Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5661 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27594/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore ;
-intimate – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Campania n. 5306/17/16, depositata il 7 giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5306/17/16 del 07/06/2016, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 23263/28/14
della RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi concernente la propria attività professionale di fisioterapista.
1.2. La CTR rigettava l’appello del contribuente evidenziando che: a) NOME COGNOME non aveva dimostrato l’iscrizione all’albo ovvero la mancanza dell’albo stesso; b) l’esenzione IVA spettava unicamente per le prestazioni medico-specialistiche rese da soggetti abilitati e nell’esercizio di professioni soggette a vigilanza.
Avverso la menzionata sentenza, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’ RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) non si costituiva in giudizio e restava, pertanto intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME contesta violazione dell’art. 10, primo comma, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 4, comma 1, della l. 26 febbraio 1999, n. 42, del d.m. 27 luglio 2000 e dell’art. 1, comma 10, della l. 8 gennaio 2002, n. 1, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che l’esercizio dell’attività di fisioterapista, attestata dai titoli abilitanti, non sia esente dall’IVA.
1.1. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. p roc. civ., costituito dall’inesistenza dell’albo dei fisioterapisti. In particolare, la CTR
avrebbe violato il diritto di difesa del contribuente imponendogli la prova di un fatto negativo, quale l’assenza dell’albo dei fisioterapisti.
Il primo motivo è fondato, mentre il secondo e il terzo restano assorbiti.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ attività di fisioterapia integra gli estremi della prestazione paramedica resa alla persona nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi sanitarie – TULS), essendo stata inclusa espressamente dal d.m. 21 gennaio 1994 fra le attività esenti da IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 4403 del 27/03/2001; Cass. n. 5979 del 23/04/2001; Cass. n. 6937 del 22/05/2001; Cass. n. 6944 del 22/05/2001; Cass. n. 8137 del 05/06/2002; Cass. n. 17183 del 23/08/2005; Cass. n. 680 del 15/01/2007), occorrendo, peraltro, la sussistenza di un valido titolo abilitante che garantisca la qualità della prestazione resa (cfr. Cass. n. 21108 del 02/10/2020; Cass. n. 4424 del 26/03/2003), mentre non rileva la specifica iscrizione ad un albo.
2.2. Nel caso di specie, è la stessa RAGIONE_SOCIALE ad affermare che il ricorrente sia dotato di un valido titolo abilitante in ragione dell’equipollenza dei diplomi ed attestati prodotti al diploma di laurea in fisioterapia, sicché il motivo di ricorso va accolto.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso de l contribuente limitatamente all’esenzione IVA, oggetto del presente giudizio di cassazione.
3.1. Sussistono giusti motivi, in ragione della soccombenza parziale del contribuente, per la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite
relative ai giudizi di merito, mentre NOME va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese concernenti il presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato di euro 26.922,00.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente nei limiti di cui in motivazione; condanna l’intimata al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge; dichiara interamente compensate tra le parti le spese concernenti i giudizi di merito.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2023.