Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28138 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28138 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
Oggetto : Tributi – IVA – Chiropratico – Esenzione – Questione.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25102/2020 R.G. proposto da
NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE n. 433/02/19, depositata il 23 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2023, tenuta nelle forme previste d all’art. 23, comma 8 bis , del d.l. 28 ottobre
2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere NOME COGNOME.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per per l’accoglimento del ricorso .
Uditi l’AVV_NOTAIO per il ricorrente e l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 433/02/19 del 23/12/2019, la RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 636/2018 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato il reddito imponibile a fini IRPEF, IRAP e IVA relativamente all’anno d’imposta 2012.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata , l’avviso di accertamento veniva emesso in ragione di alcune anomalie riscontrate dall’Amministrazione finanziaria (elevato volume di costi rispetto ai ricavi dichiarati) e riguardava l’omessa contabilizzazione di componenti positivi, l’indebita contabilizzazione di componenti ne gativi, nonché la soggezione ad IVA RAGIONE_SOCIALE‘attività di chiropratico svolta dal ricorrente, non potendo la stessa considerarsi tra le attività sanitarie esenti in ragione RAGIONE_SOCIALEa assenza dei regolamenti attuativi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 335, RAGIONE_SOCIALEa l. 24 dicembre 2007, n. 244.
1.2. La CTR rigettava l’appello del contribuente evidenziando che: a) la professione sanitaria di chiropratico non poteva ritenersi esente IVA, in quanto la modifica normativa intervenuta con la l. n. 244 del 2007 «non ha integrato gli elementi necessari per inserire la
professione del chiropratico tra quelle sanitarie per le quali il legislatore ha inteso garantire il diritto all’esenzione IVA», in assenza dei regolamenti attuativi previsti dalla menzionata legge, indispensabili «per la determinazione dei criteri definitori RAGIONE_SOCIALEa professione» di chiropratico, «non potendosi ritenere che la norma di principio introdotta nel 2007 risponda ai requisiti che l’o rdinamento interno, in piena sintonia con il quadro normativo eurounitario, ha determinato per usufruire del beneficio fiscale anzidetto»; b) nulla era stato provato dal contribuente in ordine a certezza e inerenza dei costi con riferimento al recupero dei canoni di noleggio RAGIONE_SOCIALE attrezzature.
Avverso la menzionata sentenza, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1325, n. 4 , cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame del fatto decisivo e controverso consistente nella dichiarazione di presa in consegna del 09/12/2009 predisposta da RAGIONE_SOCIALE e sottoscritta anche da RAGIONE_SOCIALE, dalla quale risulta che il macchinario è stato consegnato a Perugia e non a Spoleto, come erroneamente ritenuto dalla CTR.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Il ricorrente assume di avere provato per iscritto la circostanza che il macchinario i cui costi sono stati ritenuti non certi né inerenti dal giudice di appello, non sia stato consegnato a Spoleto ma a Perugia, facendo riferimento, peraltro, ad una dichiarazione di presa in consegna che, diversamente da quanto argomentato in ricorso, è stata puntualmente considerata dalla CTR, come evincibile dalla parte in
fatto RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (pag. 3, ultimo capoverso).
1.3. Ne consegue che non v’è stato alcun omesso esame, ma un accertamento in fatto in ordine al difetto di certezza dei costi che non può più essere censurato per vizio di motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, § 1 , lett. c), RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2006/112/CE del RAGIONE_SOCIALE del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), da interpretare analogamente all’art. 13, A, § 1, lett. c), RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 77/388/CEE del RAGIONE_SOCIALE del 17 maggio 1977 (sesta direttiva), nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 355, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 244 del 2007, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.1. Il ricorrente evidenzia che la legge ha riconosciuto la chiroprassi come professione sanitaria di grado primario nel campo RAGIONE_SOCIALEa salute e non vale a disconoscere l’esenzione IVA la mancata emanazione del regolamento attuativo previsto dall’art. 2, comma 355, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 244 del 2007, anche in ragione dei principi enunciati da Corte di giustizia del 27 giugno 2019, in causa n. C-597/19.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Trattato di amicizia, commercio e navigazione Italia-USA, recepito dalla l. 18 giugno 1949, n. 385, in relazione all’art. 36 0, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la sentenza impugnata considerato il diritto del ricorrente di svolgere l’attività professionale di chiropratico in Italia in base al titolo conseguito negli USA.
2.3. Con il quarto motivo s i contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, § 1, lett. c), RAGIONE_SOCIALEa direttiva IVA e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché omesso esame di un punto decisivo, per non avere la CTR tenuto conto del rilievo concernente l’applicazione del principio di neutralità fiscale, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese da fisioterapisti e chiropratici, riconosciuta dalla Corte di giustizia in causa C-597/19, cit.
2.4. Con il quinto motivo si denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apodittica ed erronea sull’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva incertezza normativa ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
I motivi possono essere unitariamente esaminati. Il primo motivo è fondato, mentre gli RAGIONE_SOCIALE motivi restano assorbiti.
3.1. Vale la pena chiarire il quadro normativo di riferimento.
3.1.1. L’attività chiropratica è riconosciuta tra le attività mediche dallo RAGIONE_SOCIALE e il chiropratico è un professionista RAGIONE_SOCIALE di grado primario.
3.1.2. In particolare, l’art. 2, comma 355, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 244 del 2007, così recita: «È istituito presso il Ministero RAGIONE_SOCIALEa salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L’iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista RAGIONE_SOCIALE di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio RAGIONE_SOCIALE nei modi e nelle forme previsti dall’ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa
presente legge, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro RAGIONE_SOCIALEa salute».
3.1.3. Il regolamento di attuazione, peraltro, non è stato mai emanato.
3.1.4. Successivamente, è stato emanato l’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. 11 gennaio 2018, n. 3, da ultimo modificato dall’art. 6 del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con modif. nella l. 24 febbraio 2023, n. 14, il quale -sostituendo la RAGIONE_SOCIALE previsione -così recita: «1. Nell’ambito RAGIONE_SOCIALE professioni sanitarie sono individuate le professioni RAGIONE_SOCIALE‘osteopata e del chiropratico, per l’istituzione RAGIONE_SOCIALE quali si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 1º febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall’articolo 6 RAGIONE_SOCIALEa presente legge. 2. Con accordo stipulato in sede di RAGIONE_SOCIALE i rapporti tra lo RAGIONE_SOCIALE, le regioni e le RAGIONE_SOCIALE, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, sono stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni RAGIONE_SOCIALE‘osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALE‘esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALEa salute, da adottare entro il 30 giugno 2023, acquisito il parere del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, sono definiti l’ordinamento didattico RAGIONE_SOCIALEa formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi».
3.1.5. Ancora una volta la disposizione di legge non ha avuto completa attuazione, essendo stato ancora emanato unicamente il primo dei decreti indicati nella RAGIONE_SOCIALE disposizione (d.P.R. 7 luglio 2021, n. 131), con specifico riferimento alla sola professione sanitaria RAGIONE_SOCIALE‘osteopata, ma non anche a quella del chiropratico.
3.2. Proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata emanazione dei decreti ministeriali attuativi, per lungo tempo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa S.C. si è orientata nel senso di disconoscere l’esenzione IVA all’attività svolta dai chiropratici. In particolare, Cass. n. 11085 del 30/05/2016, ha evidenziato che costituiva orientamento univoco quello per il quale « l’esenzione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 18, si applica solo se la prestazione è effettuata da soggetti muniti RAGIONE_SOCIALEa speciale abilitazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione sanitaria corrispondente (Cass. n. 4987 del 2003; Cass. n. 5084 del 2001; Cass. n. 7411 del 2001: Cass. n. 7422 del 2001; Cass. n. 21703/2010) », sicché le prestazioni dei chiropratici non possono essere comprese tra quelle sanitarie che beneficiano RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dal tributo, atteso che l’art. 2, comma 335, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 244 del 2007, pur avendo inquadrato il chiropratico tra i professionisti sanitari di primo grado, rinvia ad un regolamento di attuazione, mai adottato ed indispensabile per individuare la tipologia RAGIONE_SOCIALE prestazioni svolte e per disciplinare i profili RAGIONE_SOCIALEa professione, secondo le linee indicate dall’art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa sesta direttiva, come modificata dall’art. 132, par. 1, lett. e), RAGIONE_SOCIALEa direttiva IVA (così, sostanzialmente, Cass. nn. 22812, 22813 e 22814 del 28/10/2014).
3.2.1. Questo orientamento è stato, altresì, confermato da Cass. n. 8145 del 22/03/2019 e da Cass. n. 34169 del 20/12/2019.
3.3. Di recente, peraltro, la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ha effettuato una sostanziale rivisitazione di detto orientamento, statuendo che « In tema di IVA, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18) d.P.R. n. 633 del 1972, al chiropratico che renda una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo RAGIONE_SOCIALE, anche in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘istituzione del registro
dei dottori in chiropratica e RAGIONE_SOCIALE‘attivazione del relativo corso di laurea magistrale » (Cass. n. 21108 del 02/10/2020, poi seguita anche da Cass. n. 6868 RAGIONE_SOCIALE’11/03/2021).
3.3.1 Il revirement è stato suggerito da un’attenta lettura RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza unionale e allo stesso va dato in questa sede continuità.
3.4. Secondo Corte di giustizia 27 giugno 2019, in causa C-597/17, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE COGNOME e RAGIONE_SOCIALE , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, § 1, lett. c), RAGIONE_SOCIALEa direttiva IVA sono esentate dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni medic he effettuate nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati.
3.4.1. In particolare « una prestazione va esentata se soddisfa a due condizioni, cioè, da una parte, se costituisce una prestazione san itaria alla persona e, dall’altra, se viene effettuata nel contesto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE professioni mediche e paramediche quali definite dallo RAGIONE_SOCIALE membro interessato » (punto 19). Non si ritiene, peraltro, « che il legislatore RAGIONE_SOCIALE‘Unione abbia inteso imp orre agli Stati membri interessati di riservare il beneficio di detta esenzione alle sole professioni regolamentate dalla loro legislazione », godendo gli Stati membri di ampia discrezionalità sul punto, che, comunque, deve essere esercitata nel senso di a) garantire che l’esenzione si applichi esclusivamente alle prestazioni sanitarie alla persona, fornite da prestatori che possiedono le necessarie qualifiche professionali, e b) rispettare il principio di neutralità fiscale (punti 22-25).
3.4.2. Il rispetto RAGIONE_SOCIALEa condizione sub a) non implica necessariamente che i prestatori esentati esercitino una professione disciplinata dalla normativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE membro interessato, in quanto possono essere prese in considerazione altre efficaci modalità di controllo RAGIONE_SOCIALE loro qualifiche professionali, in funzione RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE professioni mediche e paramediche in tale
RAGIONE_SOCIALE membro (punto 27). Del resto, non si può escludere, in via generale e assoluta, che coloro che svolgono tali prestazioni fuori RAGIONE_SOCIALE‘ambi to di tale professione dispongano RAGIONE_SOCIALE qualifiche necessarie per garantire cure di livello qualitativo sufficiente per essere considerate simili a quelle proposte dagli appartenenti ad una categoria siffatta, in particolare qualora abbiano seguito una formazione proposta da istituti di insegnamento riconosciuti da detto RAGIONE_SOCIALE membro (punto 29).
3.4.3. Ne consegue che « l’ambito regolamentare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE membro interessato costituisce solo un elemento tra gli RAGIONE_SOCIALE da prendere in considerazione per stabilire se un soggetto passivo possieda le qualifiche professionali necessarie affinché gli si possa applicare tale esenzione, con il risultato che l’appartenenza di coloro che esercitano cure mediche ad una professione regolamentata non può costituire un presupposto che gli Stati membri devono necessariamente prevedere a tale scopo » (punto 30).
3.4.4. Il rispetto RAGIONE_SOCIALEa condizione sub b), invece, implica che prestazioni simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, non siano trattate in modo diverso ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IVA (punto 28).
3.4.5. In conclusione, secondo la Corte di giustizia, « l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non riserva l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione in esso prevista alle prestazioni effettuate da coloro che esercitano una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE membro interessato » (punto 31).
3.5. I superiori principi trovano conferma in due successive sentenze, Corte di giustizia 5 marzo 2020, in causa C-48/19, RAGIONE_SOCIALE , concernente le prestazioni sanitarie fornite al telefono, e Corte di giustizia 4 marzo 2021, in causa C-581/19, RAGIONE_SOCIALE , la quale ultima precisa ulteriormente che un’attività non può
essere esentata se non risponde a finalità di interesse generale, quali sono quelle previste dall’art. 132 RAGIONE_SOCIALEa direttiva IVA, e, nel caso di attività medica o paramedica, deve avere una finalità di prevenzione, diagnosi, trattamento RAGIONE_SOCIALEa malattia e ripristino RAGIONE_SOCIALEa salute (punto 31).
3.6. Orbene, ritiene questo collegio che l’orientamento inaugurato da Cass. n. 21108 del 2020, cit ., vada in questa sede confermato.
3.6.1. A parte le considerazioni svolte dall’ampia motivazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sentenza, alla quale integralmente si rimanda, e indipendentemente dal confronto con altre professioni mediche riconosciute (ad es., quella del fisioterapista), può osservarsi che la professione medico-sanitaria del chiropratico è stata presa in considerazione da due successivi interventi legislativi, con conseguente chiara indicazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che, per il legislatore, l’attività del chiropratico risponda a finalità di interesse generale.
3.6.2. Ne consegue che non è ragionevole far dipendere il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esenzione IVA, di diretta provenienza unionale, dalla emanazione di un regolamento ministeriale che ne disciplini lo svolgimento, ostandovi l’inse gnamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia più sopra riassunto, che lo riserva a persone qualificate e in possesso dei titoli necessari, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un albo professionale.
3.6.3. È vero che lo svolgimento di una professione medica così delicata non può essere affidato a qualsiasi soggetto, ma -nelle more RAGIONE_SOCIALE’emanazione del regolamento attuativo il controllo dei requisiti per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa chiropratica può essere senz’altro demandato al giudice di merito, chiamato a valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE necessarie abilità e qualifiche professionali nel soggetto che tale attività esercita e che chiede di beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’imposta.
In conclusione il secondo motivo va accolto, assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo, rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia
tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
4.1. In particolare, la CTR, esaminata la documentazione prodotta, dovrà verificare se -tenuto conto RAGIONE_SOCIALE abilitazioni conseguite e RAGIONE_SOCIALE qualifiche professionali del ricorrente -l’attività professionale da lui svolta possa beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione IVA per come richiesto .
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti gli RAGIONE_SOCIALE; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2023.