Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18359 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29834 -20 20 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), in proprio e quali, rispettivamente, socio accomandatario e socia accomandante RAGIONE_SOCIALEa cessata RAGIONE_SOCIALE NOME (C.F. P_IVA), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale per AVV_NOTAIO , rep. 4868 del 12/11/2020, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore ;
Oggetto:
Tributi – IVA –
chiropratico – esenzione
avverso la sentenza n. 1171/12/2020 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa SICILIA, depositata in data 25/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) RAGIONE_SOCIALEa Sicilia accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione provinciale tributaria di Palermo che aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ avviso di accertamento IVA 2012 con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva recuperato l’IVA sulle operazioni che la società contribuente aveva ritenuto esenti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa predetta imposta in quanto rese nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di chiropratic a svolta da quest’ultima , come tale da considerarsi rientrante tra le attività sanitarie.
Sostenevano i giudici di appello che la professione chiropratica non costituisse attività sanitaria in quanto non era stato emanato il regolamento di attuazione previsto dall’art. 2, comma 355, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008).
Avverso tale statuizione il NOME e la COGNOME, in proprio e quali, rispettivamente, socio accomandatario e socia accomandante RAGIONE_SOCIALEa cessata RAGIONE_SOCIALE di NOME, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’ RAGIONE_SOCIALE intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.10, c . 1, n. 18 del Dpr 633/1972 in combinato disposto con la Direttiva Iva» per avere la CTR erroneamente
disconosciuto l’esenzione IVA da parte RAGIONE_SOCIALE‘esercente l’attività di chiropratica, come invece riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 21108 del 2 ottobre 2020.
Il motivo è fondato e va accolto.
Invero, l ‘attività chiropratica è riconosciuta tra le attività mediche dallo Stato e il chiropratico è un professionista RAGIONE_SOCIALE di grado primario nel campo del diritto alla salute, come espressamente previsto dall’art. 2, comma 355, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 244 del 2007, che , oltre a stabilire che «il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del RAGIONE_SOCIALE nei modi e nelle forme previsti dall’ordinamento», ha anche istituito «presso il Ministero RAGIONE_SOCIALEa salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica», la cui iscrizione «è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente.
L’emanazione di un regolamento di attuazione RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione, prevista dalla citata legge, rimaneva però inattuata.
Successivamente, è stato emanato l’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. 11 gennaio 2018, n. 3, da ultimo modificato dall’art. 6 del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con modif. nella l. 24 febbraio 2023, n. 14, il quale -sostituendo la RAGIONE_SOCIALE previsione -così recita: «1. Nell’ambito RAGIONE_SOCIALE professioni sanitarie sono individuate le professioni RAGIONE_SOCIALE‘osteopata e del chiropratico, per l’istituzione RAGIONE_SOCIALE quali si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 1º febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall’articolo 6 RAGIONE_SOCIALEa presente legge. 2. Con accordo stipulato in sede di RAGIONE_SOCIALE i rapporti tra lo Stato, le regioni e le RAGIONE_SOCIALE, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, sono stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni RAGIONE_SOCIALE‘osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALE‘esperienza professionale nonché i criteri per il
riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALEa salute, da adottare entro il 30 giugno 2023, acquisito il parere del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, sono definiti l’ordinamento didattico RAGIONE_SOCIALEa formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi».
Ancora una volta la disposizione di legge non ha avuto completa attuazione, essendo stato emanato unicamente il primo dei decreti indicati nella RAGIONE_SOCIALE disposizione (d.P.R. 7 luglio 2021, n. 131), con specifico riferimento alla sola professione sanitaria RAGIONE_SOCIALE‘osteopata, ma non anche a quella del chiropratico.
Proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata emanazione dei decreti ministeriali attuativi, per lungo tempo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa S.C. si è orientata nel senso di disconoscere l’esenzione IVA all’attività svolta dai chiropratici (in tal senso Cass. n. 11085 del 30/05/2016; Cass. nn. 22812, 22813 e 22814 del 28/10/2014; Cass. n. 8145 del 22/03/2019 e Cass. n. 34169 del 20/12/2019).
Di recente, però, la S.RAGIONE_SOCIALE. ha effettuato una sostanziale rivisitazione di detto orientamento, statuendo che «In tema di IVA, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18) d.P.R. n. 633 del 1972, al chiropratico che renda una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘istituzione del registro dei dottori in chiropratica e RAGIONE_SOCIALE‘attivazione del relativo corso di laurea magistrale» (Cass. n. 21108 del 02/10/2020, poi seguita anche da Cass. n. 6868 del 2021, Cass. n. 27549 del 2023, Cass. n. 28138 del 2023, Cass. n. 28512 del 2023, e, da ultimo, Cass. n. 12199 del 22024).
Come osservato in Cass. n. 27549 del 2023, le cui articolate e complete argomentazioni il Collegio condivide, il revirement è stato suggerito da un’attenta lettura RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza unionale e allo stesso va dato in questa sede continuità. Secondo Corte di giustizia 27 giugno 2019, in causa C-597/17, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, § 1, lett. c), RAGIONE_SOCIALEa direttiva IVA sono esentate dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni mediche effettuate n ell’esercizio RAGIONE_SOCIALE professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati.
In particolare « una prestazione va esentata se soddisfa a due condizioni, cioè, da una parte, se costituisce una prestazione sanitaria alla persona e, dall’altra, se viene effettuata nel contesto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE professioni mediche e paramediche quali definite dallo Stato membro interessato » (punto 19). Non si ritiene, peraltro, « che il legislatore RAGIONE_SOCIALE‘Unione abbia inteso imporre agli Stati membri interessati di riservare il beneficio di detta esenzione alle sole professioni regolamentate dalla loro legislazione », godendo gli Stati membri di ampia discrezionalità sul punto, che, comunque, deve essere esercitata nel senso di a) garantire che l’esenzione si applichi esclusivamente alle prestazioni sanitarie alla persona, fornite da prestatori che possiedono le necessarie qualifiche professionali, e b) rispettare il principio di neutralità fiscale (punti 22-25).
Il rispetto RAGIONE_SOCIALEa condizione sub a) non implica necessariamente che i prestatori esentati esercitino una professione disciplinata dalla normativa RAGIONE_SOCIALEo Stato membro interessato, in quanto possono essere prese in considerazione altre efficaci modalità di controllo RAGIONE_SOCIALE loro qualifiche professionali, in funzione RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE professioni mediche e paramediche in tale Stato membro (punto 27). Del resto, non si può escludere, in via generale e assoluta, che coloro che svolgono tali prestazioni fuori
RAGIONE_SOCIALE‘ambito di tale professione dispongano RAGIONE_SOCIALE qualifiche necessarie per garantire cure di livello qualitativo sufficiente per essere considerate simili a quelle proposte dagli appartenenti ad una categoria siffatta, in particolare qualora abbiano seguito una formazione proposta da istituti di insegnamento riconosciuti da detto Stato membro (punto 29).
Ne consegue che « l’ambito regolamentare RAGIONE_SOCIALEo Stato membro interessato costituisce solo un elemento tra gli RAGIONE_SOCIALE da prendere in considerazione per stabilire se un soggetto passivo possieda le qualifiche professionali necessarie affinché gli si possa applicare tale esenzio ne, con il risultato che l’appartenenza di coloro che esercitano cure mediche ad una professione regolamentata non può costituire un presupposto che gli Stati membri devono necessariamente prevedere a tale scopo » (punto 30).
Il rispetto RAGIONE_SOCIALEa condizione sub b), invece, implica che prestazioni simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, non siano trattate in modo diverso ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IVA (punto 28).
In conclusione, secondo la Corte di giustizia, « l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non riserva l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione in esso prevista alle prestazioni effettuate da coloro che esercitano una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro interessato » (punto 31).
I superiori principi trovano conferma in due successive sentenze, Corte di giustizia 5 marzo 2020, in causa C-48/19, RAGIONE_SOCIALE, concernente le prestazioni sanitarie fornite al telefono, e Corte di giustizia 4 marzo 2021, in causa C-581/19, RAGIONE_SOCIALE, la quale ultima precisa ulteriormente che un’attività non può essere esentata se non risponde a finalità di interesse generale, quali sono quelle previste dall’art. 132 RAGIONE_SOCIALEa direttiva IVA, e, nel caso di attività medica o paramedica, deve avere una finalità
di prevenzione, diagnosi, trattamento RAGIONE_SOCIALEa malattia e ripristino RAGIONE_SOCIALEa salute (punto 31).
Orbene, richiamando l’orientamento inaugurato da Cass. n. 21108 del 2020, deve osservarsi che la professione medico-sanitaria del chiropratico è stata presa in considerazione da due successivi interventi legislativi, con conseguente chiara indicazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che, per il legislatore, l’attività del chiropratico risponda a finalità di interesse generale.
Ne consegue che non è ragionevole far dipendere il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esenzione IVA, di diretta provenienza unionale, dalla emanazione di un regolamento ministeriale che ne disciplini lo svolgimento, ostandovi l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia più sopra riassunto, che lo riserva a persone qualificate e in possesso dei titoli necessari, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un albo professionale.
È vero che lo svolgimento di una professione medica così delicata non può essere affidato a qualsiasi soggetto, ma -nelle more RAGIONE_SOCIALE‘emanazione del regolamento attuativo il controllo dei requisiti per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa chiropratica può essere senz’altro demandato al giudice di merito, chiamato a valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE necessarie abilità e qualifiche professionali nel soggetto che tale attività esercita e che chiede di beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’imposta.
L’accoglimento del motivo di ricorso in esame comporta l’assorbimento del secondo motivo con cui i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, 7 del d.l. n. 269 del 2003, 6 e 7 CEDU, «in una lettura costituzionalmente orientata con gli artt. 3, 24, 42 e 117 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione», sostenendo l’intrasmissibilità ai soci RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate alla cessata società, nonché del terzo motivo, incentrato sulla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. , per avere i giudici di
appello omesso di pronunciare sulla domanda di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per obiettiva incertezza normativa, ex art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992.
In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli RAGIONE_SOCIALE, con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e con decisione nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente.
Le spese processuali RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio vanno compensate in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale in materia, peraltro successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli RAGIONE_SOCIALE; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, compensando integralmente tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso in Roma il 17 maggio 2024