Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18426 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12772 -2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– ricorrente –
contro
PETRETTO NOME ;
– intimata – avverso la sentenza n. 87/08/2020 della Commissione tributaria regionale della SARDEGNA, Sezione staccata di SASSARI, depositata in data 02/03/2020;
Oggetto: Tributi -IVA -acquisto apparecchiature per prestazioni di chirurgia estetica -esenzione ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti di NOME COGNOME, socia e legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE di NOME, esercente l’attività di organizzazione e gestione di servizi ambulatoriali in campo medico, sanitario, e paramedico, anche attraverso l’utilizzo e la messa a disposizione di apparecchiature elettromedicali, diagnostiche e terapeutiche, nonché di altri due soci e della stessa società, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE procedeva alla rettifica della dichiarazione IVA presentata dalla società per l’anno d’imposta 2000 per l’indebita detrazione operata dalla società sull’acquisto di vari macchinari tra cui un’app arecchiatura laser per interventi estetici, quindi esclusi dall’esenzione d’imposta. Secondo l’amministrazione finanziaria la società contribuente aveva proceduto all’acquisto di beni strumentali da mettere a disposizione dei propri soci, esercenti la professione medica, fruendo della detrazione IVA assolta su detti acquisti, altrimenti indetraibile per l’esercizio dell’attività medica.
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari, rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che l’apparecchiatura laser, utilizzabile anche per fini curativi, era stata acquistata «per operazioni nel mercato dell’epilazione, notoriamente redditizio e “di moda” e poiché i trattamenti diretti a migliorare l’aspetto estetico non sono assimilabili alle prestazioni mediche o paramediche, non godono dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dunque la detrazione dell’IVA della società contribuente non era stata indebita.
Avverso tale statuizione l ‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto dall’art. 2697 cod. civ. , per avere la sentenza impugnata ritenuto non applicabile alle operazioni di cui si tratta acquisto di beni strumentali all’esercizio della professione medica -l’esenzione IVA di cui al citato art. 10 e per aver onerato l’RAGIONE_SOCIALE della prova certa del comportamento elusivo della società, quando è noto che è il contribuente che vuole fruire di un vantaggio fiscale a dover dare la prova di averne diritto.
Il motivo è fondato e va accolto alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi» (Cass. n. 27947 del 13/10/2021).
Orbene, i giudici di appello non si sono conformati al predetto principio laddove – affermando che le apparecchiature acquistate erano finalizzate a prestazioni per operazioni nel mercato dell’epilazione, notoriamente redditizio e “di moda” e poiché i trattamenti diretti a migliorare l’aspetto estetico non sono assimilabili alle prestazioni mediche o paramediche, non godono
dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 – non hanno considerato che anche le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica possono essere esenti da IVA, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, ed è pertanto onere della parte contribuente, che invece voglia detrarre l’IVA , provare la sussistenza dei relativi requisiti.
Ad analoga condivisa conclusione è pervenuta questa Corte nell’ordinanza n. 6572 del 28/02/2022 emessa nel giudizio promosso dalla società contribuente.
Da quanto detto consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della vicenda processuale attenendosi al suindicato principio di diritto e provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17 maggio 2024