Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12199 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
–
esenzione
IVA – requisiti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 3577/2023 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 2289/06/2022 depositata in data 15/07/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-il RAGIONE_SOCIALE riceveva avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2010 con il quale erano rideterminate le imposte e l’iva dovuta;
-la CTP, adita in sede di impugnazione, accoglieva il ricorso limitatamente al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE spese per i carburanti, rigettandolo nel resto; appellava il contribuente con riguardo ai rilievi che lo vedevano soccombente;
-la RAGIONE_SOCIALE, per quanto interessa in questa sede, riteneva che l’attività esercitata -quella di RAGIONE_SOCIALE -rientrasse a pieno titolo nell’ambito RAGIONE_SOCIALE prestazioni sanitarie in esenzione iva, accogliendo sul punto l’impugnazione della società;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi; resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
-il contribuente ha depositato memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE proprie difese;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
-il primo motivo deduce la violazione dell’art. 36, 2°c. n. 4 del d. Lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso una pronuncia immotivata, nello statuire che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe senz’altro ‘ munito di tutti i requisiti ritenuti necessari per l’esercizio dell’attività di RAGIONE_SOCIALE, svolge l’attività nel pieno rispetto della normativa vigente con iscrizione al registro RAGIONE_SOCIALE imprese come RAGIONE_SOCIALE medico… ‘ ;
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME AVV_NOTAIO – 2 -secondo parte ricorrente non si spiega in sentenza quali siano i requisiti posseduti, da quale fonte siano ritenuti prescritti, quale
normativa sia ‘vigente’ e ‘rispettata’, e quale rilievo abbia a tal fine l”iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese ‘ ;
-il motivo è infondato;
-come è noto, per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata partium ;
-la sanzione della nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. Unite, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. Unite, n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla in quanto affetta da error in
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procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Unite, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; cass. n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021);
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME AVV_NOTAIO – 4 -nel presente caso, in sede di esame del quarto motivo di impugnazione che qui viene in rilievo, la CTR ha invece reso motivazione del tutto chiara, affermando che ‘ in definitiva, secondo il principio di diritto sancito dai giudici di legittimità, il riconoscimento dell’esenzione da IVA, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, a favore del RAGIONE_SOCIALE che rende una prestazione di cura alla persona richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che il RAGIONE_SOCIALE sia munito di una formazione adeguata somministrata da istituti di insegnamento riconosciuti dallo RAGIONE_SOCIALE, anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in
chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale. Il RAGIONE_SOCIALE diretto dal socio dr. NOME COGNOME, munito di tutti i requisiti ritenuti necessari per l’esercizio dell’attività di RAGIONE_SOCIALE, svolge l’attività nel pieno rispetto della normativa vigente con iscrizione al registro RAGIONE_SOCIALE imprese come RAGIONE_SOCIALE medico e né questo è stato oggetto di rilievi nell’ambito della verifica fiscale. Il livello di qualità della prestazione è garantito oltre che dalla presenza del dr. COGNOME anche dalla presenza di un medico direttore responsabile. Si riscontra anche che le prestazioni di chiropratica vengono eseguite dietro prescrizione di diversi Medici’;
-tale motivazione si colloca quindi al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’;
-il secondo motivo di gravame si duole della violazione dell’art. 10, comma 1, n. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la CTR disatteso la normativa in materia di IVA per l’attività di osteopata e RAGIONE_SOCIALE; tale attività, secondo la ricorrente, in base alle disposizioni in vigore non può essere considerata esente da IVA in quanto a tutt’oggi non rientra tra le professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 (e dell’art. 132, § 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE), secondo cui l’esenzione si applica alle ‘…prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze’; in sintesi, in difetto di regolamentazione della professione di RAGIONE_SOCIALE non si ritiene da parte della ricorrente RAGIONE_SOCIALE che siano esenti da IVA le relative prestazioni;
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-il motivo è infondato;
-ciò che rileva nella specie, secondo la giurisprudenza dell’Unione, è che sussistano le condizioni soggettive e oggettive dell’esenzione IVA quale attività medica. Si è, difatti, affermato che il legislatore dell’Unione ha soltanto previsto la facoltà, per gli Stati membri, di applicare un’aliquota IVA ridotta alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi incluse nelle categorie dell’allegato III alla direttiva 2006/112, per cui spetta agli Stati membri determinare con maggior precisione quali siano, tra tali cessioni di beni e prestazioni di servizi, quelle alle quali si applica l’aliquota ridotta (CGUE, 27 giugno 2019, RAGIONE_SOCIALE, C – 597/17, punto 44; CGUE 9 novembre 2017, AZ, C – 499/16, punto 23; CGUE, 11 settembre 2014, K, C – 219/13, punto 23). 4. Secondo un’interpretazione letterale dell’art. 132, par. 1, lettera c), della citata direttiva IVA, una prestazione va esentata se soddisfa due condizioni, cioè, da una parte, se costituisce una prestazione medica e, dall’altra, se viene effettuata nel contesto dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE professioni mediche e paramediche quali definite dallo RAGIONE_SOCIALE membro interessato (CGUE, 5 marzo 2020, x-Gmbh, C-48/19, punto 17; CGUE, C-597/17, cit., punto19 e giurisprudenza ivi citata; in termini analoghi CGUE, 4 marzo 2021, Frenetikexito, C-581/19);
-in conformità con tali indicazioni, questa Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell’esenzione, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18) d.P.R. n. 633/1972, al RAGIONE_SOCIALE che renda una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo RAGIONE_SOCIALE, anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale (Cass., Sez.
V, 2 ottobre 2020, n. 21108). In quel caso era stato richiesto al giudice del rinvio di accertare se il contribuente potesse dimostrare di avere ricevuto formazione somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo RAGIONE_SOCIALE e che l’attività fosse qualitativamente sufficiente ad offrire la cura della persona. 6. Questo orientamento è stato ribadito da Cass., Sez. V, 11 marzo 2021, n. 6868, in cui è stato rigettato il ricorso dell’Ufficio, ritenendosi decisiva la circostanza che «la garanzia della qualità RAGIONE_SOCIALE prestazioni chiropratiche risulta garantita attraverso la direzione sanitaria affidata ad un medico», quale requisito sostanziale e per la fruizione dell’esenzione IVA riconosciuta alle prestazioni sanitarie;
-ancora più recentemente (Cass., Sez. V, 28 settembre 2023, n. 27549), questa Corte ha precisato che, nell’attuale quadro normativo (art. 7 l. 11 gennaio 2018, n. 3, da ultimo modificato dall’art. 6 del d.L. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con modif. nella l. 24 febbraio 2023, n. 1), che ha differito al 30 giugno 2023 l’emanazione del decreto di definizione dell’ordinamento didattico del corso per chiroprassi (Decreto MIUR di concerto con il Ministro della Salute, previ pareri CUN e CSS), la mancata adozione di detto decreto (indispensabile al fine di individuare la tipologia RAGIONE_SOCIALE prestazioni svolte e di disciplinare i profili della professione) non è circostanza decisiva ai fini dell’esenzione IVA RAGIONE_SOCIALE relative prestazioni mediche. La natura medica della prestazione va, invero, valutata in termini sostanziali, costituendo l’ambito regolamentare un elemento come altri al fine di verificare l’esistenza dei presupposti perché la prestazione benefici dell’esenzione IVA;
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME COGNOME – 7 -nella specie, poi, quanto alla verifica dei requisiti sostanziali per l’esercizio della professione medica, la stessa è stata debitamente compiuta dal giudice di appello, che ha accertato che le prestazioni
sono svolte in un contesto nel quale ‘ il livello di qualità della prestazione è garantito oltre che dalla presenza del dr. COGNOME anche dalla presenza di un medico direttore responsabile’;
-in conclusione, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei suindicati principi;
-il terzo motivo deduce infine la violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.); secondo parte ricorrente la sentenza impugnata è da cassare anche per violazione dell’onere della prova, da cui la RAGIONE_SOCIALE sembra aver sollevato la società col riconoscerne le ragioni senza che essa abbia dimostrato, come le spettava, che le prestazioni rese avessero natura e contenuto sanitario nonché qualità sufficiente e che i prestatori avessero una formazione idonea fornita da istituti riconosciuti dallo RAGIONE_SOCIALE: la società contribuente non risulta -secondo l’RAGIONE_SOCIALE che ricorre – aver allegato al ricorso documenti idonei a specificare nel dettaglio i servizi resi, né gli interventi in essi di personale medico e tanto meno la formazione di questo;
-il motivo è inammissibile;
-invero, nella sua concreta formulazione, la doglianza sollecita questa Corte a un riesame del merito e a una rivalutazione degli elementi di prova posti dalla CTR a base del proprio decidere, operazione non consentita al Giudice di Legittimità;
-il ricorso va quindi rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre ad euro 200 per esborsi cui aggiungersi 15% per spese generali e accessori di legge.
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Così deciso in Roma il 16 febbraio 2024.