Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20410 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20167/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Terni in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria n. 240/2023 depositata il 18/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il dott. NOME COGNOME, medico nonché chirurgo plastico e ricostruttivo, propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni avverso due avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio in materia di Irpef, Irap, IVA, interessi e sanzioni per gli anni d’imposta 2013 e 2014.
La Commissione Tributaria Provinciale accolse il ricorso, ritenendo che anche le prestazioni di chirurgia plastica poste in essere dal contribuente rientrassero tra le prestazioni mediche e fossero, per l’effetto, esenti dall’applicazione dell’IVA.
Sull’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, la C.T.R. di secondo grado dell’Umbria rigettò il gravame, evidenziando che anche gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva rientravano a pieno titolo nel concetto di attività sanitaria, potendo solo il medico valutare la necessità dell’intervento per la salute fisica e psichica del paziente, e che, quanto al recupero dell’importo di euro 1.000,00, la giustificazione fornita dal contribuente appariva del tutto convincente.
Avverso la sentenza della C.T.R. propose ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE censurando la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per aver il giudice di merito posto a suo carico l’onere di dimostrare che le prestazioni eseguite dal contribuente rientrassero nella nozione di ‘prestazioni mediche’.
Con ordinanza n. 26903 del 2022 questa Corte accolse il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE ed in quella sede ribadì, essendosi al cospetto di
un’agevolazione fiscale, il principio secondo cui > (Sez. 5, Ordinanza n. 25440 del 12/10/2018).
Il giudizio venne, quindi, riassunto dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria dell’Umbria e venne nuovamente respinto il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice del rinvio affermò che dalla documentazione prodotta dal ricorrente (tra cui le cartelle mediche) emergesse la prova della natura sanitaria RAGIONE_SOCIALE prestazioni. Al riguardo la Corte di giustizia tributaria statuì inoltre che ‘L’ufficio nulla ha eccepito in merito si eccependo formalmente la inidoneità della documentazione (in tal caso indicando quella utile) sia tanto meno entrando nello specifico. In vero in comparsa si fa riferimento generico ad alcune tipologie di intervento che sarebbero ‘di per sé’ prevalentemente estetiche. A parte l’omesso collegamento con specifiche fatture, il richiamo non è sorretto da alcuna considerazione medico legale a valenza scientifica (ad esempio con richiamo a giurisprudenza o a letteratura medica).’
Avverso tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente, il quale ha altresì depositato memoria in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente deve respingersi la richiesta di riunione dei ricorsi non ravvisandosi nella specie ragioni di economia processuale che la giustifichino.
2.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 53 della l. n. 546 del 1992 nonché dell’ordinanza n. 26906 del 2022 della Corte di Cassazione, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.
L’agenzia ritiene che il giudice del rinvio abbia violato il principio di diritto statuito dalla prefata ordinanza avendo affermato che la Corte di Cassazione avrebbe attribuito l’onere della prova a carico dell’amministrazione.
3.Il motivo è infondato.
Dalla lettura, piana, della sentenza emerge che trattasi di mero refuso essendo l’intera motivazione incentrata, nel rispetto del principio sancito da questa Corte, sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente, soggetto sul quale espressamente si è, correttamente, ritenuto gravare l’onere della prova.
4. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 394 c.p.c. perché la decisione ‘risulterebbe’ essersi fondata ‘anche’ sulla valorizzazione di documenti versati in atti per la prima volta nel giudizio di rinvio.
Premesso che in astratto, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, in tema di istruttoria nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che fa salva la produzione di nuovi documenti, non si applica nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, trovando applicazione la disciplina specifica del successivo art. 63, comma 4, in base al quale, essendo sostanzialmente chiusa l’istruzione, è preclusa l’acquisizione di nuove prove, in particolare documentali, salvo che sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. n. 28976 del 2023).
Nella specie, tuttavia, il motivo si palesa come inammissibile.
4.1.In disparte i profili di inammissibilità connessi alla formulazione del ricorso, non è dato sapere quali siano i documenti che il giudice ha valorizzato né tanto meno emerge dalla sentenza che trattasi di documenti nuovi per cui, in assenza della allegazione da parte dell’istante, non può che ritenersi che trattasi della documentazione già oggetto di analisi in sede di PVC e tanto, implicitamente, risulta anche dalla valorizzazione da parte del giudice di merito della non contestazione da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate e della mancata effettuazione di specifici controlli da parte della stessa a seguito della produzione RAGIONE_SOCIALE cartelle. A ciò si aggiunga che la ratio della motivazione non è fondata su un unico documento valorizzato ad abundantiam, bensì una diversa ed ampia valutazione in forza della quale si è ritenuto che il contribuente
avesse nel corso del giudizio di merito fornito sufficienti elementi di prova a supporto della propria tesi della natura sanitaria RAGIONE_SOCIALE prestazioni effettuate.
5.Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dichiaratasi antistatario, sono poste a carico del ricorrente soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME dichiaratasi antistatario, che liquida in euro 5500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024