Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27542 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
OGGETTO: Irpef, Iva ed Irap, 2007 -Agente di commercio -Provvigioni – Versate da società di San Marino -PVC -Documentazione extracontabile.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso
la sentenza n. 236, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 14.12.2015, e pubblicata il 19.1.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Ponte Tresa (VA) procedeva a verifica fiscale nei confronti di COGNOME NOME, agente di commercio, redigendo e consegnando PVC (29.9.2010). I Militari ritenevano accertata la percezione per più annualità di redditi non dichiarati in relazione a provvigioni corrisposte dalla società RAGIONE_SOCIALE, avente sede a San Marino. Il COGNOME, invero, aveva prestato attività di mandatario con rappresentanza della società RAGIONE_SOCIALE, fino al marzo del 2008, e successivamente della RAGIONE_SOCIALE, sempre per la vendita di prodotti della RAGIONE_SOCIALE, tutte società che avevano sede in San Marino (ric., p. 2).
Le verifiche traevano fondamento, in primo luogo, dal rinvenimento di documentazione extracontabile, in particolare numerose fatture, relative a più anni, nonché di un prospetto riepilogativo RAGIONE_SOCIALE prestazioni fornite relativo al mese di gennaio 2008.
Con riferimento all’anno 2007 l’RAGIONE_SOCIALE rettificava il reddito, dichiarato in circa Euro 18.000,00, in Euro 148.150,53 (ric., p. 2), conseguendone maggiori tributi da versare. Notificava quindi al contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO2012, avente ad oggetto Irpef, Iva ed Irap, che è oggetto del presente procedimento.
NOME COGNOME impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, proponendo plurime censure. La CTP riteneva fondata la critica del contribuente secondo cui l’avviso di accertamento era stato notificato senza rispettare il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), ed in conseguenza accoglieva il suo ricorso ed annullava l’atto impositivo.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale lo accoglieva parzialmente, ritenendo che la notificazione dell’avviso di accertamento avesse rispettato i termini di legge, e reputando l’atto impositivo fondato ai fini Irpef, ma affermandone l’illegittimità ai fini Iva ed Irap.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a due motivi di impugnazione. NOME COGNOME resiste mediante controricorso, ed ha pure introdotto due motivi di ricorso incidentale, depositando successivamente memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, e dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente annullato il rilievo in materia di Iva, argomentando su pretese mancate allegazioni documentali all’avviso di accertamento, trascurando invece che il rilievo si fondava sulla mancata prova, da parte del ricorrente, della ricorrenza dei presupposti di legge per l’esenzione dal versamento dell’Iva, in primo luogo l’importazione dall’estero RAGIONE_SOCIALE merci di cui il COGNOME era rappresentante.
Con il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione dell’art. 9 del Dpr n. 633 del 1973 e dell’art. 2969 cod. civ., in cui è incorso il giudice dell’appello, perché le operazioni commerciali concluse dal COGNOME sono state regolarmente fatturate, ma il contribuente non ha provveduto a versare l’Iva, erroneamente invocando la disciplina di esenzione di cui al citato art. 9, non avendo però provato la ricorrenza di uno scambio intracomunitario.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice del gravame tenuto conto della disciplina legale che prevede il termine dilatorio di sessanta giorni tra la comunicazione del Processo Verbale di Costatazione e la notificazione dell’avviso di accertamento.
Mediante il secondo mezzo di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR fondato la sua decisione su presunzioni che non rispettano i criteri legali, ed avere anche errato nel calcolo del maggior reddito attribuito a NOME COGNOME.
Con i suoi motivi di ricorso, proposti criticando la violazione di legge, l’Amministrazione finanziaria contesta che il giudice di secondo grado ha ritenuto di annullare la ripresa a tassazione relativa all’Iva argomentando su un preteso difetto di allegazione di documenti all’avviso di accertamento, trascurando però che il punto nodale della questione consiste nella mancata prova da parte del ricorrente di avere posto in essere operazioni commerciali esenti dall’Iva. I due strumenti di impugnazione presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
5.1. Scrive la CTR che, ‘in relazione all’Iva, l’accertamento richiama e riporta solo le conclusioni di non meglio precisate ‘attività istruttorie esperite dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE società del gruppo’, nonché quelle della sentenza n. 849/2011 del 25.10.2011 del Tribunale penale di Rimini pronunciata nei confronti di persone dal nominativo non precisato, senza compiegarle all’atto notificato
al contribuente e senza riprodurne il contenuto essenziale; detta carenza, non rispettando l’art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, vizia la motivazione di quella parte dell’atto impositivo. Inoltre la suddetta documentazione … non risulta agli atti e ciò non consente di verificare su quali presupposti si possa ritenere che le ditte mandanti svolgessero attività d’impresa non a San Marino ma in Italia, e, quindi, che le intermediazioni rese dal contribuente non fossero non imponibili ad Iva per assenza del presupposto territoriale … per l’Iva … la pretesa erariale non è stata neppure provata’ (sent. CTR, p. 3).
5.2. A sua volta il controricorrente afferma le carenze motivazionali dell’avviso di accertamento, dipendenti dalla mancata allegazione o almeno trascrizione nel loro contenuto essenziale dei documenti pur richiamati, ed insiste nel sostenere di aver svolto funzioni di intermediario in relazione a beni che, provenienti dall’estero nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni doganali, già si trovavano sul territorio nazionale, detenute in conto deposito.
5.3. L’RAGIONE_SOCIALE ha avuto cura di riportare uno stralcio dell’avviso di accertamento in cui si legge, tra l’altro, che ‘non risulta documentato il necessario rapporto di inerenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizio effettuate agli scambi internazionali … si disconosce la non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 9 n. 7 D.P.R. 633/72 RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizi effettuate, in quanto non risulta documentata la condizione oggettiva che dà titolo alla non imponibilità. In particolare non risulta documentato il fatto che le merci commercializzate, oggetto dell’intermediazione, siano state importate, prima della prestazione del servizio di intermediazione. La non imponibilità IVA ex art. 9 n. 7 D.P.R. n. 633/72 … è subordinata alla condizione che tali prestazioni di intermediazione si riferiscano a beni che, al momento dell’effettuazione dell’operazione, abbiano già ricevuto una RAGIONE_SOCIALE suddette destinazioni doganali …’ (ric., p. 8).
5.4. La motivazione dell’atto pertanto, anche a prescindere totalmente dalla documentazione richiamata e non allegata, è estremamente chiara. L’Amministrazione finanziaria contesta che il contribuente non ha affatto provato la sussistenza dei presupposti legali per potersi avvantaggiare dell’esenzione dell’Iva. Questa questione non è stata specificamente esaminata dalla CTR, lacunosa sul punto.
5.4.1. Merita allora di essere evidenziato che chi rivendica di avere titolo all’esenzione dal versamento dell’Iva in relazione ai redditi percepiti nell’esercizio della propria attività professionale, invoca l’applicazione di un regime fiscale di favore, e compete pertanto a lui dimostrare di essere in possesso dei requisiti di legge per poterne beneficiare.
Questa Corte di legittimità non ha recentemente mancato di ribadire che ‘costituisce insegnamento ricevuto nella giurisprudenza di legittimità -da ultimo ribadito da Sez. 5, n. 10355 del 31/03/2022, Rv. 664308-01 -quello a termini del quale, ‘in tema di IVA, l’onere di provare l’esistenza dei presupposti della deroga al regime di territorialità dell’imposta è a carico del contribuente, anche in ragione del principio generale secondo il quale l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è sempre a carico di chi invoca la predetta deroga’ (analogamente, quanto all’ambito RAGIONE_SOCIALE cessioni intracomunitarie, Sez. 5, n. 15871 del 29/07/2016, Rv. 64066201)’, Cass. sez. V, 28.12.2022, n. 37984.
È pertanto compito innanzitutto del giudice del merito accertare se in atti risulti provato che COGNOME NOME aveva titolo a beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’Iva.
Il ricorso principale, introdotto dall’Amministrazione finanziaria, risulta pertanto fondato e deve essere perciò accolto.
Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice
dell’appello per non avere tenuto conto della disciplina legale che prevede l’obbligatorio rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra la comunicazione del Processo Verbale di Costatazione e la notificazione dell’avviso di accertamento.
6.1. La CTR ha invero rilevato che l’avviso di accertamento per cui è causa, notificato l’8.1.2013 (controric., p. 1), opera riferimento solo al PVC consegnato al contribuente il 29.9.2010, redatto dalla RAGIONE_SOCIALE Ponte Tresa ed avente ad oggetto le imposte dirette, mentre non opera alcun riferimento a diverso e successivo PVC redatto dalla RAGIONE_SOCIALE Luino con riferimento all’Iva. In conseguenza il termine dilatorio di sessanta giorni invocato dal contribuente è stato regolarmente rispettato.
6.2. La conclusione cui è pervenuta la CTR non merita censure. Nulla impedisce all’Amministrazione finanziaria di inviare tempestivamente un avviso di accertamento che riporta la contestazione anche di tributi diversi rispetto a quelli individuati dai Militari che hanno in precedenza redatto e comunicato un PVC al contribuente.
6.2.1. Trattandosi nel caso di specie del tributo dell’Iva, tributo armonizzato, occorre ancora aggiungere che il contribuente non ha offerto alcun argomento per dimostrare che, nel caso di specie, sussistessero ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio preventivo fosse stato istituito dall’Amministrazione finanziaria, ed in conseguenza che il suo diritto alla difesa possa essere stato leso (cfr., tra le molte, Cass. sez. VI-V, 20.7.2018, n. 20036).
Il primo motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
Mediante il secondo mezzo di impugnazione incidentale il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la
CTR fondato la sua decisione su presunzioni che non rispettano i criteri legali, ed avere anche errato nel calcolo del maggior reddito attribuito a NOME COGNOME.
Il contribuente propone in realtà plurime censure. Il motivo di ricorso evidenzia limiti nella sua formulazione, perché non riporta un momento di sintesi.
Il ricorrente lamenta che il giudice del gravame ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento sebbene fondato su presunzioni non gravi precise e concordanti. In particolare, tutto l’accertamento si baserebbe su un prospetto contabile riferito al solo mese di gennaio 2008, in cui risulta annotato il fatturato mensile consuntivo, da cui l’Ente impositore ha desunto le provvigioni maturate ed ha stimato la percentuale di esse (16,57%) in relazione a più anni d’imposta. Evidenzia il contribuente che le centinaia di fatture cui pure opera riferimento l’Amministrazione finanziaria non risultavano allegate al PVC della GdF di Ponte Tresa, mentre sono state allegate al PVC della GdF di Luino, che però è stato notificato meno di sessanta giorni prima dell’avviso di accertamento.
7.1. La CTR scrive che l’Amministrazione finanziaria aveva evidenziato che le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, per le quali lavorava il contribuente, avevano stabile organizzazione in Italia, come riscontrato anche dal Tribunale penale di Rimini con la sentenza n. 849/2011 di condanna dei suoi manager. Inoltre gli estratti del conto corrente bancario del COGNOME riportavano versamenti mensili di circa 1.000,00 euro al mese.
Quindi il giudice dell’appello, in motivazione, ha rilevato come il contribuente abbia ammesso che il codice agente con il quale gli venivano corrisposte le provvigioni, 144.01, gli apparteneva, ed è lo stesso codice che individua l’agente interessato dal prospetto consuntivo del gennaio 2008. Inoltre, i Militari verificatori hanno rinvenuto la fattura n. 1 dell’11.2.2008 emessa dal COGNOME,
ma poi ‘doppiata’ da una fattura n. NUMERO_DOCUMENTOB di uguale data ed importo, ma con diversa descrizione, che si modifica da ‘competenze e premi per prestazioni professionali 2° semestre 2007’, a ‘premio provvigionale anno 2007’, ‘modificando, così, non solo il periodo di riferimento, ma anche la ragione dei compensi. Copia di tali fatture sono state unite al p.v.c. e, quindi, provano che la contabilità del contribuente non è attendibile, il che giustifica la metodologia accertativa prescelta dall’ufficio … le maggiori materie imponibili ad imposte dirette sono state anche adeguatamente provate dall’ufficio. L’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE cessioni procacciate dal contribuente nel 2007 (euro 894.256,27) proviene dalla lettura del compact disk inviato dalla casa mandante alla RAGIONE_SOCIALE di finanza, circostanza assistita da fede privilegiata essendo i fatti avvenuti alla presenza di pubblico ufficiale. Conferma, nella sostanza, detto ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE cessioni il prospetto contabile rinvenuto dal verificatori’, ed allegato al PVC, ‘il quale, oltre a riportare il codice agente 144.01 accanto al nominativo del contribuente, precisa che gli obiettivi di vendita a lui posti ammontavano, per il 2007, ad euro 760.000, obiettivo, evidenzia sempre il citato prospetto, superato … anche la percentuale della provvigione utilizzata per l’accertamento (16,57%) appare corretta, emergendo dalla liquidazione del compenso spettante all’agente per il mese di gennaio 2008’ (sent. CTR, p. 3 e s.).
Non manca quindi, il giudice del gravame, di chiarire che la valenza probatoria della percentuale non appare smentita dalla diversa percentuale indicata nel contratto stipulato dalla società sammarinese con il COGNOME, anche perché a quest’ultimo erano corrisposti anche compensi non previsti dal contratto, come ‘le ‘provv. Senior” (sent. CTR, p. 4).
7.2. Il giudice del gravame illustra pertanto con chiarezza i suoi argomenti, ed esplicita le ragioni che l’hanno indotto a ritenere
fondato l’atto impositivo, nonostante le carenze di allegazione evidenziate dal ricorrente.
Vi sono pertanto plurimi elementi indiziari indicati dalla CTR, quali l’inattendibilità della contabilità del contribuente, anche a causa della duplicazione di fatture, l’attribuzione al COGNOME del codice agente utilizzato per la corresponsione RAGIONE_SOCIALE provvigioni che corrisponde a quello indicato nel prospetto riepilogativo del gennaio 2008, l’ammontare RAGIONE_SOCIALE cessioni procacciate dal contribuente nel 2007, comunicato dallo stesso datore di lavoro, l’attendibilità della percentuale RAGIONE_SOCIALE provvigioni anche per l’inattendibilità di diversi criteri invocati dal contribuente. Neppure può trascurarsi che il COGNOME evidentemente ben conosceva le fatture attestanti le sue prestazioni professionali, avendole emesse. Il contribuente non si confronta con la decisione del giudice dell’appello, non ne contrasta le valutazioni, non chiarisce in che cosa abbia sbagliato e come questo sia stato provato, limitandosi a riproporre una propria lettura alternativa dei fatti di causa.
Anche il secondo motivo di impugnazione incidentale risulta pertanto infondato.
In definitiva devono essere accolti i due motivi del ricorso principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, mentre deve essere rigettato il ricorso incidentale introdotto dal contribuente, e la decisione impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo esame.
8.1. Deve anche darsi atti che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie i due motivi del ricorso principale proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , rigettato il ricorso incidentale
introdotto da COGNOME NOME, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4.10.2024.