causa C-8/01 Taksatorringen; in senso analogo sentenza 8/3/2001 ‘Skandia’, nella causa C -240/99; sentenza 17/3/2016 nella causa C40/15, ‘RAGIONE_SOCIALE‘).
La CGUE ha peraltro chiarito che «Non è indispensabile che la prestazione che l’assicuratore si è impegnato a fornire in caso di sinistro consista in un versamento di una somma di denaro, in quanto tale prestazione può essere costituita anche da attività di assistenza, in denaro, o in natura, come quelle enunciate nell’allegato della direttiva 73/239 nella sua versione di cui alla direttiva 84/641. Nessuna ragione autorizza infatti un’interpretazione diversa del termine «assicurazione» a seconda che esso figuri nel testo della direttiva relativa all’assicurazione o in quello della sesta direttiva» (sentenza 25/2/1999 nella causa C349/96 ‘CPP’) .
Nella richiamata sentenza si fa riferimento proprio al ramo 18, assistenza, all’epoca definito dalla direttiva 73/239/CEE – ed oggi dalla direttiva 2009/138/CE in termini sostanzialmente analoghi – come «Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal loro domicilio o dalla loro residenza abituale» .
Si tratta RAGIONE_SOCIALE medesime prestazioni oggetto dell’art. 175 d.lgs. 209/2005.
1.3 La riassicurazione, che pure rientra nell’ambito dell’attività assicurativa, anche ai fini dell’IVA – come si evince dal già menzionato art. 135 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 -è disciplinata dagli artt. 1928 e ss. c.c. (che non contengono, però, la definizione di tale contratto) e dall’art. 57 d.lgs. 209/2005, secondo il quale «l’attività di riassicurazione consiste nell’accettazione di rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione» .
Tale definizione si rinviene anche nella giurisprudenza della CGUE, secondo la quale, mediante un’operazione di riassicurazione «un assicuratore conclude un contratto con cui assume l’obbligo di prendersi carico, verso il pagamento di un premio ed entro i limiti fissati da tale contratto, dei debiti risultanti, per un altro assicuratore, dagli impegni assunti da quest’ultimo nell’ambito dei contratti di assicurazione che lo stesso ha stipulato con i propri assicurati» (CGUE, 22/10/2009, nella causa C-242/08 Swiss Re, punto 38)
1.4 Così chiarito il quadro normativo e concettuale di riferimento, deve osservarsi che recentemente questa Corte, con due pronunce alle quali deve essere data continuità, ha avuto modo di affermare che le prestazioni per attività di assistenza direttamente svolte dalla centrale operativa della società riassicuratrice (cc.dd. costi diretti interni) sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
Si è osservato, infatti, che «la giurisprudenza unionale ha rimarcato altresì che è ‘pacifico che il termine «operazioni d’assicurazione» ex art. 13, sub B, lett. a) – della sesta direttiva – comprende in ogni caso il caso in cui l’operazione considerata è effettuata dallo stesso assicuratore che si è obbligato a coprire il rischio assicurato’ e ha specificato che ‘Il termine «assicurazione» menzionato in detta disposizione comprende anche le categorie di attività di assistenza enunciate nell’allegato della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, ramo (…) 18.
Assistenza. Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal domicilio o dal luogo di residenza’ (Corte giust., 25 febbraio 1999, RAGIONE_SOCIALE (CPP), 25 febbraio 1999, causa C-349/96, punto 19 e principio di diritto). Sempre la giurisprudenza unionale ha descritto l’attività di assistenza, la quale, ha stabilito, consiste nell’impegnarsi, previo pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito. Siffatto aiuto può consistere, tra l’altro, in prestazioni in natura fornite, all’occorrenza, mediante utilizzazione del personale o RAGIONE_SOCIALE attrezzature proprie del prestatore. Ha aggiunto la Corte che siffatta assistenza può in particolare, in caso di guasto meccanico o di incidente subiti da un veicolo stradale, assumere la forma di soccorso stradale in loco, o ancora di trasporto del veicolo fino all’officina più vicina (Corte giust., 7 dicembre 2006, Commissione c. Grecia, causa C-13/06). Orbene, nel caso di specie, l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE rientra giustappunto nell’ambito del ‘ramo assistenza’ (ramo 18). Tale attività di assistenza può dunque consistere nel soccorso stradale, nella riparazione del mezzo sul posto, nella fornitura di un’auto sostitutiva, nell’invio di un traino, nell’assistenza sanitaria durante un viaggio. Le condizioni di esercizio relative alle imprese che svolgono l’attività di assistenza sono disciplinate nel regolamento n. 10 del 2 gennaio 2008 dell’RAGIONE_SOCIALE e di interesse collettivo (RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE).
Il regolamento, dunque, consente non solo di attribuire all’esterno il servizio di centrale operativa, a un’impresa anche non assicurativa, ma anche di cedere ad altra impresa di assicurazione una quota massima del 90% dei premi e dei sinistri del ramo stesso. Da ciò consegue che nel caso in cui vi sia la riassicurazione del ramo assistenza, deve ritenersi pacifico,
come ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione RAGIONE_SOCIALEa nella causa C -346/96, cit., che l’attività che a tale titolo viene svolta dall’impresa di riassicurazione, in tal modo prendendosi carico dell’impegno assunto dal primo assicuratore, come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione RAGIONE_SOCIALEa nella causa C-242/08, cit., e in tali limiti, è configurabile come ‘operazione di assicurazione’.
Si tratta, invero, di quello che si assume essere accaduto nel caso di specie, allorquando la RAGIONE_SOCIALE stipula con altre compagnie assicurative -del pari abilitate a esercitare l’attività assicurativa nel ramo 18, ma non dotate di una propria struttura organizzativa volta a erogare le prestazioni assicurative di assistenza -accordi nei quali si prevede che tali ultime compagnie assicurative cedano alla RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un Trattato di riassicurazione, una quota dei premi incassati relativi alle coperture di assistenza, a fronte dell’assunzione da parte della RAGIONE_SOCIALE di una corrispondente quota del rischio. Le compagnie assicurative conferiscono alla RAGIONE_SOCIALE, in base a una Convenzione di servizi abbinata al Trattato di riassicurazione, l’incarico di fornire all’assicurato l’aiuto oggetto della copertura assicurativa, sia per la quota di rischio, assunta direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE, sia per la quota residuale rimasta in capo alla cedente. Si tratta, in base alla combinazione di Trattato e convenzione, di un contratto con prestazioni da eseguire a un terzo, che, a differenza della stipulazione a favore del terzo, non produce effetti immediati nel patrimonio di costui e non gli attribuisce, dunque, la qualità di creditore, in armonia con l’art. 1929 c.c., dinanzi richiamato. In questo contesto va senz’altro riconosciuta, nei suddetti limiti, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto alle attività di assistenza direttamente svolte dalla centrale operativa della società verificata (cc.dd. costi diretti interni), nel quadro di diritto dell’Unione, di cui alla Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977, in materia di armonizzazione RAGIONE_SOCIALE legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (art. 13, parte B), ora contenuto nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto » (Cass. n. 31012/2025, in motivazione; cfr., in senso conforme, Cass. n. 31014/2025).
1.5 Infine, nelle richiamate pronunce è stata anche evidenziata la distinzione tra la fattispecie in esame e quella relativa alle prestazioni di liquidazione dei sinistri compiute da una RAGIONE_SOCIALE imprese coassicuratrici in relazione alle quali è stata invece esclusa l’esenzione dall’IVA (cfr. Cass. n. 11442/2018; Cass. n. 21302/2018; Cass. n. 24713/2020), oggetto anche RAGIONE_SOCIALE pronunce della CGUE richiamate nella sentenza impugnata.
È stato osservato, infatti, che «nessuna interferenza è ravvisabile quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di gestione dei sinistri e, in particolare, con le pronunce 3 marzo 2005, NOME COGNOME, causa C-472/03 e 17 marzo 2016, RAGIONE_SOCIALE, causa C-40/15, secondo le quali non possono essere inclusi tra le operazioni di assicurazione i servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di un assicuratore e svolte da soggetto non assicuratore. Nella causa RAGIONE_SOCIALE, causa C40/15, la società RAGIONE_SOCIALE non si era impegnata nei confronti dell’assicurato a garantire a quest’ultimo la copertura di un rischio e non era in alcun modo vincolata all’assicurato da un rapporto contrattuale. Di conseguenza, benché il servizio di liquidazione di sinistri di cui al procedimento principale costituisse una componente essenziale dell’operazione di assicurazione laddove comprendeva la determinazione della responsabilità e dell’importo del danno nonché la decisione di versare o di rifiutare un indennizzo all’assicurato, la Corte di giustizia ha escluso che tale servizio, fornito all’assicuratore, potesse configurare un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva IVA. Analogamente, nella causa NOME, causa C472/03, la Corte ha stabilito che servizi resi dalla RAGIONE_SOCIALE (trattare domande di assicurazione, valutare i rischi da assicurare, valutare la necessità di un accertamento medico, decidere l’accettazione del rischio qualora un siffatto esame non si renda necessario, procedere all’emissione, alla gestione e alla cessazione RAGIONE_SOCIALE polizze assicurative nonché a modifiche tariffarie e contrattuali, incassare i premi, gestire i sinistri, fissare e pagare le commissioni degli intermediari di assicurazione e assicurare il seguito dei contatti con questi ultimi, trattare aspetti relativi alla riassicurazione e fornire informazioni ai contraenti come pure agli intermediari di assicurazione nonché ad altri soggetti interessati come le autorità tributarie), pur contribuendo al contenuto essenziale RAGIONE_SOCIALE attività di una impresa di RAGIONE_SOCIALE, non costituissero operazioni di assicurazione ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva e neppure costituissero prestazioni caratteristiche di un intermediario di assicurazione, in mancanza di alcun rapporto contrattuale con i contraenti (punto 22)» .
Il primo motivo del ricorso principale va dunque accolto.
2.1 Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 12 d.P.R. 633/1972, 78, comma 1°, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, dell’art. 11 d.lgs. 209/2005, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c..
Ad avviso della ricorrente, le prestazioni oggetto del presente giudizio dovrebbero comunque considerarsi accessorie rispetto a quella di riassicurazione -essendo caratterizzate da un nesso di dipendenza funzionale, nonché dal fatto di essere rese nei confronti della medesima compagnia assicurativa con cui sono stati sottoscritti il trattato di riassicurazione e la convenzione di servizi -e per questo motivo andrebbero ritenute esenti da IVA.
2.2 Con il terzo motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., in quanto la CGT di secondo grado avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè la stretta correlazione tra il trattato di riassicurazione e la convenzione di servizi. In pratica, la società assicuratrice ripropone le argomentazioni esposte con il terzo motivo, ritenendo che le stesse rivelino anche il vizio di cui al n. 5) del primo comma dell’art. 360 c.p.c..
2.3 I predetti motivi vanno dichiarati assorbiti, in quanto finalizzati ad escludere l’applicazione dell’IVA RAGIONE_SOCIALE prestazioni oggetto del presente giudizio, effetto che la ricorrente ha già ottenuto con l’accoglimento del primo motivo.
3.1 Con il quarto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CGT di secondo grado avrebbe omesso l’esame del terzo motivo di appello, avente ad oggetto la violazione dell’art. 10, comma 2°, l. 212/2000. Ad avviso della ricorrente, la CGT non aveva esaminato la doglianza (contenuta nelle pagine 40 -48 dell’atto di appello e nelle pagine 12 e ss. dell’originario ricorso) con la quale si sosteneva che, in applicazione del principio del legittimo affidamento, non era dovuto neppure l’importo a titolo di imposta; il giudice di primo grado aveva escluso che fossero dovuti le sanzioni e gli interessi di mora e quello di appello aveva rigettato l’appello incidentale sul punto formulato dall’Amministrazione, ma non aveva esaminato il motivo di appello principale proposto al riguardo dalla società, così incorrendo nel vizio denunciato.
3.2 Il motivo è infondato, dovendo ritenersi che sia intervenuta una pronuncia di rigetto implicita.
Non ricorre, infatti, il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulta –
come nel caso di specie, in cui è stato comunque valutato il legittimo affidamento del contribuente al fine di escludere il pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi di mora incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logicogiuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. n. 2953/2025; Cass. n. 25710/2024).
Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, nel caso in cui non sia accolto il quarto motivo, il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 10 comma 2 l. 212/2000 dovendosi escludere, in applicazione del principio del legittimo affidamento, che siano dovute le somme richieste a titolo d’imposta.
Il motivo è assorbito, essendo volto a conseguire, per altra via, l’effetto già ottenuto dalla ricorrente con l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Amministrazione ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 10, commi 2° e 3°, l. 212/2000, dovendo applicarsi al caso di specie il comma 3° (con esclusione RAGIONE_SOCIALE sole sanzioni) e non anche il comma 2° (che comporta l’esclusione anche degli interessi di mora) della norma richiamata.
Anche tale motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso principale che ha comportato il venir meno del credito relativo all’imposta, con la conseguenza che anche quelli per interessi e sanzioni non sono più dovuti.
In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso principale e rigettato il quarto, mentre vanno dichiarati assorbiti i rimanenti tre, nonché l’unico motivo di ricorso incidentale; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa
composizione, che dovrà provvedere anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il quarto e dichiara assorbiti i rimanenti tre e l’unico motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME