Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1587 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1587 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
atto di appello avrebbe senz’altro determinato un diverso ed opposto esito della controversia.
6. Il motivo è inammissibile e opera la preclusione della doppia conforme con riferimento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, da un lato ratione temporis l’art.348 ter, comma 5, cod. proc. civ. introdotto dall’art.54 d.l. n.83/2012 è applicabile alla impugnazione della sentenza d’appello e, dall’altro, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e
quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse. 7. Il terzo motivo prospetta, in rapporto all’art.360, primo comma, n.4 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art .112 cod. proc. civ.. Si legge a pag.16 del ricorso: «Con riguardo ai medesimi profili di cui sopra, si rileva nullità della sentenza per il caso che si ritenga che la totale pretermissione da parte della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia delle corrette tesi difensive, argomentazioni, eccezioni e confutazioni svolte dall’Amministrazione nel proprio atto di appello, anche in punto di fatto, per contrastare la sentenza di primo grado, possa essere sanzionata alla stregua di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Emerge, infatti, con evidenza non solo la violazione e/o falsa applicazione della normativa di cui al primo motivo, ma anche l’omesso esame delle doglianze avanzate dall’Ufficio e financo una motivazione meramente assertiva, che non consente di cogliere il significato e l’iter logico -giuridico che ha portato alla decisione in argomento. Risulta dunque palese l’esistenza della cd. ‘motivazione apparente’ e/o contraddittoria, che vizia la sentenza de qua ». Segue, a pag.17, l’elencazione dei fatti in ordine ai quali il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi.
8. Il motivo è inammissibile, in quanto intrinsecamente contraddittorio. Innanzitutto, il mezzo di impugnazione prospetta un vizio di omessa pronuncia e poi ripropone considerazioni sulla motivazione ritenuta apparente. C’è una contraddizione logica irrimediabile nell’affermare prima che il giudice non si sarebbe pronunciato sulla domanda
e poi contestare la pronuncia come svuotata di contenuto: o la motivazione non c’è o c’è e , solo allora, può essere contestata come apparente.
Ciò detto, resta fermo quanto già stabilito con riferimento al primo motivo, secondo cui la motivazione della sentenza esiste e rispetta il minimo costituzionale.
Inoltre, il motivo è anche fuori fuoco laddove fa riferimento a pag.17 del ricorso a fatti su cui il giudice non si sarebbe pronunciato, perché il vizio di omessa pronuncia in rapporto all’art. 112 cod. proc. civ. è relativo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ossia alla mancata risposta del giudice sulla domanda (o eccezione) della parte e non attiene mai all’omesso esame di uno o più fatti da parte della sentenza.
Con il quarto motivo si lamenta, ex art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sulla interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., dell’art. 1 della L. n. 792/1984, dell’art. degli artt. 10, comma 1, n. 9 e 19, d.P.R. n. 633/72, in combinato disposto tra loro. 10. Il motivo è fondato.
10.1. Peculiare è la figura del broker assicurativo la cui attività professionale è disciplinata dalla legge n. 792 del 1984. Alla luce della complessiva disciplina di cui agli artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8, di tale legge il “broker” assicurativo svolge, da un lato, un’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione e, dall’altro, un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti (cfr. Cass. 25167 del 2018; Cass. n. 12973 del 2010). Inoltre, l’attività di intermediazione assicu-
rativa propria del broker consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale (cfr. Cass. n. 6874 del 2003 e Cass. n. 8467 del 1998 e art.106 Codice assicurazioni private), incluso il rinnovo della polizza. Per una ricostruzione sulla riassicurazione, v. Cass. nn.31012 e 31014 del 2025).
Una prima conseguenza della elaborazione sopra richiamata è che non è risolutivo, al fine di stabilire se la prestazione è imponibile IVA o esente, qualificare il rapporto contrattuale come brokeraggio perché le due possibilità possono tranquillamente coesistere nella figura di quell’intermediario qualificato che è il broker e, per fornire i criteri necessari a dirimere la questione, è necessario allargare il fuoco.
11. La rilevante disciplina nazionale , nell’ottica dell’esenzione o imposizione armonizzata, non può che tener conto della cornice comunitaria.
L a direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa, all’articolo 2, rubricato ‘definizioni’, ai nn. 3 e 4 identifica l’intermediazione assicurativa e riassicurativa come le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione o riassicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.
Tali nozioni sono state recepite nell’ordinamento italiano per effetto dell’art. 106 d.lgs. n. 209 del 2005 – il cui testo non è applicabile ratione temporis alla fattispecie perché in vigore dal 1.1.2006, ma che può avere una valenza interpretativa in logica sistematica – che prevede: «L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se
previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati».
12. L ‘articolo 10, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis , dispone l’esenzione dall’IVA delle «operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio». Inoltre, a norma del n. 9) dello stesso comma, sono esenti da IVA «le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione» relative a tali operazioni.
Le due previsioni recepiscono nell’ordinamento interno il dettato dell’articolo 135, paragrafo 1, lett. a), della ‘direttiva di rifusione’ n. 2006/112/CE e il disposto dell’articolo 13, parte B, lett. a), della ‘sesta direttiva’ n. 77/388/CEE, secondo cui sono esenti da IVA le «operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».
12.1. La Corte di Giustizia, (da ultimo, v. RAGIONE_SOCIALE 25 marzo 2021, C907/19, RAGIONE_SOCIALE ) ha fornito una costante interpretazione restrittiva dei termini utilizzati per designare le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1 della direttiva 2006/112, in quanto integranti deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizio effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (cfr. RAGIONE_SOCIALE 17 gennaio 2003, C-224/11, RAGIONE_SOCIALE , punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
Del resto, il principio di neutralità fiscale non consente di ampliare l’ambito di applicazione di un’esenzione in assenza di una disposizione non equivoca. Infatti, il principio in parola non è una regola di diritto primario che può incidere sulla validità di un’esenzi one, ma un criterio di interpretazione che deve essere applicato unitamente al principio di
interpretazione restrittiva delle esenzioni (RAGIONE_SOCIALE 19 luglio 2012, C44/11, Deutsche Bank , punto 45, poi sempre confermata).
13. Sulla nozione di consulenza, la Corte di giustizia ha considerato dirimente dal punto di vista fiscale non «il nome della professione del soggetto che fornisce le prestazioni», ma la natura stessa di quest’ultime e la “finalità” perseguita (sentenza del 6 dicembre 2007, causa C-401/06, Commissione c. Repubblica Federale Germania, punto 31, che richiama le sentenze 6 marzo 1997, causa C-167/95, Linthorst, Pouwels RAGIONE_SOCIALE e 6 settembre 1997, causa C-145/96, COGNOME ). Più precisamente, secondo la Corte di giustizia, le prestazioni elencate nell’articolo 9, par. 2, lett. e), terzo trattino (art. 56 della direttiva 2006/112), ossia «prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe nonché elaborazioni di dati e fornitura di informazioni» riguardano non solo le attività tipiche delle professioni di avvocato, consulente, perito contabile o di ingegnere, ma ogni altra attività “analoga” a una delle attività menzionate, singolarmente considerate, da chiunque effettuate.
A tal fine, una prestazione deve ritenersi “analoga” a una delle attività menzionate quando persegue la medesima finalità. Le attività “analoghe” sono normalmente riconducibili a soggetti diversi da quelli che professionalmente svolgono le attività di avvocato, consulente, perito contabile o ingegnere, che tuttavia esprimono contenuti e finalità uguali e detta “analogia” non è ravvisabile, invece, nelle prestazioni in cui sia preminente l’organizzazione di mezzi tecnici, tipica delle attività imprenditoriali, rispetto alla componente intellettuale e valutativa. In definitiva, ciò che caratterizza la “consulenza” è lo svolgimento di un’attività consistente in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri in cui sia preminente la valutazione personale del soggetto che li effettua
ed il profilo intellettuale della prestazione (v. anche, sul versante interno, da ultimo, Cass. n. 25181 del 2025).
14. Sulla nozione di intermediazione, RAGIONE_SOCIALE , cit., ai punti 3437 fornisce un’importante interpretazione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, chiarendo che, per quanto concerne le «prestazioni di servizi relative a operazioni di assicurazione, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione» , come risulta dai termini stessi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, la loro esenzione è assoggettata al rispetto di due condizioni cumulative.
Dette prestazioni devono essere innanzitutto ‘relative’ ad operazioni di assicurazione e, in secondo luogo, essere «effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».
14.1. Per quanto riguarda la prima di queste condizioni, la Corte ha statuito che il termine ‘relative’ è sufficientemente ampio per comprendere diverse prestazioni concorrenti alla realizzazione di operazioni di assicurazione e, segnatamente, la liquidazione dei sinistri, la quale costituisce una delle parti essenziali di queste operazioni (sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro , C-40/15, punto 33). Pertanto, non è escluso che la concessione di una licenza che permette ad un assicuratore di utilizzare un prodotto assicurativo concepito da un terzo e di concludere, su questa base, contratti di assicurazione possa costituire una pr estazione relativa ad un’operazione di assicurazione.
14.2. Inoltre, con riferimento alla concorrente e necessaria seconda condizione, «al fine di stabilire se le prestazioni per le quali viene richiesta l’esenzione a titolo dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 vengano effettuate da un mediatore assicurativo o da un intermediario di assicurazione, occorre non già basarsi sulla veste formale del prestatore, bensì esaminare il contenuto stesso
di queste prestazioni (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro , C-40/15, EU:C:2016:172, punti 35 e 36).
(…) Nell’ambito di tale esame, occorre verificare se siano soddisfatti due criteri. In primo luogo, il prestatore deve essere in rapporto con l’assicuratore e con l’assicurato, là dove tale rapporto può essere soltanto indiretto qualora il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell’intermediario. In secondo luogo, la sua attività deve comprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l’assicuratore, in vista della conclusione di contratti di assicurazione (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro, C-40/15, EU:C:2016:172, punti 37 e 39).» (RAGIONE_SOCIALE , cit., ibidem ).
Questa Corte, sul punto, ha anche stabilito che, in tema di assicurazioni, il diritto unionale ha fissato una regola speciale di accessorietà, che, in virtù del canone di specialità, prevale su quella generale (vedi, da ultimo, Cass. nn. 31012 e 31014 del 2025, che ha ribadito il principio anche in tema di riassicurazione).
15. Tirando le fila da quanto precede, va affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di IVA, il broker svolge professionalmente sia prestazioni di servizi che rientrano nella nozione di ‘intermediazione assicurativa e riassicurativa’ che ricadono tra le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, sia di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile; le prime, ‘relative’ ad operazioni di assicurazione, vanno individuate sulla base del contenuto concreto delle attività, alla stregua di due criteri: a) se il prestatore è in rapporto diretto con l’assicuratore e con l’assicurato o indiretto ove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell’intermediario; b) se comprendono aspetti essenziali della funzione di
intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l’assicuratore e l’assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto inclusi i rinnovi di polizza.
Orbene, la sentenza impugnata riferisce del contenuto del contratto, ad esempio di ‘negoziazione con le compagnie di assicurazione tutte le coperture nonché le modifiche che si rendessero necessarie’, ma non realizza un compiuto accertamento nei termini suddetti; l ‘operazione va demandata al giudice del rinvio.
16. Dal momento che il ricorso è accolto, nei limiti sopra indicati, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non essendovi evidenza che l’Amministrazione finanziaria abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.
17. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il quarto motivo del ricorso, disattesi i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Relatore est. NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME